SEZIONE I............................................................................................................................................................. 4
4. SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
4.3 Rapporti del RPCT con altri organi dell’amministrazione e con ANAC
L’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni ente dipende in gran parte dal reale coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all’adozione e all’attuazione delle misure di prevenzione.
In merito, il PNA ribadisce alcuni principi già evidenziati con precedenti provvedimenti, che possono così sintetizzarsi:
Rapporti con gli organi di indirizzo, con i dirigenti e i dipendenti:
34
L’organo di indirizzo ha il dovere di provvedere ad assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività, cui corrisponde, da parte del RPCT, l’obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all’OIV/Nucleo di Valutazione eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
I poteri di indirizzo della Giunta - che definisce gli obiettivi strategici - sono strettamente connessi con quelli che la legge n. 190/2012 attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT, nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità, con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;
Il RPCT ha l’obbligo di riferire all’organo di indirizzo politico sull'attività svolta, attraverso la Relazione annuale;
I responsabili apicali e i dirigenti dell’amministrazione sono tenuti a collaborare con il RPCT sia in sede di mappatura dei processi sulla base della propria percezione del rischio, sia in fase di stesura del PTPCT (D.Lgs. 165/2001, art. 16, comma 1, lett. l bis) e l ter). La violazione di tale dovere è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore;
Il coinvolgimento e la collaborazione con il RPCT di tutti i responsabili dei Servizi é anche suggerita dal legislatore (D.Lgs. 165/2001 art. 16, comma 1, l quater) per verificare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici dove risulta più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Sul punto, nel PNA 2019 l’Autorità osserva che dalle valutazioni dei PTPCT svolte dall’Autorità è risultato che la carente mappatura dei processi elaborata dalle amministrazioni è dipesa anche dalla resistenza dei responsabili degli uffici a partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi. Si rammenta che l’art. 1, co. 9, L. 190/2012 prevede alla lettera a) che il PTPCT individui le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’art. 16, co. 1, lett. a-bis), del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165. Dispone, inoltre, alla successiva lettera c) gli obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.
Rapporti con l’OIV
Il PNA ribadisce l’opportunità di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione, attuando una fattiva collaborazione tra RPCT e OIV/
Nucleo di Valutazione.
In merito, la legge prevede:
la facoltà dell’OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza;
35
che la relazione annuale del RPCT da pubblicare nel sito web dell’amministrazione, ove sono riportati i risultati dell’attività svolta, venga trasmessa, oltre che all’organo di indirizzo politico, anche all’OIV, che è tenuto a verificarne i contenuti, eventualmente richiedendo informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo.
Rapporti con l’ANAC
I rapporti tra RPCT ed ANAC sono fondamentali per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione, come evidenziato nella legge 190/2012, soprattutto per quanto riguarda l’attività di vigilanza dell’Autorità sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure anticorruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa.
È al RPCT che l’ANAC si rivolge per comunicare l’avvio del procedimento di vigilanza (art.1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012). Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al RPCT, utile per l’avvio del procedimento.
Anche per quanto riguarda la materia della Trasparenza, il RPCT è il soggetto - insieme al legale rappresentante dell’amministrazione interessata e all’OIV - cui l’ANAC comunica l’avvio del procedimento di contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell’amministrazione interessata. Il RPCT deve dare riscontro alla richiesta dell’Autorità nei tempi previsti, fornendo notizie sui risultati dell’attività di controllo svolta sulla corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa ed, eventualmente, comunicando le motivazioni del mancato adempimento.
Il RPCT ha aperto, nell’ambito del sito istituzionale dell’Ente, una sezione dedicata denominata
“Amministrazione Trasparente”, nella quale sono pubblicati tutti i dati, i documenti e le informazioni concernenti le attività in capo al RPCT ed ha attivato i seguenti indirizzi di posta elettronica sia per le comunicazioni interne che esterne all’Ente:
- [email protected] - [email protected]
Il Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione della Giunta Regionale è articolato in quattro Posizioni Organizzative che attengono alle materie della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dei Controlli e della Tutela della Privacy. Lo staff di supporto al RPCT è costituito da due Posizioni Organizzative denominate rispettivamente “Ufficio Prevenzione della Corruzione”
affidato alla Dott.ssa Maria Elena Di Cesare e “Ufficio Obblighi di Trasparenza”, affidato alla Sig.ra Laura Chiarizia.
36 Referenti
Per garantire un adeguato governo delle attività finalizzate all'attuazione del PTPCT, nell' Amministrazione regionale è stato dato impulso alla formazione di una Rete di Referenti nell’ottica del processo sinergico che la Legge n. 190/2012 ha voluto creare al fine di contrastare il fenomeno corruttivo all’interno delle Pubbliche Amministrazioni. In questa ottica sono attivate riunioni periodiche, scambi di email o note informative, nell’ambito delle quali i referenti relazionano circa il grado di attuazione del presente Piano nelle proprie Strutture.
I referenti svolgono efficace attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull’attuazione delle misure. I Referenti sono soggetti proattivi che fungono da punto di riferimento per la collazione delle informazioni e il monitoraggio delle attività anticorruzione.
Sono, altresì, chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, alla formulazione di proposte, in particolare:
sull’attività di formazione, individuando il personale appartenente alle proprie strutture da inserire nei percorsi formativi;
sulla rotazione degli incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori a rischio corruzione;
all’informativa da fornire al RPCT al fine di consentire di effettuare concretamente la vigilanza sul rispetto degli adempimenti previsti nel P.T.P.C.T.;
alla rendicontazione periodica all’RPCT sul grado di attuazione del Piano nella struttura di competenza;
all’attestazione circa il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
I referenti, in quanto rappresentanti delle strutture di appartenenza, hanno il dovere di partecipare attivamente alle riunioni ed i Dirigenti devono favorire la partecipazione di questi ultimi agli incontri con il RPCT e monitorare la fattiva collaborazione dei medesimi alle attività.
Dipendenti
Unitamente ai Referenti, concorrono alla prevenzione della corruzione:
i dipendenti che operano nelle aree a rischio, i quali partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano situazioni di illecito al proprio Responsabile e al RPCT e casi di conflitto di interessi;
tutti i dipendenti, i quali osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano al proprio Responsabile e al RPCT situazioni di illecito e casi di conflitto di interessi.
37 Stakeholder
In un momento in cui le pubbliche amministrazioni tendono ad essere sempre più trasparenti gli “stakeholder” (o portatori di interesse) tendono a rivestire un ruolo in costante crescita nei processi amministrativi. Al fine della salvaguardia dell’integrità e della prevenzione della corruzione ed illegalità gli stakeholder rappresentano la collettività di riferimento dell’Amministrazione e sono perciò in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, ma sono anche i soggetti interessati alle attività dell’amministrazione senza poterle
“influenzare”.
Degli stakeholder fanno parte sicuramente gli utenti, attuali o potenziali, e i dipendenti, ma anche altre amministrazioni pubbliche o la collettività, inclusi le istituzioni pubbliche di vario livello, i gruppi organizzati quali associazioni di utenti o cittadini, associazioni di categoria, sindacati, associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, sociali), ovvero gruppi non organizzati (imprese, enti non profit, cittadini e collettività, mass media).
L’Amministrazione proseguendo il percorso intrapreso non può prescindere dalla centralità del ruolo degli stakeholder. Il concetto di rendicontazione della performance è infatti inteso nell’accezione di rendicontazione sociale, che è lo strumento col quale l’amministrazione risponde alle esigenze di accountability, relazionando sulle ricadute sociali delle attività da essa svolte alle categorie di soggetti (stakeholder) che possono influenzarle, esserne influenzate o esserne interessate.
In questa ottica il RPCT, per consentire una maggior diffusione ed un maggior coinvolgimento degli stakeholder, pubblica il Piano in versione “bozza” sul sito istituzionale della Regione, nella sezione
“Novità”, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del medesimo, al fine di ricevere proposte, osservazioni e pareri, utili per la redazione di un Piano il più possibile completo e trasversale. Tale modalità partecipativa consente di individuare profili di trasparenza più rappresentativi di un reale e concreto interesse per la collettività, sui quali concentrare nel futuro specifiche azioni di Piano.
Si sottolinea, inoltre, il particolare ruolo assunto dai c.d. “Portatori di interesse” con l’istituto dell’accesso civico generalizzato introdotto dal D.Lgs. 97/2016.
Anteriormente alla novella introdotta dal D.Lgs. 97/2016 il diritto di accesso era consentito solo nei casi di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento per il quale era stato richiesto l’accesso (accesso documentale ai sensi della L.
n. 241/1990) o nei casi di omessa pubblicazione di atti e informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria e quindi già potenzialmente pubblici (accesso civico semplice, già previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013). L’art. 5 del novellato D.Lgs. 33/2013 consente a chiunque l’accesso a tutti i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti individuati nell’art. 2 bis del medesimo decreto.
38
Il comma 2 del citato art. 5, infatti, recita: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”. Il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che: “L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione”.
Servizio Informatica e Statistica
Il Servizio Informatica e Statistica (ex Sistema Informativo Regionale - S.I.R), incardinato nel Dipartimento Risorse della Giunta Regionale, è titolare di funzioni assai rilevanti e strategiche nell’ambito delle competenze riservate al RPCT. Esso infatti:
assicura il funzionamento, l’accessibilità, la fruibilità e la corretta gestione della pagina
“Amministrazione Trasparente” e delle singole sezioni e sotto-sezioni in cui essa è suddivisa a termini di legge;
provvede alla pubblicazione diretta di specifici atti e documenti (es. tabelle, format e link di riferimento) che le strutture regionali trasmettono, in quanto non rientranti nel novero dei provvedimenti ed informazioni per i quali la pubblicazione avviene direttamente in area intranet;
garantisce la qualità dei dati pubblicati;
si occupa di trasmettere all’ANAC, nelle modalità richieste dalla legge, i dati relativi ai contratti regionali (art.1, comma 32 della legge 190/2012);
progetta ed attua, anche su richiesta del RPCT, modifiche che possano migliorare e semplificare le pubblicazioni in “Amministrazione Trasparente”.
Presso la Giunta Regionale d’Abruzzo gli obblighi di Trasparenza hanno trovato concreta attuazione grazie al supporto del Servizio Informativo Regionale (S.I.R.) che, in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) ha provveduto, nell’anno 2013, al primo impianto della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo, in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato A al D.Lgs. 33/2013, con contestuale predisposizione della sezione «Amministrazione aperta» nell’area intranet, per l’inserimento, a cura delle Strutture Regionali, della maggioranza dei dati da pubblicare.
Allo scopo di fornire un supporto tecnico alle Strutture regionali, chiamate ad attuare il nuovo obbligo di legge, il SIR ha provveduto a redigere ed a rendere disponibili in area intranet una serie di manuali operativi relativi ai vari obblighi di pubblicazione che, con qualche eccezione, restano ancora attuali.
39 4.4 Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)
Come noto, con il D.Lgs. 150/2009, sono state apportate importanti innovazioni in tema di infrazioni, sanzioni disciplinari, procedimento disciplinare e rapporti con il procedimento penale. In particolare, l'art. 69 del citato decreto ha sostituito l'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed ha introdotto gli artt. da 55 bis a 55 novies nel corpo del medesimo testo normativo, mentre l'art. 72 ne ha abrogato l'art. 56.
Le nuove norme hanno carattere generale e la loro applicazione riguarda tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, come chiarito dall'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui: "Gli articoli (…) 69 (…) rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione" e dall'art. 55, comma 1, del citato D.Lgs. 165, il quale prevede che "Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti fino all'art. 55 octies (…) si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2”.
Sempre il citato art. 55, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce poi che le disposizioni di cui agli artt. da 55 a 55 octies costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile. Ciò significa che tali disposizioni non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva, la quale può disciplinare la materia nei limiti di quanto consentito dalla legge e negli ambiti non riservati alla legge stessa: ciò comporta l'automatico inserimento nei contratti collettivi di tali disposizioni e la conseguente sostituzione delle clausole difformi.
Inoltre, il comma 2 del nuovo art. 55, come sostituito dall'art. 68 del D.Lgs. 150/2009, statuisce che:
"La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro".
L'art. 55, al comma 4, stabilisce che: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari".
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, dunque, ha la competenza per la gestione del procedimento disciplinare nelle ipotesi in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale e, comunque, per le infrazioni di maggior gravità.
Il rapporto tra RPCT e gli Uffici di disciplina delle amministrazioni possono trarsi dall’articolo 1, comma 7, della legge 190 del 2012 (come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs 97/2016) che stabilisce
«L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in
40
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (…)»
Anche il D.Lgs. 33/2013, art. 43, fornisce indicazioni sia nel comma 1 che nel comma 5.
Al comma 1 prevede che «il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».
Al comma 5 è stabilito che «in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare».
4.5 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
L’Organismo Indipendente di Valutazione riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 del D.lgs. 150/2009 e del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, art. 6. La riforma in materia di valutazione della performance intervenuta con il D.lgs. 74/2017, ha precisato i compiti degli OIV. Detto organismo svolge un ruolo di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
I compiti principali dell’OIV, ai sensi della predetta normativa, sono i seguenti:
verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44 del D.lgs. 33/2013);
promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell’art.14, comma 1, lett. g), del D.lgs. 150/2009;
valida la relazione sulla performance di cui all’art. 10 del D.lgs.150/2009;
verifica la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
verifica, in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all’OIV, oltre che all’Organo di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012. Nell’ambito di tale verifica l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione sullo stato di
41
attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 8-bis, L.
190/2012);
assicura, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, il coordinamento tra i contenuti dello stesso e il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
concorre, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione alla supervisione sulla corretta applicazione del medesimo Codice e del D.P.R. 62/2013;
esprime parere obbligatorio preventivo sul Codice di comportamento e sui relativi aggiornamenti che ogni amministrazione adotta, ai sensi dell’art. 54, co. 5, D.Lgs. 165/2001;
trasmette al RPCT una Relazione sull’attività espletata nell’ambito dei precedenti punti, formulando proprie eventuali segnalazioni e suggerimenti per il superamento di eventuali criticità.
SEZIONE III
5 IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO PER IL TRIENNIO 2020-2022
5.1 La metodologia per la valutazione del rischio corruzione
Molte sono le definizioni di “rischio” riportate in letteratura e nei principali Standard internazionali.
La traduzione letterale dell’ISO 31000:2009 (UNI ISO 31000 Gestione del rischio - Principi e linee guida è una guida che fornisce principi e linee guida generali per la gestione del rischio. Può essere utilizzata da qualsiasi organizzazione pubblica, privata o sociale, associazione, gruppo o individuo, e non è specifica per nessuna industria o settore), ripresa nel glossario riportato nella ISO 73:2009, definisce il rischio come: “l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi”, ove
“l’effetto è una deviazione dal risultato atteso – positivo o negativo” e l’incertezza è “l’assenza, seppure limitata, di informazioni riguardanti la comprensione o la conoscenza di un evento, della sua conseguenza o della sua probabilità”.
Inoltre, “il rischio è spesso espresso come una combinazione delle conseguenze di un evento, comprese le modifiche delle circostanze, e la relativa probabilità del suo verificarsi”.
Considerata l’ampia accezione di rischio, cui si fa generalmente riferimento, che include non solo la violazione di precetti aventi riflesso penale ma anche le condotte comunque ritenute illecite messe in atto per favorire interessi particolari, la ricerca dell’azione di contrasto più efficace deve evidenziare necessariamente gli elementi che compongono il rischio, incluse le modalità, ovvero i “comportamenti individuali e/o collettivi” che possono generarlo.
42
La definizione dell’ISO 31000 sopra citata, che accosta il concetto di rischio “all’effetto dell’incertezza”,
La definizione dell’ISO 31000 sopra citata, che accosta il concetto di rischio “all’effetto dell’incertezza”,