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I rapporti tra VINCA e VAS

Nel documento La valutazione di incidenza ambientale (pagine 112-116)

RAPPORTI TRA LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA E ALTR

1. Rapporto tra la valutazione di incidenza e le principali valutazioni ambientali: VIA e VAS.

1.6 I rapporti tra VINCA e VAS

Con riferimento al rapporto tra la procedura di VAS e quella di Vinca si può notare che la prima non prevede limiti di sorta ad aree e/o parti del territorio, riferendosi agli effetti di un piano o programma in quanto tale, laddove, invece le finalità operative del regolamento 357/1997 sono circoscritte alla conservazione di specifiche aree (ZPS, ZSC, pSIC, SIC) e la relativa procedura di VINCA ivi prevista, si riferisce esclusivamente ad attività (piani, programmi, interventi) che hanno incidenza su queste. Per di più, al pari della VIA, la valutazione ambientale strategica si presenta come uno strumento procedurale valutativo avente un oggetto molto più ampio rispetto a quello della VINCA.

In virtù di ciò, la valutazione di incidenza non può mai ritenersi equipollente alla VAS. Al contrario, come prevede espressamente l’art. 10, 3° comma, del d.lgs. n. 152/2006, quest’ultima potrà fungere da contenitore includente della valutazione d’incidenza, a condizione che il rapporto ambientale contenga, in siffatte evenienze, gli elementi di cui all’allegato G del decreto n. 357 e che l’autorità competente dia espressamente atto degli esiti della valutazione d’incidenza.

Le differenze tra la VINCA e la VAS sono state magistralmente esposte dal Consiglio di Stato nella sentenza 10 maggio 2011, n. 275596. I Giudici di Palazzo Spada sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità del piano faunistico-venatorio della Regione Puglia adottato a seguito dell’esperimento della VINCA, ma in assenza della necessaria valutazione ambientale strategica.

Secondo la sentenza, non solo che la procedura di VAS si riferisce agli effetti significativi ambientali che un piano o un programma adottando può produrre, ma è altresì evidente, dalla mera definizione di VAS, che la procedura e le relative attività amministrative da compiere a carico dell’autorità procedente, sono assolutamente differenti da quelle previste sia per la VIA e ancor di più per la VINCA.

Non sussiste alcuna compatibilità fra la procedura di VAS, che prevede la redazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale, la valutazione dei risultati delle consultazioni, la messa a disposizione delle informazioni e la Valutazione di incidenza che è limitata circa l’oggetto della stessa.

Lo stesso legislatore del codice ambientale, al citato articolo 10, comma 3, statuisce identico principio in cui sia la VIA che la VAS al massimo possono essere dei contenitori che all’interno includono e considerano anche la Valutazione di incidenza non il contrario, né vi può essere equipollenza fra tali pareri.

Conclude il Consiglio di Stato che la Valutazione di incidenza, già prevista nel sistema antecedente alla differita entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ha un rilievo settoriale, destinato alla particolare protezione

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dei siti di importanza comunitaria (e da tenere in considerazione anche in sede di VAS, anch’essa divenuta necessaria in base alla normativa sopravvenuta del 2006.

La Magistratura di Palazzo Spada, d’altronde, aveva già avuto modo di affrontare l’aspetto relativo alla diversità sottostante le diverse procedure amministrative di valutazione ambientale ed in altro procedimento aveva, circa la differenza tra VIA e VAS, nella sentenza n. 8113/201097 affermato che : “non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla

giurisprudenza di questo Consiglio che ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto 152/2006, la procedura di VAS è espressamente riservata alla valutazione ambientale di piani e programmi, restando conseguentemente escluse le varianti riguardanti la realizzazione dei singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di VIA”.

Deve concludersi che le procedure di VIA, VAS e VINCA sono tutte autonome ed indipendenti in relazione alle finalità specifiche, che, all’occorrenza, al massimo, la Valutazione d’incidenza ambientale può essere ricompresa nella VIA o nella VAS, e che sicuramente VIA e VAS non rappresentano “una inutile duplicazione in contrasto con il principio

del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1 legge 241/1990” come sostenuto dal Giudice di prime cure, nel

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caso del piano faunistico-venatorio adottato dalla Regione Puglia, poi cassato98.

1.7 I rapporti tra VIA, VAS e VINCA

Da quanto argomentato nei paragrafi precedenti, la finalità comunitaria, nella costruzione dell’integrazione ambientale ha impegnato dottrina e giurisprudenza, da un lato, e legislatore, dall’altro, nel cercare l’opportuna coerenza tra le diverse procedure ambientali elaborate.

La suddetta necessità ha trovato un’esplicita manifestazione proprio in rapporto a quei progetti subordinati, contemporaneamente, a tutte le procedure all’uopo previste.

Invero, per i progetti subordinati a VIA e a VAS, nonché, allo stesso tempo, riferibili ad un sito della rete Natura 2000, la valutazione di incidenza risulta essere ricompresa nella procedura di VIA e di VAS, ma in questo caso la seconda deve estendersi anche agli elementi che vengono considerati in sede di valutazione di incidenza, così come evincibile dall’esame della normativa di recepimento della direttiva

habitat (art. 5, comma 4, del DPR n. 357/1997), del codice dell’ambiente

(art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 152/2006), di molte leggi regionali e dalla giurisprudenza. Tale risultato sistematico è giustificato in considerazione del fatto che la valutazione di incidenza è uno strumento

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A. de Feo e C. Tangari, VAS, VIA e Valutazione d’incidenza, regole

procedimentali e sostanziali diverse. La PA obbligata a conformarsi, in Riv. giur. amb. n. 6/2011

di valutazione preventiva così come lo sono la valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione ambientale strategica (VAS).

In questi casi, quindi, all’interno della VIA e della VAS, devono essere considerate specificatamente le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito. Ciononostante, questa interconnessione tra le procedure rispecchia, sotto il profilo della disciplina di ciascun istituto, l’assoluta indipendenza strutturale delle stesse.

È utile ribadire anche in questa sede, infatti, che quando non vi sono gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione di incidenza deve comunque essere realizzata, producendo una documentazione adeguata a consentire una valutazione sufficientemente motivata. Si vuole evidenziare, precisamente, come la valutazione d’incidenza è una procedura valida sia per i progetti (interventi localizzati e puntuali) che per i piani (strumenti di organizzazione territoriale globali e di ampio spettro): in tal modo, la valutazione d’incidenza realizza il duplice obiettivo di analizzare gli interventi (siano essi puntuali o di ampia scala) e, allo stesso tempo, di garantire che ogni singolo sito contribuisca efficacemente allo sviluppo della rete Natura 2000.

2. I rapporti tra la valutazione d’incidenza e il nulla osta

Nel documento La valutazione di incidenza ambientale (pagine 112-116)