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PRINCIPALI SOGGETTI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLA NORMATIVA VIGENTE

2.5 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In questo paragrafo trattiamo brevemente di questa figura relativamente giovane, nel senso che venne introdotta, in quanto tale, solamente dal decreto n. 626 del 1994 in seguito al recepimento della direttiva europea n. 89/391. Prima, infatti, sulla base dell’art. 9 dello St. lav., i lavoratori potevano sì nominare delle rappresentanze, ma queste venivano ad immedesimarsi con le rappresentanze sindacali. Ora sono delle figure a sé stanti e sicuramente la loro presenza non può più essere eventuale, come prima, ma necessaria. Rilevanti modifiche sono intervenute con l’adozione dell’attuale normativa che ha portato ad un “rafforzamento del ruolo del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e alla introduzione della figura del rappresentante per la sicurezza del sito produttivo” così come risulta

dalla legge delega n. 123/2007. Ciò al fine di cercare un maggiore avvicinamento a quel modello partecipativo che finora, almeno nel nostro paese, poco si è sviluppato. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono riconosciuti importanti compiti, proprio per far sì che lavoratori e datori di lavoro collaborino per una maggiore sicurezza; il più importante di questi è la facoltà di richiedere la consegna del DVR. “Dall’analisi degli articoli dettati in tema di rappresentanza dei lavoratori

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per i problemi della sicurezza, emerge chiaramente una figura del sistema sicurezza che si pone, dal punto di vista dell’informazione e della formazione quale soggetto attivo e quale soggetto passivo. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, infatti, come abbiamo visto, deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione (di cui art. 37), ma deve, nel contempo, ricevere una formazione adeguata”94. Quale soggetto attivo il rappresentante deve operare per quanto stabilito dall’art. 50, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. Il RLS, attraverso il ruolo consulenziale che ricopre nei confronti del datore, diviene partecipe della gestione e dell’organizzazione finalizzate ad una maggior sicurezza nell’ambiente di lavoro; queste consultazioni devono aver luogo sia nel momento in cui il datore procede con la valutazione dei rischi (ai sensi dell’art. 29), sia, in un secondo momento, in cui si vanno a valutare le misure poste in essere per la prevenzione, al fine di osservarne la reale efficacia95. Per quanto riguarda le

attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento “in

particolare, alle previsioni in materia di informazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza e al potere di segnalazione -espressamente designato quale “ricorso alle autorità competenti”- dell’insufficienza delle misure di prevenzione approntate dal datore di lavoro, nel quale non è da escludere che possa ricomprendersi la facoltà di segnalazione di disfunzioni in materia di salute e

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F. Bacchini, Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. I soggetti passivi. Informazione e formazione. Attività di vigilanza, p. 160

95 Vedi Ministero del lavoro – Circolare n. 40 del 16 giugno 2000, Documento di valutazione del rischio:

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sicurezza”96. Come soggetto passivo, invece, il rappresentante dei lavoratori, come tutti i lavoratori, deve, in virtù dell’art. 37 comma 1, ricevere «una formazione

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e

procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda».

In via più specifica però si deve richiamare il comma 10 del medesimo articolo in base al quale «il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una

formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi». Non solo le modalità previste per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 50

sono indicate dalla contrattazione collettiva, ma anche tutto ciò che concerne la sua formazione. Possiamo comunque riepilogare due importanti compiti previsti per questa figura, ossia, la necessità, per il datore di lavoro che vuole attuare la valutazione dei rischi e procedere con il DVR, di sentire il parere del rappresentante; ma anche, la dovuta consultazione che si deve nel momento in cui il datore nomina

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V. Papa, Il diritto di critica del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: una lettura

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il RSPP (figura incompatibile con quella del RLS) e il diritto di essere informati nel momento in cui invece il datore decida di svolgere in prima persona i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Anche se detta figura viene ad assumere un ruolo tanto importante, certo è che non assume alcun potere da un punto di vista decisionale97. Non è infatti prevista nei loro confronti alcuna sanzione.

Per quanto riguarda la loro nomina, si devono distinguere due casi (art. 47 comma 3 e 4): quello in cui vi siano meno di 15 lavoratori, nell’azienda o unità produttiva, ove egli viene nominato dai lavoratori scegliendo tra uno di loro, «oppure è individuato

per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48»; quello in cui vi siano più di 15 lavoratori, per cui «il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda». Se queste non vi sono si

procede con l’elezione sempre effettuata dai lavoratori, ma in questo caso scegliendo al loro interno. Questo secondo punto previsto dal decreto n. 81 all’art. 47 fa in effetti emergere dei dubbi, perché sembrerebbe che fosse esplicitamente proposta la possibilità di far coincidere la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con quella del rappresentante sindacale. Mentre all’art. 50 comma 2, al contrario, sembrerebbe che i primi dovessero assumere le «stesse tutele previste

dalla Legge per le rappresentanze sindacali», e quindi che le due figure non

debbano coincidere, ma siano da considerare separatamente. In realtà è stata proprio la volontà del legislatore ad escludere che venissero indicate delle risposte troppo

97 Vedi G. Proia, Consultazione e partecipazione dei lavoratori, , in L. Montuschi (a cura di), Ambiente,

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precise ed inflessibili al problema, rinviando la decisione in capo alla contrattazione collettiva98. Se consideriamo la separazione tra le due figure, certamente i rappresentanti dei lavoratori saranno specializzati esclusivamente in tema di sicurezza; se invece consideriamo una coincidenza ci sarà maggior coordinamento per la tutela dei lavoratori. Un ultimo elemento che si vuole prendere in considerazione è la composizione dell’elettorato. Mentre l’elettorato attivo è composto sia da lavoratori a tempo indeterminato che a tempo determinato, perché entrambi vogliono la massima tutela possibile, l’elettorato passivo prevede solamente la presenza dei lavoratori stabili. Si ritiene “che la scelta contrattuale di privare dell’elettorato passivo i lavoratori in prova o a termine sia dovuta esclusivamente all’eventualità che essi, una volta eletti, possano non portare a compimento il loro mandato, che, per espressa previsione contrattuale, ha durata triennale”99.