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I rappresentanti dei lavoratori

2. SOGGETTI COINVOLTI NELLE PRATICHE DI WELFARE AZIENDALE

2.1 Le parti sociali: gli artefici delle politiche aziendali

2.1.2 I rappresentanti dei lavoratori

All’interno dell’impresa, contrapposta alla figura del datore di lavoro, vi è quella dei lavoratori, rappresentata a livello categoriale (e in alcuni casi aziendale) dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

Queste figure trovano la loro autorizzazione normativa innanzitutto all’interno della Costituzione:

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art. 39 cost.: L'organizzazionesindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Tali organizzazioni sono costituite, secondo definizione Treccani, per la “tutela di

interessi professionali collettivi”; i compiti principali dei sindacati dei lavoratori sono

quindi quelli attinenti alla salvaguardia dei diritti esistenti, e alla manifestazione e riconoscimento da parte delle istituzioni produttive e normative delle nuove esigenze dei propri rappresentati.

Insieme alle rappresentanze dei datori di lavoro, e talvolta anche con la presenza delle istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali dei lavoratori discutono e siglano i contratti collettivi di lavoro, sia a livello nazionale sia a livello aziendale o territoriale. A livello di singolo lavoratore, i sindacati offrono assistenza agli iscritti mediante supporto nelle pratiche burocratiche di vario genere (richiesta pensioni, dichiarazioni fiscali, etc.) e negli eventuali contenziosi che riguardano il rapporto lavorativo, sia nei confronti del datore di lavoro sia con gli istituti pubblici.

Per quanto riguarda il rapporto con la singola azienda o con la comunità locale, le associazioni sindacali sono chiamate a far valere le esigenze dei propri rappresentati, per tutti gli elementi che richiedono una diversa definizione rispetto a quella inserita nei CCNL. Tale tipo di accordi è definito come “contrattazione di secondo livello”. Nel caso di contrattazione aziendale, i vertici dell’impresa (eventualmente coadiuvati dalla propria associazione di categoria) discuteranno con i rappresentanti dei lavoratori al fine di concludere accordi valevoli esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa. I sindacati di riferimento potranno essere costituiti dai delegati territoriali competenti oppure, se presenti, da quelli interni: secondo l’art. 35 dello Statuto dei Lavoratori, infatti, per le imprese industriali e commerciali che occupano più di quindici dipendenti nella stessa sede o filiale, oppure nello stesso comune, o per

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le imprese agricole con più di cinque dipendenti, in capo ai lavoratori sorge il diritto, su propria iniziativa, di costituire una rappresentanza sindacale interna.

Secondo quanto stabilito dall’articolo appena citato, gli accordi di secondo livello possono avere anche valenza per una sola unità locale dell’azienda; ciò si verificherà nel caso in cui la contrattazione sia condotta in via esclusiva all’interno di essa.

La prima normativa riguardante le rappresentanze sindacali interne all’azienda può essere osservata all’interno dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970):

Art. 19. Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Successivamente, con il Protocollo d’Intesa del 23 luglio 1993, siglato da Stato e parti sociali, e la seguente definizione delle modalità di applicazione con l’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, è stata predisposta una nuova figura di rappresentanza dei lavoratori all’interno dell’azienda, identificata dalle

rappresentanze sindacali unitarie. Secondo quest’ultimo documento, esse sono

costituite mediante elezione diretta da parte di tutti i lavoratori all’interno della struttura, indipendentemente dall’iscrizione o meno a un sindacato. Possono essere eletti i lavoratori membri delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato all’unità produttiva, o di altre associazioni di lavoratori formalmente costituite che abbiano espresso formale adesione al contratto collettivo nazionale in vigore, la cui lista per le elezioni sia corredata dalla sottoscrizione di almeno il 5% degli aventi diritto di voto. I seggi sono costituiti per due terzi dagli eletti con la votazione aziendale, e per un terzo da lavoratori nominati direttamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, in modo proporzionale rispetto ai risultati delle elezioni interne.

Attualmente entrambi i sistemi di rappresentanza sono vigenti nel panorama aziendale italiano, nonostante la volontà delle parti di uniformare il metodo nella forma delle rappresentanze sindacali unitarie.

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Le modalità di discussione e di manifestazione delle proprie volontà è comunque la medesima in entrambe le tipologie di organizzazioni interne.

Nel caso della contrattazione territoriale, invece, sono chiamate a discutere le parti sociali appartenenti a un dato territorio, in relazione ad uno specifico settore produttivo. Questa tipologia di contratto di secondo livello potrà essere applicata anche dalle aziende che non hanno al loro interno una rappresentanza sindacale (ad esempio le piccole imprese).

Nel panorama italiano sono inoltre presenti delle organizzazioni sindacali che si occupano di uno specifico settore produttivo. Esse sono solitamente collegate ad una delle principali sigle sindacali nazionali (CGIL, CISL o UIL), e approfondiscono in modo esclusivo iscritti e problematiche del proprio settore.

In entrambi i livelli di contrattazione, le associazioni dei lavoratori si impegnano a far riconoscere le esigenze dei propri rappresentati, sia a livello economico sia in merito alle condizioni di lavoro: esse potranno quindi avanzare al datore di lavoro richieste incentrate su progetti di welfare, o accettare proposte in tal senso da parte dell’azienda, al fine di migliorare il trattamento lavorativo dei propri iscritti assecondando anche le esigenze economiche del datore di lavoro.