• Non ci sono risultati.

DIRITTO FINANZIARIO

Argomenti generali e diritto del bilancio

Buscema S. - Aspetti costituzionali del bilancio statale, Rass. Fin. Pubbl.. 1958, I, 373.

Dal NegroG. - Origine e sviluppo della contabilità di Stato Rass. Fin. Pubbl., 1958, 453.

Impostedirette

Bertz - Pensionszusagen an Gesellschaftregeschàftsfiihrer einer Personengesell- schaft bei der Einkommensteuer, ¿¡tener u. Wirt., 1959, 179.

Adonnino G. B. - ¡Natura giuridica dell’imposta fondiaria, Riv. Trib., 1959, 1. Benetti B. - Ancora sull’oggetto dell’imposta sui redditi agrari, Dir Prat

Trib., 1959, II, 20.

Borsini G. - In tema di ruoli principali relativi ai tributi locali, Riv Dir Fin. e So. Fin., 1958, I, 281.

Bozzola M. - Brevi note in tema di omessa denuncia dei cespiti soggetti ad imposta straordinaria sul patrimonio, Giust. Pen., 1958, II, 1030. Cioognani A. - Reddito di ricchezza mobile definito induttivamente a carico di

società di capitali; conseguente tassazione dei soci per imposta comple­ mentare, Dir. Prat. Trib., 1959, II, 6.

Dus A. - L ’ accertamento indiziario nell’imposta di ricchezza mobile nell’ evolu­ zione del nostro diritto finanziario sino al Testo Unico sulle Imposte Di­ rette del 29 gennaio 1958, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, I, 222. Dus A. - Le spese e passività deducibili ai fini del calcolo del reddito mobiliare

nel Nuovo Testo Unico delle imposte dirette, Riv. Dir. Fin e Se Fin. 1958, I, 833.

Guicciardi F. - Termini per gli accertamenti relativi all’imposta di famiglia, Dir. Prat. Trib., 1959, II, 41.

IngrossoG. - Imposta di famiglia, Rass. Fin. Pubbl., 1958, 504.

Bavagli G. - La valutazione delle scorte nell’azienda agricola Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, II, 211.

Santoro F. - Il trattamento fiscale delle riserve di equilibrio nelle imprese di assicurazione dei rami elementari, Assicurazioni, 1958, 348.

Scarinci T . - Esenzione venticinquennale dell’imposta sui fabbricati agli edi­ fici ricostruiti, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, II, 304.

Uckmar A, - La nuova imposta sulle aree fabbricabili,’ Dir. Prat. Trib. 1959 I, 3.

Uckmar V. - Contrasto fra alcune norme del T.U. imposte dirette e la legi­ slazione precedente, Dir. Prat. Trib., 1959, I, 18.

Tributi di bollo, di registro, di successione e tributi in surragazione

Bartulli G. - Il regime fiscale dei contratti d’appalto, Riv. Guardia, Fin., 1958, 713.

Berliri A. - Ancora sull’applicazione dell’imposta di registro sugli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata Foro It 1959

III, 19.

Celoria C. - Presunzione di liberalità nell’ imposta di registro, Dir. Prat. Trib , 1959, II, 27.

De Bono C. - In tema di vendita con riserva di usufrutto che integri la figura di liberalità presunta ai fini dell’imposta sui trasferimenti, Riv. Dir. Fin. e So. Fin., 1958, II, 331.

De Mita E. - L ’ imposta di consolidazione è autonoma, non residuale, Riv Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, II, 243.

GiorgeitiA. - In tema di sottoposizione a registro delle società di fatto in sede fallimentare, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, I, 361.

— 99 —

GrecoG. - Considerazioni in punto e disciplina tributaria della corrispondenza commerciale, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, II, 322.

Picarelli P. - Ai sensi della legge Tapini non compete la riduzione ad un quarto, ma alla metà dell’aliquota stabilita dall'art. 1 allegato A alla legge organica di registro - Risposta alla replica dello Scarinci, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, II, 344.

Ravagli G. - In tema di notifica di avviso di audizione personale e di valuta­ zione e di tassabilità delle quote di società a r.l. nelle imposte di trasfe­ rimento, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, II, 310.

Scarinci T. - L’imposta di registro sui trasferimenti di case di nuova costru­ zione, ai sensi della legge Tapini, è ridotta ad un quarto rispetto all’ ali­ quota dell’allegato « A » della legge organica - Replica al Picarelli, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, II, 340.

Spitai.er A. - L’ applicazione dell'imposta germanica sulle società nei confronti delle società di capitali estere, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, I, 181. Valenziano P. - Testamenti: se sia obbligatoria la trascrizione isolata - Nel

caso negativo se l’ufficio ipotecario possa opporre rifiuto alla richiesta di formalità, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, I, 369.

Altri tributi indiretti

Cesareo F. - Sul termine per il rimborso di imposta entrata erroneamente cor­ risposta, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, II, 293.

Correale G. - Ancora in tema di decisioni ministeriali nelle controversie doga­ nali, Giust. Fin., 1959, 233.

Magnani C. - Ricorso al Consiglio di Stato in materia di controversie doganali, Dir. Prat. Trib., 1959, II 48.

Romani A. - I.G .E .: Passaggi di merci in « conto deposito » posti in essere dopo la estinzione dei mandati ad ausiliari del commercio, Dir. Prat. Trib., 1959, II, 31.

Romani A. - J.G.E. in abbonamento: destinatari della notificazione dell’avviso di accertamento, Dir. Prat. Trib., 1959, II, 36.

Willenbrink K . - Zur Frage der Ahtivierungspfiicht der TJmsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen, Steuer u. Wirt., 1959, 161.

Diritto processuale edesecuzione

Gazzerro P. - Nel processo tributario le eccezioni e le domande nuove si con­ vertono in elementi che perfezionano l’ obbligazione tributaria, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, II, 205.

Greco G. - Sospensione del processo per omessa registrazione di atti, mancata assegnazione di termine per l’ adempimento e conseguenze relative, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, II, 221.

Micheli G. A. - Note esegetiche in tema di esecuzione esattoriale, Riv. Dir Fin. e Se. Fin., 1958, I, 202.

Righi E. - Sui limiti di ammissibilità del procedimento ingiunzionale in materia di imposte di consumo, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, I, 242.

Diritto penale

Bricola P. - L ’ offesa e il danno patrimoniale nel delitto di contrabbando, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, 1, 346.

Diritto internazionale

Croxatto G. - Le convenzioni fra Italia e Svezia al fine di evitare le doppie imposizioni, Dir. Prat. Trib., 1959, I, 26.

Rado A. R. - The Tax Conventions Between thè United States and Italy, Tax Law Rev., 1959, 203.

SCIENZA DELLE FINANZE Argomenti generali

Porte P. - Lo sviluppo della teoria della finanza pubblica di A. Pigou, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, I, 301.

100 —

Griziotti Kretschmann J. - II bilancio sovietico - A proposito di una recente opera di R. W. Davies, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, 1, 259.

Haller H. - Formen der Finanztheorie und ihre Beziehung zur Wirtschafts­ theorie, Finanzarchiv, 1959, 191.

Effetti economici

CosciANi C. - Zur Frage der Uberwälzbarkeit einer Köper schaftsteuer, Finanz­

archiv, 1959, 240.

Forte F. - La teoria delle imposte sugli scambi in una recente opera di J. F. Due, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, I, 263.

Gerelli E. - Contributo alla teoria degli effetti dell’imposta proporzionale sulle decisioni nel rischio, L ’Industria, 1958, 463.

Politica enonomica e finanziaria - Congiunture

Forte F. - Su alcune misure di politica fiscale per l’industrializzazione del Sud, Riv. Dir. Fin. e Se. Fin., 1958, I, 209.

Powell F. E. - Plan to Spend F irst; Find the Money Later, Lloyds Bank Review, 1959, n. 52, 19.

Robine M. - Réflexions sur la politique financière française: le débat Pinay- Chalandon, élément d’ une querelle millénaire, Rev. Sc. Fin., 1959, 251. Schmidt K . -Zum Problem der Zweckkollisionen der modernen Steurpolitik,

Finanzarchiv, 1959, 204. Imposte su l reddito

Blancher R. - Quelques aspects économiques et monétaires du régime fiscal français des amortissements et previsions, Rev. de Sc. Fin., 1959, 165. DebatinH. - Die steuerliche Behandlung der Kapitalgewinne und Kapitalverluste

(capital gains and capital losses) im Recht der USA (unter Berücksich­ tigung rechtsvergleichender Gesichtspunkte), Steuer u. W irt., 1959, 137. Groves H. M. - Empirical Studies of Income Tax Compliance, Nat. Tax Jour.,

1958, 291.

Marberry O. E. - On the Burden of the Corporate-Income Tax, Nat. Tax Jour., 1958, 323.

Dogana e commercio internazionale

ArenaC. - Fattori dinamici della produttività, Riv. Pol. Econ., 1958, 1176. Coppola D ’Anna F. - L ’ accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

(C.A.T.T.) dopo la revisione del 1955, Riv. Poi. Econ., 1958, 1219. Fanno M. - Note in margine al Trattato del Mercato Comune Europeo, Studi

Econ., 1958, 337.

Debito pubblico e politica monetaria

Meade J. E . - Is the National Debt a Burden? A Correction, Oxford Econ. Papers, 1959, 109.

Teoria e politica dello sviluppo economico

Rulliere G. - Fiscalité agricole et développement économique, Rev. Sc. Fin., 1959, 221.

Imposte locali

GalloA. - Il nuovo Testo Unico sulle Imposte Dirette ed i rapporti tra l’ espro­ priazione esattoriale e la procedura fallimentare, Giust. Fin., 1959, 237. William s A. - The Finance of Locai Government in England and Wales Since

li)^8: Part. I, Nat. Tax Jour., 1958, 302. Pubbliche imprese

ToniolliM. - A proposito di un massimo di convenienza, Giorn. Econ., 1958, 497. Wiseman J. - The Theory o f Public Utility P rice: A Further Note, Oxford

P A R T E S E C O N D A

G I U R I S P R U D E N Z A

CASSAZIONE, 14 giugno 1957, n. 2260 - Est. Straniero.

Registro - Atti non registrati - Sospensione del giudizio civile - Riassunzione.

Se il provvedimento, che sospende il processo civile per la esibizione di documenti non in regola con l’ imposta di registro, non contiene la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ., debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla effettuata registrazione.

(Omissis). — Il secondo motivo del ricorso ha riferimento alla correla­ zione cronologica tra il provvedimento di sospensione del procedimento « sino all’ adempimento ad opera della parte interessata delle formalità fiscali »

adot-Ancora sulla pretesa sospensione del processo per mancata registrazione degli atti e sulla sospensione del processo in generale.

So m m a r i o: 1. La cosidetta «sospensione fiscale» come sospensione «sine die». — 2. La giurisprudenza della Corte Suprema e quella della Corte fioren­ tina. — 3. La sospensione fiscale nel Sistema di Carnelutti. — 4. Condi­ zioni di tempo del processo, sospensione e interruzione. Incertezze della sistematica tradizionale e tentativo di revisione. — 5. La regolarità fiscale come condizione per la trattazione del merito.

1. Scrivendo su questo stesso argomento tempo addietro (Giur. Compì. Cass. voi. XXIX 182 segg.) mi era venuto spontaneo di affermare clie chi ritiene che l’art. 108 della legge sul Registro (RJD. 30 dicembre 1923 n. 3269) — imponendo al giudice di « sospendere il giudizio » nel caso che la parte faccia valere atti non registrati — abbia voluto far riferimento ad una sospensione del processo in senso tecnico, quale è prevista dagli artt. 225 segg. c.p.c., si caccia in un grosso guaio perchè, una volta ordi­ nata la sospensione, se la parte non paga, il processo rischia di rimaner sospeso « sine die » il che è una conclusione che, perlomeno per i principi che regolano il nostro sistema processuale, non si saprebbe come ac­ cettare.

Che il guaio sussista lo dimostra ora questa difficoltà nella quale si è venuta a trovare la giurisprudenza posta di fronte al caso in cui il giudice di merito, seguendo l’insegnamento dominante, aveva sospeso il processo in attesa che la parte regolarizzasse gli atti e la parte non aveva invece per nulla otteemperato all’obbligo fiscale. Trascorso un certo pe­ riodo di tempo, colui che aveva sollecitato il provvedimento di sospen­ sione, si era nuovamente fatto avanti con il ragionevole argomento che, poiché l’avversario non dimostrava nessuna intenzione di pagare, il

prò-4 —

tato dalla sentenza 12 novembre-12 dicembre 1953 dalla Corte di Firenze, in applicazione dell’ art. 108 legge di registro, ed il ricorso 28 agosto 1954, con cui il procuratore degli eredi Majer, precisando di aver provveduto alla rego­ larizzazione fiscale della scrittura 28 maggio 1932, chiedeva al Consigliere istruttore di voler fissare l ’udienza per la prosecuzione del processo a norma dell’art. 297 cod. proc. civ.

cesso non poteva rimanere sospeso in eterno, ma, data la manifesta inattività delle parti, doveva ritenersi estinto o comunque cessare. Non so che cosa abbia detto di preciso il richiedente, ma penso che egli avrà anche fatto presente all’organo giudicante che una sospensione del genere andava a tutto vantaggio della parte avversa la quale, non contenta di evadere il tributo, veniva in concreto ad essere sollevata anche dal carico delle spese illiquidabili finché il processo rimaneva sospeso e quindi pendente.

Il problema così impostato ha trovato divisa, nella sua soluzione, la Corte Fiorentina la quale, in una prima decisione (14 aprile 1953 in

Giur. Toscana 1953, 241 segg.), ha accolto la tesi dell’estinzione e in una

seconda l’ha respinta (2 agosto 1955 in Giur. It. 1957 1-2 col. 1031 la sola massima). La seconda sentenza della Corte fiorentina ha avuto una favorevole nota di commento del Cappelletti (loc. cit.) ed è ora confer­ mata dalla Corte Suprema con la sentenza sopra riportata.

Se, come spero risulti in appresso, nessuna delle due soluzioni, che partono entrambe dalla premessa che qui si abbia sospensione in senso tecnico, è accettabile, nè l’autorità dei giudici che hanno affrontato la questione lascia aperta la strada alla prospettiva di rinvenirne una terza, mi sembra chiaro che ad una conclusione non sarà possibile giun­ gere se non a patto di « negare maiorem » e cioè che la « sospensione del giudizio » di cui parla la legge del registro, sia la sospensione degli artt. 295 c.p.c. e segg. Intanto è chiaro che proprio il vedere la giurispru­ denza dibattersi in questa « impasse », senza trovare la via di uscita, è un argomento che viene a tutto favore della tesi da me allora sostenuta e che in essa mi conforta ancor più delle autorevoli adesioni che ad essa hanno dato il Micheli (Giur. It. 1952 1-2 col. 198 ed ora in Corso di Dir.

Proc. I Milano 1959 p. 24) e I’Andrioli (Commentos 1956, II, p. 308).

Rifacendomi ai rilievi a suo tempo mossi e ponendoli ora in rela­ zione col sistema instaurato dalla novella del 1950, che in questo settore ha profondamente innovato, mi sembra si debba aggiungere che, se la estinzione del processo è ormai divenuta una eccezione processuale in senso tecnico ( Andrioli, Commento3 1956, II, p. 339 segg.), la speranza di poter fare di questa « sospensione » una specie di fase preparatoria della estinzione definitiva del processo che assiste l’opinione dominante (sullo schema della cancellazione della causa dal ruolo), debba essere del tutto scartata. Ohi segue l’opinione che la mancata registrazione sia una causa di sospensione del processo, se non vuole lasciare in balia della parte il fatto che esso, dopo essere stato sospeso, si estingua o meno, non ha allora altra alternativa che di ammettere che il processo resti

per-Esso si risolve, infatti, in una vivace censura della sentenza definitiva della Corte di Firenze, alla quale, per non aver accolto l'eccezione di estinzione del processo a norma del combinato disposto degli art. 289 e 307 cod. proc. civ., benché i Major avessero proseguito il giudizio oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della precedente sentenza del 1953, si imputano la violazione degli art. 175 e 289 cod. proc. civ. e 12, comma 2°, delle

petuamente sospeso oppure die esso prosegua nuovamente verso una sentenza che ne dichiari la improcedibilità.

Non è chi non veda come, con ciò, sia tolto ogni pregio, sia dal punto di vista pratico che da quello concettuale, alla tesi che ravvisa nel- l’art. 108 della legge di registro una ipotesi di sospensione del processo in senso tecnico.

2. A quanto sembra gli argomenti posti dalla Suprema Corte a fon­ damento della decisione sopra riportata sono gli stessi di quelli della sentenza confermata 2 agosto 1955 della Corte Fiorentina che sono espo­ sti, illustrati e condivisi dal Cappelletti nella nota citata alla massima di quest’ultima sentenza e che possono facilmente essere riassunti. I tipi di sospensione che prevede il nostro ordinamento sono due: quella necessaria e quella facoltativa che qui non viene in questione; quella necessaria prevede che il processo si estingua quando la parte non chiede la fissazione dell’udienza di prosecuzione entro il termine di sei mesi dal venir meno della causa di sospensione (art. 297 c.p.c.); poiché la causa di sospensione è l’inadempimento fiscale il termine non può cominciare a decorrere che dal momento in cui la tassa viene pagata; una volta assol­ to l’obbligo fiscale il termine comincia a decorrere e il processo si estin­ gue non ostante che la tassa sia stata pagata per il fatto che l’udienza di prosecuzione non è stata chiesta nel termine.

Che questo modo di ragionare, una volta data per buona la pre­ messa che la mancata registrazione sia una causa di sospensione in senso tecnico, rispetti le regole del sillogismo non vi ha dubbio, ma non mi sembra che esso risolva il problema così come era stato impostato dalle parti alle quali non interessava certo di sapere che cosa avve­ niva se, dopo aver pagato la tassa, il processo non veniva proseguito, bensì quello che avveniva se, dopo sospeso il processo, la tassa non ve­ niva pagata.

Nemmeno risolve il problema la considerazione della « opportuni­ tà », non necessità, come secondo quanto riferito dal Cappelletti tiene a precisare la Corte Fiorentina, che il giudice, nel sospendere il processo, fissi una udienza per la prosecuzione. Poiché la fissazione di questa udienza sembra decisiva per il fatto che il processo si estingua o meno, io non vedo come si possa parlare di « opportunità ». Nella specie co­ munque le parti si erano rivolte al giudice per sapere quale era il rego­ lamento che egli intendeva dare agli interessi sorgenti dal processo so­ speso dato che nessuno intendeva pagare la tassa e la soluzione adot­ tata corre molto il rischio di rientrare nell’ambito di quella « Begrìfju-

giuri-6 —

dlsp. sulla legge In generale, la falsa applicazione dell’art. 297 coti. proc. civ. nonché il vizio di insufficiente ed illogica motivazione su fatti decisivi.

L ’eccezione in questione fu dalla Corte respinta, nella premessa che la sospensione ex art. 108 legge del registro sìa da qualificare sostanzialmente come un caso di sospensione necessaria del processo, sulla base di serie ragioni per preferire all'applicazione delPart. 297 cod. proc. civ., strutturalmente lu­

diche soddisfacendo alle esigenze del punto di vista logico, ma senza prendere in considerazione quello espresso dal conflitto di interessi delle parti. Anche sotto il profilo concettuale poi, il far decorrere il termine per la prosecuzione del processo dal pagamento della tassa, cioè da un termine « incertus an et quando » porta fatalmente ad ammettere la possibilità di una sospensione « sine die ». Che data la natura di « one­ re » che ha il pagamento rispetto al processo questa sia una possibilità meramente teorica, come dice il Cappelletti, a me non pare affatto; che la parte preferisca rinunziare al processo piuttosto che pagare direi invece essere una eventualità assai frequente nella pratica come lo dimostrano i due casi discussi e gli altri ai quali può agevolmente assi­ stere chi vive la quotidiana esperienza di un processo che, come è stato scritto, si muove sotto l’incubo fiscale.

La sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14 aprile 1953 stesa dal Giannatasio era andata ben più a fondo nel problema. Se non si vuole avere un processo che, a seguito della sospensione ordinata dal giudice per la mancata registrazione, corra il rischio di restare eterna­ mente sospeso bisogna pensare che la sospensione sia legata ad un ter­ mine entro il quale la parte è tenuta a regolarizzarlo fiscalmente e nel contempo a proseguirlo... « Il giudice quindi deve sospendere, ma, data « la natura della sospensione non può esimersi dal porre un termine. Ciò « discende dal principio di continuità e di rapida definizione del rap­ porto processuale cui il nuovo codice si ispira e che non consente che il «.processo resti abbandonato indefinitivamente alla inerzia delle parti e « del giudice... ». Se il giudice non può esimersi dall’apporre un termine, il provvedimento di sospensione pura e semplice è un provvedimento in­ completo. Il regime da applicarsi è allora quello dell’art. 289 c.p.c. sulla integrazione dei provvedimenti istruttori. Se la parte non chiede la inte­ grazione del provvedimento entro il termine di sei mesi dal giorno in cui il provvedimento incompleto è stato pronunziato o comunicato il processo si estingue, non perchè la parte non paga la tassa, ma perchè essa non ha chiesto l’integrazione. Ugualmente il processo si estingue se il termine sia stato apposto e la parte, dopo aver pagato la tassa, non lo prosegue entro il termine indicato dal giudice. Una prosecuzione del pro­ cesso in termini, ma senza aver pagato la tassa, sarebbe senza valore ai fini dell’art. 307 c.p.c.3.

Non dico che la soluzione prospettata nella sentenza, che ricalca quella seguita dalla dottrina per il caso ormai non più di attualità della mancata denunzia al sindacato prevista dall’art. 433 c.p.c. ( Andrioli,

I

cardinato nella disciplina processuale della « sospensione del processo » (capo VII, libro II cod. proc. civ.), l’art. 289 che, in quanto inserito sotto altro capo del codice (vedi libro II) destinato a regolare la ben diversa materia della correzione delle sentenze e delle ordinanze, appare, anche se riguardato sotto il solo profilo formale, affatto estraneo all’oggetto della controversia

Osservò, invero, la Corte fiorentina che, malgrado la difficoltà di

coordi-p. 171), sia accettabile e il Cappelletti ha avuto buon giuoco a criti­ carla anche se con ciò non ha certo dimostrato che sia preferibile la tesi

Documenti correlati