DIRITTO FINANZIARIO
Ar g o m e n t i g e n e r a li e d ir it t o d e l b il a n c io
Ma n z o n i I. - Sul problema della costituzionalità delle leggi tributarie retroat
tive, « Riv. dir. fin. e se. fin. », 1963, I, 519. Im p o s t e d ir e tte
D ’Am a t i N. - Profilo giuridico dell’imposta complementare, « Dir. e prat. trib. », 1963, I, 420.
D ’Am a t i N. - Unità o pluralità di tributi nell’imposta sui redditi di ricchezza mobile?, « Giur. it. », 1964, I, 2, 155.
Fa l s it t a G. - Indetraibilità dell’imposta sulle società dal reddito di ricchezza mobile dell’ente, « Giur. it. », 1964, III, 21.
Fa l s it t a G. - Tassabilità dell'avviamento nel caso di scioglimento di società e assegnazione dell’azienda all’unico socio o ad uno dei soci, « Riv. dir. fin.
e se. fin. », 1963, II, 301.
Jona Ce l e s ia L . - In tema dì deducibilità dell’imposta di r.m. cat. A pagata dalle banche, « Riv. dir. fin. e se. fin. », 1963, II, 291.
Mo n t u o r i L . - Osservazioni sulla nominatività fiscale dei dividendi e sulla ritenuta cedolare di acconto, « Riv. dir. fin, e se. fin. », 1963, I, 544.
Rig h i E. - Questioni varie in tema di applicazione in via straordinaria della
imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, « Boll, tribut.
inforni. », 1964, 105.
Tr i b u t i di b o l l o, d i r e g is tr o, d i s u c c e s s io n e e t r i b u t i i n su r r o g a z io n e
Fedele A . - Associazione in partecipazione e imposta di registro, « Riv. dir. fin
e se. fin. », 1963, II, 347.
La Ro sa S. - Sul trattamento fiscale delle divisioni di più comunioni, « Riv. dir. fin. e se. fin. », 1963, II, 323.
Qu a l a S. - Se il corrispettivo per il trasferimento di beni italiani in Jugoslavia
sia soggetto all’imposta di successione, « Riv. dir. fin. e se. fin » 1963
II, 361.
Al t r i t r i b u t i in d ir e t t i
Zo p p is C. - Oli minerali, benzina, motorizzazione e fisco, « Boll, tribut. in forni. », 1964, 9.
Tr i b u t i s p e c ia l i, c o n t r ib u t i e varie
La Ro sa S. - L'evasione alle tasse di concessione governativa e i suoi effetti giuridici. « Dir. e prat. trib. », 1963, I, 449.
Ag e v o la zio n i ed e s e n z io n i f is c a l i
Du s S. - Recenti interpretazioni in materia di agevolazioni fiscali per l’edilizia, « Dir. e prat. trib. », 1963, I, 473.
— 16C —
Greco G. - Agevolazioni speciali, pagamento delle imposte dirette con cedole ed
esenzioni fiscali nel nuovo testo unico delle leggi sul debito ptibblico, « Boll, tribut. inforni. », 1964, 300.
Greco G. - Agevolazioni nell'accesso atta casa a favore delle famiglie numerose
nella legge 27 giugno 1961, n. 551, « Boll, tribut. inforni. », 1964, 108. Pa t a n è S. - I trasferimenti onerosi di case non di lusso da costruire o in corso
di costruzione esclusi dalle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, ». 37, « Giur. it. », 1964, III, 93.
Dir it t o p r o c e s s u a l e ed e s e c u z io n e
Serrano F. - La legittimità del condizionamento dell'azione giudiziaria nel l’adempimento dell’obbligazione tributaria, « Riv. dir. fin. e se. fin. », 1963 II, 315.
SCIENZA DELLE FINANZE
Ar g o m e n t i g e n e r a li
Do sse r D . - Notes on linear Programming and Public Finance, « Finanzarchiv ». 1964, 279.
Ef f e t t i d e ll e im p o s t e
Parràvic in i G. - L’ammortamento dell’imposta, « Giorn. econ. », 1963, 619.
Pedone A. - Una prima analisi dei rapporti tra l’elisione dell'imposta e il pro
gresso tecnologico, « Econ. intern. », 1963, 604.
Qa y u m A. - Investment-Maximizing Gradation of Incoine Taxation, «Pubi, fin.», 1963, 365.
Sl it o r R. E. - The Enigma of Corporate Tax Inciderne, « Pubi. fin. », 1963, 328.
Po l it ic a e c o n o m ic a e f in a n z ia r ia - Co n g iu n t u r a e s v il u p p o
Ha b erler G. - L'inflazione: cause e metodi di cura, « L’Industria », 1963, 487.
He in e m a n n H . J. - Finanzpolitik in einer wachsenden Wirtschaft mit
Auslands-béziehungen, « Finanzarchiv », 1964, 288.
Im p o s t e s u l reddito e s u l p a t r im o n io
Head J. G. - T h e C a s e f o r a C a p i ta l G a i n s T a x , « Pubi. Fin. », 1963, 220.
Dogane e c o m m e r c io in t e r n a zio n a l e Gu l a t i 1. S. - I n c o m e V s . P r i c e S u b s i d y t o E x p o r t s , « Econ. intern. », 1963, 595. Ro t h w e l l K. J. - T a x e s o n E x p o r t s i n U n d e r d e v e l o p e d C o u n t r i e s , « Pubi. fin. » 1963, 310. De b ito p u b b l ic o Bon Va l s a s s in a M . - P i a n i fi c a z io n e u r b a n i s t i c a e r e g i o n i a s t a t u t o o r d i n a r i o ,
« Riv. Poi. econ. », 1964, 73.
De Mit a E. - A u t o n o m i a fin a n z i a r i a e p o t e s t à t r i b u t a r i a d e l l e r e g i o n i a s t a t u t o
n o r m a l e , « Riv. dir. fin. e se. fin. », 1963, I, 507.
He w it t J. - T h e C a l c u l a t i o n o f C o n g e s t i o n T a x e s o n R o a d s , «E conom ica» 1964, 72.
-►
P A R T E S E C O N D A
G I U R I S P R U D E N Z A
TRIBUNALE DI TORINO, 10 maggio 1963, Pres. Caccia, Rei. Ferraglia, Alta Autorità Comunità europea carbone acciaio c. Conc. officine elettromecca niche Merlini.
Comunità europea carbone e acciaio (C.E.C.A. - Prelievo generale - Natura Contrih,1,mP° Sta CUa ' Privi,egi. artV 2725 « 2759 cod. civ. - Inapplicabilità. Contributo perequazione rottami - Insinuazione nel passivo - Non
ammis-II prelievo generale che la C.E.C.A. può pretendere dalle imprese dei paesi membri, di imposta diretta, non essendo collegato ad alcun rapporto contrattuale od assimilabile ad esso ed avendo il fine di assicurare alla Comunità i mezzi finanziari' indispensabili per il perseguimento delle sue finalità. Il eredito rela tivo non è peraltro assistito dai privilegi previsti dagli artt. 2125 e 2159 cod civ perchè si riferisce al credito della Ceca, che è un ente autonomo e sovrano con personalità giuridica distinta da quella degli Stati membri. (1)
Il credito della Ceca, per contributo perequazione rottami nei confronti di una impresa dichiarata fallita e poi ammessa a concordato non può essere in sinuato nel passivo non essendo nè certo nè liquido, nè può essere ammesso con riserva o come credito condizionale. (2)
(Omissis). - Mo t i v i: 1. Per la chiarezza della trattazione sembra oppor
tuno far procedere alla parte motiva vera e propria dei cenni sommari su
i1'2) A commento della sentenza sopra riportata, riteniamo utile per il lettore pubblicare un « caso clinico », nel quale sono parzialmente riprodotte le difese scritte, predisposte a favore della C.E.C.A., dal prof. Enrico Allorio, ordinario di scienza delle finanze e di diritto fi nanziario nell’Università Cattolica del S. Cuore, in Milano.
Sulla medesima sentenza v. Bu r r i, Questioni sul diritto a privilegio dei crediti della C.E.C.A. per i suoi tributi, in Giur. it., 1904, I, 2, 11.
Intorno alla natura dei prelievi generali effettuati dalla Ceca ed ai prelievi spettanti a quest’ultima.
I
Su l p r iv il e g io s p e t t a n t e a l l a C.E.C.A. p e r i l c r e d it o a t it o l o d i p r e l ie v o g e n e r a l e
Il convenuto, al fine di contestare il privilegio da cui è assistito il credito della C.E.C.A. a titolo di prelievo generale, afferma che tale pre lievo non avrebbe natura tributaria. L’assunto ci sembra difficilmente sostenibile.
4 —
alcune disposizioni del trattato istituzionale della C.E.C.A. Con L. 26 giugno 1952, n. 766, è stato ratificato il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (C.E.C.A.) firmato a Parigi il 18 aprile 1951.
La C.E.C.A. ha per scopo (art. 2) di contribuire mediante la instaurazione di un mercato comune del carbone e dell’acciaio all’espansione economica, al l’incremento dell’occupazione ed alla elevazione del tenore di vita degli Stati membri, nonché di realizzare il progressivo affermarsi di condizioni tali da assicurare la ripartizione della produzione al livello della produttività più elevata.
Le istituzioni della C.E.C.A. devono fra l’altro (art. 3) vegliare al regolare approvvigionamento del mercato comune, assicurare a tutti gli utenti del mer cato comune e situati in condizioni comparabili, un eguale accesso alle fonti di produzione; promuovere lo sviluppo ed il miglioramento del potenziale pro duttivo delle imprese; promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e della mano d’opera, lo sviluppo degli scambi internazionali, la regolare espan sione e l’ammodernamento della produzione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la C.E.C.A. ha personalità giuridica nelle relazioni internazionali e capacità in ciascuno degli Stati membri (art. 6). La realizzazione dei compiti istitutivi della C.E.C.A. è affidata alla « Alta Au torità » (art. 8) e questa, per l’esecuzione delle missioni che le sono affidate, « prende decisioni, formula delle raccomandazioni ed emette pareri » (art. 14).
Le decisioni di carattere individuale obbligano l'interessato dal momento della loro notificazione, le altre decisioni (generali) sono applicabili per il solo fatto della loro pubblicazione (art. 15).
Una Corte di Giustizia assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e nell’applicazione del trattato (art. 31), ed è competente a pronunciarsi sui ricorsi di annullamento delle decisioni sia individuali, sia generali dell’Alta Autorità, anche se proposti da imprese singole, per incompetenza, violazione
Ancorché non sia sempre facile, in pratica, distinguere dove vi sia, invece, una prestazione di natura non tributaria, nella specie mi sembra che non possa darsi dubbio alcuno circa la natura tributaria delle pre stazioni in questione, qualunque sia il criterio di distinzione che si ri tenga preferibile adottare. Ove ci si richiami, infatti, al criterio di distin zione basato sulla struttura del rapporto che intercorre tra l’obbligato alla prestazione e l’Ente percipiente, attribuendo natura tributaria ai rapporti che trovano la loro fonte esclusivamente nella potestà di im pero, che si manifesta come potestà tributaria, e natura invece non tri butaria ai rapporti aventi struttura privatistica (così, per esempio, il
GianniniA. D., Istituzioni di diritto tributario, 7a ed., Milano, 1956, p. 48, ritiene che si debba « ricercare il fondamento della distinzione delle en trate nella natura del rapporto, dal quale hanno origine»); ove, dunque, ci si voglia attenere a questo criterio distintivo di natura «strutturale», deve necessariamente riconoscersi che il credito della C..E.C.A. a titolo di prelievo generale (ex art. 50 del trattato) ha tipicamente struttura di rapporto d’imposta, sorgendo l’obbligazione a carico del debitore, in forza dell’esercizio della potestà di impero spettante alla C.E.C.A., e del
o
delle norme essenziali, violazione del trattato e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione o sviamento di potere.
Soltanto la Corte è competente a giudicare, a titolo pregiudiziale, della ’ nlidità delle deliberazioni dell’Alta Autorità qualora una controversia proposta davanti il Tribunale nazionale metta in causa tale validità (art. 41).
L Alta Autorità è autorizzata a procurarsi i fondi necessari per il compi mento della sua missione stabilendo dei prelievi sulla produzione di carbone e dì acciaio e contraendo prestiti (art. 49).
I prelievi sono destinati a sopperire alle spese di amministrazione (arti colo 50) nonché alla sovvenzione non rimborsabile prevista dall’art. 56 per con tribuire al pagamento di indennità di disoccupazione e reinstallazione ad ope rai disoccupati a seguito di riconversione di impianti, e alla loro nuova instal lazione, sempre quando lo Stato interessato contribuisce con eguale somma.
L Alta Autorità può, fra l’altro, su parere conforme ed unanime del Con
siglio, istituire ogni meccanismo finanziario, comune a più imprese, che sia riconosciuto necessario per l’esecuzione delle missioni definite all’art. 3 (arti colo 53 b).
In applicazione di tale ultima disposizione l’Alta Autorità, con decisione generale 22/1954 (Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A., 1954, pag. 286) ha istituito «u n meccanismo finanziario che consenta la perequazione del rottame impor tato dai paesi terzi » allo scopo di perequare detti prezzi a quelli praticati per il rottame all’interno della Comunità.
In questa causa si discute appunto della pretesa della C.E.C.A. di essere collocata al passivo del fallimento delle Officino meccaniche ing. Merlini s.p.a. :
a) in via privilegiata per la somma di lire 22.739.351 a titolo di pre
lievo sulla sua produzione di acciaio della società fallita;
verificarsi dei presupposto di fatto, al di fuori di ogni rapporto contrat tuale o assimilato, e comunque di ogni rapporto a struttura privatistica.
Ilei tributo, il prelievo in questione ha tutte le caratteristiche strut turali. Esso non sorge in virtù di altro rapporto che leghi i soggetti te nuti alla C.E.C.A., che non sia la « potestà di impero », esercitata da que sta nei confronti di quelli, e correlativamente la soggezione dei contri buenti a tale potestà.
Il prelievo è commisurato alla capacità contributiva delle imprese soggette, quale è manifestata dall’indice costituito dalla produzione
media delle stesse, onde realizzare una equa ripartizione del carico tri-
butario.
® ’a?itra l)arte — ciò è molto significativo — il credito tributario del la C.E.C.A. è immediatamente esecutivo con la notificazione della rela tiva decisione dell’Alta Autorità. L’analogia con gli atti tributari ese cutivi del diritto interno è impressionante. A termini infatti dell’art. 92 del Trattato, « le decisioni dell’alta Autorità che comportano obblighi « pecuniari costituiscono titolo esecutivo. L’esecuzione forzata nel terri- « torio degli Stati membri viene effettuata per le vie legali vigenti in « ciascuno degli Stati, dopo che sia stata apposta, senza altro controllo
6 —
6) in via chirografaria per la somma di lire 102 milioni 649.603,75 au mentata poi, ma soltanto in sede di conclusioni definivite a lire 167.803.201, a titolo di contributo di perequazione.
2. Al fine di poter dire se il credito sub a) sia o meno assistito da privi legio occorre procedere ad una duplice indagine e cioè stabilire prima :
A) quale sia la natura giuridica del prelievo di cui all’art. 50 del trat
tato e poi, ove risulti che effettivamente il medesimo abbia natura tributaria, ricercare (B) se al caso sia applicabile qualcuna delle norme che prevedono e dispongono i privilegi in considerazione della causa del credito (art. 2745 e segg. codice civile).
Sul punto A). Parti convenute, al fine di contestare in radice la natura
privilegiata del credito della C.E.C.A. nei loro confronti, sostengono che il pre lievo generale non ha natura tributaria, in quanto la Comunità non è che un Consorzio di Stati, per tramite del quale si giunge ad un consorzio obbligatorio di imprese, avente carattere supernazionale, il cui scopo è essenzialmente la ripartizione più razionale della produzione al più elevato livello di produttività, del carbone e dell’acciaio negli Stati membri. Ne segue, secondo i convenuti, che i prelievi imposti dalla C.E.C.A. debbano essere equiparati ai contributi dovuti ad un consorzio obbligatorio di esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica ed avente per scopo la organizzazione della produzione (art. 2616 codice civile); contributi consortili, quindi, che non hanno carattere tributario.
Il Collegio non ritiene che questo e gli altri assunti dei convenuti in punto siano sostenibili.
Ancorché, infatti, non sia sempre facile, in pratica, distinguere dove vi sia tributo e dove vi sia invece una prestazione di natura non tributaria, nel
« esecutiva in uso nello Stato nel territorio del quale la decisione deve « essere eseguita. Si provvede a detta formalità a cura di un ministro « designato a tale effetto da ciascun Governo. L’esecuzione forzata non
« può essere sospesa che per decisione delta Corte ».
L’immediata esecutività delle decisioni impositive è chiara manife stazione del potere tributario di cui è titolare la Comunità, non potendo altrove rinvenirsi il fondamento di simile effetto. D’altra parte, la ado zione delle « vie legali vigenti in ciascuno degli Stati » ha riguardo solo alle modalità dell’esecuzione, non alla sua legittimazione, che deriva di rettamente dal potere sovrano, attribuito alla Comunità dal Trattato istitutivo. Non avviene nulla che possa assimilarsi al procedimento di delibazione delle sentenze straniere, ma l’apposizione della formula ese cutiva consegue necessariamente, in via amministrativa, al mero accerta mento dell’autenticità, cioè dell’esistenza, come tali, delle decisioni: e ciò perchè la decisione non è espressione di un potere sovrano estraneo allo Stato e a cui il cittadino non sia direttamente soggetto, ma è espressione del potere sovrano di cui la Comunità gode direttamente nei confronti dei
cittadini degli Stati membri, e che altro non è, se non il potere sovrano
degli Stati stessi, che lo esercitano, neH’ambito delle materie contem plate dal Trattato, per mezzo della Comunità sovranazionale.
— 7 —
caso di specie non sembra che possa porsi in dubbio la natura tributaria delle prestazioni in questione ; qualunque sia il criterio di distinzione che si ritenga preferibile adottare.
Ove ci si richiami, infatti, al criterio di distinzione basato sulla struttura del rapporto che intercorre tra l’obbligato alla prestazione e l’Ente percipiente, attribuendo natura tributaria ai rapporti che trovano la loro fonte esclusiva- mente nella potestà di impero, che si manifesta come potestà tributaria, e natura invece non tributaria ai rapporti aventi struttura privatistica e cioè ci si richiami ad un criterio distintivo di natura « strutturale », deve necessa riamente riconoscersi che il credito della C.E.C.A. a titolo di prelievo generale (ex art. 50 del trattato) ha tipicamente struttura di rapporto d’imposta, sor gendo l’obbligazione a carico del debitore in forza dell’esercizio della potestà di impero spettante alla C.E.C.A. e del verificarsi del presupposto di fatto, al di fuori di ogni rapporto contrattuale o assimilato, e comunque di ogni rap porto a struttura privatistica. Del tributo, il prelievo in questione ha tutte le caratteristiche strutturali. Esso non sorge in virtù di altro rapporto che leghi i soggetti tenuti alla C.E.C.A., che non sia la potestà di impero esercitato da questa nei confronti di quelli, e correlativamente la soggezione dei contribuenti a tale potestà.
Il prelievo è commisurato alla capacità contributiva delle imprese soggette, quale è manifestata dall’indice costituito dalla produzione media delle stesse, onde realizzare una equa ripartizione del carico tributario.
D’altra parte — ciò è molto significativo — il credito della C.E.C.A. è immediatamente esecutivo con la notificazione della relativa decisione dell’Alta Autorità. L’analogia con gli atti tributari esecutivi del diritto interno è impres sionante.
A termini infatti dell’art. 92 del trattato « le decisioni dell’Alta Autorità, che comportano obblighi pecuniari costituiscono titolo esecutivo, l’esecuzione
Anche a voler accedere al criterio di individuazione dei tributi ba sato sulle finalità del prelevamento (criterio che sembra, ad esempio, de lineato nelle sentenze del Supremo Collegio 21 luglio 1958. n. 2658. in
Mass. Giur. it., 1958, 602, e Sez. Un. 20 febbraio 1958, n. 531, ivi, 112),
non nuò giungersi a conclusioni diverse.
Afferma il S.C. in tale sentenza che « i tributi sono quei prelevamenti « di ricchezza che lo Stato o gli altri enti pubblici da esso autorizzati « fanno a carico di determinate categorie allo scopo di provvedere alle «spese necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità»; in con trapposto a quei prelevamenti che non sono destinati « al raggiungimento di scopi di interesse pubblico», ma per esempio, a scopò di pagamento di indennità previdenziali dovute a favore di speciali categorie di lavora tori. Ebbene, il «prelievo generale» attuato dalla C.E.C.A., a termini dell art. ni) del Trattato istitutivo, risponde in pieno ai caratteri indicati dalla Corte Suprema come atti a individuare il prelievo tributario.
In base all’art. 49, infatti. « l ’Alta Autorità ha facoltà di procurarsi « i fondi occorrenti per l’adempimento dei sudi compiti:
« — stabilendo prelievi sulla produzione del carbone e dell’acciaio; « — contraendo prestiti ».
8 —
forzata nel territorio degli Stati membri viene effettuata per le vie legali vi genti in ciascuno degli Stati, dopo che sia stata apposta, senza altro controllo che quello della verifica dell’autenticità di tali decisioni, la formula esecutiva in uso nello Stato nel territorio del quale la decisione deve essere eseguita. Si provvede a detta formalità a cura di un ministro designato a tale effetto da ciascun Governo. L’esecuzione forzata non può essere sospesa che per deci sione della Corte ».
L'immediata esecutività delle decisioni impositive è chiara manifestazione del potere tributario di cui è titolare la Comunità, non potendo altrove rinve nirsi il fondamento di simile effetto. D’altra parte l’adozione delle «v ie legali vigenti in ciascuno degli Stati » ha riguardo solo alle modalità dell’esecuzione, non alla sua legittimazione, che deriva direttamente dal potere sovrano attri buito alla Comunità dal trattato istitutivo. Non avviene nemmeno nulla di assi milabile al procedimento di deliberazione delle sentenze straniere, ma l’apposi zione della formula esecutiva consegue necessariamente in via amministrativa, al mero accertamento dell’autenticità, cioè dalla esistenza come tali, delle de cisioni : è ciò perchè la decisione non è espressione di un potere sovrano estra neo allo Stato e a cui il cittadino non sia direttamente soggetto, ma è espres sione del potere sovrano di cui la Comunità gode direttamente nei confronti dei cittadini degli Stati membri, e che altro non è se non il potere sovrano degli Stati stessi, che lo esercitano nell'ambito delle materie contemplate dal trattato per mezzo della Comunità sovranazionale.
Ma anche a volere accedere al criterio di individuazione dei tributi basato sulle finalità del prelevamento, non può giungersi a conclusioni diverse.
Afferma il Supremo Collegio in sentenza 20 febbraio 1958, n. 531, a Sezioni unite e 21 luglio 1958, n. 2658, in Mass. Giur. ital., 1958, 112 e 602, che « i tributi sono quei prelevamenti di ricchezza che lo Stato o gli altri enti pubblici
A termini del successivo art. 59 « i prelievi sono destinati a coprire », anzitutto, « le spese amministrative previste dall’art. 78 » (e cioè le « spese dell’Alta Autorità, comprese quelle per il funzionamento del Co- « mitato consultivo, nonché da quelle della Corte, del segretario dell’As- « semblea e del segretario del Consiglio»); in secondo luogo, «gli aiuti a fondo perduto previsti dall’articolo 56, relativi al riadattamento»; in terzo luogo, la parte, non coperta con altri mezzi, « del servizio dei pre stiti dell’Alta Autorità, « per quanto concerne le facilitazioni di finan- « ziamento previste dagli articoli 54 e 56»; infine «le spese destinate « all’incoraggiamento delle ricerche tecniche ed economiche ». Ora, gli scopi indicati coincidono con i fondamentali scopi, di interesse generale, per cui è sorta la Comunità.
Così, le spese amministrative sono spese « di interesse generale» per eccellenza, essendo destinate ad assicurare la possibilità stessa di fun zionamento dell’Ente: allo stesso modo che, nell’ambito interno dello Stato, le spese primarie sono proprio quelle destinate al funzionamento degli organi costituzionali e dell’amministrazione. Storicamente, anzi, è un fatto che il prelevamento tributario è sorto, in buona parte, proprio in dipendenza delle necessità di funzionamento degli organi e dei servizi amministrativi essenziali dello Stato.
— 9 —
da esso autorizzati fanno a carico di determinate categorie allo scopo di prov vedere alle spese necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità » : in