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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1964, Anno 23, n.1, marzo

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(1)

MARZO 1964 Pubblicazione trimestrale Anno XXIII - N. 1 Spedizione in abbonamento poetale G ru ppo I V

RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO

E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E

Fondata da BENVENUTO GRIZIOTTI

(e RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO FINANZIARIO)

D I R E Z I O N E

f L U I G I E I N A U D I

D E L L ’ U N I V K R 8 I T À D I T O R I N O

GIAN ANTONIO MICHELI

(2)

Pubblicazione sotto gli auspici della Camera di Commercio di Pavia e dell Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza

__________ dell’ Università di Roma

La Sedazion e e a Pavia, Istituto di Finanza presso l’Università e la

Camera di Commercio, Strada Nuova 65. Ad essa debbono essere inviati

p r o f Frano«1 P C T recensione “ duplice copia. Redattore,

pi or. Franco Volpi, l.d. Università di Pavia.

Redattore Capo: prof. Francesco Forte - Università di Torino Albertaob°Ìo.t0rÌO ^ EC° 110mÌa’ Facoltà di Giurisprudenza, via Carlo

Condizioni di abbonamento per il 1964 Abbonamento annuo . L. 4.000 E s t e r o ... » 4.500 Fascicoli arretrati . . » 1.500 B s t e r o ...» 1.800 Annate arretrate L. 4.000 (Estero L. 4.500)

-¿ n s s s .

" no e a# “ * •« ■

&nome e indirizzo dell abbonato ; oppure presso i suoi ae’pnìi n ciò autorizzati n rinnovo dell’abbonamento deve essere effettuato entra U tamentp°nfr.°®ni anno Trascorso tale termine l’amministrazione^provvede dfreb amente all incasso neba mainerà più conveniente, addebitando le spese relative l’importo di i l 70 in T a n cob ob b “ ÌDdÌrÌZZ° deV° n° 6SSere acc™ g ™ t e dab

, ? fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro IO giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tal“ tem ine non si spediscono che contro rimessa dell’importo. ’ n° n S1 Gli abbonamenti che non saranno disdetti entro il 10 dicembre di c i a s c u n

uerb S1 lnten,derann° tacitamente rinnovati per l’anno successivo. L’abbonamento però non può essere disdetto se l’abbonato non è al corrente con i pagamenti. rivista“ °8nl effett° 1,abbonato eleSSe domicilio presso l’amministrazione della ABBONAMENTI CUMULATIVI: Gli abbonati alla Rivista di Diritto Fiuan unaririduzSioM dael‘lÌÓ1^ Fina" ze’ ,in ''egola °on il pagamento, hanno diritto ad listi e d T u Diritto f V S . abb0nam®nti alla Rivista dei Dottori Commercia- Dott. A Giuffrè U faIllnientare e ,,elle società commerciali, edite dalla Casa

Ai collaboratori saranno inviati gratuitamente 50 estratti dei loro saesi Copie supplementari eventualmente richieste all’atto del licenziamento dine bozze verranno fornite a prezzo di costo. La maggiore spesa per le “ rreziond straordinarie è a carico dell’autore. correzioni

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 5083 del G-10-59 Direttore responsabile: Francesco Forte

(3)

INDICE-SOMMARIO

P A R T E P R I M A

Gia n An t o n io Mic h e l i - Profili crìtici in tema di potestà d’imposizione . 3 Je n n y Gr iz io t t i Kr k t s c h m a n n - I princìpi finanziari dell'istituziona­

lismo a m e r i c a n o ...35 Rolando Va l i a n i- La politica delle emissioni dei buoni ordinari del tesoro 44 Fil i p p o Ga zze r r o- Note sul trattamento fiscale delle redevances o royalties 70 APPUNTI E RASSEGNE

Renato Ric c i - Rassegna legislativa in materia finanziaria . . . . 116 NECROLOGI

Co s t a n t in o Br e s c ia n i- Tu r r o n i (S. S te v e )... 149 Ar m in Sp it a l e r (G. C. C r o x a t t o ) ... 152 RECENSIONI

Ot t m a r Btjh ler - Internationales Steuerrceht und internationales

Pri-vatrecht (G. C. C r o x a tto )...154

Fernando Sa in z de Bu j a n d a - Hacienda y Ttcrecho (X. 1)'Amati) . . 156

L. Re b o u d - Systemes fiscaux et marcile oommun (Di Pierro) . . . . 157

N. D ’Amati - L'imposta di bollo (F. M affezzon i)... 159

World Ta x Se r ie s - Taxation in United States (M. Vitale) . . . . 162 RASSEGNA TU PUBBLICAZIONI R E C E N T I ... 165

P A R T E S E C O N D A

NOTE A SENTENZE

En r ic o Al l o r io - Intorno alla natura, dei prelievi generali effettuati dalla; C.E.C.A...• ... ... 3

Ga s p a r e Fa l s it t a - In tema di interpretazione autentica e di tassabilità, delle plusvalenze realizzate da società commerciali anteriormente alla legge T r e m e l l o n i ... 37 Gi u s e p p e Greco - Imposta sui redditi di r.m.: interèssi corrispettivi,

compensativi e m,oratori ...53

(4)

Costantino De Bono - II contratto di riporto e l’imposta svile succes­

sioni (con postilla di A. Fedele) ...62 Pietro Pajardi - Ancora e sempre sugli oneri fiscali del creditore cam­

biario in sede f a l l i m e n t a r e ...71. Giuseppe Tarzia - Sull’espropriazione esattoriale di beni indivisi . . 75

SENTENZE ANNOTATE

Comunità europea carbone e acciaio (C.E.C.A.) - Prelievo generale Natura di imposta diretta Privilegi artt. 2725 e 2759 cod. civ. -I n a p p lic a b ilit à ... 3 Contributo perequazione rottami - Insinuazione nel passivo - Non am­

missibilità (Trib. Torino 10 maggio 1963 (con nota di E. Aixorio) 3 Ricchezza mobile - Vendita di nave appartenente a società privata per

atto d’imperio del governo italiano - Plusvalenza realizzata - In- tassabilità (Cass., 11 luglio 1963, n. 1879) (con nota di G. Falsitta) 37 Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Interessi dovuti su somme che

rappresentano risarcimento di danni - Natura compensativa - Esclu­ sione di sottoposizione a tassazione in ricchezza mobile . . . 53 Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Interessi successivi alla data

di pubblicazione della sentenza di condanna a risarcimento di danni - Natura moratoria - Sottoposizione a tassazione in ricchezza mo­ lale - Legittimità (Comm. Centi-.. Sez. II, 14 marzo 1962, n. 56097) (con nota di G. Greco) ... 53 Registro - Conferimento di azienda a prezzo unico - Aliquota appli­

cabile - Presunzione di trasferimento delle pertinenze - Ammissi­ bilità prova contraria - Atto registrato nello stesso giorno di quello relativo al trasferimento del bene principale - Inidoneità (Comm. Centr., Sez. V, 15 maggio 1961, n. 80008) (con nota di C. De Bono) 57 Successione - Titoli a riporto - Valutazione distinta nell’attivo e nel

pasisvo ereditario, rispettivamente dei titoli e del denaro (Comm. Centr., Sez. V,’ 5 marzo 1962, n. 86175) (con nota di C. De Bono

e postilla di A. Fedele) ... 62 Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Cambiale - Oneri fiscali

del creditore in relazione al rapporto sottostante - Insussistenza (Cass., Sez. I, 26 ottobre 1963, n. 2842) (con nota di P. Petardi) . 71 Esazione delle inìposte ed esattore - Esecuzione esattoriale - Espro­

priazione di beni indivisi - Norme del codice di procedura civile - Inapplicabilità (Cass., Sez. Ili, 30 maggio 1963, n. 1421) (con nota di G. Tarzia) ... 75

(5)

CASA EDITRICE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ - MILANO

G I U S T I Z I A C I V I L E

1 9 6 3

LEGISLAZIONE, BIBLIOGRAFIA, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE,

CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA

a cura di

ANGELO JANNVZZI

con la collaborazione di un gruppo di magistrati ordinari e amministrativi

• L’opera risulta articolata in tre tomi rilegati in tela. I primi due tomi contengono tutte le indicazioni della legislazione vigente e della biblio­ grafìa per ogni argomento, nonché la trascrizione delle massime giu­ risprudenziali pubblicate nel 1962. Il terzo è riservato agli indici (ana­ litico - cronologico delle decisioni - delle disposizioni di legge - cro­ nologico delle leggi speciali - degli autori - delle parti litiganti). • La suddivisione della materia, per voci, sottovoci e seconde sottovoci,

consentirà al lettore di apprendere subito, per ogni argomento, quali sono le disposizioni vigenti e tutto quanto si è scritto in dottrina ed è stato deciso in giurisprudenza nel corso dell’anno.

• Gli indici consentiranno al lettore di avere, in poche pagine, il quadro completo di tutta la materia trattata nel testo, con l’indicazione delle pagine e dei numeri delle citazioni della dottrina e delle massime ri­ portate nel testo del Repertorio.

I tre tomi rii. in tela : L. 16.000. (Per gli abbonati a « Giustizia civile » e :< Massimario annotato della Cassazione », L. 15.000).

• •

Sono disponibili poche copie del REPERTORIO del 1955, 1956, 1957, 1958,

1959, I960 e 1961 ai seguenti prezzi: Voi. 1955, L. 8500 - Voi. 1956,

L. 8500 - Voi. 1957, L. 8500 - Voi. 1958, L. 9000 Voi. 1959, L. 9000

-Voi. 1960, L. 10.000 - -Voi. 1961, L. 12.000 - Voi. 1962, L. 13.000.

74 bis _______________________________________________________________________________

(6)

CASA EDITRICE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ - MILANO

R I V I S T E D I N O S T R A E D I Z I O N E

P R E Z Z I D I A B B O N A M E N T O P E R I L 1 9 6 4

ITALIA ESTERO Lire Lire

Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università

degli Studi di Genova (dal 1962) 3000 3500

Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari

dell’ Università di Roma (dal 1961) . 2000 2500

Annali di Storia del Diritto (dal 1957) . 3000 3300

Banca, Borsa e Titoli di Credito (dal 1934) .

Bollettino di Informazioni dell’Associazione di Diritto

4000 4500

Marittimo (dal 1960) (per numero) . . . . 500 1000

Ballettino dell’Istituto di Diritto Romano (dal 1888) . 3500 3500

Calabria Giudiziaria (La) (dal 1 9 5 6 ) ... 3000 3500

Cassazione Penale - Massimario annotato (dal 1961) . 3500 4500

Abbonamento cumulativo con la Riv. It. Dir. e Pro­

cedura P e n a l e ... 7500 8500

Corti di Bari, Lecce e Potenza (dal 1953) (sospesa con

il 1963) - riprende con il 1964 ... 3500 4000

Corti di Brescia, Venezia e Trieste (Le) (dal 1952) . 3000 4000

Daunia Giudiziaria (dal 1 9 6 0 ) ... 1200 —

Diritto d’autore (II) (dal 1 9 6 3 ) ... 1500 2500

Diritto Ecclesiastico (II) (dal 1 9 4 3 ) ... Diritto Fallimentare (e delle Società Commerciali) (dal

4000 4500 1951) ... 4000 4500

Diritto e Pratica nell’Assicurazione (dal 1959) . Economia Internazionale delle Fonti di Energia (dal

2500 3000 1958) ... 3000 4000

Economia e Storia (dal 1958 - arretrati dal 1954) 2500 3000

Foro Amministrativo (dal 1925) e Massimario (dal 1960) Giurisprudenza Costituzionale (dal 1956) e Supplemento

10000 12000 (Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale)

(dal 1962) ... 5000 6000

Giurisprudenza delle Imposte (dal 1953) 2500 3500

Giurisprudenza Siciliana (dal 1 9 5 7 )... 4000 4500

Giurisprudenza Toscana (dal 1 9 5 0 )...

Giustizia Civile - Massimario annotato della Cassazione 3000 4000

(dal 1955) ... 3500 4500

Giustizia Civile - Rivista mensile di Giurisprudenza

(dal 1 9 5 1 ) ... 6000 7000 Abbonamento cumulativo alle due Riviste di Giu­

stizia Civile (Giurisprudenza e Massimario)

Per abbonamento cumulativo a Giustizia Civile 8500 11000

(Giurisprudenza e Massimario) e Legislazione v. que-

st’ultima rivista.

Iustitia, a cura dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani Jurisprudence de Droit Uniforme - Uniform Law Cases

2000 3000

(Unidroit) (dal 1 9 6 1 ) ... 3000 3500

Legislazione italiana (La) (dal 1 9 4 3 ) ... 3500 5000

Abbonamento cumulativo : Giustizia Civile ( Giuri­

sprudenza e Massimario) e Legislazione 11000 12500

Massimario della Rivista di Diritto del Lavoro (dal 1953) 2500 3000

Abbonamento cumulativo con la Riv. dir. lav. . 6500 8000

(7)

IT A L IA ESTERO

Massimario Tributario (per 1000 schede 4- 2 raccogli­

tori) (dal 1962) ...

Monitore Giuridico del Lavoro (dal 1962) . Monitore dei Tribunali (dal 1961) . Politico (II) (dal 1 9 5 5 ) ...

Quaderni di Scienze Sociali (dal 1962) . . . .

Raccolta della Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (dal 1955)

Rassegna Giuridica Sarda (dal 1959) . Rassegna dei Magistrati (dal 1961)

Rassegna della Stampa: Problemi Fiscali (dal 1955 Responsabilità Civile e Previdenza (dal 1930)

Risparmio (II) (dal 1 9 5 3 ) ...

Rivista di Diritto Agrario (dal 1956) .

Rivista di Diritto, Economia e Tecnica della Pesca (dal

1964) ... ... • •

Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze

(dal 1949) ...

Rivista di Diritto Industriale (dal 1952) Rivista di Diritto Internazionale (dal 1906)

Rivista di Diritto del Lavoro (dal 1949) .

Abbonamento cumulativo con il Mass. Lav

Rivista del Diritto Matrimoniale e dello Stato delle Perso­ ne (dal 1958) (sospesa per il 1962, riprende col 1963) Rivista di Diritto della Navigazione (dal 1943) Rivista di Diritto Sportivo (dal 1954) . Rivista dei Dottori Commercialisti (dal 1949) Rivista Giuridica dell’Edilizia (dal 1958) . Rivista Giuridica della Scuola (dal 1962) . Rivista Giuridica Umbro-Abruzzese (dal 1950)

Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto (dal 1937) Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale (dal 1958)

Abbonamento cumulativo con Cassazione penale

-Massimario a n n ota to... ■ Rivista Italiana di Previdenza Sociale (La) (dal 1948) Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche (dal 1947)

Annate 1959-62 ...

Rivista del Notariato (dal 1947) . . . .

Rivista delle Società (dal 1956)

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile (da

1 9 4 7 ) ... • • •

Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico (dal 1951) Rolandino (dal 1 9 6 3 )... ... Schedario Tributario (per 1000 schede 4- 4 raccoglitori

(dal 1962) ...

Scienza e la Tecnica della Organizzazione nella Pub blica Amministrazione (La) (dal 1955)

Scuola Positiva (La) (dal 1947) . . . .

Sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale - Sup

plemento della Giurisprudenza Costituzionale

Storia e Politica (dal 1962) . . . . ' .

Temi Marchigiana (dal 1 9 6 3 ) ... Temi Napoletana (dal 1 9 5 8 )... Temi Romana (dal 1 9 5 7 ) ...

N.B. Le annate arretrate vengono equiparate ai prezzi del listino 1964 Lire Lire 12000 15000 15000 18000 4000 6000 3000 3500 2500 3500 4400 _ 3000 4000 1000 — 5000 — 3000 3500 4000 5000 4000 4500 3500 4000 4000 4500 3000 4000 3500 4500 5000 6000 6500 8000 3000 4000 3000 4000 1500 2500 3000 4000 4000 5000 3000 4000 3000 4000 3000 4000 5000 5500 7500 8500 4000 4500 3500 4000 3500 4000 4000 4500 4000 4500 5000 6000 4000 4500 2500 3000 14000 16000 3000 4000 4000 4500 3000 4000 3000 4000 4000 4500 4000 4500 3000 4000 del listino 1964 286

Per abbonamenti rivolgersi alla Casa in Milano - c.c. postale 3-17986 o alle principali librerie

(8)

B A N C A

COMMERCIALE

ITALIANA

BANCA DI INTERESSE NAZIONALE

Capitale sociale L. 20.000.000.000 • Riserva L. 8.400.000.000

(9)

IN I T A L I A 190 F I L I A L I

A L L ’ E S T E R O R A P P R E S E N T A N Z E A F R A N G O F O R T E S / M

LONDRA PARIGI ZURIGO

T U T T E LE O P E R A Z I O N I E D I S E R V I Z I D I B A N C A B O R S A C A M B I O C R E D I T O F O N D I A R I O C R E D I T O A G R A R I O

FINANZIAM ENTI OPERE PUBBLICHE

(10)

CASA EDITRICE DOTT. ANTONINO GIDFFRÈ - MILANO

GIUSEPPE GRECO

LE IMPOSTE

NEI PROCEDIMENTI

IN MATERIA CIVILE,

PENALE E AMMINISTRATIVA

Ampia trattazione delle imposte nei pro­ cedimenti civili, penali e amministrativi. Imposte di bollo e dì registro, sulle suc­ cessioni, ipotecarie, sull’ entrata e di ric­ chezza mobile sono analizzate esauriente­ mente nella parte riguardante i procedi­ menti predetti, con frequenti indicazioni dì dottrina e di giurisprudenza e con rife­ rimento alla legislazione e alle circolari, normali e istruzioni ministeriali.

m n u o v a e d iz io n e r ie la b o r a t a , a m p lia t a e a g g io r n a t a

8°, p. XVI-339 Lire 2.600

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(12)
(13)

PROFILI CRITICI IN TEMA DI POTESTÀ’ DI IMPOSI!

1. Olii imprende lo studio del diritto tributario farà subito una constatazione sconsolata. La mancanza di una soddisfacente elabo­ razione della nozione di tributo (1) e della potestà di imposizione (1 a) che ne costituisce il presupposto, con conseguenti incertezze nella legi­ slazione. nella giurisprudenza e nella dottrina che si riverberano non poco su di una serie dii problemi, ogigi estremamente attuali, anche in relazione a talune norme costituzionali. E stato invero posto au­ torevolmente l’ interrogativo se si possa assumere una nozione uni­ taria di tributo, in base al diritto positivo, che sia valida per delinea­ re la nozione di potere di imposizione e pertanto l’oggetto del diritto tributario (1 6). Mentre da un lato si sono ravvisati gli elementi ca­ ratteristici del tributo nell’ essere dovuto ad un ente pubblico, nel tro­ vare il proprio fondamento giuridico nel potere di impero dello stato, nell’ essere imposto allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbiso- (*)

(*) Questo saggio è destinato a una raccolta di scritti in onore di Gae­ tano Zingali. Esso riproduce, con qualche svolgimento e con raggiunta delle note, la prolusione al corso di diritto tributario presso la Facolta di giuri­ sprudenza di Roma che avrebbe dovuto essere letta il 28 marzo 1963, se non fosse intervenuto un grave impedimento, indipendente dalla mia volontà. La prolusione è stata letta perciò il 20 febbraio 1964 e, nelle parole introduttive, è stata collegata all’ultima lezione di Benvenuto Griziotti sul potere finan­ ziario, elevando un omaggio memore ed affettuoso al Maestro scomparso ed al suo libero insegnamento.

(1) Anche il Ca s e t t a, Entrate tributarie e canoni di concessione, in Temi trib., 1959, 493 nota 17, constata che spesso anche dalla migliore dottrina si

evita di definire il concetto di tributo, cui purtuttavia essa pure deve riferirsi. (1-a) Per potestà di imposizione intendo, in primo luogo, la potestà nor­ mativa tributaria, il potere-dovere di emanare norme con le quali si istituisce e si regola un tributo. Con la medesima locuzione mi riferisco pure alla pote­ stà di imposizione, che si concreta attraverso l’attività amministrativa, di­ retta all'attuazione della norma tributaria nel caso concreto (v. in propo­ sito Gia n n in i M. S., Sulla potestà normativa in materia tributaria delle re­ gioni, in Giur. compì, cass. oiv., 1949, III, 1223; Va n o n i, Teoria generale del dir. trib., ora in Opere giuridiche, II, p. 47 ; Be r l ir i A., Principi di dir. trib.,

1952, I, p. 110. In senso diverso v. Za n o b in i, Corso diritto amministrativo, IV,

(14)

— 4

gno finanziario dello stato stesso (2), dall’ altro la potestà tributa­ ria è stata riferita alla sola istituzione delle imposte ed allo sta­ bilire divieti di natura fiscale (3). Nè per converso è mancato chi ha escluso la natura tributaria, e quindi la riferibilità al concetto di tributo, dei monopoli fiscali (4).

Una prima, del resto ovvia constatazione, va fatta : il tributo è costituito da una prestazione coattiva — di carattere patrimoniale, o riducibile a tale — ; là dove non vi sia questa coattività della pre­ stazione si è fuori dal campo « strido sensu » tributario (5). È per questa ragione che sotto vario profilo è stata esclusa la tassa dalla \ nozione unitaria di tributo e non è stata riferita all’esercizio della ' potestà tributaria. Secondo una parte della dottrina la tassa è una prestazione spontanea e non coatta, il cui adempimento è condi­ zione necessaria per l’ esplicazione, da parte dell’ ente pubblico, di una attività a favore di un dato soggetto tenuto alla prestazione stessa (6). Contro la asserita « volontarietà » della tassa sono state mosse cri­ tiche sotto diversi punti di vista, ed a mio avviso con successo (6 a). Non si può infatti ravvisare nel pagamento della tassa un « onere » in senso tecnico, anziché un obbligo. Se c ’è un momento in cui, semmai, l’onere si può prospettare come una modalità del potere del soggetto di ricorrere a certi servizi pubblici essenziali dello stato, questo è il momento dell’ esercizio del diritto che il singolo ha di avvalersi, oppur no, delle funzioni giurisdizionali od amministrative.

dir. trib., 8“ ed., p. 39 e I concetti

(2) V. spec. Giannini A. D., Istit.

fondamentali del diritto trib., p. 58.

io Be r l ib i^Principi cit.. I, p. 11. Anche il Ca s e t t a, op. cit., 494 esclude

testo'SSa dalla noaolle di tributo, per un ordine di ragioni affine, cui infra nel ! 4) trattazione del Gia n n in i A. D., ad esempio, non sono menzio­

no,.; o, 1 i nbutV Proventi derivanti dai monopoli fiscali. V., invece, tra gli a l b da ultimo, Sanduixi, Manuale di dir. amm., I960, p. 445; Al e s s i Mono- poli fiscali, imposte di fabbricazione, dazi doganali, p. 5 s. ; Oocivf.ua Principi

t i b i m t ^ ' 288 s ,; TBEVES g ’ 8tt alcune nozifmi di i n ®

rnuJH l V f 0 P " n t o -..cf r - in P a t r ic o la r e la t r a t t a z io n e d e llo Zin c a l i, Il concetto di tì tonto nella piu recente giurisprudenza, in Arch. fin., V, 1956, 222.

Principi cit., I, p. 203 e Principi generali del diritto tribu­

tano, 1J<>2, p. 99 s. ; Mo r t a t i, Istituzioni di dir. pubbl., 1960 V p. 313. V già nel senso criticato Pu g l i a t t i, Istituzioni dir. cìv., II, (1935), p! 5 7 ; Sarace no, La decisione sul fatto incerto nel processo pen., p, 51 nota 1. In senso dubi­

tativo si esprime il Tee v e s, op. cit... 200.

(6-a) V. soprattutto Gi a n n i n i A. D., I concetti cit., p. 99; An t o n in i, La formulazione e le categorie giuridiche: in particolare della tassa come onere,

ni Studi m onore di A. D. Giannini, p. 70 s.; Co c iv e k a, Principi cit., I, p. 268

(15)

Si è però rilevato, in senso contrario (dal Casetta) (7), che l’ esistenza dell’ atto volontario, consistente nella domanda di una prestazione all’ente pubblico, qualifica il potere-onere spettante al singolo e pertanto rende « voluta » la prestazione e non già imposta, dal po­ tere d’ imperio dell’ ente medesimo. Onde la, tassa non sarebbe un tributo che presuppone sempre una obbligazione « ex lege » per il verificarsi di un dato presupposto di fatto.

Il ricorso al concetto di onere (sia esso considerato sotto l ’ aspetto della, posizione passiva o, più correttamente, sotto quello della posi­ zione attiva) non è idoneo a dare la chiave della soluzione del pro­ blema della natura della tassa. La legge infatti considera rilevante, quale presupposto del tributo (o se si vuole della prestazione coattiva) non già l’atto volontario in sè stesso, ma il fatto della presentazione della richiesta, idonea a provocare l’ esercizio di una pubblica fun­ zione, giurisdizionale od amministrativa (8). È poi da rilevare che esi­ stono casi in cui alla domanda del soggetto non è correlato necessa­ riamente un effetto favorevole per il richiedente (9). Nè mancano

(7 ) Ca s e t t a, op. cit., p. 494.

(8) Ciò non significa eliminare la volontà necessaria per la validità dell’atto del privato (v. invece Ca s e t t a, op. cit., toc. cit.) ; è sufficiente la vo­ lontà diretta a « volere » l’atto, non ira pertanto portata negoziale.. L’atto-do- manda dà inizio al procedimento amministrativo che culmina con l’emanazione del provvedimento richiesto (quando la domanda è necessaria), amministra­ tivo o giurisdizionale (in proposito efr. Gia n n in i M. S., Canoni e tasse di concessioni comunali, in Giur. costit., 1982, 1315 e I proventi degli enti pub­ blici minori e la riserva di legge, in Riv. dir. fin. se. fin., 1957, I, 14).

(9) Anzi, si dubita se la richiesta sia sempre necessaria, dato che in taluni casi la tassa è dovuta per un’attività officiosa (v., ad es., del giudice penale ; della autorità amministrativa, art. 14 T.U. 23 agosto 1890, n. 7088, in materia di verificazione di pesi e misure, provenienti dall’estero), in pro­ posito cfr. A. D. Gi a n n i n i, I concetti cit., p. 99, il quale precisa inoltre che

l’elemento del beneficio non può essere assunto come elemento differenziale del concetto di tassa rispetto ad altre figure di prestazioni patrimoniali e in primo luogo alle imposte, come starebbero a dimostrare le tasse dovute per l’attuazione della legge penale.

In senso contrario si è osservato, dal Tre v e s G., op. cit,., 199, che se si ,

fà riferimento all’art. 613 cod. proc. pen. si ha una condanna al rimborso delle spese che non può essere confusa con un’obbligazione fiscale (v. pure

Ba r t h o e in i, Il principio di legalità dei tributi in materia di imposte, 1957,

p. 144). Ma ciò che rileva, per la questione posta dal Giannini A. D., non è il mezzo processuale attraverso il quale lo Stato può farsi rimborsare le spese anticipate, quanto la natura dei tributi che sono dovuti da chi, per avventura, può essere condannato nel processo penale; soggetto che, solo se­ guendo talune concezioni « volontarie » di quel processo (tra le quali spicca quella suggestiva del Ca r n e il u t t i). può essere considerato « beneficiario' » degli effetti conseguenti al processo stesso. Ed allora occorre seguire la via trac- f ciata dal Bek ltri, Principi cit., I, p. 320, il quale ravvisa nei tributi di regi­

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ipotesi in cui il soggetto è tenuto a ricorrere al pubblico servizio (e si parla allora di tasse obbligatorie) (10). Escludere tutte queste figure dalla tassa mi pare una soluzione aprioristica, vincolata a discutibili presupposti, senza considerazione del dato positivo clie, in questa materia, è particolarmente ricco di figure clie non quadrano con certi schemi precostituiti (11).

2. Alla base dell’ esclusione della tassa dal tributo sta- infatti il concetto che il tributo sia essenzialmente ed esclusiva-mente l’ impo­ sta. In altre parole, alla nozione di tributo sarebbero riportabili solo quelle prestazioni coattive, dovute dal soggetto passivo, senza alcuna relazione ad una specifica attività dell’ ente pubblico e tanto­ meno a favore del soggetto stesso, obbligato ad adempiere la presta­ zione, in quanto egli si trovi in un dato rapporto (fissato dalla legge)

bollo, p. 113 s„ 40. Ma è da vedere se la circostanza che il tributo è dovuto in

relazione ad una -specifica prestazione dell’ente pubblico, eppertanto all’eser­ cizio di una funzione fondamentale dello stato con riferimento ad uno o più soggetti non sia sufficiente a costituire un presupposto del tributo, idoneo a differenziare, nel diritto positivo, la tassa dall’imposta. Su questo importante argomento non posso qui ulteriormente soffermarmi, per quanto debba subito affermare che il tributo del registro, dovuto per la emanazione di sentenze, è una tassa e non un’imposta.

(10) Secondo il Ca s e t t a, op. oit., 491, si trattterebbe, in questi casi, di

imposte, anziché di tasse ed in ciò si può convenire per taluni casi da lui ricordati, come per la tassa di occupazione di spazi sovrastanti il suolo stra­ dale. V. da ultimo, in senso conforme, per i tributi sui pa-ssi carrabili, sui balconi e sulla circolazione M. S. Gi a n n i n i, Canoni eit., 1325 s. il quale pe­

raltro distingue opportunamente le ipotesi di c.d. tasse di occupazione che sono in verità delle imposte, dai casi in cui esse sono vere e proprie tasse ed infine, dai casi ove sono invece dei corrispettivi. Per quello che partico­ larmente qui interessa è importante rilevare come, anche secondo il Gia n n in i

M. S. (v. infra n. seg.), la differentia specifica della tassa consiste in ciò che essa è una prestazione pecuniaria, dovuta in relazione all’esercizio di una funzione fondamentale dell’ente pubblico, concretantesi in un di lui prov­ vedimento e non connessa ad un rapporto obbligatorio, contrattuale o non con­ trattuale. Diversamente invece A. D. Gi a n n i n i, I cm cetti cit., p. I l i , il quale non considera i casi in cui la prestazione pecuniaria del privato si colleghi ad un rapporto obbligatorio non contrattuale. V., inoltre lo Zin c a l i, Il con­ cetto cit., 222 e in Lezioni di scienza delle fin., 4* ed. (1957), p. 66 s., secondo

il quale la tassa si ha quando il servizio pubblico è divisibile. Se invece la richiesta del servizio è assolutamente volontaria — nel senso altresì che il privato non è costretto a rivolgersi all’ente pubblico —-, si ha un rapporto contrattuale, nel quale la prestazione pecuniaria -si atteggia a contropresta­ zione (di diritto privato). La realtà normativa è però -più complessa poiché esistono anche rapporti obbligatori, tra l’ente pubblico ed il privato, la cui esistenza esclude la natura tributaria della prestazione pecuniaria del privato. La cogenza di un certo servizio, in quanto esso non può essere prestato che dall’ente pubblico, non basta dunque a distinguere la natura della prestazione coattiva che, in quanto tale, non é di -per sé solo una prestazione « tributaria », (M. S. Gi a n n i n i, I proventi cit,.).

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con il presupposto di fatto. La tasse sono pertanto classificate tra le prestazioni pecuniarie a carattere commutativo, in contrapposizione alle prestazioni contributive a favore dell’ ente pubblico (12),^Come è noto, fra le prime, si fanno rientrare le tasse, insieme ai corrispettivi di più varia natura, donde la necessità di distinguere le tasse dai corrispettivi veri e propri. Sono note le infinite controversie cui ha dato luogo, nella giurisprudenza e nella dottrina, questa differenzia­ zione. Da questi contrasti (sui quali non posso indugiare in questa sede), si ricava che il carattere « corrispettivo » della tassa è essen­ zialmente formale (si è parlato anche di entrate « quasi commuta­ tive »), talché non è tanto lo « scambio » tra l’ ente pubblico ed il singolo di una somma di denaro con il vantaggio derivante da una pubblica funzione, che la caratterizza, ma piuttosto la riferibilità al singolo di un’attività amministrativa o giurisdizionale dell’ ente me­ desimo. Non solo, secondo alcuni, può mancare addirittura un resul­ tato utile per il privato, ma questo può essere costituito dalla rimo­ zione di limitazioni alla libertà del singolo per l ’esistenza di divieti amministrativi (13). In ogni caso, appare necessaria l’ emanazione di un provvedimento dell’ ente, riferentesi al soggetto, anche se es.so può non assumere date forme tipiche (14).

^ ( 1 2 ) V., ad es., Za n o b in i, Corso dir. amm., IV, p. 343; Be n v e n u t i, Ap­ punti di dir. amm., 1959, IV, p. 193. V. anche M. S. Gi a n n i n i, Proventi^ cit., 23,

il quale però In Canoni cit., 1317 riconosce alle tasse un carattere parzialmente commutativo, distinguendole comunque dai contributi che sono prestazioni pecuniarie (non tributarie), connesse ad un’attività dell ente, nel contesto di un rapporto obbligatorio, contrattuale o non. Come controprestazione intende la tassa anche Mo r t a t i, Istit. cit., p. 313. Più cauto invece Sa n d u p l i, Ma­ nuale dir. am\m., 1960, p. 435 che mi pare assai prossimo al pensiero, esposto

nel testo.

(13) In proposito v. Be r u ir i A., Principi cit., I, p. 320.

(14) A questo proposito, si v. M. S. Gi a n n i n i, I proventi cit., 14 s. e

Canoni cit., p. 1315 s., rispetto alle tasse scolastiche, in cui il provvedimento

amministrativo è dato dall’ammissione dell’alunno alla scuola. In altri casi in cui non si rintraccia alcun provvedimento ( Be r l ir i A., Appunti sul fonda­ mento e sul contenuto delVart. 23 della Cost., in Studi per A. D. Giannini, p. 231

s.) la riferibilità del « vantaggio », conseguente al pagamento del tributo, non è sufficiente a ravvisare una tassa in quest’ultimo, mentre è preferibile in­ quadrare quella prestazione pecuniaria nella figura dell’imposta. Sotto questo profilo può essere pertanto giustificato il punto di vista (espresso dal Co c iv e r a, Principi cit., I, p. 271), secondo il quale l’elemento della richiesta non è di

per se sufficiente a qualificare la prestazione coattiva. Ma a questo fine non sembra da invocare il criterio del Co c iv e r a (op. cit., p. 275 s.) per il quale

occorrerebbe esaminare la natura delle norme che regolano il rapporto tra il contribuente e l’ente pubblico tenuto all’esercizio di una certa attività. Non è possibile compiere una soddisfacente analisi dell’interesse, pubblico o privato a cui una data norma è stata posta, potendo una norma essere dettata in vista della tutela di più di un interesse (così M. S. Gi a n n i n i, Canoni cit,,

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È dunque il fatto in se dell’ esercizio di una funzione statuale fondamentale che costituisce il presupposto della tassa la quale è per­ tanto una prestazione patrimoniale « voluta » si (nella maggior parte dei casi), ma l’ atto volontario è assunto quale fatto e, come tale, quale presupposto del tributo (15). Anche la tassa pertanto è dovuta a titolo di contribuzione alle spese dell’ente pubblico cui questo va in­ contro per ciò stesso che esiste ed agisce. Non è pertanto necessario, nè prevedibile, che la tassa copra il costo del servizio, nè tantomeno dia un margine di utile per l ’ente pubblico. Nè l’atto voluto del privato può essere avvicinato a quelle figure contrattuali che si possono ravvi­ sare tra ente pubblico e privato. L’atto voluto, richiesta del privato, non è assunto quale elemento di un rapporto contrattuale od obbliga­ torio, nè l’ente pubblico può avere una certa qual libertà, di scelta : esso è tenuto ad esplicare una funzione.

Non si può neppure differenziare ontologicamente la tassa dal- l’ imposta perciò che con quest’ ultima si ha un rapporto giuridico che si forma tra ente impositore e contribuente, in quanto sorge un’obbli- gazione ex letje a carico del contribuente stesso, mentre nella tassa tale rapporto non c’è, nè può ravvisarsi una siffatta obbligazione (1G) Ma a tale riguardo occorre distinguere l’ obbligo dall’ obbligazione (17). Se è vero che nel rapporto giuridico di imposta c’è un’ obbligazione del contribuente ed un credito dell’ ente (ma la tesi del rapporto giuri­ dico andrà probabilmente riveduta), nella tassa c’è, a carico del ri chiedente, un dovere di adempiere una prestazione pecuniaria se una richiesta è presentata, dall’ adempimento del quale doveva sorgere il dovere dell’ente di esercitare una data funzione. Nè mancano casi in cui l’imposta è dovuta- anche prima che sorga un rapporto obbligatorio tra lo Stato e il contribuente (imposta sulle società; ritenuta

d’ac-(1*5) A. D. Gi a n n i n i, I concetti cit., p. 105.

(16) V. spec. Ca s e t t a, op. cit., p. 490, il quale critica pertanto il Gia n­ n i n i A. D., Istit., cit., p. 44, seguito dal Co c iv e b a, op. cit., p. 276, ove altre cit.,

secondo i quali l’obbligazione di pagare la tassa sorge ex lege. quando si ve­ rifichi il fatto, cui la legge ricollega l'esplicazione dell’attività dell’ente pubblico.

(1 7 ) V. quanto osserva in proposito anche il Gi a n n i n i M. S., Canoni cit.,

p. 1317 rispetto all’obbligazione di imposta (v. infatti infra nel testo) che non è sempre ravvisabile, mentre talora si tratta di obblighi ed appunto di questi ultimi nel caso del tributo che si è definito come tassa. Del resto il Rom an o

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conto ex art. 128 T.U. imp. dirette, imposta cedolare, imposta sulle aree fabbricabili).

Le esigenze di nn moderno sistema di finanziamento delle spese pubbliche richiedono che la provvista di fondi non sia legata necessa­ riamente a determinate spese. Deve esistere una correlazione generale tra entrate e spese, talché sul piano giuridico l’ elemento discretivo di ogni entrata è quello di essere il gettito di una prestazione coattiva, dovuta dal singolo come concorso alle spese necessarie per la vita di una collettività organizzata. Non è possibile dunque, sempre sul piano giuridico, distinguere le varie prestazioni coattive tributarie sotto il profilo del presunto vantaggio che il singolo riceve dall'atti­ vità dell’ ente pubblico, poiché la norma si limita a fissare di volta in volta una serie di presupposti al cui verificarsi la contribuzione è dovuta. Si vedrà (n. 7) se il legislatore non ha limiti in questa scelta di presupposti e di soggetti passivi del tributo.

3. Si articolano così i vari tributi. In primo luogo l’ imposta, ri­ spetto alla quale mi preme qui rilevare che, malgrado la regola gene­ rale dianzi enunciata, in certi casi può essere destinata con il suo gettito a contribuire alla copertura di specifiche spese (17 a). La tassa, in cui il presupposto è costituito dalla riferibilità di un aito deìl’ amininistrazione ad un dato soggetto che in genere ne ha fatto domanda ; alla quale ultima non si può attribuire efficacia negoziale, ma di condizione, almeno di regola, per l’ esercizio di una pubblica funzione per l’ ente pubblico, onde l’assolvimento del tributo importa l’ obbedienza ad un dovere nei confronti dell’ ente stesso. I contributi (o tributi speciali) che pur costituendo (come dice il loro nome) un concorso pecuniario da parte di chi ha ricevuto uno specifico vantaggio economico dall’ esplicazione di una determinata attività amministra­ tiva, dalla quale discende un vantaggio soprattutto per la colletti- vita, tuttavia sono costruiti dalla legge secondo lo schema dell’ iin- posta, in quanto dal verificarsi del presupposto sorge l’obbligo al pa­ gamento del tributo (18). Ma dalla imposta differiscono perciò che il vantaggio dell’obbligato è assunto come elemento costitutivo del pre­ supposto stesso.

A gravi incertezze ha dato luogo, come è noto, la definizione della

(17-a) A . D. Gia n n i n i, I concetti c it., p . 77 ss.

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s

/S

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natura, giuridica del monopolio fiscale, in cui il corrispettivo ed il tributo si presentano fusi in una prestazione unitaria, talché è da ve­ dere se prevalga, nella disciplina positiva, l’ uno o l’altro carat­ tere (19). Indagine assai ardua e che può portare a resultati opinabili come dimostrano le ricorrenti incertezze sulla natura del corrispet­ tivo pecuniario che il singolo deve pagare per acquistare un .« ge­ nere » di monopolio. Anche qui, la volontarietà dell’ atto di acqui­ ti» del prodotto del monopolio — o dell’ utilizzazione del servizio che è oggetto del monopolio fiscale — non esclude di per sé che il provento consegua ad una prestazione coattiva che è imposta al singolo in forza del prevalente potere dello stato che raggiunge il resultato di procacciarsi un’ entrata attraverso una limitazione della libertà dei singoli. Lo strumento tecnico attraverso il quale lo stato agisce in quei casi — e non è possibile che su di esso mi intrat­ tenga più a lungo qui — è notevolmente diverso da quello dell’im­ posta o delia, tassa, ma raggiunge il medesimo resultato ponendo un divieto e quindi un obbligo di non fare non già ad un singolo ma alla generalità e stabilendo un « prezzo » del bene o del servizio in funzione dell’acquisizione dell’ entrata, la cui natura composita si manifesta anche in ciò che con la legge del bilancio, e sia pure per fini eminentemente contabili, viene stabilita la quota afferente all’ en­ trata fiscale, distinta da quella del costo della merce (20). 19 20

(19) Non è possibile, in questa sede, entrare in più minuti particolari, mentre rinvio alle trattazioni del Be k l ir iA., Principi cit, I, p. 362, del Co c ive ra, Principi cit., I, p. 287 s. del Va n o n i, Teoria gen. cit., p. 264 e dell’ArESsi, Mo­ nopoli cit., p. 5 s., ove sono ampi riferimenti sulle varie questioni circa la

classificazione dei monopoli fiscali, rispetto ai quali la finalità dell’istituto è assunto a fondamento della classificazione di esso tra gli istituti di diritto tributario. In proposito cfr. la sempre fondamentale trattazione del Ro m a n o

(Santi), Principi cit., p. 346, il quale parla, con riguardo ai monopoli in esame, di tassa impropria mettendo in rilievo che lo scopo di amministrazione inerente ai monopoli fa sì che taluni effetti sono analoghi a quelli <ìei tributi, per quanto in essi vi sia la varia combinazione di limitazioni all’attività privata con ne­ gozi di diritto privato. Secondo poi il Gi a n n i n i M. S., I proventi cit., p. 20,

l’obbligazione privatistica prevale sull’obbligazione tributaria. E ciò non mi par dubbio rispetto all'atto di acquisto del « genere di monopolio », mentre il fenomeno si presenta più complesso quando si coordini l’obbligazione di pagare il prezzo con la limitazione della libertà del singolo.

(20) V. la legge 19 dicembre 1958, n. 1085 e d.p. 18 aprile 1959, n. 167 e su di esse Tr e v e s, op. cit., p. 204. La peculiare commistione di elementi strutturali

e funzionali eterogenei che si presenta nei monopoli fiscali ha così portato il

Gia n n i n i A. D ., I concetti cit., p. 2 n. 1 a farli rientrare in un’ampia nozione

di tributi (che egli non ha poi avuto modo di specificare). V. invece Liocardo, Introduzione allo studio del dir. tril>,, I, p. 89 che esclude i monopoli fiscali dal­

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4. La materia dei monopoli fiscali dimostra come sia necessario assurgere ad una visione completa delle prestazioni coattive a favore dell’ ente pubblico. E infatti l’art. 23 Cost. le considera unitariamente. Ma l’ indagine dello studioso sarebbe insoddisfacente se essa rima­ nesse ferma alla constatazione dell’ esistenza di una pluralità di pre­ stazioni coattive di vario contenuto, dovute all’ ente pubblico in dipendenza del potere di supremazia spettantegli, quando poi la stessa Carta Cost. contiene distinte norme per specifiche prestazioni coat­ tive, quali il servizio militare, l ’ espropriazione per utilità pubblica ed i tributi. Una teoria generale delle prestazioni coattive (21) non esime pertanto da un’analisi approfondita delle varie prestazioni che se sono unite dall’ elemento della coattività si distinguono fra loro per altri elementi, giuridicamente rilevanti. Il carattere coattivo della prestazione, infatti, se costituisce uno degli elementi qualificanti il tributo, non è sufficiente per distinguerlo da altre prestazioni coat­ tive, dovute dal singolo all’ ente pubblico.

Ne consegue che non possono definirsi come tributi « non coat­ tivi » delle contribuzioni volontarie dei singoli (come fu per il Fondo di solidarietà nazionale) e che, in forza dell’ art. 23 Cost., non possono esistere tributi creati dalla consuetudine, in quanto prestazioni coat­ tive per le quali vige la riserva di legge. Ma il carattere coattivo del tributo va meglio definito rispetto a quello che è proprio di altre pre­ stazioni che al tributo stesso sono state in varia guisa avvicinate : mi riferisco soprattutto al servizio militare ed all’ espropriazione per pubblica utilità. Non si possono ricondurre alla potestà di imposizione le prestazioni coattive personali che non si esauriscono in una valuta­ zione patrimoniale del comportamento dovuto, in dipendenza di doveri addossati al privato. È il caso del servizio militare, rispetto al quale il dovere pubblico ha per contenuto uua prestazione di fare infungibi­ le (22) ed è prevista a favore dell’ obbligato una sia pur minima inden­ nità. 21 22

(21) Auspicata dal Be k l ir i A., Principi cit., I, p. 11. In senso contrario,

ma a torto, Licc ard o, op. cit., p. 103, secondo il quale gli istituti tributari non

possono essere considerati in una prospettiva più ampia di tutte le prestazioni coattive. Il vero è che questa più ampia prospettiva non esclude poi un’analisi differenziale tra le varie prestazioni. Di particolare significato mi pare, su questo piano, l’indagine del Gi a n n i n i M. S., L’attività amministrativa (Lezioni 1961-62), p. 48, il quale raccoglie le varie ipotesi di «prestazioni obbligatorie»

nella figura dei procedimenti coattivi che egli definisce come ablatori, in una categoria dei quali (in quanto impongono obblighi o doveri di dare, fare o prestare) rientrano le obbligazioni tributarie.

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atti-— 12 atti-—

Poiché il tributo incide nel diritto di proprietà del singolo, esi­ stono punti di contatto o quantomeno di somiglianza tra il tributo e l'espropriazione (23). Ma i congegni giuridici attraverso i quali l’ uno e i altra sono attuati sono assai diversi tra loro. L’ espropriazióne è infatti caratterizzata dal principio dell’indennizzo che ha acquistato rilievo costituzionale, in forza dell’art. 42, 3° comma Cost. Tale prin­ cipio offre, a mio avviso, un elemento assai utile per delineare la po­ testà di imposizione la quale, nel suo esercizio, non può portare al’a espropriazione senza indennizzo del soggetto passivo, con riferimento al bene, al reddito od al patrimonio. Dall’alt. 42 cit. si ricava dunque un elemento per delimitare il potere di imposizione anche con riferì mento all’ art. 53 Cost. sul quale tornerò fra poco.

Non è il caso che in questa, sede mi intrattenga ad illustrare gli altri elementi che differenziano l’ uno dall’altro istituto (ed in parti colare la diversa natura del diritto che spetta all’ ente pubblico sul bene espropriato e in seguito all’ esercizio del potere di imposizio­ ne) (24). Ma è necessario precisare che non è possibile ricondurre all’ espropriazione l’istituto del contributo di miglioria, anche se è stato sottolineato che lo scopo del contributo è quello di far tornare almeno in parte alla collettività « l’arricchimento verificatosi nel patrimonio privato in conseguenza dell’ opera pubblica » (25). Ogni prestazione coattiva, dovuta dal singolo all’ ente pubblico, si può pro­ spettare come una espropriazione, in quanto la prestazione stessa con­

vita, indipendenti da qualsiasi rapporto speciale con l'ente pubblico Sandulli Manuale cit., p. 77 s.

(23) In proposito cfr. Zanobini, Corso cit., IV, p. 189.

(24) Rispetto al diritto che spetta all'espropriante sul bene espropriato la dottrina è infatti divisa, da un lato qualificandosi esso come diritto di credito alla consegna, dall’altro come diritto reale, conseguente al trasferimento coat­ tivo. Nel primo senso v. Lu c if b e d i, Le prestazioni obbligatorie in natura dei privati alle pubbliche uninnitiixfrazUiui, I, p. 83 s., nel secondo Za n o b in i, op. cit.,

IV, p. 189. Rispetto al tributo si tratta di un diritto di credito, pur non man­ cando dei casi in cui il tributo è dovuto in base ad un obbligo il quale non presuppone un diritto di credito attuale, da parte dell’ente iinpositore. In pro­ posito v. sopra al n. 3.

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si.ste o può consistere in un prelievo di un bene che forma parte del patrimonio di un soggetto anche contro la di lui volontà (26). D ’ altro canto esistono esempi, nella nostra storia recente, di espropriazioni per p.u. predisposte in vista del conseguimento (attraverso successive alienazioni di diritto privato del bene espropriato) di entrate per co­ prire spese utili per la collettività. Ma in questi casi non ravviserei un tributo nell’ espropriazione, dato che l’ entrata dipende da un ne­ gozio di diritto privato mentre il bene alienato è stato acquistato dallo Stato mediante esproprio contro indennità (27).

Un’ altra entrata dello stato, derivante dallo jus imperii di que­ st’ ultimo e che non può essere ricondotta alla nozione di tributo è quella conseguente alla successione dello stato nelle eredità private. La previsione costituzionale di tale istituto, art. 42 ult. comma C'ost., fornisce qualche ulteriore dato, utile per delimitare negativamente almeno la nozione di potestà di imposizione. Dalla statuizione dei limiti al diritto successorio, con esclusione di persone da esso, si può trarre la conferma del divieto costituzionale di ogni forma espropria- tiva senza corrispettivo, al di fuori dalle ipotesi disciplinate dalla Carta costituzionale (27-«).

5. Normalmente il tributo consiste in una prestazione patrimo­

niale, il cui oggetto è un obbligo di dare una somma di denaro. Non è 26 27

(26) Non sembra peraltro esatto contrapporre, con il Lu c if r iìo i, op. cit.,

II, p. 218, l’imposizione dei tributi all’espropriazione per pubblica utilità, con­ siderando la prima come la forma generale ed ordinaria di provvedere agli enti pubblici i mezzi di cui essi abbisognano, mentre la seconda sarebbe invece un provvedimento di carattere eccezionale. Può essere esatto, in quanto in genere all’espropriazione si ricorre in vista di condizioni accidentali e contingenti, ma niente affatto eccezionali (v. invece Tr e n t i n, Concetto, natura e limiti del di­ ritto di requisizione, in Dir. comm., 1909, 095 ss.). Le espropriazioni per p.u., come

del resto le requisizioni di proprietà e di uso (con le quali ultime la p.a. sopperi­ sce a bisogni straordinari e transitori, con carattere di urgente necessità), ri­ spondono ad esigenze specifiche e ben determinate dell’ente pubblico che pos­ sono essere soddisfatte direttamente da quegli strumenti dell’attività amministra­ tiva, a differenza di quanto avviene con i tributi.

(27) Un esempio si è avuto con l’art. 18 t.u. 30 novembre 1919, n. 2318, secondo il quale l’ente espropriarne rivendeva l’area espropriata per versare l’utile realizzato dal maggiore valore, rispetto all’indennizzo corrisposto all’espro- priato, in un apposito fondo comunale per provvedere alle case popolari e ad opere edilizie di carattere igienico. Su questo caso v. Lu c if e e d i, op. cit., II.

p. 165 nota 1 che a torto vi ravvisa un tributo. Una normativa del genere sarebbe, a mio parere, ancor oggi costituzionalmente legittima (v. ora l’art. 13 1. 5 marzo 1963, n. 246, imposta sulle aree fabbricabili), non infrangendo il principio dell’indennizzo.

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però escluso che la prestazione coattiva tributaria possa consistere in un facere o in un dare una cosa diversa dal denaro, senza corrisnet- tivo. In caso di inadempimento l’ ente creditore deve potersi soddi­ sfare nel patrimonio del debitore. Era l’ipotesi delle prestazioni d’opera, ora abolite, previste dal t.n. finanza locale, sempre che fos­ sero convertibili nel pagamento di una somma (27-6). È ora il caso, mi pare, dei prelievi sulla produzione del carbone e dell’acciaio previ sti dagli art. 49 e 50 del Trattato istitutivo della C.E.C.A. (28). In ipotesi del genere non è peraltro prevista un’ esecuzione in forma spe­ cifica di quell’ obbligo, giacché all’ ente impositore importa conseguire una somma di denaro se non può ottenere l’adempimento della specifica prestazione di fare o di dare. Quando si prevede che, in caso di ina­ dempimento di tali obbligazioni principali, l’ente pubblico possa pre­ tendere una prestazione pecuniaria, si ha allora una prestazione di carattere tributario, sempre che ¡’obbligazione sostitutiva di dare una somma di denaro non sia considerata dal legislatore come una san­ zione penale o restitutoria.

, rlccIIezza stessa n favore di chi non ha contribuito a pro-u l ó - f E?50S1T0> Eguaglianza e giustizia nell'art. 3, in La Costituzione

p- 65’ «tien e che quella nonna costituzionale vada posta in relazione con 1 esigenza di eliminare gli ostacoli economici alla partecipazione di tutti i cittadim alla vita del Paese. E la Costituzione indica appunto uno strumento per a raggiungimento di quel fine. A mio parere, l’art. 42, 4“ comma, da un lato « costituzionalizza » il diritto di successione (che perciò non potrebbe es­ sere abolito mediante una legge ordinaria), dall’altro autorizza il legislatore a ed i! dellmitarlo> rendendo costituzionale anche il diritto dello Stato

ulie eredita, oltre ad un determinato limite di parentela tra il defunto ed i so- pravissuti. Il fenomeno tributario non mi sembra invece considerato in quella norma che parla di « diritti dello Stato sulla eredità », mentre sul piano fiscale intervenuta successione dà luogo ad un obbligo tributario comune, nei con­ dita", • ¡ w í 97-í« Í dei0 leSatari. con eventuale privilegio del fisco sui beni ere- ditali (artt. 27i>8 Io e 2° comma; 2772 cod. civ.).

.. J,27' 6) La Corte Cost- ha dichiarato, con la sentenza 23 marzo I960 n 12 (m Criust. mv., 1960, 48), la costituzionalità delle prestazioni esaminate nel testo, ma non ha affrontato il problema della congruità di siffatte prestazioni alla stregua del concetto di tributo, ma piuttosto rispetto all’art. 23 Cost., eppertanto con riguardo al principio della riserva di legge. Erano stati chiamati in campo anche gh artt. 16, 38, 41 e 53, 2“ comma Cost., ma con evidente infondatezza

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Non si tratta perciò di un tributo nell’ipotesi in cui la legge com­ mina siffatte sanzioni per il caso di inadempimento di prestazioni aventi per oggetto un « tacere », consistente, ad es., nel consegnare alla pubblica amministrazione le copie di obbligo di pubblicazioni a stampa (il c.d. diritto di stampa) (28 a). Ora la natura, tributaria (29) di questa prestazione coattiva non è esclusa dal fatto cbe la cosa, oggetto della prestazione, non è suscettibile di successiva erogazione per far fronte alle spese generali dell’ ente (29 a), ma bensì dalla comminatoria di sanzioni penali, amministrative e civili che contra­ stano con l’obbligo di una prestazione pecuniaria, sostitutiva di una prestazione in natura. Non si può dunque escludere « a priori » la na­ tura tributaria rispetto ad ogni prestazione coattiva in natura senza corrispettivo, quando il facere fungibile può essere convertito in dena­ ro e questo obbligo sostitutivo può essere coattivamente realizzato, ma purché ciò avvenga non a titolo di sanzione, nella previsione del legislatore, bensì a titolo di contribuzione alle spese dell’ ente pubbli­ co. Vi è, in questi casi, una corrispondenza non solo economica, ma anche giuridica, tra l’ una e l ’altra prestazione (secondo la felice espressione di Santi Romano) e si può parlare allora, legittimamente di tributi in natura (30).

Non tutte le entrate derivanti allo stato da prestazioni coattive pecuniarie senza corrispettivo possono qualificarsi come tributarie e quindi le prestazioni stesse quali tributi. L’esistenza di un illecito, rispetto al quale la prestazione coattiva funzioni quale sanzione, pe naie o civile, esclude che la prestazione possa configurarsi quale tri­ buto in senso proprio. L’obbligo di dare una somma di denaro, quale reazione contro la violazione di una norma, è qualificato appunto

dal-(28-a) .Sono i casi d'eU’obbligo per lo stampatore e in certe ipotesi, dell’edi­ tore, di consegnare gratuitamente un certo numero di esemplari degli stampati, delle pubblicazioni e dei dischi (v. 1. 2 febbraio 1939, n. 374 ; d.l.lt. 31 agosto 1945, n. 660; 1. 8 gennaio 1934, n. 130).

(2 9 ) Ravvisa un tipo di tributo in natura il Ltjcifk ed i, Le prestazioni

cit., II, p. 275 s.

(29-o) Così invece Za n o b in i, Corso cit., IV, p. 247 ; Bakth oi-i n i, Il principio di legalità dei tributi in materia di imposte, p. 12 in nota.

(30) Sul punto v. Ro m a n o ( Sa n t i), Principi cit., p. 341, 348. Tali tributi

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1'esistenza di un illecito, rispetto al quale si pone come sanzione, come conseguenza sfavorevole per l’obbligato che egli avrebbe potuto evi­ tare prestando ossequio alla norma violata. Rispetto al tributo, in­ vece, la liceità, o meno di un comportamento può essere indifferente quale presupposto affinchè la prestazione sia dovuta. È escluso, in altri termini, nel nostro ordinamento positivo, che la prestazione tri butaria possa avere come presupposto la esistenza di un illecito, in quanto tale e cioè che essa possa prospettarsi giuridicamente quale reazione all’illecito stesso (31).

Vengono subito alla mente le concezioni, secondo le quali le leggi di imposta erano avvicinabili alle leggi penali ed i tributi alle pe­ ne (31 -a). Oggi le limitazioni alla proprietà ed alla libertà che discen­ dono daH’obbligo, costituzionalmente sancito, di contribuire alle spese dell’ente pubblico, si inquadrano ben diversamente tra i pubblici do­ veri. L’art. 53 Cosi. è collocato nel titolo « rapporti politici », ed esso pone tra i doveri del soggetto al potere dello stato quello di contribuire alle spese per l ’ esistenza ed il funzionamento dell’ ente. Il tributo non deve avere perciò un contenuto sanzionatolo, mentre non si può esclu­ dere che un medesimo fatto possa avere conseguenze penali, pertanto sanzionatone, e costituire il presupposte per un tributo. È probabil­ mente il caso che la nostra recente storia ci offre, dell’avocazione dei profitti di regime che la Corte di Cassazione ha qualificato come san­ zione punitiva (32), mentre larga parte della dottrina l’ ha conside­ rata quale tributo, in relazione soprattutto alla, disciplina- positiva 31 32

(31) In proposito v. Be r x ir i A., Principi cit., p. 242 s. e le sempre acute considerazioni di L. V. Be b u r i, La giusta imposta, 1945, p. 339 ; v. anche Fo rte, Sul trattamento fiscale delle attività illecite, in Riv. dir. fin., 1952, II, 119 s.

(31-a) La Zin g a l , Lezioni cit., p. 56 avvicina il tributo alla pena, quale

prestazione coattiva.

(32) Così, ad es., da ultimo Cass. 27 gennaio 1959, n. 233, in Giust. civ., I, 1102, ove ulteriori cit. ; in senso contrario App. Milano 15 gennaio 1960, ibid,, I, 596. La Cassazione pone in rilievo che il « profitto di regime » non può essere considerato come imposta, perchè privo dei requisiti della percentualità o della proporzionalità. Esso, infatti, non viene colpito con un’aliquota, ma è tutto l'in- cremento di valore che è avocato allo stato come sanzione. Tale argomento, di per sè, prova troppo, poiché non è detto che la nozione di tributo sia incom­ patibile con il prelievo coattivo di tutto l’oggetto dell’imposizione (v. in questo senso, A. D. Gi a n n i n i, I concetti cit., p. 61). A mio parere, piuttosto, un sif­

fatto tributo sarebbe oggi incostituzionale, in quanto importante l’esproj>rio senza indennizzo di tutto il cespite colpito. Diversamente il Ba r t h o l in i, Il prin­ cipio di legalità cit., p. 147 s., il quale ritiene che l’obbligazione avocativa si

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che equiparava ampiamente quella prestazione coattiva ai normali tri­ buti (33).

Per quanto non sia possibile in questa sede entrare più a fondo nell’argomento, avrei seri dubbi clie il legislatore possa trasformare qualsivoglia entrata coattiva, anche penale, in un tributo (34), men re non si può escludere — come lio detto — che lo stesso fatto possa essere considerato e come il presupposto per una prestazione tribu­ taria e come fatto illecito contro il quale applicare una sanzione.

L’ ente pubblico può procacciarsi un’entrata anche attraverso il credito che i singoli gli fanno, cioè mediante prestiti. Ora quest’ultimi possono assumere la configurazione di una prestazione coattiva, an­ ziché volontaria, mediante forme di risparmio forzato, di prestiti coattivi, ma pur sempre ricorrendo allo schema giuridico del mutuo, pur deformato da numerosi elementi conseguenti alla presenza ed all’ esigenza dell’ ente pubblico debitore (35). Non sono mancate poi le combinazioni tra il prestito forzoso e l’imposta (come è avvenuto

interezza (e qui si avvicina alla ricordata sentenza del S.C.). In merito a que­ st’ultimo argomento, v. quanto ho osservato poco sopra, in questa nota. Nè mi pa­ re abbia maggior fondamento l’argomento tratto dall’oggetto della prestazione coattiva, giacché anche l’imposta può avere per oggetto un incremento patrimo­ niale, talché solo la combinazione dei due criteri potrebbe essere presa in consi­ derazione come base per una differenziazione tra avocazione ed imposta. Ma al­ lora balza evidente che l’avocazione come tale trova il suo fondamento nel suo ca­ rattere sanzionatorio, mentre non è escluso che lo stesso fatto illecito possa servire quale presupposto e per un reato e per una prestazione coattiva tribu­ taria. Nè vale opporre, con il Ba r t iio l in i, che, nella specie, non esisteva fatto illecito, giacché tutti i fatti previsti nel d.l. 27 luglio 1914, n. 159 e nel d.l. 26 marzo 1946, n. 134 poi, sono considerati sub specie della contrarietà di essi non solo alla morale, ma ai diritto. Il secondo provvedimento è intervenuto per inquadrare gli istituti nell’ordinamento finanziario, così da rendere più efficace la realizzazione delle sanzioni e dell’avocazione dei profitti, senza peraltro che si pensasse di modificare la natura degli istituti relativi. Contro resistenza di un illecito (per concludere nel senso che l’avocazione si concreta in un tributo) v. Brati,riti, in Foro it., 1951, I, 427 ; Na p o l it a n o, in Riv. dir. fin. se. d. fin., 1952, li, 313.

(33) A. D. Gi a n n i n i, op. e loc. ult. cit. ; Be r l ir i A., Principi c it., 1, p. 221 s. e in Foro it., 1951, I, 426. La t e s i è a m p ia m e n te c r it ic a t a d a l Ba r t h o- i.i n i, Il principio c it., p. 148 e n o t a 21, o v e u lt e r io r i r ife r im e n t i.

(34) V. pure Ba r t iio l in i, op. cit., p. 148 s. ; anche il Gi a n n i n i M. S..

C anoni cit., p. 1329 osserva che « al legislatore può essere riconosciuta la pos-

sibilita di attribuire ad un provento una natura giuridica diversa da quella che anebbe secóndo le regole del sistema, purché la deroga al sistema che in tal modo esso introduce abbia una propria giustificazione e sopratutto' dia corpo ad un subsistema settoriale proprio ». In senso contrario invece v. A. D. Gi a n n i n i,

/ concetti cit., p. 60 s„ secondo il quale « deve riconoscersi il carattere di tri­ buto in qualsiasi entrata di un ente pubblico che la legge regoli sullo- stampo dei rapporti giuridici tributari », Be r l ir i, Principi cit.. I, p. 225.

(35) V. in proposito De d in, Prestiti pubblici, in Nuovo dig. it., p. 314; Ba r t iio l in i, op. cit., p. 12 in nota. 2

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