d i r i t t o f i n a n z i a r i o e t r i b u t a r i o
Di r i t t o f i n a n z i a r i o i t a l i a n o
Am o r o s i n o V . - II primo provvedimento finanziario per le Regioni a statuto ordinario, « Boll. trib. inf. », 19 6 9, 1760.
Di r i t t o t r i b u t a r i o i t a l i a n o
1) Problemi di teoria generale
Al i b r a n d i A . - Fine della c.d. « supersolidarietà tributaria » « M o n tri b »
1969, 857. ' ' ’
Oa l v o R . - L ’interesse legittimo in materia impositiva, « Giur. imp. », 1969, III, 853.
Ga z z e r r o F. - Le notificazioni tributarie alle persone giuridiche, «B o ll trib in f.», 1969, 1467.
2) Problemi costituzionali
Di La u r o A . - Oneri e vincoli fiscali del curatore del fallimento nei procedi
menti contenziosi, « Il dir. fall. », 1969, II, 573,
Gr a n e l l i A . E . - Competenza esclusiva del Collegio a conoscere degli effetti della pronuncia di incostituzionalità dell’imposta retroattiva sulle aree fab bricabili, « Dir. prat, trib. », 1969, II, 920.
La M i m i c a T . - La legittimità delle presunzioni di cui all’art. 31 della legge
tributaria sulle successioni, « Dir. prat, trib. », 1969, II, 872.
M a r o n g i u G. - Sulla legittimità costituzionale della disciplina dell’imposta di
conguaglio per olii vegetali allo « stato commestibile », « Dir. prat. trib. », 1969, II, 887.
Se r a R. - Nota di commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 125 del-
V ll luglio 1969, « Rass. tasse imp. dir. », 1969, I, 663. 3) Processo ed esecuzione
Al l o t t a G. - Ricorsi avverso le ordinanze intendentizie irrogatine di pene pecu
niarie agli esattori delle imposte dirette della Regione Siciliana, «Nuova riv. trib. », 1969, 427.
Cr o c e t t a G. - Accertamento presuntivo e onere della prova, « Dir. prat. trib. », 1969, II, 833.
D i La u r o A . - Oneri e vincoli fiscali del curatore del fallimento nei procedi
menti contenziosi, « Il dir. fall. », 1969, II, 573.
Ge r ì V . - Sulle Commissioni tributarie - La tormentata questione di giurisdi-zionalità delle Commissioni tributarie, « Giur. imp. », 1969, III, 837
Gr a n e l l i A . E . - Competenza esclusiva del Collegio a conoscere degli effetti della pronuncia di incostituzionalità delVimposta retroattiva sulle aree fab bricabili, «D ir . prat. trib.», 1969, II, 920.
Lu n a r d i n i G . - L ’art. 14 8 della legge di registro e la tutela giurisdizionale nel rapporto tributario, « I trib. aff. », 1969, 481.
M a g n a n i C. - Pubblicazione dei ruoli e azione giudiziaria, « Giur. it. », 1969, I, 1, 1953.
Pa j a r d i P . - Limiti contenutistici all'opposizione al fallimento fiscale, « Dir. prat. trib », 1969, II, 931.
Pe r f e t t i E . - Conseguenze ne « Il contenzioso tributario » dopo la qualificazione
amministrativa delle commissioni tributarie decretata dalla Corte Costi tuzionale, « Rass. tasse imp. ind. », 1969, 639.
4) Diritto penale tributario
Fi o r e n z a S. - Sulla natura giuridica della ìnaggior azione d’imposta - Sanzione
amministrativa o obbligazione risarcitoria, « Imp. dir. erar. », 1969, 1103.
Gi u l i a n i G. - La legge repressiva tributaria, « Riv. Guardia fin. », 1969, 343.
M a n c i n e l l i L., - L ’istituto del civilmente obbligato per la multa nella legge doganale, «V ita dog.», 1969, 615.
5) Imposte dirette
Ar n e s a n o N. - Riserve, ammortamenti e deperimenti: correlazione fra scienza
economica e tecnica tributaria, « Rass. tasse imp. dir. », 1969, 628.
Ca r r u b a S. - Lotto, lotterie, concorsi a p rem i: trattamento tributario, «R ass. tasse imp. dir. », 1969, I, 655.
DeCo n c i l i i s N. - Legge l i maggio 1969, n. 254 - Ancora in materia di imposta
sui fabbricati, « Dir. e giur. », 1969, 488. ,
Di M a j o C. - Depositi bancari e ricchezza mobile, « Nuova riv. trib. », 1969, 473.
Di Pi e t r o C. - Se l’esattore ha l’obbligo di aderire alla richiesta della Camera
di Commercio che lo vuole iscritto al « Registro delle imprese », « La giust. trib. e le imp. dir. », 1969, 449.
Ja c o n d i n i A. - L ’art. 136 del T .l7. 29 gennaio 1958, n. 645 ed alcuni oneri inde-
traibili, « Rass. mens. imp. dir. », 1969, I, 733.
Ja c o n d i n i A. - Gli art. 16 e 38 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 e la notificazione
agli eredi del contribuente, « Rass. mens. imp. dir. », 1969, I, 647.
M a g n a n i C. - Pubblicazione dei ruoli e azione giudiziaria, « Giur. it. », 1969, I, 1, 1953.
M o r o n i S. - Plusvalenze e fusioni delle società tassate a bilancio, « Imp. dir. erar. », 1969, 1084.
Sa t.v a t o r k s G. - Il trattamento fiscale dei dividendi non riscossi, « Boll trib inf. », 1969, 1086.
6) Tributi bollo e registro
Br a c c ì n i R. - Accertamento del valore v>enale del diritto dell’enfiteuta trasferito
a titolo oneroso, « Dir. prat. trib. », 1969, II, 867.
Co n s a l v o U . - Valutazione automatica delle divisioni, « Riv. leg. fise. », 1969, I, 2 1 0 1.
Co s e n t i n i F. - Enunciazione e imposta di titolo ai fini dell’imposta di registro,
« Dir. prat. trib. », 1989, II, 845.
Lu n a r d i n i G. - L’art. 148 della legge di registro e la tutela giurisdizionale, « I trib. aff. », 1969, 481.
— 766 —
Ni g r o A. - Rinuncia dei soci e imposta di registro, « Dir. prat. trib. », 1969, II, 862.
Pe p e P. - Tassazione di trasferimenti di fabbricati e di aree fabbricabili, « Riv. leg. fise. », 1969, I, 2195.
Ra v a z z i G. - Imposta di registro - A ree destinate alla costruzione edilizia -
Intorno all'art. 44 del D.L. n. 124 del 15 marzo 1965, « Boll. trib. inf. », 1969, 1470.
Sa l v i o A. - Sono esecutivi 0 autonomi gli uffici del registro per la loro fun zione?’, «N uova riv. trib.», 1969, 371.
Tr o t t a G. - Simulazione assoluta e imposta di registro, « Giur. e merito », 1969, 136.
Va l i l e V. - L ’imposta suppletiva di registro - Sua natura e prescrizione, « Nuova riv. trib. », 1969, 481.
7) Altri tributi indiretti
Fo r m i c a R. - Imposta sul valore aggiunto - L e deduzioni e il prorata, «Probi, soc. e tecn. prof. », 1969, 360.
Gi u l i a n i G. - Un tipico esempio di dichiarazione doganale infedele, « Rass. dir. tecn. dog. », 1969, 827.
La M e d i c a T. - La legittimità delle presuntim i di cui all’art. 31 della legge tri
butaria sulle successioni, « Dir. prat. trib. », 1969, II, 827.
M a t a k a z z o C. - Riflessioni § confutazioni in ordine alla firma della dichiara
zione di credito ai fini dei tributi successori, « I trib. aff. », 1969, 721.
M e t i t i e r i G. - In tema di idoneità dell’inventario a vincere la presunzione di
esistenza nel compendio ereditario di determinati valori, « Riv. not. », 1969, I, 628.
M u r a t o r i A. - Parità di trattamento fra cotone di produzione nazionale e co
tone di produzione estera sotto il profilo dell’ige, « Dir. prat. trib. », 1969, II, 900.
M u r a t o r i A. - Perdita di merci estere depositate in punto f ranco, « Dir. prat. trib.», 1969, II, 909.
Ol i v o G. - L e navi e Vige: ultimo atto?, «N uova riv. trib.», 1969, 421.
Ra v a z z i G. - L'imposta di pubblicità affine con veicoli adibiti ai trasporti del
l’azienda, « Boll. trib. inf. », 1969, 1762.
Tr o v a t o O. - Addizionale straordinaria sulle successioni, donazioni e globale
istituita a seguito delle alluvioni del 1966. È ancora applicabile!, «R a ss. tasse imp. ind. », 1969, 637.
8) Tributi locali
Am a t o A. - La finanza locale nel quadro della riforma tributaria, « Tributi », settembre 1969, 9.
D u s S. - Ancora in tema di istituzione del contributo di miglioria e dei suoi
presupposti, « Dir. prat. trib. », 1969, I, 442.
Ge m m a G. - Poteri della regione siciliana in materia di imposte di consumo, « Imp. cons. imp. entr. », 1969, 177.
Va n n u o c i V. - / Comuni d’Italia hanno detto no all’abolizione delle imposte
di consumo, « Oss. trib. », 1969, 193. 9) Agevolazioni ed esenzioni
Li z z u l R. - Le agevolazioni fiscali agli investimenti accordate dal d.l. 30 ago
Pesce G. - Sui limiti di applicabilità dell’esenzione da imposta di consumo per
gli edifici colonici, « Dir. prat. trib. », 1969, II, 914. 10) Riforma tributaria
Amorosino V. - Riforma tributaria - Con l’attuazione della riforma lotta alle evasioni, « Boll. trib. inf. », 1969, 1472.
Amato A. - La finanza locale nel quadro della riforma tributaria, « Tributi », settembre 1969, 9.
Cinti N. - La futura struttura degli organi periferici, « Rass. tasse imp. ititi. », 1969, I, 628.
Ganassini C. - Sulla prospettata abolizione dell’imposta di consumo e sulla
sua sostituzione con l’imposta integrativa, « Imp. cons. e imp. entr. », 1969, 97.
Giu l ia n i G. - Il nuovo sistema tributario italiano, « Boll. trib. inf. », 1969, 1849.
Scartata Fazio M. - Riforma tributaria - Profilo giuridico. Il disegno di legge
e la Relazione Reale, « Boll. trib. inf. », 1969, 1561. 11) Diritto tributano straniero e comparato
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CORTE D I G IU S T IZ IA D ELLE CO M UN ITÀ’ EUROPEE, 3 aprile 1968, n. 2 8 / 67 - Pres. Lecourt - Rei. Donner e Strauss - Avv. gen. Ganci - Molkerei- Zentrale W estfalen/Lippe GmbH e. Hauptzollamt Paderborn.
Comunità economica europea - Natura - Titolari di diritti e di obblighi - Singoli - Norme del trattato aventi efficacia immediata - Nozione. Politica della C.E.E. ■ Norme comuni - Disposizioni fiscali - Imposizioni in
terne riscosse da uno Stato m embro stii prodotti provenienti da altri Stati membri - Divieto di discriminazione rispetto all’onere fiscale gravante sui prodotti nazionali di detto Stato - Natura e conseguenza del principio - _ Diritti soggettivi dei singoli - Loro tutela da parte dei giudici nazionali. Politica della C.E.E. - Norme comuni - Disposizioni fiscali - Imposizioni in- terne riscosse da uno Stato membro sui prodotti provenienti da altri Stati membri - Divieto di discriminazione rispetto all’ onere fiscale gra vante sui prodotti nazionali di detto Stato - Termini « direttamente o indirettamente » - Vanno interpretati in senso ampio - Imposizioni ap plicate ai prodotti nazionali similari - Nozione.
Politica della C.E.E. - Norme comuni - Disposizioni fiscali - Imposta cumula tiva a cascata - Aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti im portati (art. 9 7 , 1° com m a) - Assenza di diritti dei singoli.
Politica della C.E.E. - Norme comuni - Disposizioni fiscali - Imposta cumula tiva a cascata - Aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti im portati - Determinazione da parte di uno Stato m embro - Validità.
La Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati hanno limitato, anche se in settori circoscritti, i loro poteri sovrani, ordinamento i cui soggetti sono, non solo gli Stati mem bri, ma anche i loro amministrati. Pertanto il diritto comunitario, indipenden temente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il trattato espres samente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli Stati membri o alle istituzioni comunitarie. A questo fine è necessario e sufficiente che la disposizione del trattato cui si richiama il singolo abbia natura tale da produrre effetti immediati sui rap porti giuridici tra gli Stati membri ed i loro amministrati (1).
L ’art. 95, l c comma, del trattato C.E.E. ha efficacia immediata e attribui sce ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare. Detto articolo non limita tuttavia la facoltà dei giudici nazionali competenti di servirsi, tra i vari mezzi offerti dall’ordinamento interno, di quelli che ap paiono loro più appropriati onde tutelare i diritti soggettivi attribuiti dal diritto comunitario. In particolare, ove un tributo interno sia incompatibile con l’articolo 95, 1» comma, solo per l’eccedenza di un determinato importo,
spetta al giudice nazionale di decidere, secondo le norme del diritto interno, se sia illegittima l’intera imposizione ovvero soltanto l’eeeedenza (2).
I termini « direttamente o indirettamente » di cui all’artìcolo 95, 1° com
ma, del trattato C.E.E., vanno interpretati in senso ampio. Per imposizioni interne applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, detta disposizione intende il complesso dei tributi gravanti effettivamente e
— 330 —
specificamente sul prodotto nazionale, in ogni fase della produzione e della distribuzione anteriore o concomitante a quella dell’importazione del prodotto proveniente da altri Stati membri (3).
L ’articolo 97, I o comma, applicabile qualora gli Stati membri che riscuo tono l imposta sull’entrata col sistema della tassa cumulativa a cascata si siano effettivamente valsi della facoltà loro concessa, non attribuisce ai singoli, nello stato attuale del diritto comunitario, dei diritti soggettivi che il giudice na zionale debba tutelare. Non spetta quindi al giudice nazionale di controllare se le aliquote medie fissate dagli Stati membri siano conformi ai principi del l’articolo 95 (4).
Negli Stati che si sono valsi della facoltà loro attribuita dall’articolo 97, va considerata come «aliquota m ed ia », nello stato attuale del diritto comu nitario, ogni aliquota istituita come tale dallo Stato di cui trattasi, salva restando l’applicazione del 2° comma di detto articolo (5),
1
(Omissis). — 1. Nella prima parte della prima questione si chiede se questa Corte confermi la sua pronuncia del 16 giugno I960 (causa 57-65) in
( 1 -5 ) Contenuto ed efficacia immediata negli ordinamenti degli Stati m em bri delle disposizioni fiscali del Trattato C.E.E. ( * ) .
1. Premesse generali.
Con l’annotata sentenza, cui hanno fatto seguito altre sette pro nunce su altrettante domande pregiudiziali del Bundesfinanzhof e di alcuni Finanzgerichte (1), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha avuto modo di apportare un notevole contributo di chiarificazione per i giudici nazionali e per gli operatori del diritto in generale, in una materia, quella fiscale, che nell’ambito del Trattato CEE, si rivela particolarmente complessa e quindi suscettibile di interpretazione ed applicazione divergenti (2).
Con ciò la Corte non ha certamente rimosso tutti i dubbi e le in (*) Questo studio è stato svolto nel quadro delle ricerche compiute, sotto la direzione del prof. G. A. Micheli presso l’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma, sotto l’egida del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L ’A. ringrazia il prof. Giancarlo Croxatto per l’aiuto ricevuto, presso l’Istituto di Finanza dell’Università di Pavia, nell’im postazione e nello svolgimento di questa ricerca.
(1) Si tratta delle sentenze decise il 4 aprile 1968 rispettivamente nelle cause 7/67, 13/67, 20 /67 e 27 /6 7 su domanda pregiudiziale del Finanzgericht di Monaco e nelle cause 25/67, 3 1 /6 7 e 34/67 su domanda rispettivamente dei
Finanzgerichte di Saar, Amburgo e Düsseldorf in Raccolta della Giurispru
denza della Corte, voi. X IV , 1968, p. 237 e ss.
(2) A conferma delle difficoltà suscitate in sede di applicazione delle norme fiscali del Trattato CEE, vi sono gli innumerevoli ricorsi (circa 300.000) sollevati nella Repubblica Federale Tedesca davanti ai Finanzgerichte e fon dati sulla pretesa violazione da parte della Umsatzsteuer, del divieto di di scriminazione contenuto nell’alinea 1“ e 2” dell’art. 95 CEE. Alla Corte di giustizia vennero peraltro sottoposte soltanto 50 questioni, di cui alcune per la verità, concernenti l’applicazione del diritto nazionale al caso concreto, come ad esempio se la disposizione che stabilisce nel 4 % l’aliquota media
(Durch-base alla quale l’articolo 95, 1“ comma, ha efficacia immediata e conferisce ai singoli diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare.
Nella seconda parte della stessa questione il giudice a quo chiede se l ’articolo 95 conferisca ai singoli il diritto di chiedere al giudice nazionale di essere posti, anche se la legge interna non è ancora stata modificata, nella situazione in cui si troverebbero se lo Stato membro avesse adempiuto l’ob-certezze, né, come si vedrà in seguito, è parsa attendibile in tutte le conclusioni a cui è giunta. Malgrado ciò ci sembra rilevante sottolineare come anche in occasione della annotata pronuncia, il massimo organo giudiziario comunitario non abbia mancato di ribadire e rimanere fedele ad un proprio schema interpretativo e di sviluppare il proprio punto di vista sulla natura delPordinamento comunitario, sui suoi fini istitu zionali nonché sui rapporti che si instaurano tra esso ordinamento e quello dei singoli Stati membri, riportando in questo più ampio con testo la soluzione dei vari problemi insorgenti dall’interpretazione della singola norma.
Proprio per il riferimento a tali aspetti più generali, che costitui scono fondamento delle restanti questioni, la sentenza in esame merita di essere oggetto di particolare riflessione; né meno significativo è il fatto che le altre sette sentenze seguano temporalmente la pronuncia in questione e ad essa facciano continuamente richiamo.
Anche l’apporto interpretativo in relazione alla normativa dell’arti colo 97 CEE non viene meno con l’entrata in vigore, nella Repubblica Federale Tedesca dal Io gennaio 1968, dell’imposta sul valore aggiunto in sostituzione della precedente imposta generale sulle vendite (alla cui riforma dovranno obbligatoriamente pervenire entro il 31 dicembre 1969, in ottemperanza alle scadenze previste dalle direttive del Consiglio dei ministri dell’ll aprile 1967, tutti gli Stati membri che ancora non l’hanno attuata) (3), poiché oltre al fatto contingente che sino a tale data continueranno ad essere in vigore negli Stati membri come l’Ita lia (4) il Belgio e il Lussemburgo sistemi d’imposizione sulle vendite fondati sull’imposta cumulativa a cascata per i quali le considerazioni svolte dalla Corte manterranno tutta la loro validità, vi è che la stretta connessione esistente tra le disposizioni fiscali del Trattato CEE, im pone un esame quasi sempre parallelo ove si voglia individuare esatta mente limiti e contenuto di ciascuna di esse.
schnittssatz) per il latte in polvere sia conforme all’art. 97, alinea Io CEE. e quindi dichiarate innammissibili, dato che, stante la natura puramente inter pretativa delle pronucie della Cortre, esse esulano dalla competenza della
stessa nell’ambito del procedimento di cui all’art. 177.
(3) Com’è noto il sistema di imposizione sulle vendite in base all’im posta sul valore aggiunto è già adottato dai seguenti Stati membri: Francia,