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RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE CONTENIMENTO DEI COSTI

Nel documento RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI (pagine 30-35)

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157 del 7 luglio 1913) fa emergere che il comune di Santa Cesarea fu istituito con il precipuo scopo di “curare i bisogni ed i servizi civici richiesti dalla Stazione termale”; con successivo decreto interministeriale 15 luglio 1953 n. 18742/2 il Ministero dell’Interno riconfermava, in via definitiva, il riconoscimento, in capo al Comune di S. Cesarea Terme, del carattere di stazione di cura con l'aggiunta della qualifica di stazione di soggiorno e turismo poiché "il concorso di forestieri in tutte o in alcune stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago conferiva importanza essenziale nell'economi locale";

Dunque, la società termale "Terme di S. Cesarea" ha da sempre svolto, una attività strettamente connessa con il territorio in cui è collocata e questa attività non è univoca nel senso che non produce solo prestazioni terapeutiche termali ma sin dalla sua costituzione produce ricadute economicamente prevalenti e rilevanti per questo stesso territorio comunale perché: genera occupazione sul territorio - genera un indotto turistico in senso specifico per gli arrivi di ospiti e curisti presso le strutture recettive che caratterizzano l'urbanistica di questo comune - genera, di riflesso, indotto commerciale ed artigianale sia di produzione di beni sia di produzione servizi con una articolata offerta di attività collaterali tipiche - consente all'ente, a pieno titolo, di ottenere la specifica qualificazione turistica di cittadina termale con conseguenze importanti per il territorio e la sua economia turistica.

Ne deriva che l'attività della società è inscindibilmente collegata e si intreccia con le funzioni del Comune perchè l’attività della società riguarda non solo la produzione di beni e servizi di interesse generale, quali la tutela e cura della salute nel campo della prevenzione, della riabilitazione e della cura (in qualità di concessionaria del bene pubblico acque termali); ma l'attività societaria incide inevitabilmente anche in materia di assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, assetto che è particolarmente strategico in un paese che vive prevalentemente di economia termale, collegata con l'economia turistica e la ricettività alberghiera; per questo il comune che pure ha nome Santa Cesarea Terme non solo NON può rinunciare alla partecipazione societaria: troppo stretta è l'inerenza delle anzidette attività con le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, come sancito dall'art. 13 del TUEl; Ma il Comune di S.

Cesarea Terme è obbligato a mantenere la sua partecipazione societaria all'interno della Terme di S. Cesarea spa per l'incidenza che l'attività societaria produce sul perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente locale al punto da ritenere che la società "Terme di S. Cesarea" spa è società soggetto strumentale dell’ente medesimo; Pertanto la partecipazione è partecipazione indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente al punto da ipotizzare, compatibilmente con i vincoli finanziari, il conseguimento della partecipazione maggioritaria nell’interesse della comunità amministrata.

Infatti, questa amministrazione ritiene che per la società “Terme di S. Cesarea s.p.a.” sussiste:

- il requisito dell’inerenza territoriale e della stretta connessione tra l’attività societaria ed il perseguimento degli interessi pubblici dell’ente con riferimento all’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e della cura della salute della persona;

- l’attività della società, producendo servizi di interesse generale, secondo la nozione di matrice comunitaria seguita da legislatore nazionale ed anche dalla Consulta (Corte Cost. n. 229/2013) è ritenuta dal Comune di S. Cesarea Terme che è l’interprete primario dei bisogni della collettività locale, strettamente connessa con le finalità istituzionali dell’ente e non in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

- la partecipazione del socio Comune di S. Cesarea Terme all'interno della società è "partecipazione indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente" e, dunque, sottratta al processo di razionalizzazione mediante dismissione.

RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE CONTENIMENTO DEI COSTI

L'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, al comma 1 dispone che "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, (..)";

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nel caso di specie l'esame del risultato d'esercizio, limitato fino alla annualità 2015 fa emergere un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lett. e, comma 2, art. 24);

Tuttavia, il mantenimento della società rientra nelle priorità del vertice amministrativo del Comune come ampiamente indicato innanzi; pertanto il processo di razionalizzazione riguarderà, il contenimento dei costi per contenzioso e consulenze mediante interventi di formazione del personale per investire sulle professionalità esistenti; Ciò consentirà di recuperare le rilevanti perdite degli esercizi precedenti; in tal senso il bilancio 2016 fa intravedere la possibilità di conseguire l'equilibrio economico di gestione.

Tuttavia questo programma non può non tenere conto della circostanza che la partecipazione del Comune di S. Cesarea Terme, sia pure rilevante (49,472%), è pur sempre partecipazione minoritaria in quanto il controllo societario è detenuto dal socio regione. Per tale motivazione, stante la strumentalità della società nel senso evidenziato innanzi, sarebbe auspicabile, per il socio Comune di S. Cesarea Terme, conseguire la partecipazione di maggioranza compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica.

B Altre partecipazioni societarie:

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GAL PORTA A LEVANTE S.C.a R.L.

Si tratta di una partecipazione diretta, preordinata a realizzare, in funzione di gruppo di azione locale (GAL) tutti gli interventi previsti. Si tratta di una società costituita nel 2016 in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - gruppi di azione Locale (art. 4, c. 6); le quote di partecipazione sono detenute dai Comuni del Gal Terra d'Otranto;

GAL PORTA A LEVANTE S.C.aR.L. - Via Pisanelli 2 - 73020 - San Cassiano (Le) - P.I. 04819950751 _____

GAL TERRA D'OTRANTO S.C.a R.L.

Si tratta di una partecipazione diretta, preordinata a realizzare tutti gli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (PSL). Si tratta di una società costituita nel 2010 in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - gruppi di azione Locale (art. 4, c. 6);

GAL TERRA D'OTRANTO- Via Pisanelli - 73020 San Cassiano (Le) - P.I. 04279220752 _____

GAC ADRIATICO SALENTINO S.C.a R.L.

Si tratta di una partecipazione diretta mista che opera per lo sviluppo sostenibile della zona di pesca adriatico-salentina attraverso l'asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013;

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA ADRIATICO SALENTINO S.C.a R.L. VIA F.LLI BANDIERA 73030 CASTRO - P.I. 04418110757

La sussistenza, per le società di cui innanzi, dei requisiti previsti dall'art. 20, c. 2, del d.lgs. 175/2016 obbliga l'amministrazione a disporre la dismissione della partecipazione salvo che, medio tempore, la governance delle anzidette società, non proponga soluzioni alternative di fusione etc.

Associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di S Cesarea Terme fa parte della Unione della Costa Orientale costituita nel 2002 e di cui fanno parte altresì i Comuni di Castro, Minervino di Lecce ed Ortelle; fa altresì parte del PARCO OTRANTO SANTA MARIA DI LEUCA E BOSCO DI TRICASE, Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, Consorzio ARO 7 (ex ARO 6-ATO LE/2), ATO Le 2, Consorzio d'Ambito Welfare di Poggiardo, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI S. CESAREA TERME

Il Comune di S. Cesarea Terme con deliberazione di C.C. n. 146 in data 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha inserita la parteciapazioen della società termale nell'ambito del perimetro di consoldidamento redatto secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D.lgs.

118/2011).

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ? SI NO

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.

SI NO

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.

Esternalizzazione attraverso società:

l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda (5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda (6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

34 1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):

(Certificato preventivo - quadro 6 quater)

l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda (6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda (7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura

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Tale relazione di fine mandato del Comune di Santa Cesarea Terme che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica in data ...

li 10/04/2018

IL SINDACO

(Dott. Pasquale Bleve)

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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.

I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

li ...

L'organo di revisione economico finanziario (1)

(Dott.ssa isabella Tagliente)

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(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.

Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti

Nel documento RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI (pagine 30-35)

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