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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SANTA CESAREA TERME

Provincia di Lecce

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2013 - 2017

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)

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2 PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-2017: 3.057 1.2 Organi politici

GIUNTA:

Sindaco: Dott. Pasquale BLEVE

Assessori: Cristiano Massimiliano – Maggio Giuseppe – Pispico Paola – Ciullo Anna Elisa CONSIGLIO COMUNALE:

Presidente: Dott. Pasquale BLEVE

Consiglieri: De Notarpietro Sergio – Giunco Antonio – Damiano Salvatore – Cretì Daniele – Bono Sergio 1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...) Direttore: nessuno

Segretario: APRILE Graziana Numero dirigenti: nessuno

Numero posizioni organizzative: Nr. 5 (GUIDA Lucio Paolo - BLEVE Salvatore - PISANO' Francesca - PANZERA Antonio - GALATI Bruno) Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): Nr. 18 unità in servizio a fronte di una dotazione organica di nr. 23 unità.

1.4 Condizione giuridica dell'ente:

indicare se l'ente è commissariato, o lo è stato nel periodo del mandato e per quale causa, ai sensi dell'art.141 e 143 del TUOEL.

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:

indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.

Non ricorre la fattispecie.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:

descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore) 2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:

indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato.

Nell'anno 2013 è risultato positivo nr 1 parametro, il nr. 4 - residui passivi

Nell'anno 2016 (ultimo rendiconto approvato) nessun parametro è risultato positivo.

La prima elaborazione dei parametri per l'anno 2017 evidenzia come nessun parametro sarà presumibilmente positivo.

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3 PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

Deliberazione di G.C. n. 26 in data 02.03.2017 recante " Regolamento in materi di accesso civico, accesso civico generalizzato ed accesso agli atti - approvazione",

Deliberazione di G.C. n. 22 in data 26.04.2016 recante " Regolamento per la concessioen di contributi, benefici vantaggi economici e patrocini - approvazione";

Deliberazione di G.C. n. 01 in data 07.01.2014 recante "Nucleo doi valutazioen dle Comuen di S. Cesarea Terme - indirizzi e direttive";

Deliberazione di C.C. n. 03 in data 10 .01.2013 recante " Regolamento dei controlli interni - approvazione" modificata con deliberazioen di C.C. n. 35 in data 02.10.2013;

Deliberazione di C.C. n. 23 in data 22.04.2014 recante " Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria IMU";

Deliberazione di C.C. n. 25 in data 22.04.2014 recante " Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili - TASI";

Deliberazione di C.C. n. 37 in data 01.07.2014 recante "Approvazioen Regolamento per l'applicazioen della tassa sui Rifiuti TARI" modificato con deliberazione di C.C. 5 in data 16.02.2016;

Deliberazione di C.C. n. 63 in data 30.12.2015 recante " Approvazione Nuovo Regolamento di contabilità ai sensi del D. Lgs- 118/2011";

Deliberazione di C.C. n. 06 in data 31.01.2017 recante "Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delel ingiunzioni di pagamento ex d.L. n. 193 del 2016";

Deliberazione di C.C. n. 46 in data 31.07.2017 recante " Riscossione coattiva. delega delel fuinzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate - riscossione";

Deliberazione di C.C. n. 46 in data 31.07.2017 recante " Approvazione Regolamento di reclamo/mediazione di tribuiti locali";

Deliberazione di C.C. n. 73 in data 22.12.2014 recante " Approvazione Regolamento per il Porticciolo di Porto Miggiano" modifoicata con deliberaizone di C.C. n. 25 in data 25.06.2015;

Deliberazione di C.C. n. 17 in data 15.04.2014 recante "D.Lgs. 14 marzo 2011 art. 4 - istituzione Imposta si soggiorno - approvazione Regolamento comunale" - modificata ed integrata con deliberazione di C.C. 12 in data 17.03.2015 e dalla n.06 in data 16.02.2016 e dalla n. 04 in data 21.03.2018.

Deliberazione di C.C. n. 66 in data 12.12.2017 recante " Regolamento per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti della sezioen primavera. Approvazione";

Deliberazione di C.C. n. 31 in data 02.05.2017 recante " Approvazione del Regolamento per la gestione del centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani raccolti in modo differenziato, ubicata in S. Cesarea Terme";

Deliberazione di C.C. n. 21 in data 15.05.2014 recante " Regolamento per il funzionamento e la disciplina dle mercato coperto di Via Roma";

Deliberazione di C.C. n. 18 in data 28.04.2015 recante " istituzione temporanea - sperimentlae di un mercatino di opere dell'ingegno";

Deliberazione di C.C. n. 40 in data 15.06.2017 recante " Regolamento comunale per il servizio di Taxi e del servizio di noleggio con conducente di autovetture, autobus, auambulanze, motocarrozzette e veicoli a trazione animale" modificato con deliberazione di C.C. n. 06 in data 01.03.20182;

2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

L'ente per il periodo di mandato 2013-2018 ha prevalentemente mantenuto inalterata la pressione tributaria privilegiando la riduzione dell'imposizione fiscale e ove non è stato possibile è stata mantenuta una politica tariffaria

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4 confermativa per ogni anno fiscale.

2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU 2013 2014 2015 2016 2017

Aliquota abitazione principale 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Altri immobili 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,2000 0,2000

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Aliquote addizionale IRPEF 2013 2014 2015 2016 2017

Aliquota massima 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000

Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Prelievi sui rifiuti 2013 2014 2015 2016 2017

Tipologia di prelievo TARSU TARI TARI TARI TARI

Tasso di copertura 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Costo del servizio procapite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:

analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL.

3.1.1 Controllo di gestione:

indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;

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5

Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere);

Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato;

Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato;

Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine;

Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato;

Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo;

3.1.2 Controllo strategico:

indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art.147-ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

3.1.3 Valutazione delle performance:

indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs.

n.150/2009;

Con deliberazione di G.C. n. 27 in data 02.03.2017 questo ente, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare, ha deliberato di continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione come regolamentati nei propri atti, per effettuare la valutazione ed il controllo dell’attività gestionale; i componenti del nucleo di valutazione sono stati incaricati con decreto sindacale n. 72/2017 Registro Decreti recante data 30 marzo 2017 -

Prot.n.2377.

Un corretto sistema di gestione, valutazione e incentivazione del personale deve tener conto, lungo tutto il processo:

 degli obiettivi misurabili formulati in maniera chiara e condivisa in sede di definizione del budget;

 dei meccanismi di misurazione quali/quantitativa dei risultati;

 della realtà operativa e territoriale in cui ogni singolo dipendente si trova ad operare.

I documenti di programmazione, gli adempimenti in materia di trasparenza (oggi parte integrante del ciclo di performance) e le direttive impartite ad ogni singolo Responsabile costituiscono la base di partenza per definire obiettivi e comportamenti attesi.

In sede di valutazione sono stati analizzati seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione;

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

3. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

1) Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.

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6

L’art. 10 del D.L.vo n. 150/2009 in tema di adozione del cd. “Piano della Performance” non trova applicazione integrale negli Enti Locali, per i quali vige semplicemente la necessità di organizzare la propria attività in funzione della distinzione tra performance organizzativa ed individuale mediante la determinazione di obiettivi specifici e coordinando tra loro i documenti programmatici indicati dal D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i..

Il Comune di Santa Cesarea ha optato per una soluzione semplificata non dotandosi di un autonomo e specifico Piano delle Performance, ma approvando una

“nuova” metodologia di valutazione delle performance fin dal 2014 (DGC n. 2 del 7 gennaio 2014). Tuttavia, a causa dell’incompleta attuazione del nuovo sistema, nelle more dell’individuazione di metodologie e strumenti maggiormente coerenti con le dimensioni e le specificità dell’ente, il Nucleo di Valutazione ha reputato opportuno avvalersi del sistema di valutazione previgente (ante DGC n. 2/2014) con relativo format di scheda di valutazione.

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del contratto collettivo 31 marzo 1999; se ne è attestato il raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Di seguito vengono esposti, in maniera trasparente e comprensibile, i risultati ottenuti, con l’obiettivo di trasformare il momento di verifica in un’occasione di confronto con le criticità ed i vincoli esterni, per individuare, ove possibile, eventuali margini di intervento per migliorare l’azione futura dell’ente.

ANNO 2013

Valutazione Finale Percentuali rispetto al totale delle P.O.

Minore di 40/60 -

Comprese tra 40 e 49,99 /60 -

Comprese tra 50 e 60 /60 100%

Importo complessivo premi stanziati €. 9.272,13 Importo complessivo premi liquidati €. 9.272,13

ANNO 2014

(7)

7

Valutazione Finale Percentuali rispetto al totale delle P.O.

Minore di 40/60 -

Comprese tra 40 e 49,99 /60 -

Comprese tra 50 e 60 /60 100%

Importo complessivo premi stanziati €. 9.272,13 Importo complessivo premi liquidati €. 8.740,87

ANNO 2015

Valutazione Finale Percentuali rispetto al totale delle P.O.

Minore di 40/60 -

Comprese tra 40 e 49,99 /60 -

Comprese tra 50 e 60 /60 100%

Importo complessivo premi stanziati €. 9.272,13 Importo complessivo premi liquidati €. 8.740,87

ANNO 2016

Valutazione Finale Percentuali rispetto al totale delle P.O.

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8

Minore di 40/60 -

Comprese tra 40 e 49,99 /60 -

Comprese tra 50 e 60 /60 100%

Importo complessivo premi stanziati €. 9.272,13 Importo complessivo premi liquidati €. 8.740,87

VALORE MEDIO VALUTAZIONI: 57,75

RETRIBUZIONE DI RISULTATO: 2125,00 ; per quanto riguarda l'incarico del responsabile dle Settore Polizia Locale, con deliberazione di G.C. n. 214/2010, veniva stabilito al punto 2, che l’ammontare della indennità ad personam… non deve superare, sommato a quello in godimento nel Comune di provenienza, l’importo di €.

16.000; Risulta che l’importo della indennità di posizione in godimento presso il Comune di provenienza, in atti, è stato pari a €. 12.911,47; pertanto l’indennità di risultato, pari al 25% della posizione (ovvero: 16.000,00 – 12.911,47=€. 3088,53), è pari a €. 772,13;

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE

(IN EURO)

2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di

incremento/decremento rispetto al primo anno ENTRATE CORRENTI 2.690.862,99 2.717.468,60 2.610.173,90 2.841.104,60 2.872.612,08 6,75 %

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

5.145.584,28 605.893,15 1.010.617,33 5.430.335,89 580.259,12 -88,72 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE 7.836.447,27 3.323.361,75 3.620.791,23 8.271.440,49 3.452.871,20 -55,93 %

SPESE

(IN EURO)

2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di

incremento/decremento rispetto al primo anno TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 2.342.422,41 2.738.726,80 2.682.334,44 2.533.944,79 2.736.989,21 16,84 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 5.265.216,35 605.893,15 1.409.579,36 5.847.789,13 585.195,82 -88,88 %

(9)

9

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI 60.970,18 63.879,27 66.928,17 70.123,65 73.472,89 20,50 %

TOTALE 7.668.608,94 3.408.499,22 4.158.841,97 8.451.857,57 3.395.657,92 -55,72 %

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di

incremento/decremento rispetto al primo anno TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

282.376,41 250.699,30 392.011,97 490.130,56 453.907,66 60,74 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

282.376,41 250.699,30 392.011,97 490.106,32 453.907,66 60,74 %

(10)

10 3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 2014 2015 2016 2017

Totale titoli (I+II+III) delle entrate

2.690.862,99 2.717.468,60 2.610.173,90 2.841.104,60 2.872.612,08 Spese titolo I

2.342.422,41 2.738.726,80 2.682.334,44 2.533.944,79 2.736.989,21 Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle

spese escluse da equilibrio corrente 60.970,18 63.879,27 66.928,17 70.123,65 73.472,89 Fondo pluriennale vincolato destinato a spese

correnti 0,00 0,00 254.664,68 77.783,61 52.023,45 SALDO DI PARTE CORRENTE

287.470,40 -85.137,47 115.575,97 314.819,77 114.173,43

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

2013 2014 2015 2016 2017

Entrate titolo IV

5.145.584,28 605.893,15 1.010.617,33 5.430.335,89 580.259,12 Entrate titolo V **

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale titolo (IV+V)

5.145.584,28 605.893,15 1.010.617,33 5.430.335,89 580.259,12 Spese titolo II

5.265.216,35 605.893,15 1.409.579,36 5.847.789,13 585.195,82 Differenza di parte capitale

-119.632,07 0,00 -398.962,03 -417.453,24 -4.936,70 Entrate correnti destinate a investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla

spesa in conto capitale [eventuale] 119.632,07 0,00 35.000,00 215.656,24 94.469,21 Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in

conto capitale 0,00 0,00 769.508,26 198.705,70 0,00 SALDO DI PARTE CAPITALE

0,00 0,00 405.546,23 -3.091,30 89.532,51

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"

(11)

11 3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2013 2014 2015 2016 2017

Riscossioni

(+) 2.598.100,81 3.125.631,53 2.943.439,69 3.067.125,57 3.209.830,30 Pagamenti

(-) 2.062.770,89 2.298.338,52 2.705.244,30 3.385.662,99 3.083.116,89 Differenza

(=) 535.329,92 827.293,01 238.195,39 -318.537,42 126.713,41 Residui attivi

(+) 5.520.722,87 448.429,52 1.069.363,51 5.694.445,48 696.948,56 FPV Entrate

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Residui passivi

(-) 5.888.214,46 1.360.860,00 1.845.609,64 5.556.300,90 766.448,69 Differenza

(=) -367.491,59 -912.430,48 -776.246,13 138.144,58 -69.500,13 Fondo pluriennale vincolato per spese

correnti (-) 0,00 112.467,04 77.783,61 52.023,45 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in

conto capitale (-) 0,00 559.119,38 198.705,70 0,00 0,00 Avanzo (+) o Disavanzo (-)

(=) 167.838,33 -756.723,89 -814.540,05 -232.416,29 57.213,28

Risultato di amministrazione, di cui:

2013 2014 2015 2016 2017

Vincolato

0,00 152.569,00 664.828,96 513.576,84 513.576,84 Per spese in conto capitale

0,00 364.618,88 0,00 94.469,21 0,00 Per fondo ammortamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Non vincolato

409.232,65 369.248,33 749.535,03 967.424,37 1.171.130,76 Totale

409.232,65 886.436,21 1.414.363,99 1.575.470,42 1.684.707,60

(12)

12 3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione:

2013 2014 2015 2016 2017

Fondo di cassa al 31 dicembre

1.912.810,17 2.616.992,70 2.444.375,75 1.536.848,94 1.651.606,90 Totale residui attivi finali

7.993.744,90 6.267.438,06 1.099.363,51 6.368.362,83 6.406.191,09 Totale residui passivi finali

9.497.322,42 7.997.994,55 1.852.885,96 6.277.717,90 6.373.090,39 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

0,00 112.467,04 77.783,61 52.023,45 0,00 Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto

0,00 559.119,38 198.705,70 0,00 0,00 Risultato di amministrazione

409.232,65 214.849,79 1.414.363,99 1.575.470,42 1.684.707,60 Utilizzo anticipazione di cassa

NO NO NO NO NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Descrizione: 2013 2014 2015 2016 2017

Reinvestimento quote accantonate per

ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese correnti non ripetitive

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese correnti in sede di assestamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese di investimento

119.632,07 0,00 35.000,00 0,00 94.469,21 Estinzione anticipata di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale

119.632,07 0,00 35.000,00 0,00 94.469,21

(13)

13 4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12 e precedenti 2013

2014 2015 2016 Totale residui ultimo

rendiconto approvato Titolo 1 - Entrate tributarie

0,00 0,00 9.533,40 484.384,15 493.917,55 Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri

enti pubblici 0,00 0,00 1.659,99 19.830,51 21.490,50 Titolo 3 - Entrate extratributarie

0,00 0,00 2.549,84 343.494,93 346.044,77 Totale

0,00 0,00 13.743,23 847.709,59 861.452,82 CONTO CAPITALE

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di

capitale 15.969,80 0,00 644.204,32 4.846.735,89 5.506.910,01 Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale

15.969,80 0,00 657.947,55 5.694.445,48 6.368.362,83 Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale generale

15.969,80 0,00 657.947,55 5.694.445,48 6.368.362,83

Residui passivi al 31.12 e precedenti 2013

2014 2015 2016 Totale residui ultimo

rendiconto approvato Titolo 1 - Spese correnti

0,00 0,00 107.400,90 440.587,09 547.987,99 Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00 0,00 614.016,10 5.065.944,86 5.679.960,96 Titolo 3 - Rimborso di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi

0,00 0,00 0,00 49.768,95 49.768,95 Totale generale

0,00 0,00 721.417,00 5.556.300,90 6.277.717,90

4.1 Rapporto tra competenza e residui

2013 2014 2015 2016 2017

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale

accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3 20,66 % 7,38 % 12,96 % 32,05 % 24,38 %

(14)

14 5 Patto di Stabiltà interno

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

2013 2014 2015 2016 2017

S S S S S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:

L'Ente per tutti gli anni del mandato amministrativo ha osservato ed è stato adempiente agli obblighi imposti dal patto di stabilità interno e dal pareggio di bilancio.

5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:

Non ricorre la circostanza.

6 Indebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito finale

3.264.000,00 3.200.000,00 3.133.000,00 3.063.000,00 2.989.527,11 Popolazione residente

3044 3018 3015 3024 3017 Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

1.072,27 1.060,30 1.039,13 1.012,89 990,89

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

2013 2014 2015 2016 2017

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi

sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL) 5,567 % 5,985 % 5,028 % 4,861 % 4,933 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL Anno 2012

Attivo Importo Passivo Importo

(15)

15

Immobilizzazioni immateriali

56.100,00

Patrimonio netto

6.620.236,25 Immobilizzazioni materiali

19.445.666,00 Immobilizzazioni finanziarie

3.860.720,36 Rimanenze

0,00 Crediti

4.932.475,57 Attività finanziarie non immobilizzate

0,00 Conferimenti

18.523.318,69 Disponibilità liquide

1.134.054,05 Debiti

4.285.461,04 Ratei e risconti attivi

0,00 Ratei e risconti passivi

0,00 TOTALE

29.429.015,98 TOTALE

29.429.015,98

Anno 2016

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali

56.100,00 Patrimonio netto

9.061.466,02 Immobilizzazioni materiali

24.694.921,09 Immobilizzazioni finanziarie

3.860.720,36 Rimanenze

0,00 Crediti

6.368.362,83 Attività finanziarie non immobilizzate

0,00 Conferimenti

23.787.097,60 Disponibilità liquide

1.536.848,94 Debiti

3.668.389,60 Ratei e risconti attivi

0,00 Ratei e risconti passivi

0,00 TOTALE

36.516.953,22 TOTALE

36.516.953,22

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

(16)

16 DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2016

(Dati in euro)

Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio 2016

Sentenze esecutive 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazioni 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

TOTALE 0,00

ESECUZIONE FORZATA 2016 (2) (Dati in euro)

Importo

Procedimenti di esecuzione forzati 0,00

(2) Art. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa inidicare il valore.

L'ente non ha avuto debito fuori bilancio e non risulta avere debiti da riconoscere.

(17)

17 8 Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

2013 2014 2015 2016 2017

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della

L.296/2006) (*) 640.474,29 655.652,84 655.652,84 655.652,84 655.652,84 Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,

c.557 e 562 della L.296/2006 639.403,25 620.224,07 620.033,92 611.552,72 621.816,43 Rispetto del limite

SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale sulle spese

correnti 27,29 % 22,64 % 23,11 % 24,13 % 22,71 % (*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

2013 2014 2015 2016 2017

Spesa personale (*) / Abitanti

258,80 253,98 267,28 265,11 266,73 (*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

2013 2014 2015 2016 2017

Abitanti / Dipendenti

169 168 168 168 168

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Si richiama, di seguito, la normativa vigente in materia di assunzioni:

• art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i.

(conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;

(18)

18

• art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

• art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

• art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per il gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D. Lgs.

n. 267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

• art. 17 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico (nuovi commi 228-bis, 228-ter, 228-quater e 228-quinques, art. 1, L. n. 208/2015), al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali;

• art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

• l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.

28/2015);

Il Comune di S. Cesarea Terme:

- nel quinquennio precedente ha avuto un pensionamento;

- il rapporto spese di personale/spese correnti risulta essere pari al 22,57%, alla data del 27.12.2017;

- nel 2018 si può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2014-2015-2016, pari ad € 18.407,73;

- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

- con deliberazione di G.C. n. 20 in data 06.03.2018 ha approvato la propria dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio;

- ha rispettato, per i rapporti di lavoro flessibile, i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa.

(19)

19

I presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

• rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;

• ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2016 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016);

• ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art.48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:

Spesa flessibile sostenuta nel periodo di mandato, il cui limite del 50% è pari a € 44.716,43 e la spesa complessiva dell'anno 2009 ammonta a complessive € 89.432,86:

- anno 2013 € 34.656,38 - anno 2014 € 44.362,92 - anno 2015 € 41.503,18 - anno 2016 € 44.441,64 - anno 2017 € 42.754,50

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:

NO - non ricorre la fattispecie

8.7 Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata:

2013 2014 2015 2016 2017

Fondo risorse decentrate

84.776,95 78.864,66 75.063,56 71.419,12 71.419,12

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)

(20)

20

(21)

21 PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 Rilievi della Corte dei Conti - Attività di controllo:

indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005.

Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto;

- Attività giurisdizionale:

indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze.

Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:

indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto.

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:

descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato;

(22)

22 PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

1 Organismi controllati:

1. Il quadro normativo

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per gli enti locali il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4).

Qualora l’amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

- oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

(23)

23

- o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell’articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall’articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

A) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

B) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

C) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

D) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

E) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016;

Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede:

F) che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);

G) che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

H) che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

I) che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

L) infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis);

(24)

24

M) in ogni caso, il comma 9 dell’articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell’articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell’articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell’articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l’amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

- dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del TU: “L'atto deliberativo […] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”).

All’atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L’articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- l’articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies dell’articolo 26. Quindi: il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019; per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro);

- l’articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”. Anche per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

(25)

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2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Il “Piano operativo di razionalizzazione” delle partecipate, previsto dai commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 indicava criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

- l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

- l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 14 in data17 marzo 2015;

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei Conti in data 31 marzo 2015 con pec prot. 2072 nonchè comunicato al socio di maggioranza (socio regione) ed alla società Terme con nota del 01 aprile 2015 prot. 2129.

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata dal consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data 30 marzo 2016 trasmessa alla Corte dei Conti a mezzo pec prot. 2496 in data 8 aprile 2016 nonchè comunicata al socio di maggioranza (socio regione) ed alla società Terme con nota del 08 aprile 2016 prot. 2497.

In riscontro a tali comunicazioni la Corte dei Conti non ha formalizzato alcun rilievo.

3. IL PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE.

Entro il 30 settembre 2017 gli organi consiliari degli enti locali, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, devono provvedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute. La norma prevede la trasmissione del provvedimento di revisione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ed al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Corte dei Conti, al fine di favorire l’azione di governo e di controllo delle partecipate pubbliche, ha avviato una collaborazione con il Ministero “per la rilevazione unitaria dei dai relativi agli organismi partecipati”; poiché dal monitoraggio dei piani di razionalizzazione del 2015, approvati in attuazione del comma 612, art 1, della L. 190/2014 è emersa l’evidente eterogeneità dei piani presentati scarsamente adeguati agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato la

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deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

La Corte dei conti prescrive che "(...)il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”

La Corte dei Conti dispone, altresì, che “(…) Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società

“quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

Il Comune di S. Cesarea Terme con deliberazione di C.c. n. 52 in data 28 settembre 2018 ha approvato il Piano straordianrio di razionalizzazione delle socieà partecipate ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, che ha deliberato il mantenimento della partecipazione societaria nella terme di S. Cesarea spa per le motivazioni di seguito ampiamnete riportate:

Le partecipazioni del Comune di S. Cesarea Terme Terme di S. Cesarea spa

Il Comune di S. Cesarea Terme ha una partecipazione azionaria all’interno della società termale “Terme di S. Cesarea s.p.a.” pari al 49,472% (corrispondente a complessive n. 94.556 azioni); il capitale sociale, interamente versato, è pari a 7.800.015,30 suddiviso in 191.130 azioni del valore nominale di €. 40,81. Gli altri soci sono:

• Regione Puglia con una partecipazione azionaria pari a: 50,4876% (socio maggioritario);

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