• Non ci sono risultati.

La realizzazione di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico è comunque consentita in

ogni sub sistema in cui è suddiviso il territorio comunale.

Capo. 4.2.5: Sistema ambientale (V)

Art. 4.2.5.1: Disposizioni generali

Le disposizioni relative al sistema ambientale riguardano il funzionamento e la progettazione di un corretto sistema ecologico. Esse indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati proprietari delle singole porzioni di territorio. Il sistema ambientale è caratterizzato dalle destinazioni d’uso principali “Servizi e attrezzature d’uso pubblico” (S),

“Spazi scoperti di proprietà pubblica e privata, ma di uso pubblico” verdi (V) e pavimentati (P), “Residenze”

(R) nonché “Infrastrutture e attrezzature della mobilità” (M). Sono altresì consentiti i “campeggi”

(Trc), quando specificatamente individuati dal Piano mentre all’interno delle zone omogenee E sono esclusivamente ammesse le “Attività agricole” (A)

aree poste tra Santa Maria delle Fabbrecce e la Campanara, in località Torraccia, per le quali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia.

Le prescrizioni delle schede dei Progetti Norma riportate al Titolo Art. 4.4 in merito alle destinazioni d’uso prevalgono sulle norme relative a ciascun sub-sistema fermo restando l’ammissibilità di realizzare anche superfici con destinazione Servizi (S) compatibili con il sub sistema di appartenenza.

3. Le unità immobiliari esistenti le cui destinazioni d’uso risultino ammesse ma presentino percentuali, in termini di Sn, superiori a quelle massime previste dal sub-sistema di appartenenza, possono cambiare la loro destinazione a condizione che i nuovi usi siano ammessi e che siano verificati i parametri di standard a parcheggio secondo quanto disposto dall’ Art.

2.3.3.4, senza che debba essere verificata la percentuale minima dell’uso principale richiesta dal sub-sistema.

4. La modifica delle articolazioni degl’usi ”Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata” (S), puntualmente individuati nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento”, è sempre ammessa purché la nuova destinazione d’uso rimanga all’interno della stessa categoria definita dal D.M. 1444/68.

Capo. 4.2.5: Sistema ambientale (V)

Art. 4.2.5.1: Disposizioni generali

Le disposizioni relative al sistema ambientale riguardano il funzionamento e la progettazione di un corretto sistema ecologico. Esse indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati proprietari delle singole porzioni di territorio. Il sistema ambientale, è caratterizzato dalle destinazioni d’uso principali “Servizi e attrezzature d’uso pubblico” (S),

“Spazi scoperti di proprietà pubblica e privata, ma di uso pubblico” verdi (V) e pavimentati (P), “Residenze”

(R) nonché “Infrastrutture e attrezzature della mobilità” (M). Sono altresì consentiti i “campeggi”

(Trc), quando specificatamente individuati dal Piano e le “Attività agricole” (A) all’interno delle zone omogenee E. I fabbricati residenziali (colonici o di

fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso. I fabbricati residenziali (colonici o di civile abitazione), le costruzioni in pietra o in muratura destinate per scopi religiosi quali chiese e conventi o quelli correlati con le attività agricole quali mulini o frantoi ricadenti nella zona omogenea E, nell’ambito degl’interventi di recupero oltre alle

“Residenze” (R) potranno essere destinati a:

“Attrezzature ricettive” (Tr), “Attività direzionali” (Tu),

“Attrezzature commerciali” (Tc) limitatamente pubblici esercizi e circoli privati, nonché a ” Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata” (S) limitatamente ai Servizi d’assistenza sociale e sanitaria (Sa) e ai Servizi sociali e ricreativi (Sr).

Sono escluse “Attività industriali e artigianali” (I).

Art. 4.3.5.2: Interventi consentiti e vietati

1. Nelle zone E sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione vincolata, demolizione senza ricostruzione, oltre ad interventi di ristrutturazione o di nuova edificazione, in conformità con le Leggi vigenti ed alle specifiche che seguono qualora più restrittive. All’interno delle zone E vige il divieto di aperture di nuove cave, salvo quelle previste dai piani regionali o sub-regionali, e di predisposizione di qualsiasi discarica, deposito e immagazzinamento di materiali di rifiuto e di rottami, fatte salve le discariche in atto regolarmente autorizzate. Relativamente al potenziamento e/o nuovo impianto della vegetazione di cui agli Art.

3.1.6.2, Art. 3.1.6.4, Art. 3.1.6.8 e 3.1.6.10, l’amministrazione comunale definirà modalità di promozione e sostegno agli interventi privati. La sotto-articolazione delle zone E, ferme restando le prescrizioni dell’art. 31 del PPAR, ha come obiettivo la tutela delle risorse naturali e del paesaggio e la protezione dai rischi connessi alle attività agricole. In relazione alle situazioni di rischio e alle condizioni di vulnerabilità della falda sintetizzate nell’Art. 2.1.1.1 Tav. d6.6 Classi di rischio legate all’uso del suolo, si definisce la seguente articolazione: E1:zone di salvaguardia idrologica intensiva. Oltre alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E, nelle zone E1 dovranno essere preferite pratiche agricole biologiche, con limitazioni di impiego di concimi chimici e diserbanti. E1.a: zone di salvaguardia idrologica intensiva a inedificabilità assoluta Oltre ed in parziale deroga alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E1 nelle zone E1.a si prescrive: ……….

2. Parametri e prescrizioni urbanistico edilizie per la realizzazione delle nuove costruzioni ammesse nelle zone agricole:

………..

civile abitazione), compresi gli edifici ricadenti all’interno delle loro aree di pertinenza intendendo a tal proposito il mappale su cui è censito il fabbricato principale alla data di adozione del piano, ricadenti nella zona omogenea E, nell’ambito degl’interventi di recupero oltre alle “Residenze” (R) potranno essere destinati a: “Attrezzature ricettive” (Tr), “Attività direzionali” (Tu) nonché “Attrezzature commerciali”

(Tc) limitatamente pubblici esercizi e circoli privati.

Sono escluse “Attività industriali e artigianali” (I).

Art. 4.3.5.2: Interventi consentiti e vietati

1. Nelle zone E sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione vincolata, demolizione senza ricostruzione, oltre ad interventi di ristrutturazione o di nuova edificazione, in conformità con le Leggi vigenti ed alle specifiche che seguono qualora più restrittive. All’interno delle zone E vige il divieto di aperture di nuove cave, salvo quelle previste dai piani regionali o sub-regionali, e di predisposizione di qualsiasi discarica, deposito e immagazzinamento di materiali di rifiuto e di rottami, fatte salve le discariche in atto regolarmente autorizzate. Relativamente al potenziamento e/o nuovo impianto della vegetazione di cui agli Art.

3.1.6.2, Art. 3.1.6.4, Art. 3.1.6.8 e 3.1.6.10, l’amministrazione comunale definirà modalità di promozione e sostegno agli interventi privati. La sotto-articolazione delle zone E, ferme restando le prescrizioni dell’art. 31 del PPAR, ha come obiettivo la tutela delle risorse naturali e del paesaggio e la protezione dai rischi connessi alle attività agricole. In relazione alle situazioni di rischio e alle condizioni di vulnerabilità della falda sintetizzate nell’Art. 2.1.1.1 Tav. d6.6 Classi di rischio legate all’uso del suolo, si definisce la seguente articolazione: E1:zone di salvaguardia idrologica intensiva. Oltre alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E, nelle zone E1 dovranno essere preferite pratiche agricole biologiche, con limitazioni di impiego di concimi chimici e diserbanti. E1.a: zone di salvaguardia idrologica intensiva a inedificabilità assoluta Oltre ed in parziale deroga alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E1 nelle zone E1.a si prescrive: ……….

2. Parametri e prescrizioni urbanistico edilizie per la realizzazione delle nuove costruzioni ammesse nelle zone agricole:

………..……….

f. Attrezzature per attività florovivaistiche:

attività consentita nelle aree specificatamente individuate nelle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”

volume massimo: 0.5 mc/mq. (di cui il 90%

destinato a serre) distanza dai confini: 5 m.

distanza dai fabbricati residenziali ricadenti nel complesso aziendale: 5 m.

distanza dai fabbricati residenziali esistenti esterni al complesso aziendale: 10 m.

……….

g. E’ ammessa la realizzazione di locali interrati esclusivamente al di sotto dell’area di sedime di fabbricati esistenti, a condizione che nel caso di fabbricati/manufatti accessori detti piani siano esclusivamente accessibili dall’interno. Al di fuori dell’area di sedime dei fabbricati principali è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate esclusivamente in applicazione dell’art. 9 L.

122/89, a condizione che la superficie netta sia comunque inferiore a 1mq. ogni 10 mc. di volume utile del fabbricato.

f. Attrezzature per attività florovivaistiche:

lotto minimo d’intervento: corrispondente alle aree individuate nelle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”

volume massimo: 0.5 mc/mq. (di cui il 90%

destinato a serre) distanza dai confini: 5 m.

distanza dai fabbricati residenziali ricadenti nel complesso aziendale: 5 m.

distanza dai fabbricati residenziali esistenti esterni al complesso aziendale: 10 m.

……….

g. Fatta salva esclusivamente la realizzazione di locali interrati al di sotto dell’area di sedime di fabbricati residenziali esistenti, è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate esclusivamente in applicazione dell’art. 9 L.

122/89, a condizione che la superficie netta sia comunque inferiore a 1mq. ogni 10 mc. di volume utile del fabbricato.

Documenti correlati