• Non ci sono risultati.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41"

Copied!
30
0
0

Testo completo

(1)

N. di Documento 990947 N. della deliberazione 55

Data della deliberazione 06/04/2009 Allegati n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41

Convocazione 1^ Seduta pubblica

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PRIMA VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G.

L’anno duemilanove, addì sei del mese di Aprile alle ore 16:00, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 01/04/2009 notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

P A P A

Acacia Scarpetti Luca SI Di Domenico Alessandro SI

Baldantoni Giorgio SI Eusebi Valter SI

Balducci Domenico SI Fiumani Alessandro SI

Balestrini Gastone SI Galdenzi Maris SI

Bettini Alessandro SI Giorgi Franco SI

Biancani Andrea SI Ippaso Davide SI

Bonatti Rosaria Rita SI Lo Conte Marco SI

Briglia Rito SI Manenti Monica SI

Brisigotti Dino SI Nardelli Massimiliano SI

Camboni Lorenzo SI Pagnini Alessandro SI

Cassiani Giovanna SI Pozzi Ferruccio SI

Catalano Giuseppina SI Renzoni Bezziccheri Anna Maria SI

Ceccarelli Giuliana SI Ricci Matteo SI

Ceccarelli Loredana SI Rossi Carlo SI

Cecchini Roberto SI Signorotti Milena SI

Ceriscioli Luca SI Stafoggia Walter SI

Cesarini Massimo SI Tartaglione Caterina Emirene Lilla SI

Ciancamerla Silvano SI Tonelli Paolo SI

Coraducci Gerardo SI Tonucci Maurizio SI

Del Monte Gabriele SI Trebbi Luciano SI

Vimini Daniele SI

Presenti n. 30 Assenti n. 11

Presiede il Presidente

Dott. Coraducci Gerardo

Assiste alla seduta il

Segretario Generale Dott. Uguccioni Luca

Scrutatori:

Pozzi – Di Domenico – Tonucci

Sono presenti gli Assessori:

Barbanti – Bartolucci – Gambini G. – Gambini M. – Gennari –

Pascucci – Pecchia – Savelli

(2)

In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al n. 3 dell’O.d.G. ed indicato in oggetto come da schema di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione del Servizio Urbanistica del 24.03.2009:

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 135 del 15.12.2003 pubblicata sul B.U.R. n. 122 del 30.12.2003, è stato approvato il nuovo Piano Regolatore del Comune di Pesaro;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 10.07.2006 esecutiva, è stato approvato il programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) del P.RG. vigente nel quale sono stati definiti, tra l’altro, i programmi relativi agli Interventi di Trasformazione Urbanistica (I.T.U.) per il quinquennio 2006-2010 pertinenti all’edilizia economica e popolare;

- durante la fase attuativa il Servizio Urbanistica ha effettuato alcuni incontri con gli ordini professionali per verificare la corretta applicazione di alcune prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate al nuovo P.R.G, nonché per valutare l’opportunità di apportare alcune modifiche alle norme stesse, con il duplice obbiettivo di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e di contribuire ad accrescere in generale la qualità degli interventi edilizi;

- nell’ambito di questa fase diversi operatori produttivi attraverso le loro associazioni di categoria hanno evidenziato la necessità di riconsiderare le normative riguardanti le altezze interne degli opifici e dei fabbricati con destinazione terziaria al fine di un loro completo e funzionale utilizzo;

- in seguito all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative nazionali e regionali, si rende opportuno altresì modificare le Norme Tecniche di Attuazione allegate al nuovo P.R.G, con particolare riferimento:

a) all’inquinamento acustico di cui alla Legge n. 447/85 e L.R. n. 28/2001, riguardo al quale è opportuno riconsiderare le altezze massime consentite per i nuovi fabbricati, in quanto per rispettare i nuovi parametri sarà necessario realizzare solai aventi spessori più consistenti;

b) all’entrata in vigore di nuove normative regionali disciplinanti le attrezzature sanitarie e sociali rispetto alle quali è necessario aggiornare l’articolazione delle destinazioni d’uso ammesse nei diversi Sub-sistema;

- nel corso dei dibattiti effettuati in Consiglio Comunale sulle tematiche che si correlano con l’utilizzo del Centro Storico e, soprattutto, con la problematica riguardante il recupero del patrimonio edilizio esistente in genere, è stata più volte evidenziata la necessità di rivedere alcuni aspetti normativi che disciplinano gli interventi consentiti all’interno di detto ambito; in particolare è stata evidenziata l’opportunità di eliminare tutte quelle deroghe che attualmente consentono la possibilità di trasformare i vani accessori dei fabbricati ricadenti all’interno dei centri storici in superfici utili (esercizi di vicinato, pubblici esercizi, laboratori artigianali e residenze), vietando nel contempo la realizzazione di nuove abitazioni ai piani terra degli edifici;

- la proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. tiene conto delle problematiche emerse nella gestione concreta dell’attività edilizia e si compone di un unico elaborato contenente le “Norme Tecniche di Attuazione Vigenti” e le “Norme Tecniche di Attuazione Modificate” con evidenziate in grassetto le variazioni apportate;

(3)

- la proposta di variante in oggetto non comporta di fatto aumento del carico urbanistico, considerato fra l’altro che vengono eliminate tutte le deroghe che consentivano la trasformazione di superfici poste all’interno dei centri storici e delle zone agricole da accessorie a utili;

Considerato che:

- la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, ai sensi del paragrafo 1.3 – punto 8, lettera k – delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica” approvate con DGR n. 1400 del 20.10.2008, non è soggetta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto le modifiche contenute nella variante non determinano incrementi del carico urbanistico e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;

- nello specifico infatti, le modifiche riguardano principalmente i seguenti aspetti fondamentali e più precisamente:

la variazione delle modalità di calcolo e determinazione di altezze massime, distacchi e superfici realizzabili;

la precisazione sia dei criteri relativi agli standard in materia di parcheggi prestazionali, sia di attività ed interventi compatibili con alcune destinazioni d’uso;

la puntualizzazione e la rivisitazione di interventi e deroghe per le diverse tipologie d’intervento quali Restauro, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia ecc...

la possibilità per il Consiglio Comunale di approvare un progetto preliminare per consentire la realizzazione di standard urbanistici diversi rispetto a quelli specificatamente individuati nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento”, purché venga comunque verificata a scala comunale la dotazione minima stabilita dal D.M. 1444/68; nonché la realizzazione di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico in ogni sub sistema in cui è suddiviso il territorio comunale, al fine di evitare il ricorso a varianti urbanistiche.

- alla luce di quanto sopra esposto si evidenzia che la variante in oggetto riguarda esclusivamente aspetti di determinazione, definizione e modalità di calcolo che non alterano il dimensionamento globale e non determinano incrementi del carico urbanistico, in quanto non incidono sugli aspetti quantitativi del PRG vigente;

- le modifiche normative proposte non incidono negativamente sugli aspetti acustici, pertanto la variante in oggetto risulta conforme all’atto di “Classificazione acustica del territorio del Comune di Pesaro” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 147 del 11.07.2005 e successive modifiche;

- le variazioni apportate, alla luce delle motivazioni qui di seguito riportate, riguardano essenzialmente i seguenti aspetti e articoli:

Art. 2.2.2.1: Destinazioni d’uso

La modifica all’articolo consiste nello specificare che la commercializzazione dei prodotti per l’edilizia può avvenire nei fabbricati ricadenti all’interno dei sub sistemi della produzione (P1, P2, P3, e P4) nel rispetto delle percentuali consentite da ogni sub sistema.

Art. 2.2.3.3: Altezza interpiano (h), altezza massima degli edifici (H max) e distacchi.

Le modifiche all’articolo consistono nell’aver uniformato la metodologia di determinazione dell’altezza massima degli edifici, incrementando da mt. 4.50 a 5.50 l’altezza consentita per il piano terra degli edifici ricadenti all’interno dei sub-sistemi L2, L3, P1, P2, P3, e P4.

Inoltre, preso atto di recenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che hanno trattato la problematica riguardante i distacchi che devono essere rispettati nel caso di nuove costruzioni tra fabbricati e dai confini di proprietà, viene specificato che non sono computabili a tal fine solo le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura ed accessoria di limitata entità, come i decori, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili. Per contro rientrano nel concetto di costruzione le parti

(4)

dell’edificio quali scale, terrazze, pensiline e corpi avanzati (cosiddetti aggettanti o a sbalzo) che seppur non corrispondono a volumi abitativi coperti sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato.

Infine, è aggiunto un punto in cui sono definite le caratteristiche e i criteri che devono essere rispettati per l’installazione di manufatti di arredo, quali pergole e gazebo, all’interno delle pertinenze degli edifici.

Art. 2.2.3.4: Superfici

Nell’articolo vengono ridefinite alcune delle caratteristiche che caratterizzano le superfici realizzabili negli interventi di nuova edificazione, di ampliamento e di demolizione con ricostruzione di edifici esistenti, consentendo nel contempo la realizzazione di piani interrati con altezza interna maggiore a mt. 2.50, così come previsto dal Regolamento Edilizio Tipo Regionale.

Art. 2.3.3.4: Criteri generali relativi agli standards

La modifica all’articolo consiste nell’incremento del parametro prestazionale di parcheggio privato da destinare all’uso pubblico, relativo alle destinazioni residenziali, da rispettare nei casi prescritti dalle Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 3.2.3.8: Cimiteri e aree di rispetto

Le modifiche all’articolo consistono nel prevedere la possibilità di realizzare le edicole per la rivendita dei fiori anche in deroga al progetto di suolo.

Inoltre, per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto cimiteriale, è specificato che sono ammessi gli interventi consentiti dalla legislazione vigente.

Art. 3.3.1.1: Divieti per gli interventi su edifici e spazi aperti. Prescrizioni per edifici in muratura.

La modifica all’articolo consiste nel ripristinare la possibilità consentita dai precedenti strumenti urbanistici di poter realizzare abbaini anche in corrispondenza di falde di copertura che prospettano su strade e piazze pubbliche. Restano comunque esclusi da questa possibilità tutti gli edifici in muratura ricadenti all’interno delle Zone omogenee A ed E nonché gli edifici sottoposti a restauro, risanamento conservativo e a ristrutturazione vincolata.

Inoltre si prevede che il divieto di poter apportare modifiche parziali a prospetti unitari, sia limitato a quei fronti che prospettano su strade e piazze pubbliche.

Art. 3.3.2.3: Restauro (re)

Le modifiche all’articolo consistono nell’eliminazione delle deroghe consentite per i fabbricati ricadenti all’interno delle zone omogenee “A”, sub sistemi R1, L1 e L4, che ammettevano la possibilità di trasformare superfici accessorie esistenti localizzate ai piani terra, seminterrati o interrati, in superfici utili da destinare a esercizi di vicinato, pubblici esercizi, laboratori artigianali e a residenza.

Art. 3.3.2.4: Risanamento conservativo (rc)

Le modifiche all’articolo consistono nell’ammettere anche per i fabbricati ricadenti all’interno della zona A del sub-sistema R2 la possibilità di apportare variazioni ai prospetti secondari.

Inoltre sono eliminate le deroghe consentite per i fabbricati ricadenti all’interno delle zone omogenee “A”, sub sistemi R1, L1 e L4, che ammettevano la possibilità di trasformare superfici accessorie esistenti localizzate ai piani terra, seminterrati o interrati in superfici utili da destinare a esercizi di vicinato, pubblici esercizi, laboratori artigianali e a residenza.

Art. 3.3.2.6: Ristrutturazione Edilizia

Le modifiche all’articolo che riguardano la “Ristrutturazione Edilizia (ri)” e la “Ristrutturazione Vincolata (rv)”

consistono nell’ammettere anche per i fabbricati ricadenti all’interno della zona A del sub-sistema R2 la possibilità di apportare variazioni ai prospetti secondari.

Inoltre sono eliminate le deroghe consentite per i fabbricati ricadenti all’interno delle zone omogenee “A”, sub sistemi R1, L1 e L4, che ammettevano la possibilità di trasformare superfici accessorie esistenti localizzate ai piani terra, seminterrati o interrati in superfici utili da destinare a esercizi di vicinato, pubblici esercizi, laboratori artigianali e a residenza.

Art. 3.3.4.22: Criteri di intervento per gli edifici rurali

La modifica all’articolo consiste nell’introdurre la possibilità di poter realizzare manufatti accessori anche

(5)

mediante l’utilizzo di strutture in cemento armato per avere maggiore flessibilità di utilizzo degli spazi interni.

Art. 4.1.1.2: Regole generali per le destinazioni d’uso

Le modifiche all’articolo consistono nel riconoscere i fabbricati industriali e artigianali ricadenti nel sub sistema ambientale (V) consentendo per questi interventi di recupero riconducibili fino alla tipologia della ristrutturazione edilizia.

Viene aggiunto un punto per consentire, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di un progetto preliminare, la realizzazione di standard urbanistici diversi rispetto a quelli specificatamente individuati nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento”, purché venga comunque verificata a scala comunale la dotazione minima stabilita dal D.M. 1444/68.

Inoltre viene aggiunto un ulteriore punto al fine di consentire la realizzazione di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico in ogni sub sistema in cui è suddiviso il territorio comunale, al fine di evitare il ricorso a varianti urbanistiche.

Art. 4.2.5.1: Disposizioni generali

Le modifiche all’articolo consistono nel specificare che all’interno delle zone omogenee E sono esclusivamente ammesse le “Attività agricole” (A), ridefinendo nel contempo sia le tipologie di fabbricati che potranno variare la loro destinazione sia la gamma degli usi ritenuti ammissibili.

Viene inoltre eliminata la possibilità di poter recuperare ai fini residenziali, ricettivi, direzionali e commerciali gli edifici che insistono nell’area di pertinenza di fabbricati principali ricadenti nelle zone omogenee E.

Art. 4.3.5.2: Interventi consentiti e vietati

La modifica all’articolo consiste nella possibilità di poter realizzare le attrezzature necessarie per le attività florovivaistiche prendendo in considerazione il lotto di terreno di proprietà.

È previsto inoltre che potranno essere realizzati piani interrati anche al di sotto dell’area di sedime di fabbricati/manufatti accessori a condizione, in questo caso, che detti piani siano accessibili esclusivamente dall’interno.

Preso atto che:

- in relazione a quanto sopra sono stati acquisiti i seguenti pareri di competenza:

Consiglio di Circoscrizione n. 4: Parere espresso nella seduta del 25.02.2009 “Parere Positivo all’unanimità”;

Consiglio di Circoscrizione n. 8: Parere espresso nella seduta del 25.02.2009 “Favorevole all’unanimità”;

ASUR marche 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: Parere Prot.

n. 3531/09 del 16.03.2009, acquisito al Prot. n. 19663 del 24.03.2009“Vista la richiesta del 16/02/2009 prot. n. 3531 presentata dal Comune di Pesaro relativa all’oggetto, esaminata la relazione tecnica allegata, questo Dipartimento esprime parere FAVOREVOLE per quanto di competenza. Nel contempo, per quanto concerne i requisiti igienico-sanitario nella parte riguardante l’illuminazione pubblica e l’areazione (ultimo comma dei singoli interventi: restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione vincolata), non essendovi alcun richiamo alle norme vigenti, è sottinteso che le medesime saranno applicate come da Delibera n. 22/Prev. del 01.12.2001 “Istruzioni tecniche igienico- edilizie” ss. mm. ed int., emanate da questa Azienda ASUR.

PROVINCIA DI PESARO E URBINO – SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE RISCHIO IDRUALICO E SISMICO UFFICIO 4.4.2.2: Parere N. 2621/09 Prot. n. 018460 del 20.03.2009, acquisito al Prot. n. 19654 del 24.03.2009: “In esito alla Vs. richiesta di parere del 09.03.2009 Prot. n. 9180, per la pratica di cui all’oggetto, questo Servizio:

- Esaminata l’allegata Relazione e relativa tabella di raffronto, contenente le modifiche da apportare alle N.T.A., a firma dell’Arch. Nardo Goffi, quale Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Pesaro e dell’Arch. Guglielmo Carnaroli, Responsabile del Procedimento:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

(6)

In ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, formulando i seguenti rilievi:

- In merito a quanto riportato all’art. “2.2.3.3 Altezza interpiano (h), altezza massima degli edifici (H max) e distacchi”, relativamente all’altezza consentita per il piano terra degli edifici occorre precisare che per edifici in muratura ordinaria il punto C.5.2 del D.M. 16/01/1996 stabilisce nello specifico che la distanza massima fra lo spiccato delle fondazioni e l’intradosso del primo solaio o fra due solai successivi non deve superare m. 5,00.

- Con riferimento al contenuto dell’art. 3.3.1.1., si fa presente che negli edifici in muratura ordinaria, per evitare aumenti di vulnerabilità strutturale, sarebbe opportuno mantenere la continuità degli elementi costruttivi verticali, non consentendo arretramenti a livello copertura, ad esempio per la realizzazione di abbaini.

- Si fa inoltre presente che qualora siano previste con nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni altezze non conformi al punto C.3 del 16.01.1996 (limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale”, in applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.

14.01.2008 è necessario che il Comune regolamenti con le N.T.A. del P.R.G. le altezze previste che costituiranno il nuovo limite massimo, relativamente alla larghezza delel strade su cui prospettano.

Ovviamente tale modifica coinvolgerà un certo ambito territoriale e potrà variare da zona a zona, sulla base di puntuali valutazioni in ordine alla presenza di spazi sicuri sul tessuto urbano, in caso di sfollamento per il manifestarsi di eventi sismici

Gli interventi edilizi, la cui esecuzione resta subordinata all’osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nelle L.L.R.R. n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dalla normativa vigente.

Considerato che:

- in merito al parere dell’ASUR marche 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA Prot. n. 3531/09 del 16.03.2009, acquisito al Prot. n. 19663 del 24.03.2009, con particolare riferimento “ai requisiti igienico-sanitario nella parte riguardante l’illuminazione pubblica e l’areazione (ultimo comma dei singoli interventi: restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione vincolata), non essendovi alcun richiamo alle norme vigenti, è sottinteso che le medesime saranno applicate come da Delibera n. 22/Prev. del 01.12.2001 “Istruzioni tecniche igienico-edilizie” ss. mm. ed int., emanate da questa Azienda ASUR”; questo Servizio precisa che tale rilievo di fatto non è più pertinente, considerato che tra le modifiche apportate alle NTA non è stata inserita la possibilità di poter destinare a superfici utili le superfici accessorie poste nei fabbricati residenziali ricadenti nelle zone agricole;

- in merito al parere della PROVINCIA DI PESARO E URBINO – SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE RISCHIO IDRUALICO E SISMICO UFFICIO 4.4.2.2: Parere N. 2621/09 Prot. n. 018460 del 20.03.2009, acquisito al Prot. n. 19654 del 24.03.2009, questo Servizio precisa che i rilievi formulati dal competente Servizio non vengono riportati in normativa, ma dovranno essere comunque rispettati nell’ambito di ogni programma costruttivo, in quanto le disposizioni legislative citate prevalgono su quelle del P.R.G.; analoga considerazione vale per quanto concerne il terzo punto dei rilievi che ricorda la necessità di rispettare il punto C.3 del D.M.

16.01.1996 (limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale);

Ritenuto che:

- la richiamata variante, può essere adottata ai sensi dell’art. 26, della Legge Regionale n. 34 del 5.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Pertanto in relazione a quanto sopra esposto si propone un atto deliberativo così articolato:

1) adottare, per tutte le motivazioni in premessa espresse, la prima variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 26, della Legge Regionale n. 34 del 5.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni, costituita dal testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

(7)

2) pubblicare la variante ai cui al punto 1) a norma dell’art. 26 della Legge Regionale n. 34 del 5.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni, imputando la relativa spesa all’Intervento 1010803, capitolo 3300, Esercizio Finanziario 2009, Impegno n. 788 di cui alla determinazione n. 279 del 23.01.2009, esecutiva il 13.02.2009;

3) dare atto che la variante di cui al punto 1) unitamente alle eventuali controdeduzioni alle osservazioni, verrà trasmessa all’Amministrazione Provinciale per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale n. 34 del 5.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

4) dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

5) dare atto che la variante di cui al punto 1), ai sensi del paragrafo 1.3 – punto 8, lettera k – delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica” approvate con DGR n. 1400 del 20.10.2008, non è soggetta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto le modifiche contenute nella variante non determinano incrementi del carico urbanistico e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;

6) dare atto che le modifiche normative proposte non incidono sugli aspetti acustici, pertanto la variante in oggetto risulta conforme all’atto di “Classificazione acustica del territorio del Comune di Pesaro”

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 147 del 11.07.2005 e successive modifiche;

7) dare atto che Responsabile del Procedimento, è l’Arch. Guglielmo Carnaroli Responsabile del Servizio Concessioni e Controllo Edilizio.

Dato atto che la Commissione Urbanistica ha esaminato la proposta nella seduta del 24.03.2009;

Visti i seguenti pareri espressi a termine dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. emanato D.L.gs 18.08.2000 n.

267 dal:

- Responsabile del Servizio Urbanistica: “Si esprime parere di regolarità tecnica”;

- Responsabile del Servizio Finanziario: “Visto per la regolarità contabile”;

D E L I B E R A

1) DI ADOTTARE, per tutte le motivazioni in premessa espresse, la prima variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 26, della Legge Regionale n. 34 del 5.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni, costituita dal testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI PUBBLICARE la variante ai cui al punto 1) a norma dell’art. 26 della Legge Regionale n. 34 del 5.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni, imputando la relativa spesa all’Intervento 1010803, capitolo 3300, Esercizio Finanziario 2009, Impegno n. 788 di cui alla determinazione n. 279 del 23.01.2009, esecutiva il 13.02.2009;

3) DI DARE ATTO che la variante di cui al punto 1) unitamente alle eventuali controdeduzioni alle osservazioni, verrà trasmessa all’Amministrazione Provinciale per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale n. 34 del 5.08.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

5) DI DARE ATTO che la variante di cui al punto 1), ai sensi del paragrafo 1.3 – punto 8, lettera k – delle

“Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica” approvate con DGR n. 1400 del 20.10.2008, non è soggetta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto le modifiche contenute nella variante non determinano incrementi del carico urbanistico e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;

6) DI DARE ATTO che le modifiche normative proposte non incidono sugli aspetti acustici, pertanto la

(8)

variante in oggetto risulta conforme all’atto di “Classificazione acustica del territorio del Comune di Pesaro” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 147 del 11.07.2005 e successive modifiche;

7) DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento, è l’Arch. Guglielmo Carnaroli Responsabile del Servizio Concessioni e Controllo Edilizio.

“”

Il Presidente, ricordando che l’illustrazione della proposta in oggetto insieme a quella iscritta al successivo punto 4) dell’ordine del giorno, è già avvenuta nella precedente seduta consiliare del 30 marzo, come risulta dal resoconto integrale della seduta, dichiara aperta la discussione invitando i consiglieri ad un unico dibattito sulle due proposte di deliberazione, salvo poi procedere a separate votazioni, e comunica che sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 4) dell’O.d.G. il consigliere Tonucci ha presentato due emendamenti.

Intervengono nell’ordine i consiglieri Di Domenico, Tonucci (illustra i due emendamenti alla proposta di deliberazione iscritta al successivo punto 4 dell’ordine del giorno), Biancani, Bettini ed il Sindaco Ceriscioli per l’intervento conclusivo.

Durante la discussione escono le consigliere Manenti e Tartaglione; i presenti sono ora n. 28.

Dichiarata chiusa la discussone generale, il Presidente dà la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione in oggetto iscritta al punto 3 dell’ordine del giorno.

Interviene il consigliere Di Domenico.

Tutti gli interventi sono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell’Ufficio Segreteria.

Quindi il Presidente pone in votazione lo schema di deliberazione sopratrascritto.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti n. 28

- Votanti n. 28

- Voti favorevoli n. 23

- Voti contrari n. 5 (Bettini, Di Domenico, Fiumani, Nardelli, Renzoni Bezziccheri) Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’atto è approvato.

Esce il consigliere Fiumani; i presenti sono ora n. 27.

Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta, motivata dall’arch. Goffi anche per il successivo punto 4) dell’ordine del giorno, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti n. 27

- Votanti n. 27

- Voti favorevoli n. 23

- Voti contrari n. 5 (Bettini, Di Domenico, Nardelli, Renzoni Bezziccheri)

Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’atto è reso immediatamente eseguibile.

Entra il consigliere Trebbi ed escono i consiglieri Bonatti, Acacia S., e Nardelli; i presenti sono ora n. 25.

/ld

(9)

ALLEGATO A TABELLA DI RAFFRONTO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VARIANTE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI

Art. 2.2.2.1: Destinazioni d’uso

1. Per destinazione d’uso si intende il complesso delle funzioni o attività previste e ammesse in zone edificate e non.

2. Si individuano di seguito le principali destinazioni d’uso e le loro articolazioni. Ad esse si farà riferimento negli articoli successivi. Quando è prevista o ammessa la destinazione principale senza ulteriori precisazioni tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse.

3. Sono destinazioni d’uso principali indicate nelle tavole “Usi del suolo e modalità d’intervento” con le rispettive sigle: le attività agricole (A), le attività industriali e artigianali (I), le attività terziarie (T), le infrastrutture e attrezzature della mobilità (M), la residenza (R), i servizi e le attrezzature d’uso pubblico (S), gli spazi scoperti d’uso pubblico pavimentati e verdi (P e V).

4. Per ciascuna destinazione d’uso principale valgono le seguenti articolazioni e precisazioni:

-“ Attività agricole” (A):

Abitazioni necessarie per l’esercizio dell’attività agricola. Strutture per attività agrituristiche.

Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per il bestiame.

Edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale e di animali in genere (cani, gatti, struzzi, ecc) concimaie, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica (compresi alloggi per il proprietario e il solo personale di custodia sino ad un massimo di 120 mq. di Sn). Edifici da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli e zootecnici di produzione locale (compresi alloggi per il proprietario e il solo personale di custodia sino ad un massimo di 120 mq. di Sn). Serre. Laghetti artificiali per l’approvvigionamento idrico per scopi irrigui con l’intercettazione delle sole acque meteoriche. Attività floro-vivaistiche (Av): attività produttiva agricola ed attrezzature commerciali ad essa collegate.

-“Attività industriali e artigianali” (I):

Laboratori industriali e artigianali, compresi locali di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi strettamente connessi

Art. 2.2.2.1: Destinazioni d’uso

1. Per destinazione d’uso si intende il complesso delle funzioni o attività previste e ammesse in zone edificate e non.

2. Si individuano di seguito le principali destinazioni d’uso e le loro articolazioni. Ad esse si farà riferimento negli articoli successivi. Quando è prevista o ammessa la destinazione principale senza ulteriori precisazioni tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse.

3. Sono destinazioni d’uso principali indicate nelle tavole “Usi del suolo e modalità d’intervento” con le rispettive sigle: le attività agricole (A), le attività industriali e artigianali (I), le attività terziarie (T), le infrastrutture e attrezzature della mobilità (M), la residenza (R), i servizi e le attrezzature d’uso pubblico (S), gli spazi scoperti d’uso pubblico pavimentati e verdi (P e V).

4. Per ciascuna destinazione d’uso principale valgono le seguenti articolazioni e precisazioni:

-“ Attività agricole” (A):

Abitazioni necessarie per l’esercizio dell’attività agricola. Strutture per attività agrituristiche.

Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per il bestiame.

Edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale e di animali in genere (cani, gatti, struzzi, ecc) concimaie, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica (compresi alloggi per il proprietario e il solo personale di custodia sino ad un massimo di 120 mq. di Sn). Edifici da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli e zootecnici di produzione locale (compresi alloggi per il proprietario e il solo personale di custodia sino ad un massimo di 120 mq. di Sn). Serre. Laghetti artificiali per l’approvvigionamento idrico per scopi irrigui con l’intercettazione delle sole acque meteoriche. Attività floro-vivaistiche (Av): attività produttiva agricola ed attrezzature commerciali ad essa collegate.

-“Attività industriali e artigianali” (I):

Laboratori industriali e artigianali, compresi locali di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi strettamente connessi

(10)

all’attività, magazzini e depositi pertinenziali.

Magazzini-depositi autonomi coperti e scoperti, compresi uffici strettamente connessi nei limiti del 30% della Sn.

Sono ammessi alloggi per il proprietario o il solo personale di custodia fino ad un massimo di 120 mq di Sn, per laboratori industriali e artigianali e per magazzini-depositi autonomi di superficie (Sn) superiore rispettivamente a 1500 mq. e a 3000 mq.

Art. 2.2.3.3: Altezza interpiano (h), altezza massima degli edifici (H max) e distacchi

1. L’altezza dell’interpiano misura in ml la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio (estradosso del solaio nel caso dell’ultimo piano).

L’altezza dell’interpiano tipo, è fissata pari a ml 4,50 per il piano terra e a ml 3,50 per gli ulteriori piani.

All’interno di dette volumetrie i piani potranno comunque avere altezze differenti da quelle sopra indicate a condizione che le superfici utili abbiano comunque altezze nette interne non superiori a 5.50 ml.

Nel caso di edifici ricadenti all’interno dei sub- sistemi L2, L3, P1, P2., P3, e P4 l’altezza dell’interpiano del piano terra è fissata pari a ml.

5.50.

2. Nel caso di edifici per attività industriali e artigianali o di magazzini, depositi coperti ricadenti all’interno del sistema della produzione, l’altezza dell’interpiano tipo, quando è prescritta la realizzazione di un solo piano, è fissata pari a 8,50 ml.; Nel caso di edifici pluripiano per attività industriali e artigianali o di magazzini, depositi coperti ricadenti all’interno del sistema della produzione, fermo restando quanto stabilito al punto 2, l’altezza massima dell’interpiano per la porzione di edificio realizzata ad un solo piano è fissata pari a 8.50 ml.

Per gli edifici ricadenti all’interno dei Sub-sistemi della produzione P1 e P2, potranno essere concesse maggiori altezze in funzione del lay-out produttivo delle singole aziende nonché per la realizzazione di strutture e impianti tecnologici come silos e depositi completamente automatizzati e meccanizzati nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà e di zona e della visuale libera.

3. Nel caso di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l’altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

4. Nel caso di nuova edificazione o di ampliamento di un edificio esistente l’altezza dell’interpiano tipo, moltiplicata per il numero dei piani consentiti, di norma determina anche l’altezza massima (H max)

all’attività, magazzini e depositi pertinenziali.

Magazzini-depositi autonomi coperti e scoperti, depositi e vendita di materiali edili, compresi uffici strettamente connessi nei limiti del 30% della Sn.

Sono ammessi alloggi per il proprietario o il solo personale di custodia fino ad un massimo di 120 mq di Sn, per laboratori industriali e artigianali e per magazzini-depositi autonomi di superficie (Sn) superiore rispettivamente a 1500 mq. e a 3000 mq.

Art. 2.2.3.3: Altezza interpiano (h), altezza massima degli edifici (H max) e distacchi

1. L’altezza dell’interpiano misura in ml la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio. L’altezza dell’interpiano tipo, è fissata pari a ml 4,50 massimo per il piano terra e a ml 3,50 massimo per i piani superiori E’ comunque consentita, nei casi di edifici pluripiano, la realizzazione di doppi volumi con altezze interpiano superiori a quelle sopra indicate a condizione che le porzioni di solaio non realizzate siano conteggiate comunque come Sn o Sa in relazione alle caratteristiche di altezza interna previste dal REC.

2. Nel caso di edifici per attività industriali e artigianali o di magazzini, depositi coperti ricadenti all’interno del sistema della produzione, l’altezza dell’interpiano tipo, quando è prescritta la realizzazione di un solo piano, è fissata pari a 7,00 m. (imposta della trave di copertura o del solaio o del carroponte);

Per gli edifici ricadenti all’interno dei Sub-sistemi della produzione P1 e P2, potranno essere concesse maggiori altezze in funzione del lay-out produttivo delle singole aziende nonché per la realizzazione di strutture e impianti tecnologici come silos e depositi completamente automatizzati e meccanizzati nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà e di zona e della visuale libera.

3. Nel caso di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l’altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

4. Nel caso di nuova edificazione o di ampliamento di un edificio esistente l’altezza dell’interpiano tipo, moltiplicata per il numero dei piani consentiti, di norma determina anche l’altezza massima (H max) del futuro fabbricato, fatte salve maggiori altezze derivanti dalla presenza di edifici esistenti ricadenti sui lotti confinanti o fronteggianti. Nel caso di interventi di “demolizione con ricostruzione” (B3.0 o D3.0) l’altezza massima degli edifici non può superare 10 metri, fatte salve maggiori altezze degli edifici preesistenti o di quelli ricadenti sui lotti confinanti o fronteggianti. Nel caso di edifici ricadenti in zone vincolate paesaggisticamente l’ammissibilità delle altezze massime sopraccitate dovrà comunque

(11)

del futuro fabbricato, fatte salve maggiori altezze derivanti dalla presenza di edifici esistenti ricadenti sui lotti confinanti o fronteggianti. Nel caso di interventi di “demolizione con ricostruzione” (B3.0 o D3.0) l’altezza massima degli edifici non può superare 10 metri, fatte salve maggiori altezze degli edifici preesistenti o di quelli ricadenti sui lotti confinanti o fronteggianti. Nel caso di edifici ricadenti in zone vincolate paesaggisticamente l’ammissibilità delle altezze massime sopraccitate dovrà comunque rispettare eventuali riduzioni o limitazioni poste dai vincoli stessi.

5. Per tutti gl’interventi edilizi di cui all’art. 61 comma 3 del R.E.C. sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10; DC) dai confini di zona e di proprietà: 1⁄2 H, minimo ml. 5.

Ai fini del rispetto dei distacchi che devono essere rispettati, tra fabbricati e dai confini di proprietà, viene specificato che non sono computabili solo le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura ed accessoria di limitata entità, come i decori, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili. Per contro rientrano nel concetto di costruzione le parti dell’edificio quali scale, terrazze, pensiline e corpi avanzati (cosiddetti aggettanti o a sbalzo) che seppur non corrispondono a volumi abitativi coperti sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato.

Ai fini del rispetto della distanza dai confini di zona, per interventi ricadenti all’interno di Concessioni Convenzionate, Piani Attuativi e Piani Particolareggiati, si intende il perimetro esterno delle aree così come individuate nelle Tavole Usi del Suolo e Modalità d’Intervento. E’ ammessa la costruzione in aderenza nel caso di costruzione con termine a confine o nel caso di presentazioni di progetto unitario comprendente più lotti.

Nei casi di edifici esistenti a confine è ammessa la costruzione in aderenza purché non sia superata la profondità dell’edificio contermine.

6. L’installazione di manufatti di arredo nelle pertinenze esterne degli edifici, quali pergole e gazebo (strutture realizzate mediante l’impiego di montanti e travetti aventi sezioni massime di cmq. 160 se in legno o di cmq. 100 se di ferro, acciaio, ghisa ecc… aventi coperture permeabili), dovranno rispettare il distacco minimo di ml. 3 dai confini di proprietà a partire dal perimetro di loro massimo ingombro, fermo restando la possibilità di derogare a tale prescrizione con l’accordo dei proprietari degl’immobili confinanti.

rispettare eventuali riduzioni o limitazioni poste dai vincoli stessi.

5. Per tutti gl’interventi edilizi di cui all’art. 61 comma 3 del R.E.C. sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10; DC) dai confini di zona e di proprietà: 1⁄2 H, minimo ml. 5. Ai fini del rispetto della distanza dai confini di zona, per interventi ricadenti all’interno di Concessioni Convenzionate, Piani Attuativi e Piani Particolareggiati, si intende il perimetro esterno delle aree così come individuate nelle Tavole Usi del Suolo e Modalità d’Intervento. E’ ammessa la costruzione in aderenza nel caso di costruzione con termine a confine o nel caso di presentazioni di progetto unitario comprendente più lotti.

Nei casi di edifici esistenti a confine è ammessa la costruzione in aderenza purché non sia superata la profondità dell’edificio contermine.

(12)

Art. 2.2.3.4: Superfici

Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento e di demolizione con ricostruzione di edifici esistenti, le superfici realizzabili sono così definite:

1. La superficie netta (Sn) è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici che fanno parte dell’edificio, entro e fuori terra, con l’esclusione dei muri perimetrali (compresi quelli posti a confine con vani scala e ascensori condominiali e di giunti sismici), fino ad uno spessore di 55 cm., dei cavedi, dei cortili e delle chiostrine, dei vani scala condominiali, dei vani ascensore condominiali, dei ballatoi e dei percorsi condominiali, dei portici e delle gallerie, dei sottotetti con altezze medie interne inferiore a m. 2.30 (singoli vani), delle logge, dei locali tecnici nonché dei locali con altezze interne inferiori a m. 2.50 destinati ad accessori quali autorimesse, cantine, depositi, lavanderie ecc..

2. La superficie accessoria (Sa) è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici che fanno parte dell’edificio, con esclusione dei muri perimetrali fino ad uno spessore di 55 cm., afferenti a sottotetti con altezze medie interne inferiore a m. 2.30 (singoli vani), locali ubicati al piano terra o seminterrato con altezze interne inferiori a m. 2.50 destinati ad accessori quali autorimesse, cantine, depositi, lavanderie ecc., logge per la parte eccedente il rapporto di 1 mq./5 mq. di Sn, pergole e gazebo realizzate, al piano terra o seminterrato, con strutture leggere anche se coperte con tessuti o materiali permeabili (esempio: teli di cotone o stuoie in cannicce) per la parte eccedente il limite massimo del 5% della superficie fondiaria del lotto su cui insistono gli edifici, tettoie, portici e gallerie d’uso esclusivo o condominiale, locali necessari per centrali elettriche, idriche e termiche d’uso esclusivo. Portici condominiali e i vani seminterrati contribuiscono al calcolo della Sa con una quota del 50%. La superficie accessoria (Sa) non dovrà superare il 15% della superficie netta (Sn).

3. Non sono computate, né come Sn né come Sa, le superfici riguardanti: piani completamente interrati destinati a locali accessori quali cantine, depositi, garage, ecc., sottotetti la cui altezza netta interna misurata dal piano del pavimento all’intradosso del solaio è inferiore a ml. 1,50, extra corsa di vani ascensore, scale di accesso alle coperture non praticabili, locali di uso condominiale necessari per centrali elettriche, idriche e termiche, serbatoi e vasi di espansione, canne fumarie, cavedi cortili e chiostrine, vani scala e ascensori condominiali, percorsi di distribuzione condominiali, logge fino a 1 mq./5 mq. di Sn, porticati e gallerie pubbliche o di uso pubblico, piani pilotis quando imposti dalla N.T.A. del P.R.G. o dai Piani Attuativi nonché pergole e gazebo realizzate, al piano terra o seminterrato, con strutture

Art. 2.2.3.4: Superfici

Per gl’interventi di nuova edificazione, di ampliamento e di demolizione con ricostruzione di edifici esistenti, le superfici realizzabili sono così definite:

1. La superficie netta (Sn) è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici che fanno parte dell’edificio, entro e fuori terra, con l’esclusione dei muri perimetrali, fino ad uno spessore di 55 cm., dei cavedi, dei cortili e delle chiostrine, dei vani scala, dei vani ascensore, dei ballatoi e dei percorsi condominiali, dei portici e delle gallerie, dei sottotetti con altezze medie interne inferiore a m. 2.30 (singoli vani), delle logge, dei locali tecnici nonché dei locali con altezze interne inferiori a m. 2.50 destinati ad accessori quali autorimesse, cantine, depositi, lavanderie ecc..

2. La superficie accessoria (Sa) è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici che fanno parte dell’edificio, con esclusione dei muri perimetrali fino ad uno spessore di 55 cm., afferenti a vani scala e vani ascensore non condominiali, sottotetti con altezze medie interne inferiore a m. 2.30 (singoli vani), locali ubicati al piano terra o seminterrato con altezze interne inferiori a m. 2.50 destinati ad accessori quali autorimesse, cantine, depositi, lavanderie ecc., logge per la parte eccedente il rapporto di 1 mq./5 mq. di Sn, pergole e gazebo realizzate, al piano terra o seminterrato, con strutture leggere anche se coperte con tessuti o materiali permeabili (esempio: teli di cotone o stuoie in cannicce) per la parte eccedente il limite massimo del 5% della superficie fondiaria del lotto su cui insistono gli edifici, tettoie, portici e gallerie d’uso esclusivo o condominiale, locali necessari per centrali elettriche, idriche e termiche d’uso esclusivo. Portici condominiali e i vani seminterrati contribuiscono al calcolo della Sa con una quota del 50%. La superficie accessoria (Sa) non dovrà superare il 15% della superficie netta (Sn).

3. Non sono computate, né come Sn né come Sa, le superfici riguardanti: piani completamente interrati con altezza interna inferiore o uguale a m. 2.50, sottotetti la cui altezza netta interna misurata dal piano del pavimento all’intradosso del solaio è inferiore a ml. 1,50, extra corsa di vani ascensore, scale di accesso alle coperture non praticabili, locali di uso condominiale necessari per centrali elettriche, idriche e termiche, serbatoi e vasi di espansione, canne fumarie, cavedi cortili e chiostrine, vani scala e ascensori condominiali, percorsi di distribuzione condominiali, logge fino a 1 mq./5 mq. di Sn, porticati e gallerie pubbliche o di uso pubblico, piani pilotis quando imposti dalla N.T.A. del P.R.G. o dai Piani Attuativi nonché pergole e gazebo realizzate, al piano terra o seminterrato, con strutture leggere anche se coperte con tessuti o materiali permeabili (esempio:

teli di cotone o stuoie in cannicce) nel limite massimo

(13)

leggere anche se coperte con tessuti o materiali permeabili (esempio: teli di cotone o stuoie in cannicce) nel limite massimo del 5% della superficie fondiaria del lotto su cui insistono gli edifici. E’

consentito realizzare superficie accessoria destinata ad autorimesse con altezza maggiore a ml 2,50 quali pertinenze di fabbricati con destinazione terziario in cui sono previsti più di nove posti macchina.

4. La superficie coperta (Sc) è la superficie espressa in metri quadrati ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno degli edifici, compresi i cavedi, le chiostrine, le parti porticate ed aggettanti (bow windows) , le tettoie e le logge, con esclusione di pensiline e balconi e sporti di gronda purché aventi sporgenza orizzontale non superiore a ml 1,60.

5. Locali interrati eccedenti la superficie coperta dell’edificio, rampe di accesso ai locali seminterrati o interrati, piscine, pavimentazioni, campi da gioco realizzati con superfici semipermeabili o impermeabili, nonché pensiline, balconi e sporti di gronda aventi sporgenza orizzontale superiore a ml 1,60, sono consentiti negli spazi aperti di pertinenza purché siano rispettate le percentuali di impermeabilizzazione eventualmente prescritte per i sub-sistemi e secondo le eventuali indicazioni contenute nelle tavole “Usi del suolo e modalità d’intervento”.

6. La superficie fondiaria (Sf) misura la superficie, espressa in metri quadrati, destinata all’edificazione con esclusione di quella per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

7. La superficie territoriale (St) misura la superficie, espressa in metri quadrati, di un’area comprensiva delle aree destinate all’edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 2.3.3.4: Criteri generali relativi agli standards 1. In tutti gli interventi, esclusi quelli ricadenti nei sub- sistemi R1, L1 e L4 della zona omogenea A, di nuova edificazione, di demolizione con ricostruzione, nonché negli interventi convenzionati e nell’attuazione di piani urbanistici preventivi (PA e CC) d’iniziativa pubblica o privata, dovranno essere verificati e rispettati anche i seguenti rapporti minimi di parcheggio, ricordando che il primo parametro di seguito riportato si riferisce a tutti gli interventi ricadenti all’interno delle zone omogenee A (limitatamente al sub sistema R2 e L2) e B, mentre il secondo, tra parentesi, a quelli ricadenti nelle zone omogenee C-D-E-F. I suddetti parametri in tutti gli interventi compresi nei piani urbanistici preventivi sono comprensivi delle quote prescritte dagli standard ministeriali e l’eventuale integrazione, in funzione degl’usi previsti, dovrà essere ricavata all’interno della superficie fondiaria:

del 5% della superficie fondiaria del lotto su cui insistono gli edifici. E’ consentito realizzare superficie accessoria destinata ad autorimesse con altezza maggiore a ml 2,50 quali pertinenze di fabbricati con destinazione terziario in cui sono previsti più di nove posti macchina.

4. La superficie coperta (Sc) è la superficie espressa in metri quadrati ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno degli edifici, compresi i cavedi, le chiostrine, le parti porticate ed aggettanti (bow windows) , le tettoie e le logge, con esclusione di pensiline e balconi e sporti di gronda purché aventi sporgenza orizzontale non superiore a ml 1,60.

5. Locali interrati eccedenti la superficie coperta dell’edificio, rampe di accesso ai locali seminterrati o interrati, piscine, pavimentazioni, campi da gioco realizzati con superfici semipermeabili o impermeabili, sono consentiti negli spazi aperti di pertinenza purché siano rispettate le percentuali di impermeabilizzazione eventualmente prescritte per i sub-sistemi e secondo le eventuali indicazioni contenute nelle tavole “Usi del suolo e modalità d’intervento”.

6. La superficie fondiaria (Sf) misura la superficie, espressa in metri quadrati, destinata all’edificazione con esclusione di quella per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

7. La superficie territoriale (St) misura la superficie, espressa in metri quadrati, di un’area comprensiva delle aree destinate all’edificazione e di quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 2.3.3.4: Criteri generali relativi agli standards 1. In tutti gli interventi, esclusi quelli ricadenti nei sub- sistemi R1, L1 e L4 della zona omogenea A, di nuova edificazione, di demolizione con ricostruzione, nonché negli interventi convenzionati e nell’attuazione di piani urbanistici preventivi (PA e CC) d’iniziativa pubblica o privata, dovranno essere verificati e rispettati anche i seguenti rapporti minimi di parcheggio, ricordando che il primo parametro di seguito riportato si riferisce a tutti gli interventi ricadenti all’interno delle zone omogenee A (limitatamente al sub sistema R2 e L2) e B, mentre il secondo, tra parentesi, a quelli ricadenti nelle zone omogenee C-D-E-F. I suddetti parametri in tutti gli interventi compresi nei piani urbanistici preventivi sono comprensivi delle quote prescritte dagli standard ministeriali e l’eventuale integrazione, in funzione degl’usi previsti, dovrà essere ricavata all’interno della superficie fondiaria:

(14)

a. mq. 30 (30) di parcheggi ogni 100 mq. di superficie netta, per gli insediamenti residenziali (R) e le residenze degli imprenditori agricoli (A);……….

13. Le quantità d’aree verdi d’uso pubblico o pavimentate eccedenti lo standard richiesto dalla legislazione vigente possono non essere cedute all’Amministrazione pubblica qualora non ne sia riconosciuta l’esigenza.

14. I parcheggi e le autorimesse di competenza dei singoli edifici sono necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato (Legge 122/89) e gli stessi sono sempre aggiuntivi rispetto a quelli prescritti al comma 1. Il parametro di passaggio tra la Superficie Utile (Superficie Netta più lo spessore delle murature perimetrali) e il Volume, per la determinazione delle superfici da destinare a parcheggio privato, è stabilito in m. 3.00 per le tipologie residenziali e m. 4.50 per le altre tipologie, fermo restando il computo rapportato con le effettive volumetrie se di entità inferiore.

Art. 3.2.3.8: Cimiteri e aree di rispetto

Le aree cimiteriali sono destinate alla conservazione e al completamento dei servizi cimiteriali; fino alla approvazione del piano regolatore dei cimiteri valgono le specifiche norme contenute nel Regolamento di polizia cimiteriale: Le aree di rispetto cimiteriale, secondo le normative igienico-sanitarie, sono destinate agli ampliamenti dei servizi cimiteriali e nelle stesse, in corrispondenza degli ingressi, anche in deroga al progetto di suolo e alle destinazioni d’uso previste, è ammessa la realizzazione di edicole per la vendita di fiori e di oggetti di culto ed onoranza funebre nonché servizi igienici, in base ad un progetto unitario predisposto dall’Amm.ne Comunale. Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto cimiteriale sono ammessi gl’interventi consentiti dalla Legislazione vigente.

Art. 3.3.1.1: Divieti per gli interventi su edifici e spazi aperti. Prescrizioni per edifici in muratura.

1. Gli interventi di conservazione, modificazione e trasformazione della città e del territorio riguardano edifici e spazi aperti. La loro realizzazione, in funzione dei lavori che comportano, saranno subordinati a provvedimenti e a procedure previste dalla legislazione vigente. Tra gli interventi relativi agli edifici rivestono particolare importanza quelli su edifici in muratura generalmente ubicati nella città antica e nei nuclei antichi e costruiti con tecniche tradizionali.

Le prescrizioni ad essi relative formano il Capo Art.3.3.4 “Interventi sugli edifici in muratura”.

2. Negli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere impiegati materiali compatibili con quelli esistenti e gli eventuali aumenti del peso proprio degli

a. mq. 10 (15) di parcheggi ogni 100 mq. di superficie netta, per gli insediamenti residenziali (R) e le residenze degli imprenditori agricoli (A);………

13. Le quantità d’aree verdi d’uso pubblico o pavimentate eccedenti lo standard richiesto dalla legislazione vigente possono non essere cedute all’Amministrazione pubblica qualora non ne sia riconosciuta l’esigenza.

14. I parcheggi e le autorimesse di competenza dei singoli edifici sono necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato (Legge 122/89) e gli stessi sono sempre aggiuntivi rispetto a quelli prescritti al comma 1. Il parametro di passaggio tra la Superficie Utile (Superficie Netta più lo spessore delle murature perimetrali) e il Volume, per la determinazione delle superfici da destinare a parcheggio privato, è stabilito in m. 3.00 per le tipologie residenziali e m. 4.50 per le altre tipologie, fermo restando il computo rapportato con le effettive volumetrie se di entità inferiore.

Art. 3.2.3.8: Cimiteri e aree di rispetto

Le aree cimiteriali sono destinate alla conservazione e al completamento dei servizi cimiteriali; fino alla approvazione del piano regolatore dei cimiteri valgono le specifiche norme contenute nel Regolamento di polizia cimiteriale: Le aree di rispetto cimiteriale, secondo le normative igienico-sanitarie, sono destinate agli ampliamenti dei servizi cimiteriali e nelle stesse, in corrispondenza degli ingressi, è ammessa la realizzazione di edicole per la vendita di fiori e di oggetti di culto ed onoranza funebre nonché servizi igienici, in base ad un progetto unitario predisposto dall’Amm.ne Comunale. Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto cimiteriale sono ammessi interventi di recupero senza incremento della superficie residenziale esistente.

Art. 3.3.1.1: Divieti per gli interventi su edifici e spazi aperti. Prescrizioni per edifici in muratura.

1. Gli interventi di conservazione, modificazione e trasformazione della città e del territorio riguardano edifici e spazi aperti. La loro realizzazione, in funzione dei lavori che comportano, saranno subordinati a provvedimenti e a procedure previste dalla legislazione vigente. Tra gli interventi relativi agli edifici rivestono particolare importanza quelli su edifici in muratura generalmente ubicati nella città antica e nei nuclei antichi e costruiti con tecniche tradizionali.

Le prescrizioni ad essi relative formano il Capo Art.3.3.4 “Interventi sugli edifici in muratura”.

2. Negli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere impiegati materiali compatibili con quelli esistenti e gli eventuali aumenti del peso proprio degli

(15)

elementi strutturali o dei sovraccarichi non dovranno comportare pregiudizio della resistenza di alcuni parti o dell’intero edificio. E’ sempre vietata:

- la modifica parziale ai fronti prospettanti su strade e piazze pubbliche di fabbricati aventi caratteristiche unitarie.

3. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:

- l’impiego diffuso di specie vegetazionali non autoctone né consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;

- l’impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;

- l’installazione di recinzioni per delimitare e suddividere scoperti di uso esclusivo che fanno parte di aree o lotti di pertinenza a fabbricati condominiali ( sono consentite separazioni da realizzarsi con rete metallica di altezza non superiore a m. 1.50 purché le stesse siano mascherate con siepi).

Art. 3.3.2.3: Restauro (re)

1. Per restauro si intende l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Negl’interventi di restauro sono ricompresi anche quelli finalizzati al miglioramento strutturale. Gli interventi di restauro riferiti agli edifici, consistono in un insieme sistematico di opere finalizzate a conservare il patrimonio edilizio esistente nei suoi caratteri architettonici (tipologici, formali, costruttivi e strutturali) nel rispetto dell’assetto storico e paesistico-ambientale del suo intorno, assicurandone la funzionalità e consentendone destinazioni d’uso ad esso compatibili.

2. Gli interventi sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell’edificio e non debbono modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti. Gli interventi possono prevedere l’impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte.

3. Gli interventi sugli elementi tecnici e su quelli di finitura possono comportare operazioni di pulizia e di limitato e parziale rifacimento, oltre che interventi di protezione e consolidamento; l’integrazione e la realizzazione di impianti tecnologici non devono alterare i volumi esistenti, la superficie netta, la quota degli orizzontamenti e della copertura.

4. Gli interventi di restauro dovranno comportare il ripristino delle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee per tecnologie forma e materiali all’impianto architettonico ( quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori

elementi strutturali o dei sovraccarichi non dovranno comportare pregiudizio della resistenza di alcuni parti o dell’intero edificio. E’ sempre vietata:

- la realizzazione di abbaini in corrispondenza delle coperture prospettanti su strade e piazze pubbliche;

- la modifica parziale a fabbricati aventi caratteristiche unitarie.

3. Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:

- l’impiego diffuso di specie vegetazionali non autoctone né consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;

- l’impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;

- l’installazione di recinzioni per delimitare e suddividere scoperti di uso esclusivo che fanno parte di aree o lotti di pertinenza a fabbricati condominiali ( sono consentite separazioni da realizzarsi con rete metallica di altezza non superiore a m. 1.50 purché le stesse siano mascherate con siepi) .

Art. 3.3.2.3: Restauro (re)

1. Per restauro si intende l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Negl’interventi di restauro sono ricompresi anche quelli finalizzati al miglioramento strutturale. Gli interventi di restauro riferiti agli edifici, consistono in un insieme sistematico di opere finalizzate a conservare il patrimonio edilizio esistente nei suoi caratteri architettonici (tipologici, formali, costruttivi e strutturali) nel rispetto dell’assetto storico e paesistico-ambientale del suo intorno, assicurandone la funzionalità e consentendone destinazioni d’uso ad esso compatibili.

2. Gli interventi sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell’edificio e non debbono modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti. Gli interventi possono prevedere l’impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte.

3. Gli interventi sugli elementi tecnici e su quelli di finitura possono comportare operazioni di pulizia e di limitato e parziale rifacimento, oltre che interventi di protezione e consolidamento; l’integrazione e la realizzazione di impianti tecnologici non devono alterare i volumi esistenti, la superficie netta, la quota degli orizzontamenti e della copertura.

4. Gli interventi di restauro dovranno comportare il ripristino delle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee per tecnologie forma e materiali all’impianto architettonico ( quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori

Riferimenti

Documenti correlati

con l’approvazione del piano finanziario, in riferimento a quanto previsto dal regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti

a) aliquota ordinaria dell’imposta è pari allo 0,86 per cento per tutti i fabbricati ad esclusione dell’abitazione principale e pertinenze, fabbricati di cat. D

Mense scolastiche, Peso pubblico, Trasporti funebri, Scuola di musica, Centro estivo scuola, Asilo nido, Palestra e Servizio smaltimento rifiuti agricoli. Di fissare la percentuale

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, (comprese le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e

- l’art. 1, comma 682, della legge sopra richiamata, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 1, comma 683 della medesima legge sopra richiamata, prevede

  2) Aliquota Abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze,