Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio
L'art. 25 bis del decreto introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").
Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse, precisamente:
ART. 453 “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”
“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.”
ART. 454 “Alterazione di monete”
“Chiunque altera monete della qualità Indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".
ART. 455 “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate” "Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà."
ART. 457 “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”
"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032."
ART. 459 “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”
"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;
ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.''
ART. 460 “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”
"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032."
ART. 461 “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”
"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ed euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."
ART. 464 “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”
“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nel l’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti "in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo "457, ridotta di un terzo."
Già dalla lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito delle Fondazioni private e nel loro interesse o a loro vantaggio sia davvero remota e praticamente da escludersi.
Per completezza si ritiene comunque, utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.
Il soggetto attivo, è sempre descritto come "chiunque"; si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.
Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:
• la contraffazione, da intendersi come fabbricazione da parte di chi non vi sia legittimato di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
• l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
• l'introduzione nel territorio dello Stato;
• la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
• la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
• l'acquisto e la ricezione;
• la fabbricazione;
• l'uso.
L'oggetto materiale della condotta è costituito da:
• moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
• carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
• valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
• carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
• ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.
L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).
Pare infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 454, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.
INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E MISURE PREVENTIVE
I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.
Misure preventive sono quelle indicate nel paragrafo 2 della PARTE II, con specifiche integrazioni nel modello organizzativo (sotto il profilo, in specie, della delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse).
Aggiuntivamente può stabilirsi:
• che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ad Euro 1.000,00 salvo deroghe specificatamente motivate ed autorizzate;
• che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
• che in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.