2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2.2. REATI
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 231/2001 prevede due articoli che individuano i seguenti “reati presupposto”:
• art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”;
• art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”.
I reati considerati nell’articolo 24 sono:
• malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.
• indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.):
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Unione Europea.
• truffa (art. 640, comma 2, c.p.):
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs.
231/01, è l’ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell’art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):
Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.
• frode informatica (art. 640-ter c.p.):
Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
I reati considerati nell’articolo 25 sono:
• concussione (art. 317 c.p.):
Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
• corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.):
L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art.
320 c.p. le disposizioni di cui all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.
• corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.):
L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell’art. 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
• circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.):
Per la fattispecie di reato prevista dall’art. 319 c.p., la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319 bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
• corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.):
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.
• induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.):
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, indice taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.
• istigazione alla corruzione (art. 322, comma 1 c.p.):
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare
un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.
• corruzione tra privati (art. 2635, c.c.):
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni..
• istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, c.c.):
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.