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I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL ’ ARTICOLO 25- TER DEL D. LGS . 231/2001

2.1.1 False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile), fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile) e false comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del codice civile)

Il reato di False comunicazioni sociali si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

Si precisa che:

⁃ soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;

⁃ la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

⁃ la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;

⁃ la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

A titolo esemplificativo sussiste il reato di False comunicazioni sociali nel caso in cui gli amministratori, nel predisporre il bilancio, omettano di adeguare il fondo svalutazione crediti pur a fronte dell’acclarata situazione di insolvenza di un importante cliente, per non far emergere una perdita che potrebbe comportare l’obbligo di reintegrare il capitale sociale.

Ai sensi dell’art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità) è prevista una riduzione di pena – e, conseguentemente, della sanzione pecuniaria nei confronti dell’ente – se i fatti di cui all’art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La stessa riduzione di pena si applica se i fatti di cui all’art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati nell’art. 1 comma 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (società che non possono fallire). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L’art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) ricalca la norma base di cui al precedente art. 2621, ma si riferisce ad una determinata tipologia di società e cioè le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato italiano o di altro paese dell'Unione europea(alle quali sono equiparate le società che controllano quelle appena richiamate, le società emittenti strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nel mercato di cui sopra o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano e le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono). Questa fattispecie punisce la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

2.1.2 Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile)

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

80 | Modello 231 Si precisa che:

⁃ soggetti attivi sono gli amministratori;

⁃ si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Questo reato potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati/organo di controllo mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni relative a informazioni, dati, documenti, ecc.

2.1.3 Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Il reato è posto a tutela dell’effettività ed integrità del capitale sociale e punisce una serie di condotte, poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, nel momento di formazione o di aumento del capitale. Tale ipotesi si realizza quando gli amministratori od i soci conferenti della Società , anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrivano reciprocamente azioni o quote; effettuino una sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

2.1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

Il reato sussiste laddove gli amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall’obbligo di eseguirli riducendo l’integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

2.1.5 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Il reato punisce la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

2.1.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Il reato si configura qualora gli amministratori, al di fuori dei casi previsti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali proprie o della società controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Boston Consulting Group | 81

2.1.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sorgono allorquando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

2.1.8 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 58/ 1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/1993, del citato testo unico di cui al D.lgs. 58/1998, della L. 576/1982, o del D.lgs. 124/1993 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

La norma rimanda all’art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ad i sindaci) ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

2.1.9 Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

2.1.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

2.1.11 Illecita influenza sull’assemblea (articolo 2636 del codice civile)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell’ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall’articolo in esame sia realizzata nell’interesse dell’Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell’“ente”.

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2.1.12 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

Il reato ricorre nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti) realizzino una delle condotte punite nella fattispecie.

Nello specifico, la condotta criminosa si realizza attraverso due modalità:

⁃ la prima, mediante l’esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero mediante l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;

⁃ la seconda, mediante ostacolo intenzionale delle funzioni delle Autorità di vigilanza, attraverso una qualsiasi condotta attiva od omissiva.

Si precisa chela responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.