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Il reclutamento emergenziale sanitario presso il Ministero della salute, per ospedali e territorio

di Anna Zilli

2. Il reclutamento emergenziale sanitario presso il Ministero della salute, per ospedali e territorio

Il reclutamento sanitario emergenziale è stato attuato a tutti i livelli del SSN.

L’azione di implementazione degli organici del Ministero della Salute si è svolta su più fronti, attraverso l’acquisizione di varie professionalità, sia già formate sia in formazione, da porre a servizio della rete ospedaliera e del territorio.

Per ciò che concerne le strutture ospedaliere, sin dall’inizio dell’emergenza l’art. 2 del d.l. n. 14/2020 ha previsto che, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale «verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore» possono conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica, e cioè, oltre alla laurea e all’iscrizione all’albo, il possesso del diploma di specializza-zione (art. 15, d.lgs. n. 502/1992) (5).

Eccezionalmente, gli incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini profes-sionali ma privi della specializzazione (art. 1, comma 3) nonché a laureati in medici-na e chirurgia, anche privi della cittadimedici-nanza italiamedici-na, abilitati all’esercizio della pro-fessione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconosci-mento del titolo (art. 1, comma 4). La disposizione è stata poi modificata preveden-dosi che, in deroga all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, l’accesso alla p.a. è consentito a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare (art. 13, d.l. n. 18/2020, così in sede di con-versione).

Si tratta di incarichi di lavoro autonomo, conferibili tramite selezione svolta per titoli e colloquio orale. È di una procedura comparativa con pubblicità semplificata in de-roga, attuata tramite la pubblicazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo bandisce (6) e per una durata minima di cinque giorni (art. 2-ter, d.l. n. 18/2020),

(5) M.N. BETTINI, Dirigenza sanitaria e disciplina di conferimento degli incarichi, in LPO, 2008, n. 4, p. 555.

(6) Di regola secondo C. Stato 25 gennaio 2016, n. 227 (in FA, 2016, n. 1, p. 50) l’obbligo di pubbli-cazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, terzo comma, Cost. Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Sta-to, e non è stata scalfita dall’art. 35, comma 3, lett. a, del d.lgs. n. 165/2001, che ha fissato il criterio della adeguata pubblicità in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale. Neppu-re rileva in contrario l’art. 32 della l. n. 69/2009 che ha mantenuto in vita le disposizioni che pNeppu-reve- preve-dono la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

che consente il conferimento (ora sino al 31 gennaio 2021) di incarichi della durata massima di un anno, non rinnovabili.

Tali incarichi possono essere conferiti, per il 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto direttoriale del Ministe-ro dell’economia e delle finanze. Per la spesa relativa all’esercizio 2021 si pMiniste-rovvede, invece, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

Per attrarre personale verso l’attività professionale emergenziale e rischiosa, il com-ma 3 del medesimo art. 1 ha previsto che essa costituisca titolo preferenziale nelle (future) procedure concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del Servi-zio sanitario naServi-zionale, nonché anzianità lavorativa ai fini della stabilizzaServi-zione di personale ex riforma Madia (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017).

Addirittura, in deroga all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 (divieto di incarico al personale cessato) e all’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019 (incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico) anche il personale medico e infer-mieristico, collocato in quiescenza, è potuto rientrare in servizio attraverso incarichi di lavoro autonomo «con durata non superiore ai sei mesi» ma comunque proroga-bili sino al termine dell’emergenza (art. 1, comma 6): la previsione, apparentemente di buon senso, ha però portato nei luoghi di lavoro anche soggetti fragili, quanto-meno per età, contribuendo ad aggravare il bilancio dell’epidemia (7).

Da ultimo, per fronteggiare la carenza di medici specialisti, biologi, chimici, fisici, odontoiatri e psicologi, se ne prevede il trattenimento in servizio (a domanda) anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il set-tantesimo anno d’età (art. 30-bis, d.l. n. 104/2020).

A fianco dei “vecchi”, più esperti ma fragili, troveremo specializzandi in formazione.

Infatti, anche i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ai corsi di specializza-zione o ai corsi di formaspecializza-zione specifica in medicina generale possono assumere inca-richi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e/o turistica, sino alla fine dello stato di emergenza (8). In tutti i casi, le ore di attività così svolte varranno quali attività pratiche/di tirocinio obbligatorio, ai fini dell’acquisizione del titolo di specialista. Il periodo di attività, svolto dai medici spe-cializzandi esclusivamente durante l’emergenza, sarà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

La borsa di studio per la specializzazione viene sospesa nel caso in cui i mutuati affi-dati siano più di 650 (art. 2-quinquies, d.l. n. 18/2020); diversamente, i medici specia-lizzandi che operano in enti e aziende sanitarie continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli

emolu-(7) Secondo la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che raccoglie tutti gli ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri provinciali, tra i 188 medici deceduti durante l’epidemia, oltre 30 erano pensionati rientrati in servizio (si veda l’Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19).

(8) L’art. 18, d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto ristori 1, conv. con modifiche in l. n. 176/2020) prevede che siano i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ad eseguire i tamponi antigenici rapidi. A tal fine il 30 ottobre u.s. sono stati siglati i relativi accordi collettivi (http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=

31228&lang=it), con indicazione delle modalità di espletamento del servizio e del tariffario.

menti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta (art. 2-quinquies, d.l. n.

18/2020). Allo stato questa disciplina sarà in vigore sino al 31 gennaio 2021.

Sarà poi compito delle Università assicurare il recupero delle attività formative, teo-riche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti (art. 4, d.l. n. 14/2020).

Per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti affetti da Covid-19 si raf-forzano anche i servizi infermieristici, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità (art. 1, comma 5, d.l. n. 34/2020). A tal fine, in deroga all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, enti e aziende ospedaliere possono attivare contratti di collabora-zione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 di-cembre 2020, con personale infermieristico che non sia occupato presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. La previsione consente si-no a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti ed un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore.

Al contempo, la disciplina emergenziale per Covid-19 ha dovuto anche affrontare, e in gran fretta, un altro problema strutturale e che già si preannunciava spinoso, e cioè garantire efficaci servizi di medicina generale sul territorio.

Come noto, da molti anni i giovani laureati in medicina, mortificati dall’esiguo nu-mero di posti nelle diverse specialità, contribuiscono ad ingrossare le file degli expa-triates, che in ambito medico raggiungono la cifra di 1500 all’anno e quasi 9000 negli ultimi 8 anni (2012-2020) (9), mossi da migliori stipendi e condizioni di lavoro.

In relazione all’emergenza, il rapporto di convenzione con i medici di medicina ge-nerale e i pediatri di libera scelta potrà essere instaurato anche con il medico iscritto al corso di formazione in medicina generale ovvero con lo specializzando in pedia-tria.

Un secondo strumento di reclutamento, alternativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, è l’assunzione a tempo indeterminato di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi che, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, si siano utilmente collocati nella graduatoria (separata da quella “ordinaria”). L’assunzione è possibile una volta che abbiano con-seguito il titolo di specializzazione e purché siano stati assunti tutti i soggetti già spe-cialisti alla data di scadenza del bando (10). Il d.l. n. 18/2020 precisa che tali assun-zioni «devono avvenire nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal con-siglio della scuola di specializzazione» (11).

La necessità, come si è visto, aguzza l’ingegno e, in relazione all’emergenza, consente di accedere a procedure razionali e snelle, in cui durante la specializzazione ci si col-loca utilmente in graduatoria, pronti per essere assunti una volta specializzati. Il che, visti i tempi della burocrazia concorsuale italiana e gli innumerevoli contenziosi che possono essere innescati, pare una soluzione idonea e che, dal solo settore della

me-(9) Si veda M. Bartoloni, B. Gobbi, Italia senza medici, ma ogni anno 1.500 fuggono all’estero, in www.ilsole24ore.com, 16 settembre 2019.

(10) Art. 1, commi 547 e 548, l. n. 145/2018, c.d. legge di stabilità 2019, come riscritto dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020.

(11) Art. 2-bis, prima prorogata al 15 ottobre 2020, ex art. 1, comma 1, d.l. n. 83/2020, e ora al 31 gennaio 2021.

dicina, è stata allargata in sede di conversione del decreto rilancio, a molte altre pro-fessioni con specializzazione universitaria.

A questi provvedimenti si accompagnano un cambiamento di sistema, in quanto l’art. 102 del d.l. n. 18/2020 prevede (non in via transitoria) che la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Classe LM/41, abiliti all’esercizio della profes-sione di medico chirurgo, con immediato adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio e, al contempo, abilitazione senza esame per i medici già laureati, all’esito della valutazione del tirocinio.

Di portata limitata è viceversa la previsione che «limitatamente alla sola seconda ses-sione dell’anno accademico 2018/2019» l’esame finale dei corsi di laurea afferenti al-le classi delal-le lauree nelal-le professioni sanitarie (e cioè: L/SNT1 – Scienze infermieri-stiche e ostetriche (12); L/SNT2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione; L/SNT3 – Professioni Sanitarie Tecniche; L/SNT4 – Professioni Sanitarie della Prevenzione, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 502/1992) possa essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica possa svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio.

L’emergenza Covid-19 ha messo a nudo l’obsolescenza di procedure abilitative all’esercizio delle professioni sanitarie che non tengono conto dei tirocini che già ca-ratterizzano i percorsi formativi. Consentire ai giovani professionisti sanitari di en-trare “un po’ prima” e “un po’ più facilmente” nel mondo del lavoro potrà concor-rere – ovviamente insieme ad altre iniziative del legislatore – alla tenuta della sanità italiana.

Passando ora al livello ministeriale, il Ministero della salute pensa anche a rafforzare se stesso, per «potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e pro-filassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempesti-vamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19» (art. 2, d.l. n. 18/2020). A tal fine il dicastero è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per non più di tre anni: 40 unità di di-rigenti sanitari medici, 18 unità di didi-rigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, apparte-nenti all’area III, posizione economica F1, del comparto delle Funzioni centrali: Si tratta di unità di personale da destinare agli uffici periferici, da reclutare (per econo-mia di tempo e risorse) utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre ammini-strazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero mediante con-corsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata.

La novità, auspicandone la stabilizzazione, afferisce al periodo di prova, che di fatto diventa una selezione di secondo livello al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. Il dipendente in prova deve so-stenere un esame teorico-pratico, scritto ovvero orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso (art. 2, d.l. n. 18/2020).

La previsione colma una lacuna storica dei nostri meccanismi concorsuali, in quanto distingue il sapere (le conoscenze teoriche, di cui alla prima selezione “normale”) dal

(12) La classe di laurea L/SNT1 – Scienze infermieristiche e ostetriche è stata inserita con l’art. 2-ter del d.l. n. 18/2020.

sapere fare e saper essere (le conoscenze teoriche e pratiche relative alla specifica amministrazione), che si acquisiscono solo lavorando.

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