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La verifica della regolarità contributiva rispetto alla sospensione dei ter- ter-mini degli atti amter-ministrativi

di Alessandro Ventura

4. La verifica della regolarità contributiva rispetto alla sospensione dei ter- ter-mini degli atti amter-ministrativi

Tra le misure emergenziali apprestate per contrastare la crisi, il Governo è interve-nuto disponendo la sospensione dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza. L’art. 103, comma 3, d.l. n. 18/2020, regola gli effetti di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (di cui all’art. 15 del Testo Unico di cui al d.P.R. n. 380/2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

La norma, introdotta nel testo originario del decreto “cura Italia” è stata modificata in sede di conversione e ulteriormente rimaneggiata dal decreto “rilancio”, ripetuti interventi che hanno prodotto incertezze negli operatori del diritto. Alla luce della

(77) Si veda il combinato disposto dell’art. 83, commi 2 e 21, del decreto “cura Italia” e dell’art. 36, comma 1, del decreto “liquidità”.

(78) Cfr. circ. n. 8/E/2020, § 2.14.

(79) Si veda la risoluzione 17 aprile 2020, n. 3/DF.

(80) Abrogazione disposta dall’art. 1, comma 2, della legge di conversione del decreto “cura Italia”, il quale ha tuttavia fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

(81) Per una trattazione approfondita della disciplina si rimanda a Le misure fiscali dei decreti sull’emergenza da covid-19, cit.

sua formulazione vigente l’art. 103, comma 3, dispone la sospensione degli effetti degli atti amministrativi e la conservazione della loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (82).

Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, l’Inps ha chiarito che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (nel prosieguo anche il “Durc”) di cui all’art. 4 del d.l. n. 34/2014, è incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione (83).

In proposito occorre tenere presente che l’art. 1, commi 1175 e 1776, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2007, l’obbligo dell’attestazione della regolarità contributiva anche per la fruizione dei benefici nor-mativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori di-pendenti. In attuazione di quest’ultima, l’Inps ha di fatto istituito una seconda tipo-logia di documento di regolarità contributiva, esclusivamente finalizzato alla fruizio-ne dei befruizio-nefici normativi e contributivi, il c.d. “Durc interno”, richiesto in automati-co dai datori di lavoro in relazione alla esposizione di automati-codici automati-contributivi relativi all’applicazione di sgravi contributivi nei flussi telematici Uniemens (84).

La proroga dei termini di validità del Durc comporta, concretamente, che i tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc senza procedere ad una nuova interrogazione (85).

In sede di conversione in legge del decreto “rilancio”, è stato soppresso il comma 1 dell’art. 81 che aveva introdotto una eccezione per il Durc alla regola generale in termini di conservazione degli effetti degli atti amministrativi dettata dall’art. 103, comma 2, del decreto “cura Italia”. La soppressione recata dalla legge di conversio-ne, l. n. 77/2020, dipana le incertezze sulla applicabilità al Durc della sospensione ex art. 103, decreto “cura Italia” (come modificata dal decreto “rilancio”), annoveran-doli tra gli atti per i quali è stato disposto, in seguito alla l. n. 27/2020 di conversione

(82) Il testo dell’art. 103, comma 3, d.l. n. 18/2020, è stato sostituito dalla legge di conversione del decreto “rilancio”. Di seguito, si riporta il testo del comma 2 in vigore dal 17 marzo 2020: «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020»; ed il testo in vigore dal 30 aprile 2020 dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione del de-creto “cura Italia”: «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

(83) Il Durc è disciplinato dal d.m. 30 gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc), e dal d.m. 23 febbraio 2016, recante Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a “Semplificazione in materia di documento unico di regolari-tà contributiva” (DURC), come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle poli-tiche sociali in data 18 marzo 2020.

(84) Per un approfondimento sulle nuove procedure e modalità operative del Durc interno cfr. mess.

Inps 2 luglio 2018, n. 2648.

(85) Si veda il mess. Inps 30 luglio 2020, n. 2998.

del decreto “cura Italia”, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Alla luce dell’attuale formulazione normativa, dunque, la validità del Durc è confer-mata per «i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza» (86).

Lo stato di emergenza da Covid-19 è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e, pertanto, fi-no al 31 luglio 2020. Con la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 29 lu-glio 2020, lo stato di emergenza è stato poi prorogato fino al 15 ottobre 2020.

Come precisato nella nota Inail 3 agosto 2020, n. 9466, però, l’ulteriore proroga del-lo stato di emergenza non influisce sulla validità del Durc, in quanto, in forza dell’art. 1, comma 4, del d.l. n. 83/2020, «i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020».

Sul punto, l’Inail osserva che l’art. 103, comma 2, primo periodo, del decreto “cura Italia” «non è incluso nel predetto allegato e pertanto la proroga dello stato di emer-genza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità dei durc online».

Tutto questo considerato, la validità dei Durc online che riportano come “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta proroga-ta ope legis fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.

La speciale regolazione in ordine alla conservazione degli effetti del documento uni-co di regolarità uni-contributiva, però, suni-conta alcune limitazioni in ordine alle esclusioni previste dall’art. 8, comma 10, del d.l. n. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplifi-cazione e l’innovazione digitale. Il provvedimento introduce un’esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 103, comma 2, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo di-sciplinati dal medesimo decreto. Da questo consegue che per le stazioni appaltan-ti/amministrazioni procedenti permane, pertanto, l’obbligo di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al d.m. 30 gennaio 2015 (87).

Da ultimo, si osserva che nessuna modifica è stata, invece, prevista, in sede di con-versione del decreto “rilancio”, alla formula del comma 2 dell’art. 81, in ordine alla sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, relativi all’obbligo posto in ca-po a tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazio-nale.

(86) Prima della modifica all’art. 103, comma 2, introdotta dal decreto “rilancio”, l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020 aveva avuto modo di precisa-re che il Durc è annoverabile tra i documenti di cui la norma dispone il prolungamento della validità (si veda il mess. Inps 25 marzo 2020, n. 1374).

(87) Si veda anche la richiamata nota Inail n. 9466/2020.

5. Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini di

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