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Il regime di importazione dai paesi terz

I prodotti agricoli e alimentari preconfezionati importati da paesi terzi possono riportare i riferimenti all’agricoltu- ra biologica solamente se sono stati importati nel rispet- to dei regg. (ce) nn. 834/07 e 1235/08 e successive modi- fiche e integrazioni. Il giudizio di equivalenza, già previsto dalla normativa precedente ed effettuato direttamente dalla commissione europea per alcuni paesi terzi al mo- mento dell’entrata in vigore delle nuove norme, consiste nella verifica della sussistenza di un sistema di produ- zione e di controllo equivalente a quello in vigore nell’ue.

con il recente accordo raggiunto dai due storici “blocchi” regolamentati delle produzioni biologiche - europa e Stati uniti - in vigore dal 1° giugno 2012 [reg. di esecuzione (ue) n. 126/2012]4 - si è esteso l’elenco dei paesi terzi dai

quali è autorizzata l’importazione in regime di equiva- lenza, contenuto nell’allegato III al reg. (ce) n. 1238/08, da ultimo sostituito dall’allegato I del reg. di esecuzione (ue) n. 508/2012. Si tratta di 11 paesi - Stati uniti, ar- gentina, australia, canada, costa Rica, giappone, India, Israele, Nuova Zelanda, Svizzera e tunisia - per ciascuno dei quali è definita la categoria di prodotti per i quali è valido il regime di equivalenza, i riferimenti dell’autorità competente e gli organismi di controllo riconosciuti nel paese. Dall’esame dell’elenco dei paesi terzi emerge che le importazioni sono principalmente ammesse per pro- dotti vegetali non trasformati, materiale di propagazione vegetativa e sementi, nonché per gli alimenti composti da ingredienti di origine vegetale; il vino biologico può essere importato solo dagli Stati uniti, gli animali e i prodotti di origine animale possono essere importati solo da argen- tina, canada, Svizzera, Stati uniti e Nuova Zelanda, men- tre i mangimi biologici da canada, Svizzera e Stati uniti. Non occorre autorizzazione, invece, per le importazioni di prodotti biologici dai paesi dello Spazio economico euro- peo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Il regime di equivalenza è stato ampliato con l’approva- zione da parte della commissione di un elenco di organi- smi di certificazione e autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza alla normativa europea. tale elenco, contenuto nell’allegato IV al reg. (ce) n. 1235/08, sostitu- ito dall’allegato II al reg. di esecuzione (ue) n. 508/2012, è stato definito dopo aver valutato sia la capacità opera- tiva degli organismi, sia i disciplinari che questi applica- no nei diversi paesi, assumendo come livello minimo le «Linee guida 32-1999» del codex alimentarius. Si tratta di 53 organismi, di cui cinque italiani (Bioagricert s.r.l., ccpB s.r.l., Icea, IMc s.r.l. e Suolo e salute s.r.l.), per ciascuno dei quali vengono dettagliati i paesi nei quali possono operare e le diverse categorie di prodotto per le

4 Per approfondire le nuove disposizioni l’UE ha redatto il documento “Frequently Asked Questions and Answers” (http://ec.europa.eu/agriculture/

Le norme comunitarie per la produzione biologica

• Reg. di esecuzione (UE) n. 508/12 della Commissione del 20 giugno 2012 che modifica il reg. (CE) n. 1235/08 riguardo al regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

• reg. di esecuzione (UE) n. 505/12 della Commissione, del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il reg. (CE) n. 889/08 con riguardo, in particolare, alla produzione di mangimi biologici;

• reg. di esecuzione (UE) n. 203/12 della Commissione dell’8 marzo 2012 che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico;

• reg. di esecuzione (UE) n. 126/12 della Commissione del 14 febbraio 2012 che modifica il reg. (CE) n. 889/08, riguardo al documento giustificativo rilasciato dagli organismi di controllo relativo allo stato di certificazione di ogni azienda, e il reg.(CE) n. 1235/08 riguardo al regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d’America;

• reg. di esecuzione (UE) n. 1267/11 della Commissione del 6 dicembre 2011 che modifica il reg. (CE) n. 1235/08 recante mo- dalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; • reg. di esecuzione (UE) n. 1084/11 della Commissione del 27 ottobre 2011 che modifica e rettifica il reg. (CE) n. 1235/08,

recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi (sono state riviste alcune disposizioni riguardo al Canada);

• reg. di esecuzione (UE) n. 590/11 della Commissione del 20 giugno 2011 che modifica il reg. (CE) n. 1235/08 con riguardo all’elenco dei Paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno dell’Unione europea;

• reg. di esecuzione (UE) n. 426/11 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 riguardo alle informazioni concernenti gli operatori soggetti al sistema di controllo e la pubblicazione su Internet dal 1° gennaio 2013;

• reg. di esecuzione (UE) n. 344/11 della Commissione dell’8 aprile 2011, che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07. riguardo all’utilizzo del logo biologico dell’UE, il regolamento rende più esplicita la necessità per gli operatori di essere sottoposti al sistema di controllo; esso, inoltre, posticipa al 31/07/2012 la possibilità di utilizzare la dicitura “vino da uve biologiche” e dispone l’inserimento degli “estratti di rosmarino” tra gli additivi alimentari dell’Allegato VIII parte A;

• reg. (UE) n. 471/10 della Commissione del 31 maggio 2010 recante modifica del reg. (CE) n. 1235/08, con riguardo all’elenco dei Paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere com- mercializzati all’interno dell’Unione europea;

• reg. (UE) n. 271/10 della Commissione del 24 marzo 2010 recante modifica del reg. (CE) n. 889/08, recante modalità di appli- cazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea;

• reg. (CE) n. 710/09 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica;

• reg. (CE) n. 537/09 della Commissione del 19 giugno 2009 recante modifica del reg. (CE) n. 1235/08 riguardo all’elenco dei Paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere com- mercializzati all’interno della Comunità;

• reg. (CE) n. 1254/08 della Commissione del 15 dicembre 2008 che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applica- zione del reg. (CE) n. 834/07 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

• reg. (CE) n. 1235/08 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

• reg. (CE) n. 967/08 del Consiglio del 29 settembre 2008 recante modifica del reg. CE n. 834/07 relativo alla produzione biolo- gica e all’etichettatura dei prodotti biologici; (segue)

quali è valida l’autorizzazione. Nel complesso, i prodotti biologici che, dal 1° luglio 2012, è possibile importare senza necessità di richiedere l’autorizzazione dell’auto- rità competente, provengono da oltre 130 paesi terzi. per i prodotti biologici non provenienti da paesi equiva- lenti di cui all’allegato III, o non certificati da organismi di controllo di cui all’allegato IV del reg. (ce) n. 1235/2008 o ancora non appartenenti alle categorie specifiche di riconoscimento, fino al 1° luglio 2014 è possibile richie- dere comunque l’autorizzazione all’autorità competente nazionale, secondo le procedure vigenti.

per l’etichettatura dei prodotti importati da paesi terzi si applicano le prescrizioni previste per i prodotti non im- portati, incluso il codice dell’organismo di controllo a cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, a eccezione dell’obbligo di utilizzo del logo biologico dell’ue, il quale è facoltativo. tuttavia, se il logo viene utilizzato, devono essere ripor- tati in etichetta i riferimenti relativi all’indicazione di ori- gine, ovvero l’indicazione «agricoltura non ue», la qua- le può essere sostituita o integrata dall’indicazione del paese in cui sia stato prodotto non meno del 98% delle materie prime agricole di cui il prodotto è composto.