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regionalizzazione e` risultata essere la principale occasione man cata per superare quel paradigma, cosı` radicato, dell’uniformita`

assoluta, non riuscendo ad imprimere contemporaneamente

una svolta all’organizzazione centralizzata dello Stato (66).

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si e` optato per la ricostituzione del Ministero e, per un altro, non si e` inciso sull’assetto del Ministero stesso. Infatti, lo snellimento e la riorganizzazione degli uffici, la distribuzione dell’organico del soppresso Ministero dell’agricoltura tra il nuovo Ministero e le Regioni, il riordino e la soppressione degli organi consultivi e degli enti vigilati erano rimessi a suc- cessivi regolamenti da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La mancata attuazione della riforma ha condotto ad una nuova richiesta referendaria dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale; i timori per le con- seguenze di una eventuale soppressione del Ministero per via referendaria hanno portato celermente all’adozione del d.lgs. n. 143/1997. Quest’ultimo ha dato at- tuazione alla l. n. 59/1997, della quale ci occuperemo ampiamente in seguito, ri- disciplinando le funzioni del Ministero delle Politiche agricole e forestali secondo una prospettiva di mera perpetuazione dell’apparato amministrativo. In merito ve- di: F. P. C

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(66) G. A

bbamonte

, Funzioni pubbliche per settori organici. (Principi della

Giuffre’ Editore

3.

Segue: unita` e autonomia come valori complementari.

Negli anni successivi all’adozione della Costituzione, l’e-

quilibrio fra unita` dei fini e pluralismo autonomistico delle

istituzioni e` stato alquanto precario, ovvero la bilancia si e`

spostata tutta a favore della prima, posto che alla realizzazio-

ne dell’unita` delle finalita` non e` corrisposta una reale attua-

zione del pluralismo autonomistico (67): nella classe dirigente

era ancora presente la concezione dell’organizzazione ammi-

nistrativa quale strumento di potere, anziche´ mezzo per sod-

disfare i bisogni della collettivita`, secondo una cultura politi-

co-giuridica di conservatorismo amministrativo e accentra-

mento politico ereditata dal periodo unitario (68).

alle istanze del corpo sociale), in G. S

antaniello

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amministrativo, Padova, Cedam, 1990, pag. 86 e ss.; F. B

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dinamento regionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione, in Reg., 1975, pag. 891 e ss.; M. S. G

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, Spunti e

riflessioni per una nuova regionalizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato, in Reg., 1991, pag. 1288 e ss. Sul fatto che la questione amministrativa, nell’espe- rienza del nostro Paese, ha assunto connotati di grande rilevanza sociale, non ri- conducibile al solo problema del funzionamento degli apparati pubblici essendo profondamente intrecciata alla cultura, alla vita quotidiana, all’esperienza dei ceti medi soprattutto del Sud d’Italia, vedi: M. C

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ministrazione, in Non profit, 2000, pag. 27; S. C

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(67) G. P

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, Unita` nazionale, autonomie e federalismo, in Reg., 1995,

pag. 73 e ss. In particolare, l’Autore sottolinea come la stessa giurisprudenza co- stituzionale abbia contribuito ad avvalorare la sottrazione di competenze alle Re- gioni allorquando fosse venuto in causa un interesse nazionale, dimenticando cosı` che nel conseguimento di un obiettivo comune, come avremo modo di vedere piu` avanti, non tutto l’intervento deve essere compiuto necessariamente dal centro; ad esso spetteranno quei compiti che non possono essere assolti che in forma unita- ria, ma le rimanenti competenze dovranno essere decentrate.

(68) M. P

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, Le norme di attuazione degli Statuti per le Regioni ad auto-

nomia speciale e la legge 10 febbraio 1953, n. 62, in U. D

e

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iervo

, S. G

uerrieri

,

A. V

arsori

(a cura di), La prima legislatura repubblicana: continuita` e discontinuita`

Giuffre’ Editore

Difatti, i criteri che sono stati utilizzati in sede di attua-

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