assoluta, non riuscendo ad imprimere contemporaneamente
una svolta all’organizzazione centralizzata dello Stato (66).
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si e` optato per la ricostituzione del Ministero e, per un altro, non si e` inciso sull’assetto del Ministero stesso. Infatti, lo snellimento e la riorganizzazione degli uffici, la distribuzione dell’organico del soppresso Ministero dell’agricoltura tra il nuovo Ministero e le Regioni, il riordino e la soppressione degli organi consultivi e degli enti vigilati erano rimessi a suc- cessivi regolamenti da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La mancata attuazione della riforma ha condotto ad una nuova richiesta referendaria dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale; i timori per le con- seguenze di una eventuale soppressione del Ministero per via referendaria hanno portato celermente all’adozione del d.lgs. n. 143/1997. Quest’ultimo ha dato at- tuazione alla l. n. 59/1997, della quale ci occuperemo ampiamente in seguito, ri- disciplinando le funzioni del Ministero delle Politiche agricole e forestali secondo una prospettiva di mera perpetuazione dell’apparato amministrativo. In merito ve- di: F. P. Cerase
, Un’amministrazione bloccata. Pubblica amministrazione e societa`nell’Italia di oggi, Milano, Franco Angeli, 1990, pag. 11 e ss.; L. C
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, Il Ministerodelle attivita` produttive e il Ministero per le politiche agricole e forestali (articoli 27-34, 78), in A. P
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(a cura di), La riforma del Governo. Com-mento ai decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 sulla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 279 e ss.; L. C
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, L’istituzione del Ministero per le Politiche agricole. Commento al de-creto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministra- zione centrale), in Riv. dir. agr., 1997, pag. 295 e ss.; A. G
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, Ricognizionedei testi normativi statali relativi ad « oggetti » attinenti alla materia agricoltura e foreste di spettanza delle Regioni (l. 15 marzo 1997, n. 59; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143), in Reg., 1999, pag. 877 e ss.; V. G
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, Compatibilita` tra riforme epubblica amministrazione, in Tar, 1998, pag. 381; T. G
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, Il conferimento alleRegioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca: la prima at- tuazione della legge n. 59 del 1997 sotto la spinta delle richieste referendarie, in Reg., 1997, pag. 895 e ss.; R. P
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, Il Ministero delle politiche agricole e fore-stali, in Gior. dir. amm., 2002, pag. 715; G. R
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, Al termine della quinta legi-slatura regionale: progetti, propositi, inerzie, in G. R
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, Profilo storico ..., op. cit., pag.63 e ss.; Amministrazione e storia ..., op. cit., pag. 259 e ss.; Burocrazia e apparati amministrativi: evoluzione storica e prospettive di riforma, Milano, Giuffre`, 1996, pag. 91 e ss.
(66) G. A
bbamonte
, Funzioni pubbliche per settori organici. (Principi dellaGiuffre’ Editore
3.
Segue: unita` e autonomia come valori complementari.
Negli anni successivi all’adozione della Costituzione, l’e-
quilibrio fra unita` dei fini e pluralismo autonomistico delle
istituzioni e` stato alquanto precario, ovvero la bilancia si e`
spostata tutta a favore della prima, posto che alla realizzazio-
ne dell’unita` delle finalita` non e` corrisposta una reale attua-
zione del pluralismo autonomistico (67): nella classe dirigente
era ancora presente la concezione dell’organizzazione ammi-
nistrativa quale strumento di potere, anziche´ mezzo per sod-
disfare i bisogni della collettivita`, secondo una cultura politi-
co-giuridica di conservatorismo amministrativo e accentra-
mento politico ereditata dal periodo unitario (68).
alle istanze del corpo sociale), in G. S
antaniello
(a cura di), Trattato di dirittoamministrativo, Padova, Cedam, 1990, pag. 86 e ss.; F. B
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, La legge sull’or-dinamento regionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione, in Reg., 1975, pag. 891 e ss.; M. S. G
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, Del lavare la testa all’asino, in A. Barbera
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(a cura di), I nuovi poteri delle Regioni e degli enti locali. Commen-tario al decreto 616 di attuazione della legge 382, Bologna, Il Mulino, 1978, pag. 9 e ss.; L. P
aladin
, Le Regioni oggi, in Reg., 1985, pag. 18; R. Pinardi
, Spunti eriflessioni per una nuova regionalizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato, in Reg., 1991, pag. 1288 e ss. Sul fatto che la questione amministrativa, nell’espe- rienza del nostro Paese, ha assunto connotati di grande rilevanza sociale, non ri- conducibile al solo problema del funzionamento degli apparati pubblici essendo profondamente intrecciata alla cultura, alla vita quotidiana, all’esperienza dei ceti medi soprattutto del Sud d’Italia, vedi: M. C
ammelli
, Sussidiarieta` e pubblica am-ministrazione, in Non profit, 2000, pag. 27; S. C
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, Questione amministrativa equestione meridionale. Dimensioni e reclutamento della burocrazia dall’Unita` ad og- gi, Milano, Giuffre`, 1977, passim; G. M
elis
, L’amministrazione, op. cit., pag. 251.(67) G. P
astori
, Unita` nazionale, autonomie e federalismo, in Reg., 1995,pag. 73 e ss. In particolare, l’Autore sottolinea come la stessa giurisprudenza co- stituzionale abbia contribuito ad avvalorare la sottrazione di competenze alle Re- gioni allorquando fosse venuto in causa un interesse nazionale, dimenticando cosı` che nel conseguimento di un obiettivo comune, come avremo modo di vedere piu` avanti, non tutto l’intervento deve essere compiuto necessariamente dal centro; ad esso spetteranno quei compiti che non possono essere assolti che in forma unita- ria, ma le rimanenti competenze dovranno essere decentrate.
(68) M. P
icchi
, Le norme di attuazione degli Statuti per le Regioni ad auto-nomia speciale e la legge 10 febbraio 1953, n. 62, in U. D
e
Siervo
, S. Guerrieri
,A. V