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Il Regno Unito potrà ancora partecipare al brevetto europeo con effetto unitario?

Il Regno Unito ha deciso di prendere parte al nuovo sistema brevettuale, ma è importante comprendere in virtù di che cosa può farlo.

La partecipazione del Regno Unito ai regolamenti dell’Unione europea sulla creazione di un brevetto europeo ad effetto unitario potrebbe automaticamente finire con l’uscita del Paese dall’UE, dal momento che il Regno Unito perderebbe così lo status di Stato membro dell’Unione. Questa sarebbe la logica conseguenza giuridica a meno che l’accordo di uscita non preveda altrimenti; entrambi i regolamenti, infatti, si riferiscono esclusivamente a Stati facenti parte dell’Unione.

La soluzione percorribile agli occhi degli esperti219 riguarda l’inclusione, all’interno dell’accordo di uscita del Regno Unito dall’Unione, di ulteriori due accordi tra gli Stati firmatari dell’UPCA220

: uno dovrebbe permettere al Regno Unito di restare all’interno del progetto istitutivo del nuovo Tribunale, l’altro dovrebbe prevedere l’estensione dell’effetto unitario del nuovo brevetto europeo al Regno Unito. La Convenzione sul

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PPA, ossia Provisional Application Phase. 219

http://www.theunitarypatent.com/

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brevetto europeo (come sarà successivamente approfondito) contiene una base giuridica sufficiente per entrambi che, se inseriti all’interno dell’accordo di uscita, non necessitano di essere ratificati. È per questo motivo che il Regno Unito e gli altri Stati firmatari dovrebbero proseguire a depositare le ratifiche senza indugio.

Quindi, la partecipazione del Regno Unito al nuovo brevetto unitario potrebbe essere comunque garantita per mezzo di un accordo internazionale e ciò è possibile grazie a quanto previsto nell’art. 1 del Reg. n. 1257 del 2012 e nell’art. 142 della Convenzione sul brevetto europeo.

Secondo l’art. 1 del Reg. n. 1257/2012 “(1) Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria; (2) il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE”. È una circostanza favorevole che una delle basi giuridiche dei Regolamenti n. 1257 e n. 1260 sia proprio l’art. 142 della Convenzione sul brevetto europeo.

L’ultimo articolo ivi citato disciplina la possibilità di conferire effetti unitari al brevetto europeo nell’ambito della Convenzione di Monaco; infatti, nell’art. 142 CBE si prevede che “(1) un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati; (2) se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte”. Quindi, il Reg. n. 1257/2012 costituisce un accordo particolare secondo il significato dell’art. 142 CBE; è proprio in questo articolo, infatti, che un numero di Stati contraenti viene investito dell’opportunità di concludere un accordo particolare, in modo che i brevetti concessi in questi Paesi abbiano carattere unitario nell’insieme dei loro territori e, inoltre, che un brevetto europeo venga rilasciato solo per la totalità degli Stati che prendono parte a detto accordo particolare221.

Quest’ultimo punto, peraltro, non costituisce una condizione necessaria. Infatti, nel Reg. n. 1257/2012 non è previsto che un brevetto europeo richiesto per gli Stati partecipanti all’istituto della cooperazione rafforzata debba essere conferito solamente per l’insieme di questi Stati in modo unitario: l’art. 142 CBE concede la facoltà, non un obbligo, per gli accordi particolari che istituiscono brevetti unitari.

221 G.G

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Pertanto, può essere raggiunto un accordo tra gli Stati membri dell’EPC che sono anche Stati firmatari dell’Accordo TUB, compreso il Regno Unito, preferibilmente sotto forma di un protocollo all’UPCA, in modo da consentire che l’effetto unitario del nuovo brevetto europeo, che segue quanto disposto dal Reg. n. 1257/2012, possa essere esteso al Regno Unito sulla base dell’art. 142(1) EPC. Tale accordo sarebbe vincolante per gli Stati membri partecipanti al sistema del brevetto europeo e per il Regno Unito solo sulla base del diritto internazionale. Esso condurrebbe a due effetti unitari paralleli del nuovo brevetto europeo: per gli Stati membri partecipanti l’effetto unitario sarebbe garantito in base al Regolamento, mentre per il Regno Unito in base all’accordo speciale ai sensi dell’art. 142(1) EPC.

Inoltre, negli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata è ancora possibile usufruire dei brevetti europei tradizionali, se si decide di estendere la protezione del titolo solo ad un numero limitato di Stati; ma il Regolamento europeo non esclude nemmeno che ci si possa servire del brevetto europeo tradizionale anche nel caso in cui si desideri registrare il brevetto in tutti i Paesi della cooperazione rafforzata, anche se tale scelta appare prettamente teorica, dal momento che l’elevato ammontare delle tasse da pagare, se confrontato alle tasse dovute per un brevetto unitario, scoraggerebbe sicuramente una decisione simile. La protezione unitaria è quindi valida solo se richiesta dal titolare esplicitamente e se annotata nell’apposito registro. Nell’ipotesi in cui venissero designati tutti gli Stati della cooperazione rafforzata, la differenza tra un brevetto europeo tradizionale ed uno ad effetto unitario consisterebbe solamente nel carattere unitario o meno della protezione.

In ogni caso, fino ad ora, l’unico accordo particolare che è stato siglato è quello risalente al 22 dicembre 1978 ed entrato in vigore nel 1980 tra Svizzera e Liechtenstein. I Regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e l’Accordo TUB sono tutti accordi particolari ai sensi della CBE; inoltre, grazie alla revisione operata nel 2000, nella CBE è stato introdotto l’art. 149(1), il quale dispone che gli accordi particolari possano riguardare non solo la creazione di brevetti unitari, ma anche qualsiasi disciplina che, in base alla Convenzione, è trattata dal diritto nazionale.

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3.5 Il Regno Unito potrà ancora partecipare all’Accordo che istituisce una