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L’istituzione di un sistema unitario di protezione brevettuale a livello di Unione europea è riuscito finalmente a concretarsi l’11 dicembre 2012 attraverso tre atti con natura giuridica diversa, due regolamenti e un accordo internazionale.

Il compito di far funzionare il motore del sistema è affidato ai regolamenti, istituzioni che per loro natura sono direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e sono adatti ad offrire una migliore operatività; a un accordo internazionale è stato invece affidato il compito di creare una giurisdizione unitaria ed esclusiva in merito alle controversie brevettuali, cercando di superare le competenze dei singoli tribunali nazionali in materia. La natura giuridica dell’accordo internazionale è molto diversa da quella del regolamento. Il regolamento costituisce, assieme alle decisioni e alle direttive, una fonte di diritto derivato della UE e, secondo quanto disciplinato all’art. 288 TFUE, è un atto normativo avente portata generale, obbligatorio in ogni sua parte e applicabile negli ordinamenti degli Stati membri in modo diretto; le norme in esso contenute sono vincolanti in tutti i loro elementi e regolano direttamente la materia a cui si applicano.

Mentre i regolamenti non hanno bisogno di essere ratificati, ciò non vale per gli accordi internazionali, i quali si applicano solamente agli Stati che hanno ratificato l’accordo o hanno dato la loro adesione, avendo rispettato le normative interne e le formalità richieste dal caso. La materia giurisdizionale è stata delegata allo strumento

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M.SCUFFI, Il brevetto europeo con effetto unitario e l’Unified Patent Court, in Dir. ind., 2013, n. 2, p. 156.

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dell’accordo per superare la giurisdizione nazionale in modo adeguatamente concordato e condiviso tra ogni Stato membro contraente99.

A causa della diversa natura giuridica appena citata, sorge una potenziale discrepanza temporale in merito alla loro applicabilità: i due regolamenti sono entrati in vigore il 20 gennaio 2013, trascorsi i consueti venti giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea; questi possono trovare concreta applicazione solamente a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo UPC100, data identificabile con il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del 13° strumento di ratifica o di adesione (a condizione che tra gli Stati ratificanti siano inclusi i tre Stati membri in cui è stato concesso il maggior numero di brevetti europei nel corso dell’anno precedente la firma dell'Accordo, vale a dire Francia, Germania e Regno Unito)101.

I tre atti sono stati inoltre collegati tra loro attraverso un meccanismo ad orologeria102, al fine di permettere la loro contemporanea applicazione e dare al sistema l’opportunità di funzionare a pieno regime: l’applicazione dei due regolamenti è condizionata all’entrata in vigore dell’Accordo UPC e riguarderà solamente gli Stati che hanno ratificato l’accordo103. Quindi, l’applicazione dei regolamenti è di fatto subordinata all’entrata in

vigore dell’accordo e questo introduce un certo grado di aleatorietà nella messa in atto del sistema complessivo; l’entrata in vigore dell’accordo dipende dalla volontà degli Stati aderenti alla Cooperazione rafforzata di ratificarlo o meno. Bisogna inoltre tenere presente che inizialmente i brevetti unitari non potranno essere richiesti e avere effetto in tutti gli Stati partecipanti, poiché alcuni di essi non avranno ancora ratificato l’Accordo UPC; le ratifiche successive daranno origine a diverse generazioni di brevetti unitari con diversa copertura territoriale. L’estensione territoriale di una generazioni di brevetti rimarrà la stessa per tutta la durata della vita degli stessi, indipendentemente dalle successive ratifiche dell'Accordo UPC dopo la data di registrazione dell'effetto unitario; in altre parole, non sarà possibile estendere la

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A.ILARDI, (nt. 5), p. 105. 100

Unified Patent Court, in italiano Accordo TUB(Tribunale Unificato dei Brevetti). 101

Informazioni reperibili al seguente indirizzo:

https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/start.html, alla sezione “Start date,

When will the Unitary Patent system start?”. 102

A.ILARDI, (nt. 5), p. 75. .

103

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copertura territoriale dei brevetti unitari ad altri Stati membri che ratificano l'Accordo UPC dopo la registrazione dell'effetto unitario da parte dell'EPO104.

L’Accordo UPC è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri105

dell’UE, inclusa l’Italia, che inizialmente aveva deciso di non partecipare alla Cooperazione rafforzata. Successivamente, le cose sono cambiate perché l’Italia ha deciso di aderire anch’essa alla Cooperazione rafforzata, lasciando la Spagna l’unica esclusa del tutto dal progetto; ad oggi, anche la Croazia non è coinvolta nel progetto, dal momento che è entrata a far parte dell’Unione europea il 1° luglio 2013.

Finora però, di questi 25 Stati firmatari dell’accordo, solo 14106 hanno provveduto a ratificarlo. In merito ai restanti Stati, altri quattro107 hanno ottenuto il via libera dei rispettivi parlamenti, ma non hanno ancora provveduto al deposito dello strumento di ratifica. Secondo le ultime notizie pubblicate sul sito EPO, si prevede che il brevetto unitario possa realizzarsi entro la primavera del 2018. Nel frattempo si cerca di far entrare in vigore nel minor tempo possibile il “Protocollo sull’applicazione anticipata dell’Accordo sul Tribunale unico dei brevetti”, in modo da poter iniziare ad avviare la macchina organizzativa ed essere pronti nel momento in cui saranno concessi i primi brevetti comunitari. Anche per avviare il suddetto Protocollo sono necessarie 13 firme e ben dieci Paesi108 hanno già provveduto a rilasciarle.

Il Protocollo in questione, siglato il 1° ottobre 2015, consente l’applicazione anticipata di alcune parti dell’Accordo UPC; è importante per i Paesi prender parte alla fase di applicazione provvisoria del Tribunale unificato dei brevetti, in modo da poter partecipare al processo di selezione dei magistrati e dei giudici, a cui saranno assegnate le controversie di competenza del nuovo Tribunale, e al collaudo dei sistemi informatici.

104

B.BATTISTELLI, Intervista al Presidente dell’UEB sul Brevetto unitario, 2008, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008107/Intervista%20Presidente%20EPO.pdf, al par. “In che modo l’utente sarà in grado di sapere qual è la protezione geografica di un

determinato brevetto unitario?”. 105

Tranne la Croazia (non ancora membro dell’UE alla data citata), la Polonia e la Spagna. 106

Gli Stati che hanno ratificato l’Accordo UPC sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Svezia, Finlandia, Estonia, Lituania. 107

Rispettivamente Germania, Lettonia, Slovenia, Gran Bretagna. Rileva l’intenzione della Germania di depositare la ratifica per ultima.

108

Tra questi figurano Italia, Francia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Gran Bretagna ed Estonia.

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Durante la fase di applicazione provvisoria sarà possibile registrare anticipatamente le richieste di opt - out; attraverso l’esercizio dell’opt - out, per un periodo di 7 anni i titolari dei brevetti potranno sottrarsi al giudizio della Corte sovranazionale e continuare a mantenere la competenza in materia giurisdizionale in capo ai tribunali nazionali (lo strumento di opt - out verrà approfondito nel secondo capitolo).

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CAPITOLO 2

FATTORI CHE DETERMINANO IL SUCCESSO DEL BREVETTO

EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

SOMMARIO: 2.1. La crescente domanda di rilascio di brevetti europei come argomento in favore dell’opportunità di creare un titolo brevettuale unitario. 2.2. Il considerando n. 4 del Regolamento n. 1257/2012 UE. 2.2.1. Il brevetto unitario e un percorso più semplice per accedere alla tutela. 2.2.2. Il brevetto unitario e una significativa riduzione dei costi. 2.2.3. Il brevetto unitario e una giurisdizione più sicura. 2.3. Opt - out e possibilità di scelta. 2.4. Aumento della competitività europea nei confronti del resto del mondo. 2.5. Brevetto europeo con effetto unitario e lotta alla contraffazione. 2.6. Valutazione dell’istituto del brevetto europeo unitario in un’ottica di medio - lungo periodo.

2.1 La crescente domanda di rilascio di brevetti europei come argomento in