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5. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA STIMA DEI DANNI

5.1 Regolamenti e procedure di stima adottate

Rispetto alla dottrina e ai concetti estimativi sopra riportati, più o meno tutti i regolamenti sulla corresponsione degli indennizzi/risarcimenti agli agricoltori per i danni da fauna selva-tica, non riportano il dettaglio delle formule e dei principi economico-estimativi utilizzati sep-pure da questi prendono spunto per la valutazione monetaria del danno.

Le differenze principali tra un regolamento e l’altro riguardano soprattutto i tempi per la de-finizione e il pagamento dell’indennizzo e i criteri di scelta del prezzo di mercato da conside-rare per i prodotti danneggiati.

La situazione nei diversi comprensori e ambiti amministrativi presenti sul territorio nazio-nale, può essere ricondotta, semplificando un po’, a due tipi di procedure prevalenti (Tab. 5.2): quella a due fasi e quella realizzata in un'unica fase sul campo. La prima, più tradizionale e dif-fusa, prevede un momento iniziale nel quale il perito, attraverso uno o più sopralluoghi, cerca di definire la quantità di prodotto danneggiato. In un secondo momento, dalle raccolte in poi, viene definito il prezzo del prodotto danneggiato sulla base dei prezzi di mercato dell’annata.

TIPI DI BENE

ASPETTI

ECONOMICI RIFERIMENTOECONOMICO APPLICAZIONI Valore di mercato Domanda-offerta prezzo Compravendite, divisioni ereditarie, aste, cauzioni Valore di

capitalizzazione Reddito capitalizzato

Come sopra per beni di mercato limitato o assente, di cui si conosca il reddito, valore attuale beni pubblici

Valore di costo Costo-prezzo fattori produttivi Danni, ripristino condizioni iniziali, servizi pubblici Valore di

trasformazione

Prezzo bene trasformato meno costo di

trasformazione Compravendite e valutazioni beni grezzi senza mercato Valore di surrogazione Prezzo-costi surrogati Come sopra, per beni surrogabili scarsamente disponibili

nel mercato, beni ambientali Beni privati

e pubblici

Valore complementare Diverso valore unitario porzione residua bene Espropri parziali, acquisti di proprietà o aziande integrabili, danni

Beni

pubblici Valore di utilità sociale

Domanda collettiva, rendita consumatore o disponibilità a pagare, benessere collegato funzione di spesa

Beni pubblici, quantificazione servizi ambientali, analisi costi-benefici, indennità a privati per uso pubblico

Tabella 5.1 - Criteri di stima o aspetti economici considerati e applicazioni.

TIPO DI

PERIZIA STIMA QUANTITATIVA DEFINIZIONE DEL PREZZO PREZZO DA APPLICARE

A due fasi Al momento della perizia sul

campo

Dopo le raccolte, a cura dell’ente di gestione

Prezzo di mercato alla raccolta (media secondo diversi criteri).

Breve, ad

una fase Realizzata dal perito sul campo

Deciso dal perito sulla base dei prezzi di mercato all’attualità o pregressi (prezziari o prontuari).

Il secondo tipo di perizia tende ad essere svolta più rapidamente con la definizione dell’en-tità dell’indennizzo già dopo il primo o il secondo sopralluogo sul campo114. Seguendo questa modalità i prezzi dei prodotti agricoli danneggiati sono definiti basandosi sui prezzi delle an-nate precedenti. Tali prezzi possono essere ricavati dai mercuriali, oppure da appositi prontuari o prezziari, se disponibili e aggiornati.

Una prima differenza evidente tra le due procedure è che nel primo caso il prezzo è dell’an-nata in corso mentre nel secondo è relativo a situazioni pregresse, cioè a prezzi delle annate precedenti. Quest’ultima procedura potrebbe essere criticabile dal punto di vista formale, in

114Ciò però non sempre avviene in quanto, in situazioni controverse o complicate e in particolare quando l’agri-coltore non è d’accordo sull’indennizzo definito, la definizione di quest’ultimo viene rimandata ad un momento successivo. Generalmente dopo le raccolte. In questo caso si ritorna allo schema della perizia a due fasi.

115Il termine deriva dal francese mercuriale: cioè la requisitoria (relativa anche alla definizione dei prezzi delle merci) che nelle corti di giustizia francesi il presidente pronunciava il primo mercoledì dopo le vacanze.

BOX 8 - Mercuriali, prezziari e prontuari.

I mercuriali rappresentano i listini ufficiali dei prezzi medi correnti, in un certo periodo e luogo, di date merci. Questi sono disponibili presso le camere di commercio delle province o nei siti on-line delle medesime. Si riferiscono generalmente ai prezzi mensili dopo le raccolte in aree specifiche per unità amministrative anche più piccole delle province stesse. Sono dati medi del mese di riferimento115. I prezziari e prontuari sono in genere delle elaborazioni dei mercuriali riferite a più mesi e/o a più annualità. Sono quindi delle medie di altre medie. Si possono riferire a prodotti o merci specifiche, ma anche ad altri aspetti della produzione: come i costi per le lavorazioni agricole, i costi della ma-nodopera secondo il livello di specializzazione, ecc. Mentre i prezziari sono sostanzialmente dei sem-plici elenchi di prezzi, o costi, raggruppati per tipologie di argomento, i prontuari sono dei documenti più complessi e completi che trattano una certa problematica in modo organico e completo. Prontuari sulla problematica dei danni da fauna selvatica alle colture agricole, non sono molto comuni. Nell’in-dagine qui riportata si fa riferimento a due soli prontuari realizzati a livello nazionale: quello della Provincia di Bologna del 1997, che ha previsto alcune edizioni anche per le annate successive, e quello della Provincia di Cuneo.

La realizzazione dei prontuari e prezziari è, a nostro avviso, da auspicare in quanto consente di de-finire in modo standardizzato questo tipo di procedure e di renderle trasparenti alle categorie interes-sate. La definizione di questi documenti dovrebbe essere il risultato di una concertazione territoriale tra le categorie interessate. Questi strumenti però, per essere efficaci e validi, dovrebbero essere con-tinuamente aggiornati (di anno in anno). Ciò rappresenta indubbiamente un limite alla realizzazione di questi documenti per l’impegno che ciò richiede.

Vi è tuttavia da rilevare che i prontuari o i prezziari non devono necessariamente prevedere un ag-giornamento e una ristampa continua per ogni annata. Con la diffusione di internet e della consulta-zione via web, le tabelle dei prezzi potrebbero essere disponibili e aggiornate continuamente on-line, mentre la procedura e i criteri per la definizione del danno quantitativo e dei prezzi potrebbero rima-nere gli stessi ed essere eventualmente aggiornati solo ogni tanto sui regolamenti, i prontuari, le linee guida e i manuali. Su questi ultimi sarebbe sufficiente prevedere l’indicazione dei siti web ufficiali da utilizzare per ricavare i prezzi aggiornati delle merci necessari al calcolo degli indennizzi per l’annata di riferimento.

quanto il prezzo più corretto sarebbe quello dell’annata in corso, cioè del periodo temporale a cui l’agricoltore ha fatto riferimento per adeguare la propria produzione. Per certi prodotti in-fatti (soprattutto la frutta e gli ortaggi) gli andamenti dei prezzi dell’annata possono condizio-nare in modo rilevante le modalità di produzione; che possono essere più o meno intensive (per l’impiego di mezzi di produzione e di manodopera) ed accurate. Vi è tuttavia da considerare che il prezzo medio ordinario, determinato sulla base delle annate precedenti, può essere un punto di riferimento più “sicuro” e “stabile” sia per l’agricoltore che per gli enti di gestione territo-riale nel caso di annate con un andamento dei prezzi particolarmente sfavorevole, nel primo caso, o favorevole nel secondo116.

Anche nel caso della perizia a due fasi d’altronde non c’è un criterio univoco per stabilire il prezzo da utilizzare. Quest’ultimo rappresenta una media dei prezzi dopo le raccolte di quel-l’annata. Il periodo da considerare e il mercato di riferimento però possono variare in quanto non ben specificati o perché indicati in modo diverso da regolamento a regolamento e da pro-dotto a propro-dotto117.

Generalmente i regolamenti stabiliscono una data o un periodo entro cui, dal momento del rilevamento del danno, deve essere corrisposto l’indennizzo. Per ragioni di equità e trasparenza gli stessi dovrebbero definire anche il periodo per calcolare il prezzo medio da considerare. Questo a nostro avviso dovrebbe essere l’arco temporale che va dalla comparsa dei primi prezzi, dopo le raccolte, al periodo in cui viene liquidato l’indennizzo118.

La procedura “breve”, con un'unica fase di stima, presenta dei vantaggi legati soprattutto alla rapidità nella definizione dell’indennizzo e quindi, potenzialmente, nella chiusura della pratica. Questo aspetto è certamente importante e considerato favorevolmente sia da parte degli agri-coltori danneggiati, che verrebbero così risarciti più velocemente119, sia da parte dell’ente ge-store, che in questo modo potrebbe semplificare le procedure dal punto di vista amministrativo e di bilancio120.

L’adozione di questo metodo si basa però sulla presenza nel comprensorio di tecnici e periti particolarmente esperti, capaci ed equilibrati. In grado cioè di quantificare, in tempi rapidi, sia fisicamente che economicamente il danno ed essere in grado di contrattare con l’agricoltore un indennizzo equo nei suoi confronti e sostenibile per l’ente di gestione. Questa situazione non è

116Non sempre infatti l’agricoltore, soprattutto per certi tipi di coltivazioni, è in grado di adeguare la produzione ed i mezzi impiegati all’andamento dei prezzi dell’annata. Quest’ultimo è a volte imprevedibile. Utilizzando un prezzo medio ordinario basato sulle annate precedenti è possibile ovviare appunto a questi sbalzi di mercato. In questo caso il prezzo medio ordinario potrebbe rappresentare una sorta di “assicurazione” sull’instabilità dei prezzi. 117Possono infatti essere utilizzati: i prezzi giornalieri del mercato più prossimo al luogo della coltura danneggiata, del mercato dove l’agricoltore avrebbe venduto il prodotto, del mercato provinciale, ecc. Il periodo delle raccolte poi, a seconda del prodotto considerato, può essere più o meno lungo e di conseguenza si può avere una maggiore variazione dei prezzi. Vi è ancora da considerare che il prodotto può anche essere conservato e non venduto im-mediatamente sul mercato. Il periodo da considerare pertanto si allungherebbe ulteriormente e così la variazione dei prezzi.

118Considerato che più ci si allontana dal periodo delle raccolte più i prezzi dei prodotti (non tutti e non sempre) per l’area in questione tendono ad aumentare, adottando questo criterio, l’ente responsabile dell’indennizzo ver-rebbe stimolato a concludere quanto prima possibile la pratica in corso.

119In generale la rapidità, la correttezza e l’attenzione che si pone nella procedura di indennizzo sono sicuramente elementi importanti per soddisfare il produttore agricolo.

120È necessario tuttavia considerare che l’immediata definizione dell’indennizzo non significa automaticamente una rapida liquidazione dello stesso. Dipenderà ancora dall’ente di gestione chiudere o meno la procedura in tempi rapidi. Possiamo tuttavia affermare che questa impostazione crea i presupposti perché ciò avvenga rapidamente.

sempre presente nelle diverse aree del territorio nazionale e nei diversi momenti della stagione. I periodi in cui si verificano i danni sono spesso concentrati stagionalmente e la disponibilità dei periti è limitata. Ciò può rappresentare un limite non trascurabile di questa procedura.

Un altro aspetto critico della valutazione “sintetica e veloce” è rappresentato dalla scarsa og-gettività che in alcuni casi può avere quest’ultima. La rapidità nella definizione dell’indennizzo e nella chiusura della pratica potrebbe indurre gli agricoltori ad accettare condizioni di inden-nizzo svantaggiose che in quel momento (sul campo) non risultano evidenti121.

Per l’ente di gestione territoriale la procedura “breve”, se da un lato offre il vantaggio di es-sere meno costosa, dall’altro da’ molta autonomia ai periti, che in questo modo possono stabi-lire un rapporto anche troppo “confidenziale” con gli agricoltori non mantenendosi più come “elementi terzi” nella procedura di stima. L’indipendenza dei periti, sia nei confronti degli agri-coltori, che dell’ente di gestione territoriale, dovrebbe essere comunque mantenuta e salvaguar-data.

L’obiettivo generale dell’ente territoriale di gestione è quello di ridurre i costi di gestione complessivi della problematica e di soddisfare, o non scontentare la componente agricola nel suo complesso gestendo in modo quanto più equilibrato le popolazioni selvatiche.

In definitiva è difficile affermare quale possa essere la procedura più corretta in senso asso-luto, tra le due principali considerate. Ciascuna ha degli aspetti positivi e negativi e spesso l’op-portunità, l’adeguatezza o l’efficacia dell’una o dell’altra dipendono dalle condizioni locali in cui si interviene e in particolare dal tipo di organizzazione dell’ente di gestione territoriale.

È possibile anche ipotizzare un’integrazione e complementarietà tra le due procedure a se-conda delle situazioni e delle caratteristiche del danno. La procedura “veloce”, svolta in un'unica fase, potrebbe essere adottata nelle situazioni di danno minore, più semplice da valutare e dove l’accordo con l’agricoltore è più facile da ottenere122. La procedura più complessa ed accurata, realizzata in due fasi distinte, potrebbe essere adottata nei casi di danno più grave, più com-plesso da valutare o dove non si riesce ad ottenere un accordo con l’agricoltore e quest’ultimo non è favorevole al “rito breve”.