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Le leggi delle popolazioni straniere fecero si che il fatto illecito ritornasse ad uno stadio primitivo non molto lontano dal livello di evoluzione raggiunto nella legge delle XII Tavole.《Il superamento della faida310 mediante la compositio o versamento di una somma di danaro alla parte offesa a scopo di “pacificazione”311; la egemonia della pena privata (pecuniaria) quale unica forma

di castigo per ogni atto illecito in danno altrui e in funzione sia afflittiva che risarcitoria; l’attribuzione solo alla vittima dell’iniziativa concernente la

309 Sul tema, si veda specialmente: G.P. MASSETTO, voce Responsabilità (diritto intermedio), in Enciclopedia del

diritto, tomo XXXIX, Milano 1988, pp. 1099- 1186; e G. ROTONDI, Dalla lex Aqiulia all’art. 1151 C. Civ. Ricerche

storico-dogmatiche, in Rivista di Diritto Commerciale 15 (1917), pp. 236-295. Si riferiscono pure ad aspetti

relazionati con questa materia: P. CERAMI, La responsabilità extracontrattuale dalla compilazione di Giustiniano

ad Ugo Grozio, in La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica, atti del I

Congresso Internazionale ARISTEC, Madrid, 7-10 ottobre 1993, al cura di LETIZIA VACCA, Torino 1995, pp. 103- 122; G. DIURNI, voce Pena privata (diritto intermedio), in Enciclopedia del Diritto, tomo XXXII, Milano 1982, pp. 739-751; M. FUENTESECA, El delito civil en Roma y en el derecho español, Valencia 1997, pp. 211 e ss; A. LA TORRE, Genesi e metamorfosi della responsabilità civile, cit., pp. 92 e ss.; G. VALDITARA, Dalla lex Aquilia

all’art. 2043 del Codice civile, cit. p. 21 e ss. Per una visione di ciò che parallelamente si verificava con il dovere di

riparare in materia contrattuale. Si veda E. BUSSI, La formazione dei dogmi di diritto privato comune ( diritto reali e

diritto di obbligazione), Padova 1937, pp. 191 e ss.

310 Diurni segnala che la faida è un procedimento di autotutela del gruppo, da cui deriva la imposizione di una

sanzione di carattere privato, che può colpire direttamente la persona o il suo patrimonio. (G. DIURNI, voce Pena

privata (diritto intermedio), cit., p. 743.

punizione del reo, salvo un ristretto numero di crimina pubblica di competenza dell’autorità; la sanzione punitiva correlata all’evento dannoso (considerato) nella sua oggettività e a prescindere, quindi, dalla volontarietà o meno dell’atto 》 , sono in sintesi le caratteristiche più rilevanti della concezione d’illecito raccolte nelle leggi portate dagli stranieri312.

Esempio di questa normativa è costituito dall’Editto di Rotari, il quale, a somiglianza della legge della XII Tavole, conteneva un tariffario di pene applicabili a diversi tipi di lesioni che si incaricava di elencare.

Nel menzionato editto si contemplava pure il cosiddetto guidrigildo o pretium mortuoi, che era un tipo particolare di pena pecuniaria diretta a compensare l’omicidio di un uomo libero. Nella determinazione del suo valore influivano fattori come l’età, le funzioni pubbliche esercitate o la classe a cui apparteneva l’individuo lesionato. Con Liutprando viene fissato legislativamente il suo ammontare.

Sebbene all’inizio questo tipo di pena era riservato all’omicidio, in seguito viene applicata ad altre figure delittuose, come, ad esempio, la vendita di un uomo libero come schiavo e le lesioni gravissime313.

Nonostante il livello raggiunto da questa normativa venga catalogato come precario, tuttavia non è stato trascurato di sottolineare almeno alcuni aspetti. Così, in uno studio recente sul cosiddetto danno alla salute, è stato affermato che l’Editto di Rotari rappresenta 《 il primo tentativo organico di quantificare il risarcimento del danno fisico alla persona》314. D’altra parte è stata sottolineata

la chiara distinzione che si fa tra le obbligazioni ex delicto e ex contractu quando si dice che 《in hac lege “debitor” accipitur tam de maleficio quam contractu (Expositio, ad Roth. 245)》315.

Il massimo grado di evoluzione a cui giunsero alcuni interpreti delle leggi

312 In questo senso, A. LA TORRE, Genesi e metamorfosi della responsabilità civile, cit., p. 94.

313 G. DIURNI, voce Pena privata (diritto intermedio), cit., p. 747. nello stesso senso, A. LA TORRE, Genesi e

metamorfosi della responsabilità civile, cit., pp. 94-95.

314M. LANTERI, Alcune considerazioni sul danno alla salute, in Atti del II Convegno sulla problematica contrattuale

in diritto romano, LED-Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto- Milano 1998, pp. 403- 404, aggiungendo che《il ristoro pur tenendo conto dei danni fisici subiti dal leso, veniva tuttavia commisurato alla ricchezza e alla possibilità di guadagno del danneggiato; si noti come, nel nostro paese, tale sistema si sia sostanzialmente tramandato sino a un decennio fa》.

longobarde (già in pieno secolo XI) fu quello di ricorrere alla lex romana come aiuto per la interpretazione di casi dubbi o per le lacune della legge. 《 Nulla dunque, che possa lontanamente paragonarsi all’alto livello già raggiunto dal diritto romano》, conclude La Torre316.

Si è comunemente negata qualsiasi influenza dell’elemento germanico nell’evoluzione generale della disciplina degli atti illeciti privati. Dimostrativa di questa posizione è l’atteggiamento assunto da Rotondi, che in un studio storico completo sulla responsabilità extracontrattuale omette deliberatamente l’esame delle leggi e dei costumi barbarici poichè li considera assolutamente ininfluenti sull’evoluzione posteriore, nella misura in cui, 《il risorgere del diritto romano nel secolo XIII ha fatto ricadere tutta la materia del risarcimento del danno entro l’orbita esclusiva delle fonti romane》317. Questo ultimo fenomeno priva pure di

trascendenza le norme degli statuti e le leggi dei principati, che, seppure influirono nell’evoluzione dell’elemento penale e della repressione di figure particolari di crimini, non ebbero influenza in relazione con il cosiddetto delitto civile318.

Quanto precede ha permesso di concludere che, alla base dello sviluppo verificatosi nella materia durante il diritto intermedio, 《 resta il diritto giustinianeo; più specificatamente l’istituto dell’a. L. Aquilia, si presta ad un’applicazione sempre più estesa, pur non rinnegando i due capisaldi su cui esso poggia, che sono quello della lesione patrimoniale –elemento oggettivo- e quello della colpa- elemento soggettivo》319.

316 G. DIURNI, voce Pena privata (diritto intermedio), cit., p. 743. Nello stesso senso A. LA TORRE, Genesi e

metamorfosi della responsabilità civile, cit., p. 95.

317 G. ROTONDI, Dalla lex Aquilia all’art. 1151 C.Civ. Ricerche storico-dogmatiche, in Rivista di Diritto

Commerciale, 15(1917), p. 237. nello stesso senso, A. LA TORRE, Genesi e metamorfosi della responsabilità civile, cit., pp. 92 e ss.; M. FUENTESECA, El delito civil en Roma y en el derecho español, cit., p. 213; G. VALDITARA,

Dalla lex Aquilia all’art. 2043 del Codice civile, cit., pp. 21 e ss.

318G. ROTONDI, Dalla lex Aqiulia all’art. 1151 C. Civ. Ricerche storico-dogmatiche, in Rivista di Diritto

Commerciale, 15 (1917), cit., p. 237. aggiunge qui che il diritto canonico non ha nemmeno influenza nell’evoluzione della materia, poichè in esso il problema del risarcimento del danno non è posto nè risolto in maniera sostanzialmente diversa,《da quello con cui lo pongono e lo risolvono i civilisti: la dottrina canonistica, anche la più antica, non perde mai di vista le fonti romane al riguardo》.

319 G. ROTONDI, Dalla lex Aqiulia all’art. 1151 C. Civ. Ricerche storico-dogmatiche, in Rivista di Diritto

CAPITOLO II LE CONCEZIONI SUL DANNO AQUILIANO DAI