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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO

PARTE VI pag. 6 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DA SOTTOSCRIVERE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO

Uso degli spazi e dei locali scolastici

Modalità di comunicazione con i genitori

Acceso orario di apertura e chiusura degli edifici scolastici Distribuzione materiali di propaganda

Intervento esperti

Raccolta di denaro nella scuola

Gestione dei materiali e delle biblioteche Modalità di comunicazione con i genitori REGOLAMENTO DEI DOCENTI Assemblee sindacali e scioperi

Procedure degli atti e dei reclami

Divieto di fumo

8.4 REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

PREMESSA

La Scuola svolge la sua opera educativa, in collaborazione con la famiglia, per promuovere negli studenti la formazione del senso di responsabilità personale e la consapevolezza della propria funzione sociale. Gli alunni, assistiti e guidati dai Docenti e dal Dirigente Scolastico , si educano all’autogoverno ed alla partecipazione attiva alla vita della scuola. I rapporti tra docenti ed alunni si basano sul colloquio e sulla collaborazione; ogni iniziativa individuale o di gruppo, da parte degli alunni, intenta a svolgere attività culturali di ricerca e di approfondimento, sarà incentivata e sostenuta dal D.S., dai Docenti e da tutti gli operatori scolastici.

Norme comuni art.1

Al suono della campana di inizio delle lezioni, fissate per le ore 8.10 per la scuola dell’infanzia, 8,10 per la scuola primaria e 8,30 per la scuola secondaria, tutti gli alunni confluiranno ordinatamente dal cortile alle aule accompagnati dai docenti della prima ora e si recheranno in classe.

Per le scale e per i corridoi è proibito alzare la voce, correre e/o, comunque, cagionare disordini.

L’ordine e la disciplina sono presupposti fondamentali della vita della scuola.

art. 2

Durante le ore di lezione, gli alunni non possono lasciare l’edificio scolastico, se non prelevati dal genitore o da chi ne fa le veci,sempre con il permesso del Preside o del coordinatore di plesso. La scuola primaria e secondaria è scuola dell’obbligo pertanto non usciranno se non in casi eccezionali e con certificazione .

art. 3

Di eventuali indisposizioni dell’alunno, durante le ore di lezione, saranno avvisate tempestivamente le famiglie. Per la scuola dell’infanzia, che non è scuola dell’obbligo, si tollera l’assenza di un solo mese dopodiché decade l’iscrizione.

art. 4

L’alunno che, con regolare permesso, si reca fuori dalla propria classe per un qualsiasi bisogno, deve ritornarvi nel più breve tempo possibile. E’ proibito trattenersi a conversare per le scale, nei corridoi, nei gabinetti e fermarsi davanti alla porta di una classe non propria.

Durante le prime ore di lezione e durante le ultime ore, non sarà permesso l’uso dei servizi igienici, salvo casi eccezionali.

art. 5

La scuola è sede della Comunità scolastica, i cui componenti hanno diritto di organizzazione e di agibilità all’interno dell’edificio scolastico.

art. 6

La scuola assicura il diritto allo studio secondo i dettami della Costituzione e promuove la crescita globale

dell’alunno. A questo scopo deve essere garantita la piena funzionalità educativa e formativa della scuola e tutti saranno impegnati al fine di rendere effettivo tale diritto.

art. 7

La scuola deve assicurare la libertà d’insegnamento considerata come libertà di espressione e rispetto dell’autonomia didattica del docente. La scuola deve parimenti garantire l’attuazione del diritto costituzionale delle famiglie all’educazione. E’ dovere dei docenti, delle famiglie e degli alunni, instaurare un fattivo rapporto di collaborazione per contribuire alla promozione di un efficace processo formativo.

art. 8

Coloro che operano nella scuola, senza distinzione di opinione politica e di fede religiosa, hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Il confronto deve avvenire democraticamente.

art. 9

Durante l’ingresso e l’uscita degli alunni all’esterno della scuola sarà richiesta la vigilanza di specifico personale (inviato dal comune o dalla protezione civile). Comunicazione oraria dell’ingresso e uscita allievi è data dal Dirigente scolastico al Comune ed al Comandante dei Vigili Urbani.

art. 10

Gli alunni hanno l’obbligo di tenere un comportamento corretto e ben educato ovunque e sempre, anche davanti alla scuola.

Vigilanza alunni art. 11

Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per classi, secondo disposizioni date dal Dirigente scolastico e sotto la vigilanza del personale docente di turno, compreso l’insegnante di sostegno.

Come da circolare

Al termine delle lezioni, ogni classe uscirà accompagnata dall’insegnante dell’ultima ora. Anche nella scuola secondaria.

art. 12.

La ricreazione potrà essere effettuata all’interno delle classi . Avrà la durata di 10 minuti e si effettuerà tra la seconda e la terza ora di lezione sotto la sorveglianza dell’insegnante della 2° ora. Dalle 10,10 in poi gli insegnanti consentiranno la ricreazione nel seguente ordine :

classi prime e seconde primaria dalle 10,10 alle10,30 classi terze quarte e quinte dalle 10,20 alle 10,50

classi prime scuola secondaria dalle 10. 10 alle 11,00 classi seconde terze dalle 10,20 alle 11,00

classi terze dalle 10,30, alle 11,00

art. 13

Ciascun docente è responsabile della classe , i cambi devono avvenire in brevissimo tempo. In nessun caso la classe può essere lasciata senza sorveglianza; pertanto ove dovesse emergere la necessità, il docente costretto ad assentarsi chiamerà il personale ausiliario per vigilare sugli alunni fino al suo rientro . La ricreazione si svolge di norma all’interno dell’aula sotto la diretta sorveglianza del docente. Quando le condizioni climatiche lo permettono, a discrezione e sotto la responsabilità del docente della classe, gli alunni potranno uscire nel cortile.

La vigilanza sugli alunni nei corridoi e nei bagni, durante l’intervallo e durante il cambio delle ore, sarà compito del personale ausiliario tranne per i bambini della scuola primaria e infanzia che dovranno essere accompagnati dai docenti in fila

art. 14

Nel caso in cui il docente, durante le proprie ore di lezioni, dovesse lasciare l’aula per inderogabili motivi, la vigilanza sugli alunni sarà affidata dal docente stesso, dal Preside o dal suo collaboratore, al personale ausiliario o ad altro personale scolastico ( per un tempo brevisssimo).

art. 15

In caso di ritardo giustificato del docente, la vigilanza degli alunni sarà affidata dal Preside o dal docente delegato ad altro personale scolastico docente.

art. 16

I docenti accompagneranno personalmente la classe ogni volta che essa dovrà spostarsi , per visite guidate, gite o altre attività didattiche e vigileranno affinché tali spostamenti avvengano in maniera disciplinata.

art. 17

Il dovere di vigilanza non si interrompe durante la pausa ricreativa degli alunni che si configura come momento altamente educativo.

Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni art. 18

Gli alunni in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni sono ammessi in classe con decisione del Preside o del

I docenti della 1° ora annoteranno i ritardi sul registro di classe . Se i bambini non presentano la giustifica si avvertono i genitori.

art. 19

Gli alunni che, solo occasionalmente, per seri motivi non possono presentarsi alle lezioni della prima ora, possono essere ammessi subito in classe solo se accompagnati dai genitori e con il permesso del preside o del collaboratore incaricato.

art. 20

Per nessun motivo gli alunni possono abbandonare la scuola prima del termine delle lezioni. Qualora debbano, per seri motivi, anticipare l’uscita saranno prelevati dai genitori, previa autorizzazione del D.S o del collaboratore incaricato.

art. 21

Le assenze devono essere causate da motivi validi. L’insegnante della prima ora di lezione annoterà i nominativi degli assenti sul registro di classe e giustificherà le assenze del giorno precedente.

art.22

Le giustificazioni delle assenze sono obbligatorie, debbono essere tempestive e fatte chiaramente e direttamente dai genitori.

art. 23

Il collaboratore del DS o il docente di classe potranno verificare l’autenticità delle giustificazioni mettendosi in contatto telefonico o personalmente con i genitori.

art. 24

Nel caso in cui l’alunno dimenticasse la giustificazione, l’insegnante della prima ora lo ammette in aula e annota la dimenticanza sul registro di classe invitando l’allievo a portarla il giorno dopo. Un’ulteriore dimenticanza implica che l’alunno il giorno seguente sia ammesso in classe solo accompagnato dai genitori ( che vanno avvisati) o. su

autorizzazione del D.S., art.25

Gli alunni che rimarranno assenti per cinque o più giorni dovranno giustificare con certificazione medica. Quando si assentano per più di cinque giorni va avvisata la funzione strumentale che si occuperà di contattare la direzione, che avviserà i servizi sociali.

8.5 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI PER LA SCUOLA SECONDARIA(ART. 4 COMMA 1 ART.

24/6/98 N.249

D

.P.R. 8

marzo 1999 n. 275, al D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e alla Nota del MIUR n.

3602/PO del 31 luglio 2008.

PREMESSA

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato con D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle istituzioni.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;

- comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;

- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici;

- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza.

Inoltre, alle singole Istituzioni scolastiche è stato assegnato il compito di stilare un proprio regolamento di disciplina in cui vengono individuati:

a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;

b) le sanzioni relative;

c) gli organi e le procedure di applicazione delle stesse.

8.6 NORME DI COMPORTAMENTO art. 1

Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

art. 2

La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell’ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

art. 3

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

art. 4

Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

art. 5

Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell’istituzione scolastica e/o in orario extrascolastico : uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione, etc.

art. 6

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono comminate dalla commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

art. 7

Il consiglio di classe può offrire agli alunni la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o possono utilmente costituire una riparazione, quali: operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; collaborazione con il personale ausiliario; riordino della biblioteca e similari. Nel caso di danni gravi al patrimonio scolastico la famiglia ne risponde secondo le norme vigenti art. 8

L’alunno deve rispettare i docenti, non reagire scompostamente ai richiami educativi, non mettere le mani addosso ai compagni per nessun motivo, non appropriarsi di oggetti altrui, non disturbare durante le lezioni e non fumare.

E’ vietato l’uso di un abbigliamento non consono all’ambiente.

art. 9

L’alunno deve mantenere sempre un comportamento corretto e disciplinato nei confronti degli altri compagni, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico.

art. 10

E’ severamente proibito portare a scuola cellulari, materiale poco consono o oggetti di qualsiasi genere che possano nuocere alla incolumità propria ed altrui o causare distrazione, pena il sequestro degli oggetti stessi.

art. 11

E’ proibito reagire con violenza ed esprimersi con un linguaggio incivile.

art. 12

Nelle varie attività scolastiche l’alunno deve mantenere un atteggiamento pacato e responsabile.

art. 13

L’alunno deve conoscere e rispettare il regolamento d’istituto ed altre eventuali norme stabilite dai docenti all’interno di ogni classe.

art. 14

A scuola è proibito durante l’ingresso, l’uscita e l’intervallo, correre, spingersi, gridare, fare giochi che possono provocare incidenti o danni a persone e cose.

art. 15

E’ proibito sostare più del necessario nei servizi e gettare rifiuti per terra.

art. 16

Durante il cambio dell’ora gli alunni devono restare nelle rispettive aule e mantenere un comportamento disciplinato.

art. 17

E’ indispensabile il massimo rispetto reciproco per le persone, le opinioni e le cose degli altri.

art. 18

Gli alunni sono tenuti a rispettare l’edificio, l’arredamento scolastico e il materiale didattico perché la scuola è un bene della comunità.

I danni prodotti volontariamente dagli alunni a persone o cose saranno risarciti dai genitori. I danni ai vetri degli idranti, alle linguette antincendio e alle strutture esterne, nel caso in cui non fosse individuato il responsabile, saranno risarciti da tutti gli alunni.

art. 19

La scuola declina da ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottrazione di danaro e di oggetti incustoditi o dimenticati.

art. 20

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

art. 21

Le sanzioni che non comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono erogate, di norma, dal consiglio di classe e. Quelle che comportano allontanamento dalla scuola, anche se solo di un giorno, sono disposte dal capo d’istituto dietro proposta del consiglio di classe, previo avviso della componente dei genitori interessati.

art. 22

8.7 SANZIONI DISCIPLINARI

Art.23 - Ammonizione verbale e scritta in classe Organi competenti: Docenti

Natura delle mancanze:

Ritardi abituali - mancanza ai doveri scolastici - negligenza abituale - assenze ingiustificate- comportamenti scorretti verso i docenti, gli altri alunni, ed il personale della scuola

La Scuola si adopererà per coinvolgere i genitori degli alunni richiamati affinché insieme si possa contribuire a ristabilire il clima di collaborazione.

Art.24 Ammonizione verbale e scritta in classe e convocazione dei genitori Organi competenti: Docenti e Dirigente

Natura delle mancanze:

- Assenze ingiustificate dopo tre giorni dall’ammonizione

- Imbrattare muri della Scuola , pareti delle aule, dei bagni, dei corridoi etc.-

- Linguaggio aggressivo, volgare, discriminatorio e comportamenti che arrecano offesa ai compagni e alle persone anche esterne presenti nell’Istituto; in caso di reiterazione si passa al punto successivo ( art.4)

- Uso in classe di cellulari, utilizzo di registratori e/o di altri oggetti che disturbano l’attività didattica e/o violano la privacy degli altri alunni ed operatori scolastici;

Il cellulare o altri oggetti come lettore mp3, macchina fotografica etc., verranno ritirati e restituiti solo alle famiglie La famiglia , informata delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo e entro giorni 5dalla comunicazione potrà produrre ricorso alla Commissione di Garanzia, istituita presso la Scuola e che decide in via definitiva..

Art.25- Allontanamento dalla scuola fino a giorni 15 Organo competente : Consiglio di classe -Dirigente

Natura delle mancanze

- Fatti che turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche sia svolte a Scuola che fuori dalla Scuola e reiterati atteggiamenti comportamentali già sanzionati.

- Danneggiamento di suppellettili, sussidi, arredi e macchinari in uso nelle aule, nella palestra e nei laboratori etc.

Qualora il danno causato agli arredi, ai sussidi, ai macchinari, alle parti del caseggiato sia di particolare entità, il genitore dell'alunno che ha causato il danno, risarcirà il danno medesimo.

- Offesa e oltraggio al Personale della Scuola sia nell'ambito della Comunità Scuola sia fuori dalla Comunità Scuola.

- Offesa al decoro e alla coscienza civile e morale di tutti i soggetti che ,comunque, operano all'interno della Scuola.

- Offesa e minacce ai compagni della classe e dell’istituto.

- Comportamenti che provocano lesioni fisiche;

- Comportamenti che si configurano come atti di bullismo.

- Uso reiterato in classe di cellulari, utilizzo di registratori e/o di altri oggetti che disturbano l’attività didattica e/o violano la privacy degli altri alunni ed operatori scolastici;

Art. 26

Allontanamento commisurato alla gravità' del fatto o al permanere della situazione di pericolo: allontanamento oltre i 15 giorni

Organo competente : Consiglio d’Istituto.

Natura della mancanza:

- Reiterate mancanze di cui all’art. 3);

- Situazioni di pericolo per l’incolumità della persona nei casi di recidiva di violenza;

Procedura

Si applica la procedura prevista dall'art. 3, di cui prima, ad opera però del Consiglio d’Istituto.

Impugnazione e ricorsi

Avverso alla irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell'alunno, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione di garanzia della che decide nel termine di 10 giorni. Contro il parere della Commissione di garanzia interna è ammesso reclamo entro 10 giorni al Direttore dell’U.S.R. che decide conformemente al parere dell’organo di garanzia regionale.

Art. 27

Allontanamento dalla comunità scolastica ed eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di stato

Natura della mancanza:

- Atti di violenza grave, anche di rilevanza penale, che violino la dignità e il rispetto per la persona umana,

- Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

Procedura

Si applica la procedura prevista dall'art. 4, di cui prima, ad opera però del Consiglio d’Istituto.

Impugnazione e ricorsi

Avverso alla irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell'alunno, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione di garanzia della scuola che decide nel termine di 10 giorni. Contro il parere della Commissione di garanzia interna è ammesso reclamo entro 10 giorni al Direttore dell’U.S.R. che decide conformemente al parere dell’organo di garanzia regionale.

8.8 ORGANO DI GARANZIA

Art. 28- Organo di garanzia interno alla scuola

A norma del comma 2 dell'art. 5 dello Statuto degli Studenti, come modificato dal DPR n.235/2007, viene istituito l’organo di garanzia presso la Scuola Media di Poggiomarino “G.Falcone”

Competenze

L' Organo di Garanzia esamina, entro 6 gg, le impugnazioni e i ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari previste della presente integrazione al Regolamento d'Istituto, presentate dai genitori degli alunni entro gg.15 dal ricevimento della comunicazione della sanzione disciplinare.

Costituzione e funzionamento L' Organo di Garanzia è composto : - dal Dirigente o suo delegato che lo presiede;

- da n.1 docente eletto dal Consiglio d’Istituto;

- da n.2 genitori eletti dai genitori;

Per ogni componente dovrà essere sempre eletto un membro supplente che sostituisce un membro assente o un membro che temporaneamente si trova in situazione di incompatibilità (es.vincoli di parentela, interessato alla sanzione disciplinare)

L’organo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti anche in prima convocazione.

Non è prevista l’astensione dal voto

Art.29 Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all’iscrizione, i genitori sottoscrivono un patto di corresponsabilità finalizzato a definire ed a condividere i diritti e doveri nel rapporto tra Scuola, alunni e famiglia. La sottoscrizione farà parte integrante del modulo di iscrizione che conterrà, in allegato, stralcio del Regolamento di Istituto.

Durante il primo periodo delle attività didattiche si attueranno idonee e funzionali forme di accoglienze e modalità di presentazione e condivisione dello presente regolamento Regolamento d’Istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Il patto educativo di corresponsabilità viene e deliberato dal Consiglio d’Istituto.

Le disposizioni contenute nel presente documento si estendono, per quanto applicabili e se non confliggano con le disposizioni di cui al Regio Decreto 26 aprile 1928 e successive modifiche.,

8.9 REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO INTERNO

Uso degli spazi e dei locali scolastici art. 1

Le aule e i laboratori devono essere lasciate pulite e in ordine e non deve essere danneggiato il materiale didattico e le attrezzature in esse presenti.

art. 2

Il preside o il responsabile didattico, su segnalazione del docente o altro personale scolastico, prenderà provvedimenti disciplinari per quegli alunni o quelle classi che non osserveranno le suddette norme riguardanti le aule e i laboratori.

art.3

L’alunno per partecipare alle esercitazioni in palestra deve essere provvisto dell’apposito vestiario art.4

Iniziata la lezione non è permesso allontanarsi dalla palestra senza l’autorizzazione degli insegnanti.

art. 5

L’uso del materiale scientifico, dei sussidi didattici ed audiovisivi da parte degli alunni avviene sotto il diretto controllo dei docenti.

Uso dei locali scolastici art. 6

I locali scolastici, previa delibera del Consiglio di Istituto, possono essere utilizzati al di fuori dell’orario scolastico da Enti e Associazioni purché l’uso non sia finalizzato a scopi di lucro, sia compatibile con le finalità formative e culturali della scuola e sia anche destinato ad attività rivolte agli stessi alunni.

art. 7

I rappresentanti dei genitori eletti negli Organi Collegiali possono richiedere l’uso dei locali per assemblee scolastiche, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico, contenenti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

art.8

Sono autorizzate dal Dirigente scolastico le richieste d’uso dei locali provenienti direttamente dall’Amministrazione Scolastica e dall’Ente locale.

art. 9

La pulizia dei locali per le attività fuori dall’orario di servizio del personale ausiliario è a carico del richiedente.

La pulizia dei locali per le attività fuori dall’orario di servizio del personale ausiliario è a carico del richiedente.

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