non si formi una maggioranza sulla decisione di apertura del procedimento, in positivo o in negativo.
Fasc. 8/ES/2020 - Richiesta del Comitato di Presidenza di un parere su come applicare l'art.
65 del Regolamento interno alle pratiche di apertura dei procedimenti di cui all'art. 2 legge delle guarentigie, quando non si riesce ad avere una maggioranza sulla decisione di apertura del procedimento, in positivo o in negativo. In caso di parità deve in particolare stabilirsi se tale pratica sia o meno ad esito necessitato e se debba quindi applicarsi il comma 4 o il comma 6 dell'art. 65.
In materia di procedimenti di cui all’art. 2 R. D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in caso di parità di voti in Commissione in ordine alla decisione di apertura del procedimento, devono essere trasmesse al plenum, per l’approvazione, entrambe le proposte procedimentali (di non apertura e di apertura della pratica).
Riferimenti normativi: art. 65 R.I.
Altri riferimenti normativi: art. 42; art. 64; art. 70 R.I.
* * * * *
Nella seduta del 12 novembre 2020, il Comitato di Presidenza ha richiesto alla Seconda Commissione un parere su come debba essere applicato l’art. 65 Reg. int. alle pratiche di apertura dei procedimenti di cui all’art. 2 legge guarentigie, quando non si riesca ad avere una maggioranza sulla decisione di apertura del procedimento, in positivo o in negativo.
È richiesto, in particolare, se in caso di parità tale pratica sia o meno ad esito necessitato, o se debba applicarsi il comma 4 o il comma 6 dell’art. 65.
Va premesso che l’art. 42 del Regolamento, in materia di incompatibilità ambientale e funzionale, ha previsto che il relativo procedimento sia disciplinato mediante una circolare, con la quale vengono articolate fasi separate di esame, “improntandone lo svolgimento al criterio di efficienza ed al rispetto dei principi del giusto procedimento”.
Tale circolare (n. P. - 14430 del 28 luglio 2017 - Delibera del 26 luglio 2017) ha individuato una prima fase dinanzi alla Commissione, conoscitiva e istruttoria, da espletarsi nel termine di 6 mesi, decorrenti dalla data fissata dal Presidente per lo
svolgimento della relazione da parte del relatore designato, nonchè una seconda fase deliberativa dinanzi al Consiglio.
Nel caso di specie viene in rilievo la fase preliminare, quella dedicata all’istruttoria conoscitiva, destinata a valutare se procedere all’apertura del procedimento, senza il contraddittorio con il magistrato interessato.
Tale fase può concludersi con un provvedimento di archiviazione (recte: non apertura della pratica), che succintamente espone le ragioni per le quali non sussistono i presupposti per l’apertura del procedimento (eventualmente con o senza trasmissione degli atti ai titolari dell’azione disciplinare); ovvero con l’invio all’interessato di una comunicazione di apertura del procedimento, contenente la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede, con avvertimento allo stesso che ha diritto di essere sentito con l’eventuale assistenza di difensore, nonché di accedere al fascicolo e di presentare memorie scritte e documenti.
L’ipotesi dalla quale muove il quesito vede, in Commissione, uno stallo fra la posizione di coloro che ritengono di poter aprire il procedimento e di coloro che intendono procedere ad un approfondimento istruttorio, ovvero intendono procedere ad un’archiviazione.
In proposito, può osservarsi come in linea di principio le questioni attinenti alle proposte di procedere ad approfondimenti istruttori sono disciplinate dall’art. 64, il quale, al comma 7, prevede che nel caso di opposizione di un componente ad eventuali incombenti istruttori, sulla questione decide la Commissione.
Tale disposizione, tuttavia, seppure possa astrattamente ritenersi applicabile anche al caso del procedimento ex art. 2, comma 2, del R.D.Lgs 31 maggio, 1946, n. 511, non sembra risolutiva, dal momento che la commissione ha manifestato una situazione di impasse, poiché né la proposta di istruire la fase conoscitiva, né la proposta di procedere alla contestazione, hanno ottenuto la maggioranza dei voti, sicchè devono ritenersi
“respinte” dalla commissione.
Deve, a questo punto osservarsi, che neppure i commi 4 e 6 dell'art. 65 Reg. int.
sembrano poter disciplinare l’ipotesi in questione, poiché siffatta disciplina appare modellata essenzialmente sulle proposte di merito o comunque su proposte che definiscono potenzialmente i procedimenti. Nel caso di specie, per contro, ci si trova di
fronte a proposte (non apertura; o, al contrario, apertura della pratica) di carattere procedimentale, le quali sfuggono all'applicazione della specifica disciplina richiamata.
Per la soluzione della questione deve d'altra parte considerarsi che, a norma dell’art.
70, comma 3, lett. a), Reg .int., la Commissione trasmette comunque al Plenum anche le proposte unanimi di archiviazione procedimentale (i.e., di non apertura della pratica), per palese infondatezza o incompetenza, le quali sono inserite nell'odg "speciale A", la cui approvazione è soggetta a procedura semplificata.
Se, dunque, anche la proposta unanime di non apertura della pratica è soggetta al vaglio dell'adunanza plenaria, non può ipotizzarsi che a quel controllo sia sottratta una proposta non unanime e neppure maggioritaria.
Né risulta di ostacolo a tale prospettiva la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 65 Reg. int., che impedisce l’accesso al Plenum di proposte uniche di minoranza, non essendo nella specie “di minoranza” alcuna delle due proposte (e non ricorrendo, ancor prima, la fattispecie della proposta "unica").
La rilevata inapplicabilità del comma 4 dell'art. 65 Reg. int., e, per altro verso, l'impossibilità di fare applicazione anche del comma 5 dello stesso articolo, unitamente al rilievo del necessario controllo plenario sulla fase istruttoria, come sistematicamente desumibile dalla normativa regolamentare interna, comporterà, quindi, la necessità che ambedue le proposte paritarie (di archiviazione "procedimentale", cioè di non apertura della pratica, oppure, di apertura della pratica, per dare avvio alla fase istruttoria vera e propria) siano portate all'esame dell'adunanza plenaria, che dovrà decidere quale approvare.
Siffatta soluzione, che tiene in considerazione la delicatezza del tipo di procedimento, destinato ad incidere sul principio di inamovibilità, ed i principi informatori del giusto procedimento deve, tuttavia, essere coordinata con le ulteriori disposizioni della Circolare.
Per quanto sopra, la Seconda Commissione
delibera
di rispondere al quesito nel senso che, in materia di procedimenti di cui all’art. 2 R.D.Lgs 31 maggio, 1946, n. 511, quando dinanzi alla Commissione competente non si riesca ad avere una maggioranza sulla decisione di apertura del procedimento, in
positivo o in negativo, vengano comunque trasmesse al Plenum, per l’approvazione, le due proposte procedimentali (di non apertura e di apertura della pratica) paritarie, con le relative motivazioni.
11. Parere del 20 gennaio 2021, richiesta formulata dal Presidente della seduta plenaria del 20 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 46 comma 4 del R.I., in relazione all’interpretazione del comma 5 dell'art. 70 del Regolamento Interno.
Fasc. 2/ES/20201 – Richiesta di parere formulata dal Vice Presidente nella seduta del 20 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 46, comma 4 del R.I., in relazione all’interpretazione del comma 5 dell’art. 70 del R.I..
Previa espressa richiesta di un consigliere, è possibile deliberare il ritorno in commissione di una pratica inserita nell’ordine del giorno speciale solo in assenza di osservazioni contrarie.
Riferimenti normativi: art. 70 R.I.
Altri riferimenti normativi:
* * * * *
L’art. 70 del R..I, quanto alle modalità di votazione delle proposte inserite nell’ordine del giorno speciale, prevede espressamente che un componente possa richiedere immediatamente la trattazione nelle forme ordinarie e che la votazione dell’ordine del giorno abbia una struttura unitaria.
Nel caso oggi verificatosi, secondo una prassi che è invalsa nel CSM, sono state presentate delle richieste di ritorno in commissione e non di rinvio all’ordine del giorno ordinario.
Nei precedenti, che constano ai componenti, il Presidente ha in altre occasioni ritenuto di chiedere all’assemblea se ci fossero osservazioni sulle richieste, dando per approvato il ritorno in commissione in assenza di osservazioni contrarie.
Oggi nel corso della seduta sono state presentate due richieste di ritorno in commissione di pratiche inserite all’ordine del giorno speciale “A” e il Presidente ha inteso procedere alla verifica dell’esistenza o meno di osservazioni sul punto, procedendo in mancanza alla votazione dello speciale ad esclusione delle due pratiche, ed è nel corso di tale votazione che un consigliere ha chiesto chiarimenti sul tipo di procedimento che fosse stato adottato.
Alla luce di queste osservazioni la Seconda Commissione ritiene che sia possibile deliberare il ritorno in commissione di una pratica inserita nell’ordine del giorno speciale “A”, solo in assenza di osservazioni contrarie.
In caso di osservazioni la pratica dovrà essere inserita nell’ordine del giorno ordinario successivo, ai sensi dell’art. 70, comma 5.
12. Parere del 24 febbraio 2021 in ordine alla richiesta formulata dal Presidente della seduta del 24 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 46 comma 4 del R.I., in relazione all’applicabilità o meno della disposizione del comma 7 dell’art. 47 del R.I. nelle pratiche relative a valutazioni di professionalità.
Fasc. 3/ES/2021 – Richiesta di parere formulata dal Vice Presidente nella seduta del 24 febbraio, ai sensi dell’art. 46, comma 4 del R.I., in relazione all’ esito della votazione della pratica 156/V3/2020 ed all’applicabilità o meno della disposizione del comma 7 dell’art. 47 del R.I. interno.
Il rigetto da parte del plenum del Consiglio di una proposta di valutazione di professionalità positiva non definisce la pratica secondo le modalità di cui all’art. 47 comma 7 RI, in quanto il provvedimento negativo richiede l’adozione delle forme garantite imposte dalla circolare in materia, cosicché la pratica, in caso di rigetto della proposta favorevole al magistrato, ritorna in Commissione.
Riferimenti normativi: art. 47 comma 7 R.I.
Altri riferimenti normativi: art. 47 R.I., art. 45, art. 69 comma 2
* * * * *
L’art. 47, comma 1, del Regolamento interno, rubricato “Modalità delle votazioni delle proposte”, dispone che se la “Commissione ha formulato una sola proposta, essa è posta in votazione con le modalità previste dall’art. 45”, imponendo in tal modo che, indipendentemente dalla modalità prescelta (appello nominale, alzata di mano, scrutinio segreto), risulti approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi, come testualmente disposto dal comma 8.
Nella fattispecie odierna relativa alla pratica n. 156/V3/2020 la IV commissione, a conclusione di un procedimento di valutazione di professionalità, istruito previa mera audizione disposta su iniziativa dell’interessato, aveva proposto al Plenum una valutazione positiva.
Nel corso della votazione, disposta dal Presidente con voto elettronico a norma del comma 9 del citato articolo 45, la proposta della commissione ha riportato 11 voti favorevoli ed 11 contrari, sicché deve ritenersi respinta dal Plenum.
Tale esito del voto ha fatto sorgere il dubbio sull’applicabilità o meno della disposizione di cui all’art. 47, comma 7 del Regolamento e dunque sulla possibilità che la delibera sia redatta da un componente designato dal Consiglio immediatamente dopo
la votazione e successivamente depositata, entro trenta giorni, presso la segreteria generale del Consiglio, con conseguente applicazione dell’art. 69, comma 2.
Il dubbio può essere risolto in senso negativo, poiché siffatta disposizione trova applicazione soltanto quando sia riscontrato che il mero rigetto della proposta definisca la pratica, il che avviene, a mero titolo di esempio, tutte le volte in cui la proposta non approvata abbia ad oggetto la concessione di un provvedimento favorevole richiesto dal magistrato amministrato.
Secondo la previsione regolamentare (art. 47 commi 2 e 4), in caso di parità i voti si dovrebbe proseguire nella votazione delle proposte con voti paritari. Peraltro, nel caso di specie, la proposta negativa richiederebbe, preventivamente, un preavviso del provvedimento negativo, per il quale si impone la prosecuzione dell’attività istruttoria in Commissione.
Constano, del resto, precedenti non in termini in cui il Consiglio ha disposto che nel caso di rigetto non definitorio della pratica la stessa ritorni in Commissione (cfr.
delibera CSM 2.12.2020 nella pratica 149/UD/2020 della Sesta Commissione).
Nel caso di specie, non può dirsi che il diniego della valutazione positiva definisca la pratica tout court o che l’esito non sia necessitato, essendo per le valutazioni di professionalità vero piuttosto il contrario, ma viene altresì in rilievo la necessità che il provvedimento negativo segua le forme procedimentali garantite imposte dalla Circolare in materia n. 20691.
Per queste ragioni, la Commissione Regolamento, all’unanimità, ritiene necessario che la pratica ritorni in Commissione.
13. Parere dell’11 marzo 2021 in ordine alla richiesta formulata dal Presidente della seduta dell'11 marzo 2021, ai sensi dell'art. 46, comma 4 del R.I., in relazione all'interpretazione del comma 3 dell'art. 70 del R.I.
Fasc. 5/ES/2021 – Richiesta di parere formulata dal Vice Presidente nella seduta dell'11 marzo 2021, ai sensi dell'art. 46, comma 4 del R.I., in relazione all'interpretazione del comma 3 dell'art. 70 del R.I
Allorquando un argomento urgente venga aggiunto all’ordine del giorno ex art.
70 comma 3 R.I. in un momento successivo all’inizio della seduta, il diritto di ciascun consigliere di chiedere il rinvio alla seduta successiva può essere esercitato nel momento in cui la pratica venga chiamata per essere trattata, anche se ciò avvenga nella seduta del giorno seguente.
Riferimenti normativi: art. 70 R.I.
Altri riferimenti normativi:
* * * * *
Decidendo in ordine alla questione se oggi il cons. Ciambellini poteva o meno chiedere che venisse rinviata la pratica inserita d'urgenza all’ordine del giorno nella seduta di ieri, la Commissione ha sottolineato innanzitutto il principio espresso al comma 3 dell'art. 70, a mente del quale, quando all'inizio di ciascuna seduta in caso di particolare urgenza siano aggiunti all'Ordine del Giorno degli argomenti, il consigliere ha la possibilità di fare una richiesta di rinvio e in questo caso, senza necessità di deliberazione del plenum, l'argomento aggiunto è rinviato ad altra seduta successiva.
Questa specifica disposizione del terzo comma introduce un’eccezione ai principi fissati nei commi 1 e 2, cioè ai principi che disciplinano il termine concesso ai consiglieri per essere consapevoli degli argomenti che sono inseriti all'Ordine del Giorno. Questi principi militano nel senso di ritenere che almeno un giorno prima i consiglieri debbano essere messi a conoscenza degli argomenti all’Ordine del Giorno.
Quindi, quando la formazione dell'Ordine del Giorno subisce l'eccezione dell'inserimento all'inizio della seduta di un argomento particolarmente urgente, è concesso al singolo consigliere il diritto di opporsi a questa trattazione d'urgenza. La questione dell’individuazione del momento in cui debba essere fatta la richiesta di trattazione dell’argomento nelle forme ordinarie è collegata anche alla questione, che
nella prassi spesso di verifica, dell’individuazione del momento in cui viene inserita all'Ordine del Giorno l’argomento urgente. Nella fattispecie la Commissione ha accertato che la proposta ex art. 70 comma 3 era stata presentata quando la seduta di plenum era già iniziata. In particolare, la seduta era iniziata alle ore 16,17, la distribuzione della proposta era avvenuta successivamente, all'incirca alle ore 16,30, e la pratica era stata inserita nel sistema alle ore 16,49 della giornata precedente a quella in cui la pratica è stata chiamata per essere trattata. Quindi l’argomento urgente era stato aggiunto all'Ordine del Giorno in un momento successivo all’inizio della seduta, cosicché la fase nella quale il singolo consigliere poteva esercitare il diritto potestativo di chiederne il rinvio era già consumata.
La Commissione ha anche considerato la regola generale in tema di richiesta di rinvio - quale è questa, sebbene non venga posta in votazione -: l'art. 70 dispone che in ogni caso le richieste di rinvio sono ammissibili se proposte prima o subito dopo la relazione, quindi al momento della trattazione della pratica. Pertanto, nel caso di specie, poiché l'argomento è stato aggiunto d'urgenza all'Ordine del Giorno dopo l'inizio della seduta, ritiene la Commissione che era consentito oggi, al momento della chiamata della pratica e subito prima della sua trattazione, formulare la richiesta di rinvio ai sensi del comma 3 dell'art. 70.
14. Parere del 6 maggio 2021 in ordine alla richiesta formulata dal Presidente della seduta del 5 maggio 2021, ai sensi dell'art. 46, comma 4 del R.I., in ordine all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del R.I. in relazione a una proposta di conferimento Ufficio direttivo.
Fasc. 8/ES/20201 – Richiesta di parere formulata dal Vice Presidente nella seduta del 5 maggio 2021, ai sensi dell'art. 46, comma 4 del R.I., in relazione all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 47 del R.I. all'esito della votazione della pratica n. 45/CO/2019 di Quinta commissione (conferimento Ufficio direttivo).
In caso di parità all’esito della votazione di due o più proposte che comportano una comparazione tra magistrati, la votazione deve essere immediatamente ripetuta ai sensi del comma 2 dell’art. 47 R.I., a cui fa rinvio il comma 5 della medesima disposizione, e nel caso in cui permanga la parità all’esito della seconda votazione immediatamente successiva è nominato il candidato che occupa la migliore collocazione in ruolo in virtù della regola speciale di cui al comma 5 dell’art. 47 R.I.
Riferimenti normativi: art. 47 comma 5 R.I.
Altri riferimenti normativi: art. 47 commi 2, 3 e 4 R.I.; art. 45 R.I.; art. 67 comma 1 R.I.;
* * * * *
Nella fattispecie odierna relativa alla pratica n. 45/CO/2019 (Conferimento dell'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Roma) la Quinta commissione, a conclusione del procedimento di nomina del Presidente del Tribunale di Roma, aveva sottoposto all'esame del Plenum due proposte.
Nel corso della votazione, disposta dal Presidente con voto elettronico a norma del comma 9 dell’articolo 45, entrambe le proposte hanno riportato 11 voti.
Tale esito del voto ha fatto sorgere il dubbio sull'applicabilità o meno della disposizione di cui all'ultima parte dell'art. 47, comma 2 del Regolamento Interno e dunque sulla necessità di ripetere la votazione, trattandosi di votazione di proposte che comportano la comparazione tra magistrati, per le quali il comma 5 dell'art. 47 R.I.
dispone che “in caso di parità tra le proposte maggiormente votate - sempre che il Presidente della seduta non abbia espresso il proprio voto, così accordando la prevalenza a una delle proposte, ai sensi dell'art. 67, comma 1 - è nominato il candidato che occupa la migliore collocazione in ruolo.”
Il Presidente ha chiesto pertanto alla Seconda commissione di esprimere un parere in ordine all'interpretazione dell'art. 47 del Regolamento Interno nel caso di parità di voti conseguiti da due proposte di commissione relative al conferimento di un incarico direttivo e pertanto implicanti una comparazione tra magistrati.
***
Al riguardo, la Commissione osserva che l'art. 47 del Regolamento interno, rubricato “Modalità delle votazioni delle proposte”, al comma secondo dispone che in caso di parità di voti tra due proposte votate per ballottaggio, “la votazione è immediatamente ripetuta e, se la parità permane, si procede ai sensi del comma 4”. La norma in esame riguarda il caso in cui siano messe in votazione due proposte, laddove il successivo comma 3 della medesima disposizione disciplina l'ipotesi in cui le proposte da porre in votazione siano più di due prevedendo, nel caso in cui permanga una situazione di parità tra le proposte maggiormente votate, che si proceda ai sensi del comma 4.
Il comma 4 dell'articolo in esame disciplina le modalità con cui vengono nuovamente poste in votazione le proposte che, anche all'esito della seconda votazione, abbiano riportato lo stesso numero di voti (“Se le votazioni per ballottaggio effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 non hanno permesso di definire la proposta con maggiori consensi, le proposte vengono nuovamente poste in votazione singolarmente. Per prima è posta in votazione la proposta deliberata dalla Commissione a maggioranza. Se questa è respinta, vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in Commissione, secondo il numero dei voti riportati; quelle che in Commissione hanno ricevuto parità di voti vengono messe in votazione secondo l'ordine di presentazione risultante dai lavori della Commissione. Se la proposta o le proposte presentate in Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali ulteriori proposte alternative secondo l'ordine della loro presentazione in Consiglio.”).
Deve dunque procedersi a tale modalità di votazione sia nel caso in cui due proposte poste in votazione abbiano riportato lo stesso numero di voti e la parità permanga pure a seguito di una seconda votazione immediatamente ripetuta (comma 2), sia nel caso in cui più di due proposte siano state poste in votazione e permanga una situazione di parità tra quelle maggiormente votate (comma 3).
Il comma 5 dell'art. 47 R.I. disciplina invece l'ipotesi particolare della votazione per ballottaggio di due o più proposte che comportano una comparazione, pure se
Il comma 5 dell'art. 47 R.I. disciplina invece l'ipotesi particolare della votazione per ballottaggio di due o più proposte che comportano una comparazione, pure se