LE REGOLE GENERALI DI CONPORTAMENTO
2.5 REGOLE DI CONDOTTA IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI CLIENTELA
L’incipit della Direttiva MIFID 2004/39/CE chiarisce che “uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle specificità di ciascuna categoria di investitori”.
Al riguardo il legislatore comunitario, quindi, da un lato ha riconosciuto che la protezione degli investitori rappresenta un imperativo categorico, dall’altro ha ravvisato la necessità di distinguere tra le varie categorie di investitori, ciò in quanto a distinte categorie di clienti corrispondono distinti livelli di protezione e regole di condotta applicabili agli intermediari (cfr. considerando n. 5 e 44 della Direttiva MIFID 2006/73/CE).
E’ quindi opportuno, in primo luogo, distinguere tra le categorie di investitori, per poi analizzare nel dettaglio le regole di condotta applicabili alle diverse categorie di investitori.
La disciplina italiana antecedente all’entrata in vigore dei regolamenti di recepimento delle Direttive MIFID, distingue due categorie di investitori, clienti non professionali ed operatori qualificati (cfr. art. 31 del Regolamento Consob n. 11522).
La Direttiva MIFID 2004/39/CE individua invece tre categorie di investitori:
• “Clienti professionali”;
• “Controparti qualificate”.
“Clienti al dettaglio” sono i soggetti che necessitano di un maggior livello di protezione: sono gli investitori che non posseggono l’esperienza e le competenze in materia di investimenti proprie dei clienti professionali e delle controparti qualificati (cfr. art. 4, paragrafo 1, punto 12 della Direttiva MIFID 2004/39/CE). Nei rapporti con i “clienti al dettaglio” si applicano tutte le regole poste a protezione degli investitori previste dalle Direttive MIFID che di seguito analizzeremo.
“Clienti professionali” sono gli investitori che soddisfano i criteri stabiliti nell’Allegato II della Direttiva MIFID 2004/39/CE (cfr. art. 4, paragrafo 1, punto 11 della Direttiva MIFID 2004/39/CE). Ai sensi dell’Allegato II della Direttiva MIFID 2004/39/CE, “un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume”.
Nella categoria dei “clienti professionali” rientrano, tra gli altri, gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli OICR, le SGR, i fondi pensione, i governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali, come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la Banca Europea per gli Investimenti ed altre organizzazioni internazionali analoghe.
Possono essere considerati “clienti professionali” anche le imprese private di grandi dimensioni che rispondano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
(i) totale di bilancio: 20 milioni di Euro;
(ii) fatturato netto: 40 milioni di Euro;
(iii) fondi propri: 2 milioni di Euro.
Anche le persone fisiche possono essere considerate quali “clienti professionali” a condizione che ne facciano espressa richiesta scritta all’intermediario e sussistano almeno due delle seguenti condizioni:
(i) l’investitore deve aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
(ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari dell’investitore, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 Euro;
(iii) l’investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.
Considerato che nei rapporti con i “clienti professionali” non si applicano tutte le regole poste a protezione degli investitori, l’impresa di investimento deve informare il cliente, prima di qualunque prestazione di servizi, di essere stato classificato e che verrà considerato quale “cliente professionale”. L’impresa di investimento deve, altresì, informare il cliente del fatto che lo stesso potrà
richiedere un livello più elevato di protezione, qualora ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.
Infine la categoria delle “controparti qualificate”, intesa come il sottoinsieme della categoria dei clienti professionali. In particolare:
• tutte le “controparti qualificate” rientrano nella categoria dei “clienti professionali”;
• non tutti i “clienti professionali” rientrano nella categoria delle
“controparti qualificate”.
Nei rapporti con le “controparti qualificate” non si applicano talune regole poste a protezione dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali.
In particolare, le imprese di investimento, allorquando prestano i servizi di negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero di ricezione e trasmissione ordini, non sono tenute ad osservare, nei confronti delle “controparti qualificate”, gli obblighi di cui agli artt. 19, 21 e 22 paragrafo 1 della Direttiva MIFID 2004/39/CE.
Le suindicate classificazioni sono poi confluite nel Regolamento Intermediari n. 16190/2007 e trovano ovviamente applicazione anche per le SGR qualora le stesse procedano a collocamento diretto dei prodotti finanziari.
A tal fine è necessario individuare le principali regole di condotta che si applicano alle distinte categorie di clienti.
Tra le principali regole di condotta applicabili nei rapporti con i clienti al dettaglio occorre considerare che l’intermediario:
a) deve informare chiaramente gli investitori clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse non diversamente evitabili ed in grado di arrecare un pregiudizio per il cliente; b) deve notificare al cliente la sua classificazione ed informalo sulla possibilità di
richiedere una diversa classificazione;
c) deve fornire al cliente una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari;
d) è tenuto a fornire al cliente “adeguate relazioni” sui servizi prestati;
e) che esegue un ordine per conto di investitore al dettaglio deve inviare quanto prima allo stesso un avviso contenente tutta una serie di informazioni, che conferma l’esecuzione dell’ordine (v. art. 74 nuovo Regolamento Intermediari).
Nei rapporti coi clienti professionali è prevista un’esenzione dall’applicazione delle regole di condotta in merito ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto terzi, ricezione e trasmissione ordini.