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38 religiosi o di formazione culturale islamica. La propaganda si svolge ormai via web

Nel documento Procura della Repubblica di Torino (pagine 38-42)

ed è ben possibile l’auto-addestramento a pratiche violente e terroristiche .

Si spiega, dunque, che prevista, con il co.3, lett. “a”, dell’art. 1 del DL che integra la parte finale del co. 1 dell’art. 270 quinquies c.p., la punizione con la reclusione da cinque a dieci anni di chi “avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo (cioè, come recita l’art. 270 quinquies cp: “sulla preparazione e sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale”), pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies”. Le pene sono aumentate «se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici» (nuovo co.2 dell’art. 270 quinquies cp introdotto con il co.3, lett. “b”, dell’art. 1 del DL ).

Per le stesse ragioni, interviene una stretta sulla propaganda via web, strumento chiave dell’Is e di altre formazioni terroristiche. Di qui un pacchetto di previsioni mirate, tra cui quella che impone ai providers, su richiesta dell’ AG procedente, di inibire l'accesso ai siti utilizzati per la propaganda terroristica o, su decreto motivato del PM ed in presenza delle condizioni di legge (vedi appresso), di rimuoverli . Presso il ministero dell’Interno sarà tenuto un elenco aggiornato dei siti in questione

Ci si riferisce all’ art. 2 del DL (“Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto”), secondo cui:

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 302 (Istigazione a commettere alcuni dei delitti preveduti dai capi primo e secondo), primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

b) all'articolo 414 (Istigazione a delinquere) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonchè dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

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2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche' delle attività di prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell' autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività' e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

3. I fornitori di connettività, su richiesta dell' autorità giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell' elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività e' reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale. 5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «,nonchè al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».

Con l’art. 3 del DL vengono previsti due reati contravvenzionali concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti :

- quello di cui al nuovo art. 678-bis cp (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi) che punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247 “chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013”;

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- quello di cui all’art. 679-bis cp (Omissioni in materia di precursori di esplosivi) che punisce, con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371, “chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono”.

Viene prevista poi una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per omessa segnalazione di transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono.

Seguono poi (con articolo 4 del DL: “Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo”) alcune modifiche in materia di misure di prevenzione che, come è noto, sono spesso utilizzate come “pronto intervento” in relazione a fenomeni che richiedono azioni immediate, fuori e prima di quella permesse dal sistema penale.

Questa la loro schematica esposizione:34

A) Ampliamento delle categorie di pericolosità

Si aggiungono nuovi soggetti (appresso indicati in grassetto nel testo della norma che si riporta) alla lista dei possibili destinatari delle misure di prevenzione di cui all’art. 4 lett. d) d.lgs. n. 159/11 (Codice Antimafia):

- “coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonchè alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale».

Risultano evidenti le ragioni di tale inserimento in una fattispecie che, pur ritenuta conforme a Costituzione, aveva indotto la Corte Costituzionale (sent. 177/80) ad alcune precisazioni (anche in tema di valutazione dei fatti)35;

34 I commenti qui riportati, in materia di misure di prevenzione, sono di Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, esperto della materia

35 La Corte, infatti, dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l8, n. 1, della legge 22 maggio l975, n. 152, sollevata con riferimento all'art. 25, terzo comma, Cost. dal Tribunale di Roma, ritenendo

“sufficientemente determinata la fattispecie di pericolosità di cui alla norma citata, aggiungendo, quanto alle difficoltà che possono insorgere nell'applicazione di questa come di altre disposizioni normative, che non spetta a questa Corte né proporne una sistemazione né indicarne la soluzione”, essendo “peraltro, evidente che gli atti preparatori di cui all'art.

18, n. 1, della legge n. 152 del 1975 in tanto possono venire in considerazione per l'applicazione di misure di prevenzione in quanto non costituiscano figure autonome di reato (ci si riferisce, in particolare, ai reati associativi) e che

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B) Misura provvisoria del ritiro del passaporto da parte del Questore

Si introduce un provvedimento urgente nel corso del procedimento, consentito fino a ieri dall’art. 9 d.lgs. n. 159/11 al solo Presidente del Tribunale.

Si prevede (art. 9, comma 2 bis d.lgs. n. 159/11) un provvedimento urgente sottoposto a convalida, sullo schema delle misure di prevenzione in materia di prevenzione della violenza sportiva (obbligo di presentazione, convalidato dal gip) di cui saranno applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza:

- la competenza è attribuita al Questore;

- il provvedimento è adottato unitamente alla presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle sole persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) prima citate;

- il provvedimento consiste nel temporaneo ritiro del passaporto e nella sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;

- il provvedimento (con la proposta) è comunicato immediatamente al procuratore distrettuale;

- il procuratore distrettuale decide se disporne la cessazione o chiedere la convalida, entro 48 ore, al Presidente del Tribunale (Misure di prevenzione);

- il Presidente del Tribunale decide entro 48 ore, ferma restando l’inefficacia del provvedimento cautelare se la convalida non interviene entro 96 ore dall’adozione;

C) Delitto (e facoltà di arresto) per la violazione dei provvedimenti urgenti.

Si introduce una nuova fattispecie (75 bis Codice Antimafia), punita con la reclusione da uno a tre anni, nel caso di violazione dei tre provvedimenti urgenti oggi previsti dall’art. 9 (co. 1 e 2 competenza pres Trib; co. 2 bis introdotto dal dl).

Si consente l’arresto in flagranza nel caso di violazione dei provvedimenti imposti ai sensi del comma 1 (ritiro passaporto da parte del Presidente del Tribunale), e del nuovo comma 2 bis (rit. passaporto da parte del Questore, poi convalidato):

- nulla si dice in tema di misura cautelare all’esito della convalida, per cui si deve ritenere che trovi applicazione l’art.391, comma 5, secondo periodo, Cpp, che consente l’adozione fuori dei limiti del 280 e del 274 co 1 lett. c) c.p.p.;

il materiale probatorio ritenuto inidoneo o insufficiente per fondare una affermazione di responsabilità in ordine a taluna di siffatte figure di reato non può essere diversamente valutato quando si tratti di accertare, per l'applicazione di misure di prevenzione, la sussistenza del medesimo atto preparatorio”.

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Nel documento Procura della Repubblica di Torino (pagine 38-42)

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