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Il Rendiconto finanziario tra i prospetti obbligatori del bilancio civilistico

L'annessione del rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori che vanno a comporre il bilancio d'esercizio è sicuramente una delle più grandi innovazioni della disciplina contabile introdotta dal D.Lgs. 139/2015. In seguito a quest'ultimo, infatti, il rendiconto finanziario è entrato a far parte dell'elenco dei prospetti di bilancio esposti nel primo comma dell'Art. 2423 del Codice Civile; inoltre è stato inserito un nuovo

articolo, il numero 2425-ter, denominato proprio "Rendiconto finanziario".323 Esso

enuncia che "dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi

comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci."324

Il rendiconto finanziario nasce dalla rielaborazione delle informazioni e dei dati contenuti in due stati patrimoniali consecutivi e in un conto economico, dal momento che la sola presenza in bilancio di questi due prospetti non sarebbe sufficiente a fornire un quadro informativo completo. Infatti, il conto economico fornisce informazioni utili solo per la determinazione della dinamica reddituale manifestata nel periodo, mentre lo stato patrimoniale, che assicura informazioni patrimoniali e finanziarie, non fa emergere le dinamiche finanziarie sorte in seguito alle operazioni di gestione, che hanno mutato la

liquidità dell'impresa.325 La logica del bilancio d'esercizio prevede di tenere divisi gli

impieghi e le fonti di risorse finanziarie (rilevati nello stato patrimoniale) dal consumo di fattori produttivi o dai ricavi delle vendite (illustrati nel conto economico); questa disgiunzione tra poste relative all'area patrimoniale-finanziaria da quella economico- reddituale genera alcune lacune informative circa le modalità di creazione di liquidità

323 QUAGLI, La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio, 12.

324 Paola D'ANGELO, Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016, 77.

325 Ugo SOSTERO - Pieremilio FERRARESE - Moreno MANCIN - Carlo MARCON, L'analisi economico-

80 generata dal processo produttivo. La peculiarità del rendiconto finanziario, invece, è quella di mettere in luce analiticamente i cambiamenti che hanno movimentato un

aggregato di valori finanziari durante un certo lasso di tempo.326 Le finalità di tale

prospetto, in generale, sono: rendere nuovamente dinamici i valori economici, finanziari e patrimoniali (cioè non solo analizzando valori iniziali e finali, ma indagando gli effettivi movimenti inerenti alla dinamica monetaria); considerare l'insieme di operazioni di gestione come un unico e continuo ciclo (collegando, quindi, le operazioni economico- reddituale con quelle finanziarie), in grado di realizzare nuova ricchezza fruibile anche per ulteriori investimenti; realizzare una suddivisione funzionale delle operazioni di gestione, in modo tale da mettere in luce, per ogni categoria, il contributo alla

generazione o all'assorbimento di risorse.327

In precedenza, il rendiconto finanziario obbligatorio era previsto solamente dalla disciplina internazionale; la sua redazione era quindi imposta solo a quelle imprese che applicavano tale disciplina, mentre per tutte le altre era solo una facoltà. Con l'emanazione della versione 2014 dell'OIC 10, tale prospetto veniva considerato come una mera raccomandazione; nel caso di mancata redazione, infatti, non vi era alcuna sanzione per l'impresa. Inoltre, esso non veniva presentato come un documento a sé

stante (come invece avviene oggi), ma all'interno della nota integrativa.328 Tra le

maggiori novità di questa versione si segnalano, inoltre, l'allineamento alla disciplina internazionale in tema di terminologia, che verrà in seguito ampiamente trattato, e i chiarimenti riguardanti l'esonero facoltativo per le piccole e micro imprese dal redigere

il rendiconto finanziario.329 Si sottolinea come, anche in questo caso, l'opera del

legislatore si sia direzionata verso una sostanziale convergenza della disciplina nazionale con quella internazionale, in particolare attraverso il rifacimento dello IAS 7,

"Cash Flow Statement"330. Probabilmente, tale decisione è frutto di una presa di

coscienza, da parte delle autorità competenti, riguardo all'indispensabilità del

326 Lucia TALARICO, Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI, in Amministrazione e

finanza, n. 12, (2016), 39.

327 SOSTERO - FERRARESE - MANCIN - MARCON, L'analisi economico-finanziaria di bilancio, 97-98. 328 Fondazione OIC, OIC 10 Rendiconto finanziario, <http://www.fondazioneoic.eu/wp- content/uploads/downloads/2014/09/2014-08-05-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>, 2014, 5.

329 D'ANGELO, Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017, 11.

330 Fabio CIAPONI - Francesca MANDANICI, OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario, in

81 rendiconto finanziario nell'analisi, nella comprensione e nella lettura del bilancio

d'esercizio.331

In seguito alla nuova riforma, le imprese che stilano il bilancio secondo i principi contabili nazionali devono attenersi alle disposizioni del Codice Civile e dell'OIC 10, "Rendiconto finanziario", come fonti per la redazione del rendiconto finanziario relativo all'esercizio avente inizio dal primo gennaio 2016; al contrario, se ci si attiene ai principi

contabili internazionali, è necessario seguire le indicazioni fornite dallo IAS 7. A solo

scopo esplicativo, si ricorda che le fonti normative per la redazione del bilancio di un'impresa singola sono esplicitate nel D.Lgs 38/2005; secondo quest'ultimo, un'impresa deve redigere obbligatoriamente il bilancio d'esercizio seguendo le regole enunciate all'interno degli IFRS, qualora si tratti di società quotate, di società con strumenti finanziari diffusi, di banche e di enti finanziari vigilati. Le assicurazioni quotate e non quotate devono attenersi al Codice Civile e alle norme speciali, eccetto nel caso particolare in cui le assicurazioni quotate non redigano un bilancio consolidato; in questa situazione, esse sono obbligate a seguire gli IFRS. Devono affidarsi alle norme del Codice Civile (con la possibilità, però, di applicare i principi IFRS): le società consolidate da società quotate, da società con strumenti finanziari diffusi e da banche di investimento; altre società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori);

quelle consolidate da società (e non) che redigono il bilancio consolidato. Le società

minori, invece, sono tenute obbligatoriamente ad applicare le norme contenute nel

Codice Civile per redigere il bilancio d'esercizio.332

Un concetto fondamentale necessario per comprendere appieno la logica del rendiconto finanziario è la differenza tra fondi e flussi. Il concetto di "fondo" si riferisce a una grandezza statica, rilevata in un dato momento; al contrario, un "flusso" indica un valore caratterizzato da una certa dinamicità, una variazione. Nel rendiconto finanziario vengono quindi rappresentati flussi finanziari che possono riferirsi a fabbisogni finanziari (cioè una decremento di risorse finanziarie) o a fonti (definite come un aumento di risorse). Fanno parte della prima casistica: gli incrementi delle attività dello stato patrimoniale (cioè i nuovi investimenti), le riduzioni delle passività del medesimo prospetto e, infine, il decremento del patrimonio netto (determinato da eventuali

331 D'ANGELO, Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017, 47.

82 erogazioni di utili, restituzioni di capitale e sostenimento di costi). Al contrario, le fonti

possono derivare dalle situazioni opposte.333

Nei paragrafi successivi verranno esaminate le caratteristiche e le novità del rendiconto finanziario reso obbligatorio nella disciplina nazionale, comparandole con quelle richiesto dallo IAS 7.