SEZIONE VI – REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO‐
FINANZIARIA E TECNICO‐PROFESSIONALE VI.1) Requisiti di ordine generale
Gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del Codice ‐ così come modificato dal Decreto‐Legge n°32 del 18/04/2019 ‐ né nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16, del Decreto Legislativo n°165/2001 né essere incorsi in qualsiasi altra condizione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione e in nessuna delle circostanze riportate nella precedente SEZIONE V.2.
Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell’art. 80 del Codice, con particolare riferimento al comma 5.
I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice.
Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, si procederà alla segnalazione ivi prevista.
VI.2) Requisiti e capacità specifici
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto prescritto nelle successive SEZIONE VI.2.1, SEZIONE VI.2.2 E VI.2.3.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico‐finanziari e tecnico‐professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
VI.2.1) Requisiti di idoneità
REQUISITI DEL CONCORRENTE
A. I requisiti di cui al D.M. 02/12/2016 n°263:
1) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
2) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
B. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO
Per ciascun singolo professionista che partecipa alla realizzazione dell'incarico oggetto dell’appalto è richiesta l’iscrizione negli appositi albi professionali previsti per l’esercizio delle attività oggetto di appalto, e nello specifico:
PRESTAZIONE REQUISITO
Responsabile della commessa.
Coordinatore del gruppo di lavoro
Esperto in materia urbanistica e pianificazione territoriale.
Iscrizione da almeno 10 anni (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del D.P.R.
n°328/2001) alla Sezione A, settore “A e B – Pianificazione territoriale”
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore “A ‐ Ingegneria civile e ambientale” dell’Ordine degli Ingegneri.
Esperto archeologo.
Responsabile redazione dello studio archeologico a supporto del Piano
Archeologo Fascia I. Laurea Quadriennale in Lettere o Beni Culturali o Conservazione dei Beni Culturali vecchio ordinamento con indirizzo archeologico o Laurea Specialistica/Magistrale (3+2) in discipline archeologiche classi S/2 o LM/2 + Specializzazione/dottorato di ricerca/ (DM 60/2009) o esperienza documentata di 4 anni (fatti salvi i titoli obbligatori per le attività riservate a norma di legge)
Esperto in materia agro/paesaggistica.
Responsabile della redazione di uno studio agronomico per la pianificazione e regolazione del territorio. territoriale” dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e/o alla Sezione A, dell’Ordine dei Biologi e/o alla Sezione A, dell’Ordine dei Geologi e/o alla sezione A, settore “A – Ingegneria civile e ambientale” e/o settore “B – Industriale” dell’Ordine degli Ingegneri e/o all’’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; ognuno nei limiti e nel rispetto delle rispettive competenze professionali
Esperto in accessibilità degli spazi.
Responsabile della redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
Iscrizione (ai sensi degli artt. 2, 3, 15 e 45 del D.P.R. n. 328/2001) alla Sezione A, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A, settore “A ‐ Ingegneria civile e ambientale” dell’Ordine degli Ingegneri
Esperto in acustica ambientale.
Responsabile della redazione del Piano di classificazione acustica del territorio
Tecnico abilitato riconosciuto dalla regione ai sensi dell’art. 2 commi 6 e 7 della Legge n°447/1995 e Decreto Legislativo n°42/2017 e iscritto negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica
Tecnico abilitato ex art. 2, commi 3 e 4, D.P.R. n°75/2013.
Tecnico abilitato alla redazione dell’allegato energetico al Regolamento edilizio comunale
Tecnico abilitato ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del D.P.R. n°75 del 16/04/2013
Si precisa che la comprova dei requisiti in parola è fornita mediante copia conforme dei certificati/iscrizioni posseduti e/o mediante l’acquisizione d’ufficio dei documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Si precisa che il concorrente, nella forma di partecipazione prescelta, deve garantire l’espletamento delle prestazioni indicate nella precedente tabella e che la somma delle relative aliquote di partecipazione al gruppo di lavoro deve essere pari al 100 %.
Eventuali ulteriori prestazioni, non contemplate nella predetta tabella o di maggior dettaglio, possono essere indicate nella proposta migliorativa e non danno diritto ad alcuna aliquota di partecipazione al gruppo di lavoro.
VI.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore ad euro 168.558,84 pari al doppio dell’importo a base di gara. Tale requisito è richiesto per assicurare che l’aggiudicatario sia in grado di espletare il servizio richiesto senza difficoltà di natura economica e finanziaria che potrebbero ostacolarne l’operatività quali ad esempio una insufficiente capacità di affidamento bancario con conseguenti influenze negative sulla capacità di retribuire i propri dipendenti e collaboratori o di anticipare le spese per l’effettuazione delle attività connesse al servizio stesso.
Si precisa che la comprova del requisito economico‐finanziario in parola avviene: con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero
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di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA;
per i liberi professionisti o associazione di professionisti sarà valutato quanto riportato nel Modello Unico o nella Dichiarazione IVA; in generale, mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
VI.2.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale
A. un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Categoria e ID delle opere Legge 143/49
(Corrispondenza) Valore delle opere Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi TERRITORIO E URBANISTICA
U.03 ‐ € 127.187.130,00 € 127.187.130,00
La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione del certificato di regolare esecuzione dei servizi svolti o documenti equipollenti.
B. servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Categoria e ID delle opere Legge 143/49
(Corrispondenza) Valore delle opere Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi TERRITORIO E URBANISTICA
U.03 ‐ € 127.187.130,00 € 50.874.852,00
La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione del certificato di regolare esecuzione dei servizi svolti o documenti equipollenti.
VI.3) Indicazioni per gli operatori economici plurisoggettivi
VI.3.1) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
Requisiti di idoneità
I requisiti del D.M. n°263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
L’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto:
‐ da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
‐ da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
L’iscrizione all’Albo deve essere posseduta dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Detto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti
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al contratto di rete nel complesso; inoltre, esso deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Lett. A: Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Lett. B: Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID non frazionabile ovvero secondo quanto chiarito dal Consiglio dell’ANAC nella seduta del 14/11/2018 «Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento ‐mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento ‐ per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due
previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).
Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria».
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub‐
associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Si precisa che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice ovvero secondo quanto chiarito dal Consiglio dell’ANAC nella seduta del 14/11/2018 «Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima».
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
VI.3.2) Indicazioni per i consorzi stabili
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del D.M. n°263/2016 devono essere posseduti:
‐ per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art.
5 del citato decreto;
‐ per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
L’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
L’iscrizione all’Albo deve essere posseduta dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
In relazione ai requisiti di cui alla Sezione VI.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e Sezione VI.2.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice direttamente in capo ai singoli consorziati.
VI.4) Avvalimento
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti alla SEZIONE VI.2.3. lett. C) il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle ulteriori dichiarazioni nei termini indicati nel seguito.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.
89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto a mezzo PEC al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice. Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell’art. 89, comma 8, del Codice.
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, in caso di avvalimento il concorrente deve allegare la seguente documentazione:
a. una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (MODELLO G);
b. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice e produrre il DGUE, il modello DGUE dichiarazioni integrative (MODELLO C) e le dichiarazioni relative ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (MODELLO B);
c. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (MODELLO G) con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a:
le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;
i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;
il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell’organico dell’ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio del servizio con le specifiche del relativo contratto;
a tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1, del Codice, la
a tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1, del Codice, la