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REQUISITI PER LE COMUNICAZIONI

9 Aree edifi

REQUISITI PER LE COMUNICAZIONI

ATS.OR.400 Servizio aeronautico mobile (comunicazioni bordo/ter­

ra) - requisiti generali

a) I fornitori di servizi di traffico aereo utilizzano il collegamento voce (voice link) e/o dati (data link) nelle comunicazioni bordo/terra ai fini dei servizi di traffico aereo.

b) Quando le comunicazioni dirette bilaterali a voce (voice link) o via data link pilota-controllore sono utilizzate per la fornitura del ser­

vizio di controllo del traffico aereo, su tutti i suddetti canali di comunicazione bordo/terra i fornitori di servizi di traffico aereo devono prevedere impianti di registrazione.

c) Quando le comunicazioni dirette bilaterali a voce (voice link) o via data link bordo/terra sono utilizzate per la fornitura del servizio informazioni volo, compreso l’AFIS, su tutti i suddetti canali di comunicazione bordo/terra i fornitori di servizi di traffico aereo devono prevedere impianti di registrazione, se non diversamente prescritto dall’autorità competente.

ATS.OR.405 Uso e disponibilità della frequenza di emergenza VHF a) Come stabilito all'articolo 3 quinquies, la frequenza di emergenza

VHF (121.500 MHz) deve essere usata per scopi relativi a emer­

genze effettive, tra cui:

▼B

(1) fornire un canale di comunicazione libero tra gli aeromobili in pericolo o in emergenza e una stazione a terra quando i canali normali sono utilizzati per altri aeromobili;

(2) fornire un canale di comunicazione VHF tra aeromobili e aero­

porti, di norma non utilizzato dai servizi aerei internazionali, nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza;

(3) fornire un canale di comunicazione VHF comune tra aeromo­

bili, civili o militari, e tra tali aeromobili e i servizi di superficie che intervengono nelle operazioni comuni di ricerca e soccorso, prima di passare, se necessario, alla frequenza appropriata;

(4) fornire comunicazioni bordo/terra con gli aeromobili nel caso in cui un guasto delle apparecchiature di bordo impedisca l’uso dei canali regolari;

(5) fornire un canale per il funzionamento dei trasmettitori localiz­

zatori di emergenza e per la comunicazione tra i mezzi di salvataggio e gli aeromobili impegnati in operazioni di ricerca e soccorso;

(6) fornire un canale VHF comune per la comunicazione tra gli aeromobili civili e gli intercettori o gli enti di controllo delle intercettazioni e tra gli aeromobili civili o gli intercettori e gli enti dei servizi di traffico aereo nei casi di intercettazione di aeromobili civili.

b) I fornitori di servizi di traffico aereo forniscono la frequenza 121.500 MHz:

(1) a tutti i centri di controllo di area e ai centri informazioni volo;

(2) alle torri di controllo di aeroporto e agli enti di controllo di avvicinamento che servono aeroporti internazionali e aeroporti alternati internazionali;

(3) a qualsiasi altro sito designato dall’autorità competente, qualora tale frequenza sia ritenuta necessaria per garantire la ricezione immediata di richieste di soccorso o per le finalità di cui alla lettera a).

ATS.OR.410 Servizio mobile aeronautico (comunicazioni bordo/ter­

ra) - servizio informazioni volo

a) I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono, nella misura del possibile e come approvato dall’autorità competente, che gli im­

pianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comu­

nicazioni bilaterali tra i centri informazioni volo e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati, in volo in qualsiasi parte della regione informazioni volo.

b) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli im­

pianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comu­

nicazioni bilaterali dirette, rapide, continue e senza disturbi statici, tra gli enti AFIS e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati che operano all’interno dello spazio aereo di cui al punto ATS.TR.110, lettera a), punto 3).

ATS.OR.415 Servizio mobile aeronautico (comunicazioni bordo/ter­

ra) - servizio di controllo di area

I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli impianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comunicazioni bilaterali tra gli enti che forniscono servizi di controllo di area e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati, in volo in qualsiasi parte della zona o delle zone di controllo.

ATS.OR.420 Servizio mobile aeronautico (comunicazioni bordo/ter­

ra) - servizio di controllo di avvicinamento

a) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli im­

pianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comu­

nicazioni bilaterali dirette, rapide, continue e senza disturbi statici, tra gli enti che forniscono servizi di controllo di avvicinamento e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati da essi controllati.

b) Qualora l’ente che fornisce servizi di controllo di avvicinamento funzioni come un ente separato, le comunicazioni bordo/terra de­

vono essere effettuate su canali di comunicazione destinati al suo uso esclusivo.

ATS.OR.425 Servizio mobile aeronautico (comunicazioni bordo/ter­

ra) - servizio di controllo di aeroporto

a) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli im­

pianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comu­

nicazioni bilaterali dirette, rapide, continue e senza disturbi statici tra le torri di controllo di aeroporto e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati che operano nel raggio di 45 km (25 NM) dall’aero­

porto interessato.

b) Qualora le condizioni lo giustifichino, i fornitori di servizi di traf­

fico aereo forniscono canali di comunicazione separati per il con­

trollo del traffico operante nell’area di manovra.

ATS.OR.430 Servizio fisso aeronautico (comunicazioni terra/terra) - requisiti generali

a) I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono che, ai fini dei servizi di traffico aereo, nelle comunicazioni terra/terra siano utiliz­

zate le comunicazioni vocali dirette e/o le comunicazioni data link.

b) Quando le comunicazioni ai fini del coordinamento ATC sono in parte automatizzate, i fornitori di servizi di traffico aereo provve­

dono affinché un eventuale guasto di tale coordinamento automa­

tizzato venga chiaramente indicato al controllore o ai controllori del traffico aereo responsabili del coordinamento dei voli presso un ente di trasferimento.

ATS.OR.435 Servizio fisso aeronautico (comunicazioni terra/terra) - comunicazione all’interno di una regione informazioni volo a) Comunicazioni tra enti dei servizi di traffico aereo

(1) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i centri informazioni volo dispongano di impianti per le comuni­

cazioni con i seguenti enti che forniscono un servizio apparte­

nente alla loro area di responsabilità:

i) il centro di controllo di area;

ii) gli enti di controllo di avvicinamento

iii) le torri di controllo di aeroporto;

iv) gli enti AFIS.

(2) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i centri di controllo di area, oltre a essere collegati con il centro informazioni volo come prescritto al punto 1), dispongano di impianti per le comunicazioni con i seguenti enti che forniscono un servizio appartenente alla loro area di responsabilità:

i) gli enti di controllo di avvicinamento ii) le torri di controllo di aeroporto;

iii) gli enti AFIS;

iv) gli uffici informazioni dei servizi di traffico aereo, se isti­

tuiti separatamente.

(3) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli enti di controllo di avvicinamento, oltre ad essere collegati con il centro informazioni volo e con il centro di controllo di area come prescritto ai punti 1) e 2), dispongano di impianti per le comunicazioni con:

i) la torre o le torri di controllo dell’aeroporto associato;

ii) l’ente o gli enti AFIS interessati;

iii) l’ufficio o gli uffici informazioni dei servizi di traffico aereo associati, se istituiti separatamente.

(4) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché le torri di controllo di aeroporto o gli enti AFIS, oltre ad essere collegati con il centro informazioni volo, il centro di controllo di area e l’ente di controllo di avvicinamento come prescritto ai punti 1), 2) e 3), dispongano di impianti per le comunicazioni con l’ufficio informazioni dei servizi di traffico aereo associato, se istituito separatamente.

b) Comunicazioni tra enti dei servizi di traffico aereo e altri enti (1) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i

centri informazioni volo e i centri di controllo di area dispon­

gano di impianti per le comunicazioni con i seguenti enti che forniscono un servizio appartenente alla loro rispettiva area di responsabilità:

i) gli enti militari appropriati;

ii) il fornitore o i fornitori di servizi meteorologici che servono il centro;

iii) la stazione di telecomunicazione aeronautica che serve il centro;

iv) gli uffici degli operatori di aeromobili appropriati;

v) il centro di coordinamento soccorso o, in assenza di tale centro, qualsiasi altro servizio di emergenza appropriato;

vi) l’ufficio NOTAM internazionale che serve il centro.

(2) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché gli enti di controllo di avvicinamento, le torri di controllo di aero­

porto e gli enti AFIS dispongano di impianti per le comunica­

zioni con i seguenti enti che forniscono un servizio appartenente alla loro rispettiva area di responsabilità:

i) gli enti militari appropriati;

ii) i servizi di soccorso e di emergenza (comprese ambulanze, servizi antincendio ecc.);

iii) il fornitore dei servizi meteorologici che serve l’ente interessato;

iv) la stazione di telecomunicazione aeronautica che serve l’ente interessato;

v) l’ente che fornisce il servizio di gestione dei piazzali, se istituito separatamente.

(3) I requisiti relativi agli impianti di comunicazione, di cui alla lettera b), punto 1), i) e alla lettera b), punto 2), i), compren­

dono disposizioni relative a comunicazioni rapide e affidabili tra l’ente dei servizi di traffico aereo interessato e l’ente o gli enti militari responsabili del controllo delle operazioni di intercetta­

zione nell’area di responsabilità dell’ente dei servizi di traffico aereo, al fine di adempiere agli obblighi di cui alla sezione 11 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

c) Descrizione degli impianti di comunicazione

(1) I requisiti relativi agli impianti di comunicazione di cui alla lettera a), alla lettera b), punto 1), i) e alla lettera b), punto 2), i), ii) e iii), comprendono disposizioni relative:

i) alle comunicazioni vocali dirette, effettuate da sole o in combinazione con le comunicazioni data link, mediante le quali le comunicazioni sono stabilite immediatamente ai fini del trasferimento del controllo mediante radar o ADS-B, oppure sono stabilite normalmente entro 15 secondi per altri scopi;

ii) alle comunicazioni stampate, qualora sia richiesta una regi­

strazione scritta; il tempo di transito del messaggio per tali comunicazioni non supera i 5 minuti.

(2) In tutti i casi non contemplati alla lettera c), punto 1), i requisiti relativi agli impianti di comunicazione comprendono disposi­

zioni relative:

i) alle comunicazioni vocali dirette, effettuate da sole o in combinazione con le comunicazioni data link, mediante le quali le comunicazioni sono stabilite normalmente entro 15 secondi;

ii) alle comunicazioni stampate, qualora sia richiesta una regi­

strazione scritta; il tempo di transito del messaggio per tali comunicazioni non supera i 5 minuti.

(3) In tutti i casi in cui è richiesto il trasferimento automatico di dati da e/o verso i computer degli enti dei servizi di traffico aereo, devono essere forniti impianti adeguati per la registra­

zione automatica.

(4) I requisiti relativi agli impianti di comunicazione di cui alla lettera b), punto 2), i), ii) e iii), comprendono disposizioni relative alle comunicazioni vocali dirette effettuate per le comu­

nicazioni in conferenza, mediante le quali le comunicazioni sono stabilite normalmente entro 15 secondi.

(5) Tutti gli impianti per le comunicazioni vocali dirette o data link tra gli enti dei servizi di traffico aereo e tra gli enti dei servizi di traffico aereo e gli altri enti di cui alla lettera b), punti 1) e 2), devono essere dotati di registrazione automatica.

ATS.OR.440 Servizio fisso aeronautico (comunicazioni terra/terra) - comunicazione tra regioni informazioni volo

a) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i centri informazioni volo e i centri di controllo di area dispongano di impianti per le comunicazioni con tutti i centri informazioni volo e i centri di controllo di area adiacenti. Tali requisiti relativi agli impianti di comunicazione comprendono in tutti i casi disposizioni relative ai messaggi in una forma adatta alla conservazione perma­

nente e alla consegna in conformità ai tempi di transito specificati dagli accordi regionali di navigazione aerea dell’ICAO.

b) I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i requisiti relativi agli impianti per le comunicazioni tra i centri di controllo di area che servono aree di controllo contigue comprendano anche disposizioni per le comunicazioni vocali dirette e, se del caso, le comunicazioni data link, con registrazione automatica, mediante le quali le comunicazioni sono stabilite immediatamente se effettuate per il trasferimento del controllo utilizzando i dati di sorveglianza ATS, oppure entro 15 secondi se effettuate per altri scopi.

c) Quando richiesto da un accordo tra gli Stati interessati al fine di eliminare o ridurre la necessità di intercettazioni in caso di devia­

zione dalla rotta assegnata, i fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i requisiti relativi agli impianti per le comuni­

cazioni tra i centri di informazione di volo o i centri di controllo di area adiacenti diversi da quelli di cui alla lettera b):

(1) comprendano disposizioni per le comunicazioni vocali dirette, da sole o in combinazione con le comunicazioni data link;

(2) consentano di stabilire le comunicazioni normalmente entro 15 secondi;

(3) siano dotati di sistemi di registrazione automatica.

d) I fornitori di servizi di traffico aereo interessati provvedono affin­

ché, in tutti i casi in cui si verificano circostanze particolari, gli enti dei servizi di traffico aereo adiacenti siano collegati.

e) Laddove le condizioni locali siano tali da rendere necessaria prima della partenza l’autorizzazione di un aeromobile in uno spazio aereo controllato, il fornitore o i fornitori di servizi di traffico aereo inte­

ressati provvedono affinché gli enti dei servizi di traffico aereo che rilasciano l’autorizzazione all’aeromobile siano collegati all’ente di controllo del traffico aereo che serve lo spazio aereo controllato adiacente.

f) I requisiti degli impianti di comunicazione che supportano i colle­

gamenti da stabilire in conformità alle lettere d) ed e) comprendono disposizioni relative alle comunicazioni vocali dirette, da sole o in combinazione con le comunicazioni data link, con registrazione automatica, mediante le quali le comunicazioni sono stabilite imme­

diatamente se effettuate per il trasferimento del controllo utilizzando i dati di sorveglianza ATS, oppure entro 15 secondi se effettuate per altri scopi.

g) I fornitori di servizi di traffico aereo prevedono impianti adeguati per la registrazione automatica in tutti i casi in cui è richiesto lo scambio automatico di dati tra i computer dei servizi di traffico aereo.

ATS.OR.445 Comunicazioni per il controllo o la gestione di veicoli diversi dagli aeromobili sulle aree di manovra degli aeroporti a) Ad eccezione dei casi in cui sia ritenuta adeguata la comunicazione

mediante un sistema di segnali visivi, i fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono la presenza di impianti di comunicazione radio­

telefonici bilaterali per uno dei seguenti servizi:

(1) servizio di controllo di aeroporto per il controllo dei veicoli sull’area di manovra;

(2) AFIS per la gestione dei veicoli sull’area di manovra, qualora tale servizio sia previsto in conformità al punto ATS.TR.305, lettera f).

b) La necessità di canali di comunicazione separati per il controllo o la gestione dei veicoli sull’area di manovra è determinata previa valu­

tazione della sicurezza.

c) Sono previsti impianti di registrazione automatica su tutti i canali di cui alla lettera b).

ATS.OR.450 Registrazione automatica dei dati di sorveglianza I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché i dati di sorveglianza provenienti dalle apparecchiature radar primarie e secon­

darie o da altri sistemi (ad esempio ADS-B, ADS-C), utilizzati come ausilio per i servizi di traffico aereo, siano automaticamente registrati per le indagini su incidenti e inconvenienti, la ricerca e il soccorso, la valutazione e l’addestramento dei servizi di traffico aereo e dei sistemi di sorveglianza.

ATS.OR.455 Conservazione di informazioni e dati registrati a) I fornitori di servizi di traffico aereo conservano per almeno 30

giorni:

(1) le registrazioni dei canali di comunicazione, come specificato al punto ATS.OR.400, lettere b) e c);

(2) le registrazioni dei dati e delle comunicazioni, come specificato al punto ATS.OR.435, lettera c), punti 3) e 5);

(3) le registrazioni automatiche, come specificato al punto ATS.OR.440;

(4) le registrazioni delle comunicazioni, come specificato al punto ATS.OR.445;

(5) le registrazioni dei dati, come specificato al punto ATS.OR.450;

(6) le strisce progresso volo cartacee, le informazioni elettroniche sul progresso volo e i dati di coordinamento.

b) Qualora siano pertinenti per indagini su incidenti e inconvenienti, le registrazioni e i log di cui alla lettera a) sono conservati per periodi di tempo più lunghi, finché non diventi evidente che non saranno più necessari.

ATS.OR.460 Registrazione delle comunicazioni di sottofondo e dell’ambiente sonoro

a) Se non diversamente prescritto dall’autorità competente, gli enti dei servizi di traffico aereo sono dotati di dispositivi che registrano le comunicazioni di sottofondo e l’ambiente sonoro alle postazioni del controllore del traffico aereo o dell’operatore del servizio informa­

zioni volo o dell’operatore AFIS, a seconda dei casi, e sono in grado di conservare le informazioni registrate durante almeno le ultime 24 ore di esercizio.

b) Tali registrazioni sono utilizzate esclusivamente per le indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti che sono oggetto di segnalazioni obbligatorie.

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