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SERVIZIO INFORMAZIONI VOLO ATS.TR.300 Applicazione

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SERVIZIO INFORMAZIONI VOLO ATS.TR.300 Applicazione

a) Il servizio informazioni volo è fornito dagli enti dei servizi di traffico aereo appropriati a tutti gli aeromobili che potrebbero essere interessati dalle informazioni e che si trovano in una delle seguenti situazioni:

(1) è stato fornito loro il servizio di controllo del traffico aereo;

(2) sono altrimenti noti agli appropriati enti dei servizi di traffico aereo.

b) Quando gli enti dei servizi di traffico aereo forniscono sia il servizio informazioni volo sia il servizio di controllo del traffico aereo, la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo deve avere la precedenza sulla fornitura del servizio informazioni volo in tutti i casi in cui la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo lo richieda.

c) I fornitori dei servizi informazioni volo stabiliscono disposizioni per:

(1) la registrazione e la trasmissione di informazioni sul progresso dei voli;

(2) il coordinamento e il trasferimento di responsabilità per la for­

nitura del servizio informazioni volo.

ATS.TR.305 Ambito del servizio informazioni volo

a) Il servizio informazioni volo include la fornitura di pertinenti:

(1) informazioni SIGMET e AIRMET;

(2) informazioni riguardanti l’attività vulcanica pre-eruttiva, le eru­

zioni vulcaniche e le nubi di cenere vulcanica;

(3) informazioni riguardanti il rilascio nell’atmosfera di materiali radioattivi o sostanze chimiche tossiche;

(4) informazioni sulle variazioni della disponibilità dei servizi di radionavigazione;

(5) informazioni sui cambiamenti nelle condizioni degli aeroporti e delle infrastrutture associate, incluse le informazioni sullo stato delle aree di movimento degli aeroporti quando interessate da neve, ghiaccio o significative quantità d’acqua;

(6) informazioni sui palloni liberi non pilotati;

(7) informazioni in merito a configurazioni e condizioni anomale degli aeromobili;

(8) qualsiasi altra informazione che potrebbe influire sulla sicurezza.

b) Il servizio informazioni volo fornito ai voli include, in aggiunta a quanto indicato alla lettera a), la fornitura di informazioni riguar­

danti:

(1) le condizioni meteorologiche riportate o previste sugli aeroporti di partenza, di destinazione e alternati;

(2) i rischi di collisione agli aeromobili che operino in spazi aerei di classe C, D, E, F e G;

(3) per i voli condotti sopra distese di acqua, per quanto possibile e quando richiesto dal pilota, qualsiasi informazione disponibile circa imbarcazioni presenti nell’area, quali nominativo radio, posizione, rotta vera, velocità ecc.;

(4) i messaggi, comprese le autorizzazioni, ricevuti da altri enti dei servizi di traffico aereo affinché siano ritrasmessi all’aeromobi­

le.

c) Le informazioni AFIS comunicate ai voli includono, oltre ai perti­

nenti punti descritti alle lettere a) e b), la fornitura di informazioni riguardanti:

(1) i rischi di collisione con aeromobili, veicoli e persone che ope­

rano nell’area di manovra;

(2) la pista in uso.

d) Gli enti dei servizi di traffico aereo trasmettono, non appena pos­

sibile, riporti di volo speciali e non di routine:

(1) agli altri aeromobili interessati;

(2) agli uffici di veglia meteorologica associati in conformità all’ap­

pendice 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012;

(3) agli altri enti dei servizi di traffico aereo interessati.

Le trasmissioni agli aeromobili devono essere ripetute ad una fre­

quenza e per un periodo di tempo che devono essere determinati dall’ente dei servizi di traffico aereo interessato.

e) Il servizio informazioni volo fornito ai voli VFR include, in ag­

giunta a quanto indicato alla lettera a), la fornitura delle informa­

zioni disponibili riguardanti le condizioni di traffico e meteorologi­

che lungo la rotta di volo che presumibilmente renderanno impra­

ticabili le operazioni secondo le regole del volo a vista.

f) Quando prescritto dall’autorità competente l’ente AFIS gestisce il movimento dei veicoli e delle persone sull’area di manovra, con­

formemente alla serie o alla sottoserie di disposizioni di cui al punto ATS.TR.240.

ATS.TR.310 Trasmissioni del servizio automatico di informazioni di terminale a voce (Voice-ATIS)

a) Le trasmissioni del servizio automatico di informazioni di terminale a voce (Voice-ATIS) sono fornite agli aeroporti in cui vi è l’obbligo di ridurre il carico di comunicazioni sui canali di comunicazione bordo/terra in VHF dei servizi di traffico aereo. Quando vengono fornite, esse devono comprendere uno dei seguenti elementi:

(1) una trasmissione che serve gli aeromobili in arrivo;

(2) una trasmissione che serve gli aeromobili in partenza;

(3) una trasmissione che serve sia gli aeromobili in arrivo sia quelli in partenza;

(4) due trasmissioni che servono rispettivamente gli aerei in arrivo e in partenza per quegli aeroporti in cui la trasmissione che serve sia gli aeromobili in arrivo sia quelli in partenza sarebbe eccessivamente lunga.

b) Quando possibile per le trasmissioni Voice-ATIS si usa una fre­

quenza VHF discreta. Se non è disponibile una frequenza discreta, la trasmissione può essere effettuata sul canale o sui canali vocali dell’ausilio o degli ausili alla navigazione di terminale più appro­

priati, preferibilmente un VOR, purché la portata e la leggibilità siano adeguate e l’identificazione dell’ausilio alla navigazione sia sequenziata rispetto alla trasmissione in modo che quest’ultima non venga cancellata.

c) Le trasmissioni Voice-ATIS non devono essere effettuate sul canale in fonia di un ILS.

d) Ogniqualvolta viene fornito il servizio Voice-ATIS, la trasmissione deve essere continua e ripetitiva.

e) Le informazioni contenute nella trasmissione corrente devono essere immediatamente portate a conoscenza dell’ente o degli enti dei ser­

vizi di traffico aereo interessati dalla fornitura agli aeromobili delle informazioni relative all’avvicinamento, all’atterraggio e al decollo, qualora il messaggio non sia stato preparato da tale ente o da tali enti.

f) Le trasmissioni Voice-ATIS fornite in aeroporti designati per essere utilizzate dai servizi aerei internazionali devono essere disponibili almeno in inglese.

ATS.TR.315 Servizio automatico di informazioni di terminale via data link (D-ATIS)

a) Nei casi in cui D-ATIS integra la disponibilità di Voice-ATIS, le informazioni fornite dal D-ATIS devono essere identiche, sia nel contenuto sia nel formato, a quelle della trasmissione Voice-ATIS applicabile. Se sono incluse le informazioni meteorologiche in tempo reale, ma i dati restano entro i parametri dei criteri relativi ai cambiamenti significativi di cui al punto MET.TR.200, lettere e) e f), dell’allegato V, il contenuto è considerato identico, al fine di mantenere lo stesso designatore.

b) Nei casi in cui D-ATIS integra la disponibilità di Voice-ATIS e il sistema ATIS richiede un aggiornamento, Voice-ATIS e D-ATIS devono essere aggiornati simultaneamente.

ATS.TR.320 Servizio automatico di informazioni di terminale (a voce e/o via data link)

a) Quando viene fornito il servizio Voice-ATIS e/o D-ATIS:

(1) le informazioni comunicate devono riferirsi a un singolo aeroporto;

(2) le informazioni comunicate devono essere aggiornate immedia­

tamente se si verifica un cambiamento significativo;

(3) i fornitori di servizi di traffico aereo sono responsabili della preparazione e della diffusione dei messaggi ATIS;

(4) i singoli messaggi ATIS devono essere identificati da un desi­

gnatore sotto forma di lettera dell’alfabeto fonetico in confor­

mità al punto SERA.14020 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012. I designatori assegnati a messaggi ATIS consecutivi devono essere in ordine alfabetico;

(5) gli aeromobili devono confermare la ricezione delle informa­

zioni all’atto di stabilire la comunicazione con l’ente dei servizi di traffico aereo che fornisce il servizio di controllo di avvici­

namento o la torre di controllo di aeroporto o l’ente AFIS, a seconda dei casi;

(6) l’ente dei servizi di traffico aereo appropriato, nel rispondere al messaggio di cui al punto 5) o, per gli aeromobili in arrivo, in un qualsiasi altro momento prescritto dall’autorità competente, deve fornire agli aeromobili il regolaggio altimetrico corrente;

(7) le informazioni meteorologiche devono essere ricavate dal ri­

porto regolare locale o dal riporto speciale locale.

b) Se le condizioni meteorologiche cambiano tanto rapidamente da rendere sconsigliabile l’inclusione nell’ATIS delle informazioni me­

teorologiche di cui alla lettera a), punto 7), i messaggi ATIS devono indicare che le pertinenti informazioni meteorologiche saranno for­

nite al momento del contatto iniziale con l’appropriato ente dei servizi di traffico aereo.

c) Non è necessario che le informazioni contenute in un ATIS in vigore, la cui ricezione è stata confermata dall’aeromobile interes­

sato, siano incluse in una trasmissione diretta all’aeromobile, ad eccezione del regolaggio altimetrico, che deve essere comunicato in conformità alla lettera a).

d) Se l’aeromobile conferma la ricezione di un ATIS che non è più in vigore, l’ente dei servizi di traffico aereo deve adottare immediata­

mente uno dei seguenti provvedimenti:

(1) comunicare all’aeromobile qualsiasi informazione che necessiti di essere aggiornata;

(2) istruire l’aeromobile ad ottenere l’informazione ATIS aggiornata.

ATS.TR.325 Trasmissioni VOLMET e trasmissioni D-VOLMET Quando ciò è prescritto dall’autorità competente, le trasmissioni VOL­

MET VHF e/o HF e/o il servizio D-VOLMET devono essere forniti utilizzando le fraseologie radiotelefoniche standard.

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