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30 6. I Responsabili di Area sono tenuti ad informare e responsabilizzare sul presente adempimento tutti gli operatori con

cui contraggono rapporti, in nome e per conto dell’Ente.

4.5.- ATTIVITA’ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 7° del d.lgs. 165/2001 i dipendenti pubblici - con esclusione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% - non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’Amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

2. Gli incarichi retribuiti considerati sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dall’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

3. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

4. Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere, anche a titolo gratuito, i seguenti incarichi:

 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

 Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

5.La ratio dell’autorizzazione a svolgere, da parte dei dipendenti pubblici, attività extraistituzionale è quella di evitare situazioni di conflitto di interessi e garantire l’imparzialità.

6. Per la disciplina di dettaglio, si rinvia al Regolamento dell’Ente per la disciplina delle attività e incarichi extra-istituzionali svolti dai dipendenti, di cui l’Ente era sprovvisto e che, a seguito della predisposizione da parte del Segretario Comunale-RPC, è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 16 del 9 marzo 2017.

7. In ogni caso, continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità.

5. - VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell’Ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori, Segretario comunale e Responsabili di posizioni organizzative, secondo il Quadro Sinottico di cui all'Allegato “B”.

2. All’atto del conferimento dell’incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta una dichiarazione, da produrre al Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto citato (art. 20 D.Lgs. 39/2013).

3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell’efficacia dell’incarico.

4. I Responsabili delle Aree del Comune di Lagonegro, all’atto del conferimento della p.o. con decreto sindacale, hanno reso sotto la loro responsabilità, la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione successivamente intervenuta. Le dichiarazioni vengono rinnovate annualmente e comunque ogni qualvolta venga effettuata la nuova nomina. Analoga dichiarazione viene resa dal Segretario Comunale. Tutte le dichiarazioni sono pubblicate sul sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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5. Le dichiarazioni ex art. 46 D.P.R. 445/2000 rilasciate dai Responsabili di Area, potranno essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite acquisizione d’ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive.

6. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 39/2013, gli incarichi conferiti in violazione del decreto sono nulli. Inoltre, è disposta l’automatica sospensione degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli dal potere di conferire incarichi di loro competenza per tre mesi.

7. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.

8. Analogamente se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato, che potrà esercitare il diritto di scelta. In caso di mancata opzione dell’interessato nel termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, l’art. 19 del D.lgs. 39/2015 dispone la decadenza dall’incarico incompatibile con altro incarico.

9. E’ possibile attivare l’intervento dell’ANAC in via preventiva (sui procedimenti in corso) o su richiesta di parere da parte delle Amministrazioni.

6. – ART. 53, COMMA 16-ter D.LGS. 165/2001

DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS)

1. L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, Legge 190/2012, prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego. Più precisamente, la disposizione stabilisce che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

2. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

3. La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti (cd. periodo di raffreddamento).

4. Non tutti i dipendenti sono interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione, hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all’amministrazione (funzionari titolari di funzioni dirigenziali, cioè i Responsabili di Area, e, se diverso, il responsabile del procedimento). Il Responsabile del personale censirà i dipendenti interessati dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 ai fini della dichiarazione unilaterale d’obbligo.

5. Per garantire il rispetto di tale disposizione si stabilisce che:

a) nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede, per il personale che abbia esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione, il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

b) nei contratti di assunzione già sottoscritti l’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, Legge 190/2012 è inserito di diritto ex art. 1339 C.C., quale norma integrativa cogente.

c) in caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16-ter si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore.

d) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (compresa la trattativa privata diretta), è inserita la condizione soggettiva “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.

e) nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l’esclusione dalla procedura di affidamento. Sarà disposta, altresì l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente;

f) in ogni contratto ed a prescindere dal valore del medesimo dovrà inserirsi una clausola, dalla quale deve risultare una dichiarazione, resa dal contraente/appaltatore dell’Ente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’insussistenza delle

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situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione rientranti nell’ambito di applicazione del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, con l’espressa previsione che il contratto verrà risolto in caso di mancato rispetto della clausola stessa.

6. Il Comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165 del 2001.

7. Si ricorda che il regime sanzionatorio nel caso di violazione della predetta normativa prevede:

- sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;

- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. Pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione.

7. - ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1.Nel Comune di Lagonegro, le ridotte dimensioni della struttura organizzativa, lo scarso numero di dipendenti e l’infungibilità di alcune professionalità/competenze costituiscono un forte ostacolo all’attuazione della misura della rotazione del personale, volta ad evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Tuttavia, ci si riserva la possibilità di consentire la rotazione dei funzionari in caso di adesione dell’Ente ai servizi/programmi associati, la cui responsabilità è affidata ad un determinato funzionario Responsabile.

2. Ciascun Responsabile di Area è comunque tenuto a fornire adeguata motivazione della mancata applicazione della misura della rotazione, comunicando quali misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell’azione amministrativa. In ogni caso, si ricorrerà, ove possibile, all’alternativa misura di differenziare la fase istruttoria, affidata ad un dipendente, con quella decisoria, affidata ad un altro dipendente, dimodochè sullo stesso atto-procedimento lavorino almeno due distinti soggetti.

3. Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione, in ogni caso senza pregiudicare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Pertanto, la rotazione nel conferimento dell’incarico di p.o. non può avvenire ad intervalli di tempo inferiori ad un anno.

8. - OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 1.La formazione è strutturata su due livelli:

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale);

b) livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai Referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, la gestione dei procedimenti, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell’Amministrazione.

2.Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili delle varie Aree, definisce uno specifico Programma annuale di informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento e, in generale, sui temi dell'etica e della legalità. La scelta del personale da destinare alla formazione avviene dando priorità ai dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

3. La formazione avrà ad oggetto: l’applicazione del dettato normativo, l’applicazione del Piano anticorruzione e delle norme sulla trasparenza e sarà curata direttamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

4. La partecipazione al Piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo d’ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.

5. La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc.. A questi si aggiungono seminari di formazione online, in remoto.

6. Ciascun Responsabile dovrà curare ogni adempimento relativo alla spesa da sostenere per la partecipazione alla formazione del proprio personale da finanziarsi secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel P.E.G., gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione del personale.

7. I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di questa attività.

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9. - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1. La trasparenza va intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.

2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

3. Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Parte Sesta del presente PTPC, appositamente dedicata alla Trasparenza.

10. - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (cd. WHISTLEBLOWER)

1. L'art. 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”

nella versione introdotta dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017, ha previsto che:

"1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.

190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

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