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Art. 15 - Tabella dei dati da pubblicare

1. Le tabelle, r eda t te se co ndo q ua nto pr ec i sa to a ll ’ar t. 9 e allegate al presente Piano sotto la lett. C), sono suscettibili di aggiornamento costante ad opera del Responsabile della trasparenza, nel caso di sopravvenuta necessità di integrare la struttura delle informazioni sul sito internet istituzionale a seguito di eventuali successivi obblighi di pubblicazione imposti dal legislatore.

SEZIONE OPERATIVA

1. - VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ DELLE MISURE

Allo scopo di valorizzare i Piani elaborati nelle precedenti annualità e di garantire la continuità nell’azione di prevenzione della corruzione, si procederà entro in 31 marzo alla verifica, attraverso la consultazione dei Responsabili delle varie Aree, della sostenibilità delle misure di prevenzione presenti nei precedenti Piani, provvedendo eventualmente ad una loro ridefinizione. In questo modo, sarà possibile acquisire informazioni sulle misure non realizzate e su quelle non realizzate in maniera adeguata.

2. - LA MAPPATURA DEI PROCESSI

1. Al fine di una corretta identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi, assume carattere strumentale l’attività di “Mappatura dei processi”, che consiste nell’individuazione, per ciascun processo, degli ambiti di rischio e della loro classificazione. L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate “misure di prevenzione” e incide sulla qualità dell’analisi complessiva, tant’è che una mappatura superficiale può condurre ad escludere dall’analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che, al contrario, sarebbe opportuno includere.

2. A differenza del comma 9 dell’art. 1 della legge 190/2012, che prevedeva di mappare le attività maggiormente a rischio, la determina ANAC n. 12/2015 richiede di mappare tutti i processi, ricordando che il concetto di “processo” è più ampio e flessibile di quello di “procedimento amministrativo”.

3. Alla luce delle oggettive difficoltà organizzative, della mancata collaborazione al processo di redazione del Piano dei portatori degli interessi diffusi (stakeholders) e, dall’altra, l’assenza di proposte concrete e fattive da parte dell’organo di indirizzo-politico e dei Responsabili delle varie Aree, individuati quali Referenti del Piano, l’Ente si trova nell’impossibilità di dare integrale attuazione alla mappatura, integrale e completa, di tutti i processi dell'ente. Di conseguenza, per le richiamate difficoltà organizzative, la mappatura di processi dell’Ente viene iniziata con l'attuale Piano per essere completata in un momento successivo, ferma restando, in ogni caso, la mappatura dei macro-processi svolti e delle relative aree di rischio, che, per contro, viene effettuata in questa sede.

4. Ciascun Responsabile di Area dovrà procedere, per l’Area di sua competenza, alla ricognizione dei processi di propria spettanza.

3. - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.La “valutazione del rischio” è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive.

2. La determina ANAC del 2015 di aggiornamento al PNA suggerisce, nella fase di valutazione del rischio, di non limitarsi ad attribuire ai vari rischi un punteggio numerico, ma di ricorrere ad un sistema “omogeneo” di valutazione del rischio.

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3. In ogni caso, le principali fasi della valutazione del rischio sono le seguenti:

a) L’identificazione degli eventi rischiosi: ha l’obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi o alle fasi dei processi, di pertinenza dell’Amministrazione. Per identificare gli eventi rischiosi è opportuno che l’Ente prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative, sia interne (per es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, risultanze dell’analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi) sia esterne (per es. casi giudiziari e altri dati del contesto esterno);

b) L’analisi del rischio: ha l’obiettivo di comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi, individuando le migliori modalità per prevenirli, nonché di definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

L’ANAC, con l’aggiornamento al PNA di cui alla determina n. 21/2015, suggerisce all’Amministrazione, allo scopo di evitare applicazioni troppo “meccaniche” della metodologia presentata nell’allegato 5 del PNA, di concentrare gli sforzi sull’individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell’evento corruttivo. Tal cause possono essere, ad es.

la mancanza di controlli o di trasparenza, l’eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; l’esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Per comprendere meglio le cause e il livello del rischio, le Amministrazioni possono fare riferimento sia a dati oggettivi (per es. i dati giudiziari, le informazioni sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti o i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile, eventuali segnalazioni di whistleblowers) sia a dati di natura percettiva.

In ogni caso, nell’analisi del rischio, si tiene conto anche dei criteri di cui all’allegato 5 del P.N.A.

(discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine). I criteri di cui all’Allegato 5 del PNA vengono esplicitato nelle tabelle 1 e 2 che seguono:

c) La ponderazione del rischio: è un momento fondamentale per la definizione delle priorità del trattamento, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. In questa fase è perciò necessario utilizzare il criterio della prudenza, in modo da sottoporre al trattamento del rischio un ampio numero di processi.

Tabella 1

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1) INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2)

Discrezionalità

Il processo è discrezionale ?

- No, è del tutto vincolato 1

- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2

- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3

- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4

- E’ altamente discrezionale 5

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ?

(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% 1

Fino a circa il 40% 2

Fino a circa il 60% 3

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Fino a circa l‘ 80% 4

Fino a circa il 100% 5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2

- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

NO 1

SI 5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?

- No, il processo coinvolge una sola p.a. 1

- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3

- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?

- No 0

- Non ne abbiamo memoria 1

- Sì, sulla stampa locale 2

- Sì, sulla stampa nazionale 3

- Sì, sulla stampa locale e nazionale 4

- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

Valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

- Ha rilevanza esclusivamente interna 1

- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.

concessione di borsa di studio per studenti) 3

- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni

(es.: affidamento di appalto) 5

Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa ?

- A livello di addetto 1

- A livello di collaboratore o funzionario 2

- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero

di posizione apicale o di posizione organizzativa 3

- A livello di dirigente di ufficio generale 4

- A livello di capo dipartimento/segretario generale 5

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Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?

NO 1

SI 5

Controlli (3)

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?

- No, il rischio rimane indifferente 1

- Sì, ma in minima parte 2

- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

- Sì, è molto efficace 4

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5

NOTE:

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro

(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Tabella 2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’

0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile

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VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO

0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

=

valore frequenza X valore impatto

4. - IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

1.Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, ossia con l’individuazione e valutazione, in concreto, dei correttivi e delle modalità più idonee per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione (cd.

Misure di prevenzione), sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

2. Le fasi del trattamento sono le seguenti:

a) l’identificazione delle misure;

b) la programmazione delle misure.

3. Le misure si distinguono, secondo il PNA del 2013, in:

a) misure “obbligatorie”: sono tutte quelle misure la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;

b) misure “ulteriori”: possono essere inserite nei Piani a discrezione dell’Amministrazione.

4. Secondo quanto prescritto dall’ANAC, in sede di aggiornamento del PNA, nella determina n. 12/2015, è opportuno distinguere tra:

a) “Misure generali” (o trasversali), che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull’intera Amministrazione;

b) “Misure specifiche”, che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio, garantendo la personalizzazione della strategia del rischio.

5. In ogni caso, le misure devono essere:

- concrete e, quindi, in grado di neutralizzare efficacemente le cause del rischio;

- sostenibili sul piano economico e organizzativo: in caso contrario, i Piani sarebbero irrealistici e resterebbero inapplicati;

- personalizzate, ossia adattate al contesto organizzativo e alle caratteristiche specifiche dell’Amministrazione;

- adeguatamente programmate: è opportuno indicare, per ogni misura, la tempistica; i responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura; gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

- verificabili da parte del RPC.

6. Sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

5.- VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PIANO

1.Il momento nevralgico per tastare la tenuta del Piano e valutarne l’efficacia è costituito dalla fase del monitoraggio, che consiste nella verifica sullo stato di attuazione delle misure.

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