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Art. 61 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Azienda di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Azienda di quanto questa sia tenuta a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) - ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/65 e dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. n. 1124/65 e D.Lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/65 e del D.Lgs. n. 38/2000, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente approvata.

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche:

- per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge n. 222/84;

- ai sensi tutti della Legge n. 675/96 e successive modificazioni;

- ai sensi tutti del disposto del D.Lgs. n. 626/94, nonché la responsabilità civile personale derivante ai dipendenti dello stesso ai quali vengono attribuiti incarichi e mansioni di cui all’Art. 2 del medesimo decreto e successive modificazioni ed integrazioni, per le omissioni non dolose o la errata interpretazione del disposto della legge medesima. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Azienda medesima, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime , così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.

Art. 62 – Qualifica di terzo.

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche, con la sola esclusione dei dipendenti dell’Azienda soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore Sanitario di Presidio;

- il Magnifico Rettore, il Prorettore, il Direttore Amministrativo, i Componenti del Senato Accademico, i Componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo;

- componenti del comitato bioetico;

- i lavoratori interinali;

- il personale dipendente non soggetto all'INAIL;

- i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l’Azienda;

- gli amministratori e i dipendenti di Aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall’Azienda;

- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell’Azienda e/o svolgono la loro attività presso l’Azienda medesima;

- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell’Azienda quando svolgono la propria attività presso l’Azienda stessa;

- il personale degli istituti di vigilanza, portierato e trasporto valori;

- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;

- tutti coloro che, per comprovati e giustificati motivi, siano presenti nei locali dell’Azienda in occasione di attività istituzionali della stessa, anche quando non sia prevista la presenza di pubblico.

I dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

I lavoratori parasubordinati rimangono comunque esclusi dalla estensione alle malattie professionali.

Art. 63 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE -

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

A. Responsabilità civile derivante all’Azienda per le attività poste in essere in qualità di promotore, organizzatore e/o gestore di attività di assistenza sanitaria in stretta connessione con le attività didattiche e scientifiche delle Facoltà dell’Università degli Studi con sede sul territorio dell’Unione Europea.

B. Responsabilità civile verso terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all’Azienda nella sua qualità di sperimentatore, autorizzato a norma di legge, a svolgere attività di sperimentazione. La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Azienda con l’esclusione della responsabilità che dovesse esserle ascritta in via di solidarietà con altri soggetti (quali ad esempio sponsor della sperimentazione - monitor - ditte produttrici dei farmaci – Comitato bioetico) che operano nell’ambito della stessa sperimentazione. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante all’Azienda anche per fatto del proprio personale medico e paramedico di cui la stessa debba rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei singoli operatori per danni riconducibili a colpa grave degli stessi. La garanzia opera a condizione che venga correttamente espletato, secondo il rigoroso rispetto delle norme di legge, il protocollo del consenso informato da parte del soggetto sottoposto al trattamento della sperimentazione e sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato bioetico.

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione. La garanzia è prestata nell'ambito di un massimale pari a 1/3 di quello indicato in polizza che deve intendersi quale massima esposizione della Compagnia per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Azienda nello stesso periodo. A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l’assicurazione non opera per i danni riconducibili alla responsabilità civile dei prodotti, ascrivibili alle ditte produttrici dei farmaci somministrati nell’ambito della sperimentazione.

C. Responsabilità civile derivante all’Azienda per danni a terzi derivanti dalla distribuzione e/o utilizzazione e/o somministrazione di sangue e/o suoi derivati o preparati, compreso i danni da H.I.V., purchè questi avvengano esclusivamente durante il periodo di validità della presente polizza. Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

D. Responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Azienda che hanno scelto l’opzione per l’esercizio dell’attività libero professionale “intramuraria” ed attività libero professionale

“intramuraria allargata” (presso propri studi privati) in forza della Legge n. 662/96 modificata con D.L. n.175/97 convertito in Legge n. 272/97 (pubblicata nella GURI n. 188 del 13 agosto 1997).

E. Responsabilità civile derivante all’Azienda per tutti i lavori e/o gestioni ceduti in appalto. La garanzia deve intendersi prestata per la responsabilità civile derivante all’Azienda nella sua qualità di committente.

F. Responsabilità civile derivante all’Azienda per i danni conseguenti alla detenzione delle fonti radioattive utilizzate dall’Azienda per svolgere la propria attività. L’assicurazione è efficace a condizione che l’attività dall’Azienda sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni delle competenti autorità. L’Azienda si impegna, altresì, ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona, estranea all’impiego delle fonti, dai locali di conservazione ed uso delle fonti stesse; l’Azienda accorda alla Compagnia la facoltà di ispezionare il rischio senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo: Euro 1.500.000,00 (unmilionicinquecentomila/00).

G. Responsabilità civile derivante all’Azienda dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché macchinari, impianti, attrezzature, apparecchi biomedici che la tecnica, inerente all’attività svolta, insegna e consiglia di usare e che l’Azienda ritiene di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature, gli apparecchi, sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività ed inoltre, nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da impiego di apparecchi difettosi di protesi e/o di diagnosi/monitoraggio/terapia, sia condotti in proprio che da terzi, portati dalle persone beneficiarie delle prestazioni sanitarie erogate dall’Azienda, anche se il difetto emerge dopo la dimissione dal ricovero ma sia stato denunciato durante il periodo di validità dell’assicurazione e, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di primo impiego dell’apparecchio. Restano esclusi i danni agli apparecchi suddetti interessati dal difetto e qualsiasi spesa inerente la loro sostituzione o riparazione.

H. Responsabilità civile derivante all’Azienda nella qualità di committente, per la somministrazione di cibi e bevande, compreso i casi di avvelenamento o di intossicazione fatta da terzi, anche attraverso distributori automatici.

I. Responsabilità civile derivante all’Azienda per i danni o sottrazione di cose di terzi in consegna e/o custodia all’Azienda stessa, esclusi i beni locati od in leasing, di cui debba rispondere a qualsiasi titolo. Massimo risarcimento per sinistro Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per anno assicurativo.

J. Responsabilità civile dell’Azienda di cui agli Artt.1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile e successive variazioni di cui alla Legge n. 316/78 per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate. L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall’assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con

apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La somma massima di garanzia per ogni degente è limitata a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro ed Euro 30.000,00 (trentamila/00) per anno assicurativo.

K. Responsabilità civile derivante all’Azienda per i danni dei quali l’Azienda sia tenuta a rispondere verso gli utenti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere o presso il banco d’ingresso delle sedi che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal-detector o altri impianti di rilevazione magnetica, ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.

I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti per i danni a cose, con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

L. Responsabilità civile derivante all’Azienda per danni derivanti da imprudenza, imperizia, negligenza, colpa grave o dolo di persone del cui operato l’Azienda debba risponderne a norma di legge.

M. Responsabilità civile derivante all’Azienda nella qualità di committente ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Azienda od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero ad esso locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficia il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

N. Responsabilità civile derivante all’Azienda per danni cagionati ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell’ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell’Azienda.

O. Responsabilità civile derivante all’Azienda per il fatto che i suoi dipendenti usino a scopo di servizio e per ordine e conto dell’Azienda stessa, i furgoncini e carrelli a mano;

P. Responsabilità civile derivante all’Azienda per le attività del Servizio di portierato e di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;

Q. Responsabilità civile derivante all’Azienda per operazioni di prelievo, trasporto materiale di ogni genere, consegna, rifornimento di merce, comprendendosi le operazioni di carico e scarico, per danni alle cose caricate o scaricate ed i danni ai mezzi di trasporto sottoposti alle operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito della esecuzione delle operazioni.

La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

R. Responsabilità civile derivante all’Azienda da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale, quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, scientifica; nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli; proiezioni, mostre e fiere, anche se organizzate da privati e sulle quali l’Azienda esercita attività di vigilanza, esposizioni, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori e/o conduttori. L’assicurazione comprende, nel caso di concorsi, seminari, convegni studi, tavole rotonde, mostre e fiere, ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in

uso a qualsiasi titolo, con esclusione dei danni ai locali stessi. Inoltre, l’assicurazione comprende i danni connessi alla proprietà e alla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Azienda nella qualità di committente dei lavori.

S. Responsabilità civile derivante all’Azienda per danni a persone non dipendenti in occasione della loro partecipazione a selezioni, prove pratiche eseguite al fine di assunzione di personale. Si conviene che sono considerati terzi tutti coloro che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche e professionali.

T. Responsabilità civile derivante all’Azienda per danni agli appaltatori e loro dipendenti che eseguono lavori nell’ambito delle proprietà e/o impianti gestiti dall’Azienda. Pertanto, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori ed altri - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione. La garanzia è operante, limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall’Art. 583 Codice Penale, sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall’Azienda o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell’articolo 2049 Codice Civile.

U. Responsabilità civile derivante all’Azienda per danni subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso l’Azienda; dipendenti dell’Azienda distaccati presso altre società od enti.

V. Responsabilità civile dell’Azienda derivante dall’esercizio di centri di assistenza sociale per l’infanzia e per i portatori di handicap, ambulatori, biblioteche, auditori, case, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi e simili, ancorché gestiti da terzi.

W. Responsabilità civile derivante all’Azienda per danni derivanti da omissioni nei compiti di vigilanza e sicurezza, nell’ambio dei locali e delle pertinenze dell’Azienda.

X. Responsabilità civile derivante all’Azienda per i danni avvenuti nell’ambito delle strutture condotte dalla stessa Azienda a seguito di mancata o insufficiente vigilanza o intervento sui dissesti sulle strade e delle aree pedonali, sulla segnaletica stradale e di cantiere, ripari o protezioni poste a tutela dell’incolumità di terzi sulle insidie stradali e pedonali in genere.

Y. Responsabilità civile derivante all’Azienda per danni cagionati a terzi da incendio dei fabbricati o cose di cui l’Azienda stessa sia proprietaria e/o conduttrice e/o detentrice e di cui debba rispondere a qualsiasi titolo.

Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Z. Responsabilità civile derivante all’Azienda per i danni da mancato inizio, interruzioni, totali o parziali, di attività industriali commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

AA. Responsabilità civile derivante all’Azienda per la gestione dei rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. Tale garanzia è operante esclusivamente per le operazioni svolte da personale iscritto nei libri contabili dell’Azienda con esclusione di eventuali responsabilità di terzi ove l’Azienda dovesse avvalersi di ditte terze. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

BB. Responsabilità civile derivante all’Azienda per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o

disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. L'assicurazione comprende inoltre il risarcimento dei danni a cose da vibrazione, cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

CC. Responsabilità civile derivante all’Azienda quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;

- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;

- per i danni non patrimoniali di cui agli Artt. 9 e 29 comma 9 della Legge 675/96 e di quelli di cui all'Art. 2059 del Codice Civile;

- per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Azienda o alle persone del cui fatto l’Azienda debba rispondere.

La garanzia opera per la responsabilità civile personale derivante ai dipendenti dell’Azienda salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo e colpa grave. L’Azienda e i dipendenti non sono terzi fra di loro. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro e annualità assicurativa.

Art. 64 – Precisazioni ed estensioni inerenti la garanzia R.C.O. -

L’assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Azienda sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che:

- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l’Azienda non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge;

- la garanzia vale anche, alle condizioni che seguono, per il rischio delle malattie professionali relativamente alle manifestazioni ed alle richieste pervenute per la prima volta all’Azienda durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. n. 1124/65, anche le malattie professionali in quanto tali, purché sia riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura.

L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L’assicurazione è estesa anche ai danni alla salute patiti dal personale coinvolto nell’attività di sperimentazioni cliniche con farmaci o presidi terapeutici o in cui sono utilizzate procedure invasive e

che esulano dalla comune pratica clinica ambulatoriale o di ricovero e cura e non sono già coperte da assicurazione stipulata ad hoc.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Compagnia potrà ripristinare le garanzie reintegrando il massimale esaurito previa richiesta dell’Azienda la quale corrisponderà in quota pro-tempore relativamente all’annualità in corso, una somma pari al 20% (ventipercento) del premio annuo lordo complessivo.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- per le malattie professionali da amianto;

- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa, alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti previsti dalla normativa vigente dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere

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