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Art. 7 Durata del servizio: il servizio assicurativo avrà una durata di 1 (uno) anni e decorrerà dalla data di aggiudicazione definitiva.

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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DEI RISCHI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T) E VERSO PRESTATORI D’OPERA (R.C.O.) – RISCHI DIVERSI - DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCONE” DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI UNO DECORRENTE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CIG 00960731F2 CUP I79H07000150002

Art. 1

Ente appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, Area Gestione Contrattuale e Negoziale, Via Enrico Toti, 76, c.a.p. 90128 - tel. 091/6555504, fax 091/6555502.

Art. 2

Oggetto e importo a base d’asta dell'appalto: Gara per la copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori d’opera (R.C.O) – Rischi diversi - dei rischi derivanti dall’attività istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo (nel prosieguo per brevità A.O.U.P. o Azienda), per la durata di anni uno decorrente dalla data di aggiudicazione definitiva. L’importo presunto a base d’asta è di Euro 1.200.000,00.=

(unmilioneduecentomila/00), incluso imposte e tasse e di ogni onere e della franchigia assoluta che non deve essere superiore a € 15.000,00 (quindicimila/00)

Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta, essendo esclusa la clausola del tacito rinnovo. L’Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di notificare la proroga del contratto per un periodo di mesi sei.

Art. 3

Luogo di esecuzione del servizio:

Via Alfonso Giordano, 1;

Via del Vespro, 141/143;

Piazza delle Cliniche, 2;

Via del Vespro, 129 (Complesso Policlinico);

Via Liborio Giuffè, 5;

Via Parlavecchio, 1;

Via Cardinale Rampolla, 1;

Corso Tukory, 211;

Via Enrico Toti, 76;

Via Gaetano La Loggia, 1;

Via Bergamo, 61;

Via Sebastiano La Franca, 58/60;

Via Sebastiano La Franca, 72.

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Art. 4

Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato e integrato dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82, comma secondo, lettera a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e cioè‚ in favore della Compagnia assicuratrice (nel prosieguo per brevità Compagnia) che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale riferito al prezzo posto a base d’asta.

Non sono ammesse offerte alla pari e/o in aumento.

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

Nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra loro, ed esse risultano le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, a suo insindacabile giudizio, qualora le offerte presentate non rispondano a criteri di convenienza, economicità e pubblico interesse.

La procedura aperta sarà presieduta dal Direttore Generale dell’Azienda o da persona da lui delegata.

Art. 5

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi Di Piazza, Area Gestione Contrattuale e Negoziale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, Via Enrico Toti n. 76, c.a.p.

90128 Palermo, Italia – tel 091/6555504, telefax 091/6555502.

Art. 6

Ammissibilità di varianti: Non sono ammesse varianti.

Art. 7

Durata del servizio: il servizio assicurativo avrà una durata di 1 (uno) anni e decorrerà dalla data di aggiudicazione definitiva.

Art. 8

Modalità di finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi iscritti sul bilancio di competenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

Art. 9

Documenti pertinenti alla gara: Il Capitolato speciale d’appalto contenente le norme per la partecipazione alla gara può essere visionato, ritirato o richiesto a mezzo lettera o fax all’Area Gestione Contrattuale e Negoziale dell’A.O.U.P. – Via Enrico Toti n. 76 – 90128 Palermo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato previo pagamento della somma di Euro 5,16 (maggiorata di Euro 4,13 per eventuali spese postali di spedizione), da versare sul c.c.p. n. 31786932 intestato a:

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo”, menzionando la causale del versamento.

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Il Capitolato speciale d’appalto potrà essere visionato sul sito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” htpp://www.policlinico.pa.it

Art. 10

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: Compagnie singole o che intendono riunirsi in raggruppamento, purchè nei limiti e con le modalità previste dall’art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Alle Compagnie che partecipano come componenti di un raggruppamento, è preclusa la partecipazione in forma singola o in altro raggruppamento.

In caso di coassicurazione, a deroga di quanto disposto dall’art. 1911 del Codice Civile, la Compagnia designata “Coassicuratrice Delegataria” prende atto che le garanzie vengono prestate dalla medesima Compagnia in via solidale, in nome e per conto delle eventuali altre Compagnie coassicuratrici presenti in riparto, fermo restando il diritto della Compagnia delegataria di recuperare, nei confronti di queste ultime, quanto ad essa dovuto. La Compagnia delegataria, inoltre, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare gli atti relativi al contratto di assicurazione anche in loro nome e per loro conto.

Nel caso di associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti dell’Azienda. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.

Art. 11

Documenti da presentare:

Il plico, contenente le buste con la documentazione amministrativa e l’offerta economica, deve essere sigillato, pena l’esclusione, con ceralacca ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare l’impossibilità di eventuali manomissioni. Le buste, inserite all’interno del plico e sigillate con ceralacca, devono essere controfirmate sui lembi di chiusura dall’operatore economico e sulle stesse deve essere riportata, per ognuna delle tre distinte buste, la seguente dicitura:

BUSTA n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA n. 2 – OFFERTA ECONOMICA

BUSTA n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta n. 1 con sopra riportato il nominativo del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere al suo interno i seguenti documenti:

A) Dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti di chi attesta il falso, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 ed in conformità a quanto

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previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento valido di identità personale del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara, dalla quale risulti:

1. le generalità e la veste rappresentativa del dichiarante. In caso di legale rappresentante di società, o ente cooperativo o consorzio di cooperative occorre dimostrare, mediante idonea documentazione da allegare, il conferimento al legale rappresentante della Compagnia o cooperativa o consorzio di cooperative, della facoltà di adempiere agli incombenti relativi.

2. che il capitale sociale della Compagnia è pari o superiore a € 145.000.000,00 (centoquarantacinquemilioni/00);

3. l’indicazione del codice fiscale, della partita IVA, il domicilio fiscale, il numero di telefono e di fax della Compagnia;

4. i nominativi degli amministratori muniti di rappresentanza o la precisazione dell’inesistenza di altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante;

5. di accettare integralmente tutte le norme contenute nel bando di gara e nel presente capitolato speciale d’appalto, di avere preso conoscenza dell’oggetto dell’appalto, di offrire servizi in conformità con quelli richiesti, nei tempi prescritti, nei luoghi indicati e di avere giudicato il prezzo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire la relativa offerta economica;

6. che i prezzi offerti sono conformi a quelli di mercato.

7. che la Compagnia non si trovi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

8. che ha ottemperato agli obblighi di assunzione previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68; ovvero (in alternativa) che la Compagnia non si trova nelle condizioni di assoggettabilità agli obblighi di assunzione previsti dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza;

9. che è in regola con gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la prevenzione degli infortuni dei lavoratori sui luoghi di lavoro nonchè il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

10. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è stabilito, o a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell’attività commerciale;

11. che nei confronti degli amministratori non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

12. che l’ammontare della raccolta premi, ramo danni, negli ultimi tre esercizi (2005 – 2006 – 2007), non sia stato inferiore ad Euro 1.200.000.000,00.= (unmiliardoduecentomilioni/00) ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mi.ii.;

13. l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2005 – 2006 – 2007) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

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14. che è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i relativi adempimenti e pagamenti in materia dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita (indicare posizioni assicurative INPS e INAIL e relativa provincia di iscrizione)

- Posizione I.N.P.S.: Sede competente di _______________________

Via __________________________________________________________

matricola azienda n.____________

- Posizione I.N.A.I.L.: Sede competente di______________________

Via __________________________________________________________

codice ditta n. ________________

numero di impiegati ____________

15. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non si è reso colpevole di false dichiarazioni fornite per fatti, stati e qualità come sopra richiesti

16. che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, e che l'Ufficio delle imposte dirette territorialmente competente nei confronti della Compagnia offerente è quello di _______________;

17. che nell'esercizio della propria attività non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

18. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

19. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2. lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

20. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.

10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legislazione antimafia);

21. che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18;

22. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Azienda;

23. di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, a presentare l'originale dei documenti necessari ai fini della verifica dei requisiti non appena l’Azienda appaltante ne farà richiesta;

24. che la Compagnia si impegna, pena il recesso dal contratto, a collaborare con le Forze di

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Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

25. che la Compagnia non trovasi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

26. che l’offerta presentata dalla Compagnia è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

27. che la Compagnia si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. Qualora l’Azienda accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, i concorrenti verranno esclusi con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale.

La violazione dei punti 25), 26) e 27) comporta, per i concorrenti che hanno partecipato alla gara d’appalto, il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale così come previsto dall’art. 7 del “Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12/07/2005 dai Prefetti della Sicilia, dalla Regione Siciliana, dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e dalle sedi regionali INAIL e INPS.

Nel caso di raggruppamento di imprese, la Compagnia capogruppo deve presentare il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato tra la Compagnia mandataria capogruppo e la Compagnia mandante, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La Compagnia capogruppo deve presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo.

B) Copia del Capitolato speciale d’appalto contenente le norme di partecipazione alla gara debitamente firmato in ogni foglio dal firmatario dell’offerta per accettazione di quanto nello stesso previsto.

C) deposito cauzionale provvisorio, vincolato per mesi sei, pari al 2% del prezzo posto a base d’asta.

Nell’ipotesi di raggruppamento di impresa il deposito cauzionale provvisorio deve essere costituito dalla Compagnia mandataria capogruppo.

D) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario, a pena di esclusione dalla gara.

E) Certificato in bollo rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato – Ufficio del Registro delle Imprese – od analogo registro professionale di Stato Europeo per i non residenti, con dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma primo, del D.P.R. n. 252/1998, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti l’indicazione della persona o delle persone autorizzate ad impegnare la Compagnia e la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto di servizio.

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F) Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive relativa all’esercizio delle attività assicurative nel ramo oggetto di gara ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero analogo documento dello stato aderente all’Unione Europeo.

G) Ricevuta in originale del versamento di € 80,00 sulla cui causale deve essere indicato tassativamente, tra l’altro, il n. di CIG relativo alla presente gara, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del contributo all’Autorità Contributi Pubblici, a pena esclusione dalla gara.

Il pagamento del suddetto contributo è stabilito dalla deliberazione del 10/01/2007 adottata, per l’anno 2007, dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e dovrà effettuarsi secondo le seguenti modalità:

- mediante versamento on line collegandosi al portale web “sistema di riscossione”, all’indirizzo

http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

- conto corrente postale n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB” via di Ripetta, n. 246 – 00186 Roma (codice fiscale 97163520584);

Sulla causale deve essere riportato esclusivamente il numero del CIG che identifica la procedura e il Codice fiscale o la partita IVA della Ditta partecipante.

In alternativa ai certificati di cui alle lettere E) ed F) possono essere presentate dichiarazioni temporaneamente sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante, di data non anteriore a quella richiesta per il certificato, purchè le stesse attestino il contenuto delle certificazioni medesime.

BUSTA n. 2 – OFFERTA ECONOMICA

La busta n. 2 contenente l’OFFERTA ECONOMICA, resa in bollo, deve essere chiusa in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura nella quale non devono essere inseriti altri documenti e sul cui esterno dovrà essere riportato il nominativo della Compagnia mittente e la dicitura “Contiene offerta economica”.

L’offerta economica deve contenere l'indicazione del ribasso percentuale riferito al prezzo posto a base d’asta (sia in cifre che in lettere), l’incidenza dell'IVA, il numero di codice fiscale e di partita IVA, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della società o cooperative, o da un suo procuratore. Nel caso di raggruppamento di Compagnie, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Compagnie raggruppate.

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Art. 12

Presentazione delle offerte:

a) Per partecipare alla gara le Compagnie concorrenti, dovranno far pervenire i documenti indicati al precedente art. 11), a mezzo del servizio postale ovvero direttamente a mano, a pena di esclusione, in plico sigillato, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, termine perentorio, fisso ed improrogabile.

Il plico dovrà essere chiuso con ceralacca sulla quale dovrà essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della Compagnia concorrente ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare l’impossibilità di eventuali manomissioni. Il plico dovrà riportare all’esterno integralmente in modo

chiaro e leggibile la seguente dicitura: “Offerta per la gara del giorno 29 GENNAIO 2008 alle ore 9.00, relativa all’affidamento del servizio assicurativo per la copertura dei rischi

responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori d’opera (R.C.O.) – Rischi Diversi - derivanti dall’attività istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo per la durata di anni uno decorrente dalla di aggiudicazione definitiva.

NON APRIRE”. Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della Compagnia mittente; in caso di raggruppamento di Compagnie, dovranno essere indicate tutte le Compagnie riunite, evidenziando la Compagnia capogruppo. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo non assume alcuna responsabilità se a causa della inesatta, e/o parziale e/o assenza della dicitura riportata da parte delle ditte, le stesse non saranno inserite tra le ditte partecipanti alla gara;

b) Il plico dovrà essere spedito al seguente indirizzo: Area Gestione Contrattuale e Negoziale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, Via Enrico Toti, n.

76, c.a.p. 90128 Palermo.

I plichi pervenuti saranno registrati in ordine di arrivo nel protocollo della stessa Area.

c) Le offerte e la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

Art. 13

Celebrazione della gara:

a) La gara sarà esperita nei locali della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria

“Paolo Giaccone” di Palermo, siti in via del Vespro, 129 – Palermo, il giorno 29 GENNAIO 2008 con inizio alle ore 09.00.

b) Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma hanno diritto di intervenire soltanto i legali rappresentanti di tutte le compagnie o procuratori muniti di idonea procura speciale autenticata nelle forme di legge, nella quale siano previsti i poteri conferiti.

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Art. 14

Offerte anomale

In caso di offerte anormalmente basse si applica quanto prescritto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 15

Contratto e spese: Il verbale di gara tiene luogo di contratto e produrrà i suoi effetti con l’aggiudicazione definitiva da parte dell’Azienda ai sensi dell’art. 16 del Regio Decreto 18/11/1923 n.

2440.

Sono a carico della Compagnia aggiudicataria le spese relative all’appalto con la sola esclusione dell’IVA che resta a carico dell’Azienda.

Art. 16

Svincolo dell’offerta: Ciascuna Compagnia avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo indicato all’art. 1, qualora, trascorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara, non sia pervenuta loro comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Art. 17

Deposito cauzionale provvisorio: Il deposito cauzionale può essere costituito mediante versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante fidejussione bancaria, rilasciata dalle Aziende di Credito previste dal D.P.R 22/05/1956 n. 605 e successive modificazioni ed integrazioni oppure mediante polizza assicurativa, rilasciata da Imprese di Assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/02/1959 n.

449 e successive modificazioni ed integrazioni.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, di cui sopra, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 18

Incameramento della cauzione provvisoria: Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione richiesta successivamente alla gara, ovvero quest’ultima non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni presentate in sede di gara, ovvero non provveda a costituire la cauzione definitiva, l’Azienda dichiara l’aggiudicatario decaduto dall’appalto, annulla, con atto motivato, l’aggiudicazione, incamera il deposito cauzionale provvisorio ed aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria formatasi in gara, previa acquisizione della documentazione di rito.

Art. 19

Svincolo della cauzione provvisoria: Espletata la gara il deposito cauzionale provvisorio costituito dalla Compagnia aggiudicataria resterà vincolata fino all’acquisizione della documentazione richiesta

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successivamente alla gara. Per le Compagnie concorrenti non aggiudicatarie, ai sensi del comma 9 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. la cauzione sarà svincolata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione.

In caso di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via provvisoria, che per il ricorrente, per tutta la durata del contenzioso e, l’eventuale relativa polizza, dovrà essere rinnovata alla scadenza.

Art. 20

Deposito cauzionale definitivo: La Compagnia aggiudicataria, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.

163/2006 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva, mediante versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante fidejussione bancaria, rilasciata dalle Aziende di Credito previste dal D.P.R 22/05/1956 n. 605 e successive modificazioni ed integrazioni oppure mediante polizza assicurativa, rilasciata da Imprese di Assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/02/1959 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura e nei modi previsti al comma 1 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

sull’importo, al netto di IVA della fornitura aggiudicata.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, di cui sopra, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 21

Elezione del domicilio: E’ preciso impegno della Compagnia, in caso di aggiudicazione, pena decadenza, di istituire entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, se non già presente, un ufficio sinistri o l'accesso ad adeguato servizio per la gestione e liquidazione dei sinistri (in caso di associazione temporanea di imprese, l’onere incombe in capo alla Compagnia capogruppo).

Art. 22

Altre indicazioni:

a) Il recapito dei plichi raccomandati e sigillati contenenti i documenti per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio delle ore 13.00 (tredici) del giorno precedente a quello fissato per la celebrazione della gara.

b) Trascorso il termine perentorio stabilito delle ore 13.00 (tredici) del giorno precedente a quello fissato per la celebrazione della gara, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, modificativa o aggiuntiva di offerte precedenti.

c) Saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti senza l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 12. Altresì, si darà luogo all’esclusione dalla gara della società la cui offerta manchi o risulti incompleta di qualcuno dei documenti richiesti nel precedente art. 11.

d) Nel caso di più offerte della stessa Compagnia pervenute entro il termine prescritto senza espressa

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specificazione che l’una è sostitutiva, modificativa od aggiuntiva dell’altra, le stesse non saranno ammesse alla gara.

e) Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri, né saranno ammesse offerte alla pari o in aumento.

f) Se in una offerta vi sarà discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Azienda.

g) In caso di parità di offerte, si procederà mediante sorteggio.

h) L’Azienda si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le ditte partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro e di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, l’annullamento della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

i) Entro 30 giorni dall’espletamento della gara, l’Azienda comunicherà l’esito di essa all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.

j) L’aggiudicatario, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, dovrà presentare:

j.1) costituzione di un deposito cauzionale definitivo secondo le modalità prescritte nel precedente art. 20;

j.2) certificazioni per le quali in sede di gara sono state prodotte dichiarazioni temporaneamente sostitutive;

j.3) mod. GAP, debitamente compilato e sottoscritto nella parte di competenza dell’aggiudicatario;

j.4) versamento delle spese contrattuali (registrazione e bolli) per l’importo e con le modalità che saranno precisate dall’Azienda nella lettera di comunicazione di aggiudicazione provvisoria;

j.5) nel caso di aggiudicazione a raggruppamento di imprese, le singole Compagnie facenti parti del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno, altresì, ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 37, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Qualora l’aggiudicatario non provveda alla presentazione della documentazione richiesta, ovvero quest’ultima non sia ritenuta rispondente e/o conforme alle dichiarazioni presentate in sede di gara, l’Azienda annulla, con atto motivato, l’aggiudicazione e aggiudica il servizio al concorrente che segue scorrendo la graduatoria, previa acquisizione della documentazione di rito.

L’aggiudicazione definitiva è subordinata, ai sensi della vigente legge antimafia, all’accertamento di cui al D.P.R. 03/06/1998 n. 252 e di quant’altro richiesto nel Capitolato speciale d’appalto e delle relative norme di partecipazione alla gara previste dal D. Lgs. 163/2006.

Art. 23 Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

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Polizza: il documento che prova l’assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa;

Società/ Compagnia: l’Impresa di assicurazioni, nonché le eventuali coassicuratrici;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro e l’entità dei danni che potrebbero derivarne;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia: la somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico del Contraente/Assicurato;

Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

Massimale per sinistro: la massima esposizione per la Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute che abbiano subito lesioni od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

Annualità assicurativa: il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza e/o di cessazione dell’assicurazione;

Evento dannoso: l’atto od il fatto oggettivamente constatabile quale produttivo di un sinistro risarcibile ai sensi della polizza e quindi non soltanto l’evento immediatamente riscontrabile che al suo verificarsi produce il danno, ma anche gli atti e/o i fatti che temporalmente collocabili producono una situazione di danno non immediatamente riscontrabile, ma la cui origine può essere accertata da atti ufficiali (ad esempio: referti medici, prescrizioni di cura errata, un errore diagnostico, un intervento mal eseguito, ecc.).

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;

Danni materiali: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

Retribuzione annua lorda al fine del conteggio del premio preventivo: ammontare delle retribuzioni lorde e dei compensi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Azienda, che i

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dipendenti effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, comprendenti gli emolumenti corrisposti per attività libero professionale intramoenia.

R.C.T.: Responsabilità Civile verso Terzi.

R.C.O.: Responsabilità Civile verso prestatori d’Opera.

NORME GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art 24 – Principi generali

Quanto indicato nel presente capitolato è prevalente su tutte le condizioni generali e particolari della/e polizza/e che ne conseguirà/ranno per ogni rischio, pertanto essendo esso parte integrante e prevalente sulla/e polizza/e stessa/e, si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

Le Norme generali che regolano l’assicurazione riportate nel presente Capitolato speciale d’appalto costituiscono parte integrante delle norme particolari che regolano l’assicurazione valide per il rischio corrispondente e, quindi, per la relativa polizza.

Art. 25 – Recesso annuale del contraente.

E’ in facoltà dell’Azienda di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, al termine di ogni anno, con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi alla Compagnia aggiudicataria mediante lettera raccomandata.

Art. 26 – Proroga temporanea.

Si conviene tra le parti che l’Azienda, alla scadenza contrattuale, ha facoltà di richiedere una proroga fino a mesi sei qualora fosse sprovvisto di copertura assicurativa a condizione che ne faccia richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza alle medesime condizioni contrattuali vigenti. La proroga non comporta un aumento dell’eventuale limite di indennizzo annuale e degli eventuali sottolimiti di indennizzo annuali. Terminato il periodo di proroga, il contratto cessa definitivamente e non potrà essere ulteriormente prorogato.

Art. 27- Recesso dal contratto in caso di denuncia di sinistro.

Dopo la denuncia di ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 (trenta) giorni dalla data del pagamento stesso o dal rifiuto dell’indennizzo l’Azienda e/o la Compagnia hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata, anticipata a mezzo fax, alla controparte.

La Compagnia aggiudicataria, nel caso in cui si avvalga della facoltà suesposta, si impegna comunque a mantenere attive le garanzie tutte sino al momento in cui l’Azienda avrà ricollocato sul mercato

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assicurativo tutti i rischi, e comunque non oltre i 210 (duecentodieci) giorni successivi alla data di invio dell’atto di disdetta. Detto recesso, nei termini sopra indicati, sarà automaticamente esteso a tutte le polizze stipulate, contestualmente con la medesima Compagnia. In conseguenza di ciò, la Compagnia dovrà rimborsare all’Azienda, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla cessazione della garanzia, il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 28 – Disciplina della responsabilità.

L’Assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell’Azienda, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:

- Norme di legge nazionali, comunitarie, internazionali, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile;

- Obbligazioni di natura extracontrattuale con l’esclusione delle responsabilità assunte volontariamente dall’Azienda e già non derivatigli dalla legge ed indipendentemente dall’autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale o internazionale.

Art. 29 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Azienda, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 30 – Modifiche dell’assicurazione.

Fermo restando quanto previsto dal presente documento e dalle relative polizze, l’Azienda ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere presentate per iscritto. L’eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposta alla scadenza della rata annuale successiva.

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 31 – Aggravamento del rischio.

L’Azienda deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio a lui nota. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

Art. 32 – Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Azienda, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinunciare al relativo diritto di recesso.

Art. 33 – Buona fede.

L’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Azienda di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, o le dichiarazioni inesatte e/o incomplete dell’Azienda all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, così come qualsiasi errore e/o omissione

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non intenzionale od involontario delle persone di cui lo stesso deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni, dichiarazioni incomplete o inesatte siano avvenute in buona fede - quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave -. Rimane fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui la Compagnia sia venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti o, in caso di sinistro, il conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).

Art. 34 – Interpretazione del contratto.

Si conviene tra le parti che, in tutti i casi dubbi o di eventuali discordanze tra le condizioni di polizza, verrà data al contratto l’interpretazione più estensiva e più favorevole per l’Azienda su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Art. 35 – Importo contrattuale del premio.

L'importo contrattuale del premio sarà quello risultante dall'offerta economica della Compagnia aggiudicataria.

Art. 36 – Pagamento del premio.

L’Azienda è tenuta al pagamento del premio annuo entro 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l’efficacia e l’effetto della garanzia.

In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 00,00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui il Direttore dell’Area Gestione delle Risorse economiche e finanziarie dell’Azienda trasmetterà alla Compagnia l’avviso di avvenuto pagamento del premio.

Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è soggetto alle medesime modalità di cui sopra.

Art. 37 – Fatturazione.

La fatture, redatte in conformità a quanto disposto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, dovranno essere intestate all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” dell’Università degli Studi di Palermo (codice fiscale e partita IVA n. 04872830825) e dovranno essere presentate all’Area Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico – Via Enrico Toti n. 76 – 90128 Palermo.

Art. 38 – Imposte.

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Azienda anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia aggiudicataria.

Art. 39 – Prova del contratto e validità delle norme dattiloscritte.

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto

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diversamente normato.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dall’Azienda sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Compagnie partecipanti alla coassicurazione.

Art. 40 – Forma delle comunicazioni tra l’Azienda e la Compagnia.

Tutte le comunicazioni alle quali l’Azienda è tenuta, devono essere fatte con lettera raccomandata e telefax o telegramma indirizzati alla Direzione della Compagnia e/o all’Agenzia a cui viene assegnato il contratto. Analoghi metodi utilizzerà la Compagnia indirizzando tutte le comunicazioni alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

Art. 41 – Esercizio del diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile.

In caso di sinistro, le Compagnie sono surrogate, ai sensi dell’art. 1916 c. c., nei diritti di rivalsa spettanti all’Azienda nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dall’Azienda e indicate in questa polizza. Nei confronti dei dipendenti dell’Azienda e dei suoi dirigenti e funzionari, i diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se il danno sia causato da fatto commesso con dolo o colpa grave.

Le Compagnie rinunciano al predetto diritto di surrogazione e sempreché l’Azienda stessa non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

- i componenti del Comitato Bioetico, per le attività svolte in questa loro qualità, salvo il caso di dolo o Colpa Grave;

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l’Assicurato per le attività indicate in questa polizza, salvo il caso di dolo o Colpa Grave;

- altre categorie di personale non dipendente dall’Azienda, nei confronti delle quali sussista per legge l’obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico dell’Azienda senza diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo o Colpa Grave;

- soggetti disabili o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero - persone assistite nell’ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo,

terapeutico;

- minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la sorveglianza dell’Assicurato.

Art. 42 – Cessione del contratto.

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra società, nel caso di cessione di società o di ramo di società e negli altri casi in cui l’impresa fornitrice sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 43 – Subappalto.

Il subappalto non è ammesso.

Art. 44 – Foro competente.

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Foro competente per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è quello di Palermo.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 45 – Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non è regolato dal presente Capitolato speciale d’appalto e dalle norme in esso contenute o non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge in materia.

Art. 46 – Altre assicurazioni-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Azienda deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Azienda deve darne avviso a tutte le Compagnie, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Compagnia risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza, sia da altre, la Compagnia risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze e sempre fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Art. 47 – Forma giuridica del raggruppamento di compagnie.

Possono partecipare alla gara compagnie di assicurazione singole o che intendono riunirsi in raggruppamento, purchè nei limiti e con le modalità previste dall’art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006. Alle Compagnie che partecipino come componenti di un raggruppamento, è preclusa la partecipazione in forma singola o in altro raggruppamento.

In caso di coassicurazione, a deroga di quanto disposto dall’art. 1911 del Codice Civile, la Compagnia designata “Coassicuratrice Delegataria” prende atto che le garanzie vengono prestate dalla medesima Compagnia in via solidale, in nome e per conto delle eventuali altre Compagnie coassicuratrici presenti in riparto, fermo restando il diritto della Compagnia delegataria di recuperare, nei confronti di queste ultime, quanto ad essa dovuto. Resta confermato che, in caso di sinistro, ognuna delle Compagnie coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Compagnia delegataria dichiara, inoltre, di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare gli atti relativi al contratto di assicurazione anche in loro nome e per loro conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza - ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta - devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Compagnia delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le compagnie coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Compagnia delegataria è anche incaricata dalle Compagnie coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all’Azienda in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Compagnia delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Compagnie coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le

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imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti dell’Azienda.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.

Art. 48 – Statistiche sinistri.

La Compagnia è tenuta a fornire all’Azienda, con frequenza almeno semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) a partire dalla data di decorrenza della polizza, le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzino alla controparte, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro.

Art. 49 – Diritto di verifica e controllo.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Azienda è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessarie.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO IL TIPO DI RISCHIO

Art. 50 – Attività degli assicurati.

L’Assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile riconducibile all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo a seguito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, comunque svolte ed eseguite con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L’Assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra indicate, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa, né eccettuata.

L’assicurazione è valida anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quando il danno sia causato da persone del cui fatto l’Azienda sia legalmente tenuta a rispondere, compresi i componenti del Comitato bioetico, i dirigenti, i medici e paramedici e tutti i dipendenti dell’Azienda, nonché tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza con il Contraente, prestano la loro opera presso le strutture dell’Azienda, quali i medici occasionali, gli specializzandi, i tirocinanti e gli allievi che frequentano i corsi presso le apposite scuole.

Fermi e invariati i disposti dell’articolo 41 delle “Norme Generali che regolano l’assicurazione”, l’assicurazione è valida anche se il fatto di cui sopra è commesso con dolo o colpa grave.

Art. 51 – Calcolo e regolazione del premio.

Il premio preventivo, come anticipazione del premio annuo lordo della presente assicurazione, è calcolato in base al tasso - che rimane fisso per tutta la durata del contratto - indicato dalla/e Compagnia/e aggiudicataria/e nell’offerta, applicato alle retribuzioni lorde erogate al personale iscritto nei libri contabili dall’Azienda nell’anno precedente all’annualità assicurativa della polizza a cui si riferisce il premio. Per l’anno in corso (anno 2007), la quantificazione provvisoria delle retribuzioni annue lorde al fine del conteggio del premio preventivo, è di Euro 46.500.000,00 (quarantaseimilionicinquecentomila/00).

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Il premio è regolato, alla fine di ciascuna annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio (ammontare delle retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogate dall’Azienda). A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine della annualità assicurativa, l’Azienda deve fornire, per iscritto, alla Compagnia i dati necessari (retribuzione annua lorda al fine del conteggio del premio).

La differenza, attiva o passiva, risultante dal conguaglio tra il premio pagato anticipatamente e quello risultante dal calcolo sulle retribuzioni erogate effettivamente nel corso dell’annualità assicurativa sarà regolata, dall’una e dall’altra parte, entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento medesimo, obbligandosi la Compagnia ad emettere tempestivamente il documento assicurativo.

Se l’Azienda non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia dovrà fissare un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l’Azienda abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la l’Azienda di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Art. 52 - LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO R.C.T./R.C.O. - Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro con il limite di

Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per ogni persona sinistrata, di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose ed animali e di

Euro 1.500.000,00 (unmilonecinquecentomila/00) prestatore di lavoro deceduto o leso.

Art. 53 – Franchigie per danni a cose e persone

Si conviene che resterà a carico dell’assicurato, per ciascun sinistro indennizzabile a termini di polizza, una franchigia assoluta non superiore a € 15.000,00 (quindicimila/00).

Art. 54 – Corresponsabilità degli assicurati.

Resta tra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l’esposizione globale della Compagnia non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Art. 55 – Validità temporale della garanzia.

La garanzia vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Azienda e relative a fatti verificatisi nel corso di validità della presente polizza e denunciati entro 6 mesi dalla cessazione del contratto. La garanzia si intende estesa a richieste di risarcimento per fatti o sinistri verificatisi nel triennio precedente alla stipula del contratto di cui alla presente gara.

Art. 56 – Obblighi dell’Azienda in caso di sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere fatta, per iscritto, alla Direzione della Società nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi da quando la Direzione Generale dell’Azienda ne sia venuta a conoscenza mediante assunzione a protocollo della richiesta di risarcimento pervenuta. L’Azienda si impegna a

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trasferire alla Compagnia e/o ai suoi mandatari copia degli atti suddetti e tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirle richieste.

La Compagnia è tenuta, tramite l’Ufficio Gestione Sinistri, a relazionare periodicamente all’Azienda sullo stato delle pratiche di sinistro, indicando gli importi liquidati o da liquidare ed a fornire le informazioni che possono essere richieste.

Art. 57 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali.

La Compagnia, laddove richiesto espressamente dall’Azienda, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Azienda designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno, la Compagnia, a richiesta dell’Azienda e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

E’ facoltà della Compagnia procedere comunque alla tacitazione dei danneggiati in qualsiasi momento nel corso dell’istruttoria sia giudiziale che stragiudiziale.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Azienda, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l’Azienda in proporzione al rispettivo interesse.

Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l’Azienda può affiancare, a quello nominato dalla Compagnia, personale da esso incaricato e/o dipendente del suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Compagnia.

Art. 58 – Procedimenti connessi ad inchieste penali verso dipendenti.

Resta convenzionalmente concordato fra Azienda e Compagnia che gli atti ed i procedimenti connessi ad inchieste penali verso i dipendenti medici e non, di cui l'Azienda sia venuta a conoscenza anteriormente alla stipula della polizza, non costituiscono motivo di pregiudizio sugli effetti indennitari della presente polizza.

Art. 59 – Esclusioni.

L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da furto;

- cagionati da opere ed installazioni eseguite dall’Azienda e di proprietà di terzi per danni verificatisi dopo la consegna;

- di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro;

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- conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi;

L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a mancato, errato, inadeguato funzionamento dei sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiature, componente, esclusivamente in ordine alla gestione del cambiamento di data anno 1999/2000;

- derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come a titolo esemplificativo l’encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti delle nuove varianti della malattia Creutzfed- Jacob. Questa esclusione opera solamente per i veterinari addetti in via esclusiva alla vigilanza ed ispezione sanitarie delle carni.

- derivanti da:

estrazione, manipolazione, lavorazione vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotto fatti interamente o parzialmente di asbesto.

Uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.

- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

- provocati da campi elettromagnetici;

- connessi all’impianto di protesi valvolari (valvole cardiache) ritenute difettose avvenuto in tempo anteriore alla data di decorrenza del contratto di cui alla presente gara.

Art. 60 - VALIDITÀ TERRITORIALE – L’assicurazione è valida nel mondo intero.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 61 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Azienda di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Azienda di quanto questa sia tenuta a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) - ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/65 e dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. n. 1124/65 e D.Lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;

(22)

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/65 e del D.Lgs. n. 38/2000, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente approvata.

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche:

- per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge n. 222/84;

- ai sensi tutti della Legge n. 675/96 e successive modificazioni;

- ai sensi tutti del disposto del D.Lgs. n. 626/94, nonché la responsabilità civile personale derivante ai dipendenti dello stesso ai quali vengono attribuiti incarichi e mansioni di cui all’Art. 2 del medesimo decreto e successive modificazioni ed integrazioni, per le omissioni non dolose o la errata interpretazione del disposto della legge medesima. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Azienda medesima, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime , così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.

Art. 62 – Qualifica di terzo.

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche, con la sola esclusione dei dipendenti dell’Azienda soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore Sanitario di Presidio;

- il Magnifico Rettore, il Prorettore, il Direttore Amministrativo, i Componenti del Senato Accademico, i Componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo;

- componenti del comitato bioetico;

- i lavoratori interinali;

- il personale dipendente non soggetto all'INAIL;

- i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l’Azienda;

- gli amministratori e i dipendenti di Aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall’Azienda;

- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell’Azienda e/o svolgono la loro attività presso l’Azienda medesima;

- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell’Azienda quando svolgono la propria attività presso l’Azienda stessa;

- il personale degli istituti di vigilanza, portierato e trasporto valori;

- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;

(23)

- tutti coloro che, per comprovati e giustificati motivi, siano presenti nei locali dell’Azienda in occasione di attività istituzionali della stessa, anche quando non sia prevista la presenza di pubblico.

I dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

I lavoratori parasubordinati rimangono comunque esclusi dalla estensione alle malattie professionali.

Art. 63 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE -

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

A. Responsabilità civile derivante all’Azienda per le attività poste in essere in qualità di promotore, organizzatore e/o gestore di attività di assistenza sanitaria in stretta connessione con le attività didattiche e scientifiche delle Facoltà dell’Università degli Studi con sede sul territorio dell’Unione Europea.

B. Responsabilità civile verso terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all’Azienda nella sua qualità di sperimentatore, autorizzato a norma di legge, a svolgere attività di sperimentazione. La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Azienda con l’esclusione della responsabilità che dovesse esserle ascritta in via di solidarietà con altri soggetti (quali ad esempio sponsor della sperimentazione - monitor - ditte produttrici dei farmaci – Comitato bioetico) che operano nell’ambito della stessa sperimentazione. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante all’Azienda anche per fatto del proprio personale medico e paramedico di cui la stessa debba rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei singoli operatori per danni riconducibili a colpa grave degli stessi. La garanzia opera a condizione che venga correttamente espletato, secondo il rigoroso rispetto delle norme di legge, il protocollo del consenso informato da parte del soggetto sottoposto al trattamento della sperimentazione e sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato bioetico.

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione. La garanzia è prestata nell'ambito di un massimale pari a 1/3 di quello indicato in polizza che deve intendersi quale massima esposizione della Compagnia per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Azienda nello stesso periodo. A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l’assicurazione non opera per i danni riconducibili alla responsabilità civile dei prodotti, ascrivibili alle ditte produttrici dei farmaci somministrati nell’ambito della sperimentazione.

C. Responsabilità civile derivante all’Azienda per danni a terzi derivanti dalla distribuzione e/o utilizzazione e/o somministrazione di sangue e/o suoi derivati o preparati, compreso i danni da H.I.V., purchè questi avvengano esclusivamente durante il periodo di validità della presente polizza. Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

D. Responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Azienda che hanno scelto l’opzione per l’esercizio dell’attività libero professionale “intramuraria” ed attività libero professionale

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