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RETTIFICHE DI DICHIARAZIONE/FATTURAZIONE

6 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

6.3 RETTIFICHE DI DICHIARAZIONE/FATTURAZIONE

Dalla fine del 2021 i consorziati possono inserire direttamente dal sito Dichiarazioni On Line - cliccando sulla voce del menu “Consultazione/Modifica” - le richieste di storno e/o di integrazione delle dichiarazioni, anche se già fatturate; è prevista tale modalità per i moduli 6.1- imballaggi vuoti, 6.2- import imballaggi pieni e 6.10- compensazione import/export.

A1 Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale CONAI.

IVA

CONAI fattura al soggetto dichiarante gli importi del Con-tributo Ambientale assoggettandoli all’aliquota IVA or-dinaria del 22% (vigente alla data di pubblicazione della presente Guida) in quanto corrispettivi per prestazioni di servizi. Può quindi accadere che il produttore esponga nelle proprie fatture un Contributo Ambientale

assogget-tato a un’aliquota IVA diversa da quella “ordinaria” che gli verrà imputata da CONAI e vigente al momento della fatturazione.

Scritture contabili

Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale CONAI va considerato costo inerente la produ-zione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425, lettera B, numero 7).

A2 In caso di variazione del Contributo Ambientale unitario tra il momento di fatturazione del Contributo Ambienta-le al cliente e quello del reso, la rettifica dovrà essere ese-guita sulla dichiarazione originaria (ossia quella relativa al periodo in cui è stato fatturato/ dichiarato il Contributo Ambientale sugli imballaggi resi).

V1 Guida CONAI, Modulistica.

Dopo aver apportato le rettifiche on line, l’azienda riceve una mail con i dati aggiornati e successivamente la relativa nota di credito e/o fattura integrativa sulla base della tipologia di rettifica eseguita sulla dichiarazione e previ i riscontri del caso.

Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI (a mezzo PEC: contributo.conai@

legalmail.it) la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito www.conai.org, in Download do-cumenti/Modulistica. V1

6.3.1 Resi

Si possono verificare due casi:

la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella dichiarazione pe-riodica;

il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo e inseriti in una precedente dichiarazione periodi-ca: al momento della nuova dichiarazione, l’azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1 o 6.2). A2

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all’esauri-mento del credito stesso.

PREMESSA

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti so-no gestiti all’estero) escoso-no dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti e per l’utilizzatore. A1

Il produttore di imballaggi vuoti e il commerciante di imballaggi vuoti, quando effettuano esportazio-ni, trasferiscono all’estero gli imballaggi “prima” di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore.

In pratica, l'esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esporta-tore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. A2

L’utilizzatore, diverso dal commerciante di imbal-laggi vuoti, si trova in una situazione diversa, poi-ché la sua attività si svolge “dopo” che è avvenuta

7 ESPORTAZIONE

una prima cessione da parte del produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate con im-ballaggi già sottoposti al Contributo Ambientale.

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti;

importatori o commercianti di merci imballate;

autoproduttori di imballaggi;

"piccoli commercianti" di imballaggi vuoti che abbiano aderito alla relativa procedura agevo-lata.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le varie proce-dure di esenzione previste da CONAI, con indicazione della specifica modulistica e relative modalità e ter-mini di presentazione della stessa. A3

A1 Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verran-no poi gestiti i rifiuti di imballaggi.

A2 Ai fini dell'esenzione, il trasferimento all'estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall'esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli con obbligo di reso. Non possono essere considerate alla stregua di esportazioni (e quindi non sono da inserire nelle richieste di esenzione o rimborso) eventuali cessioni nei confronti di:

clienti di San Marino qualora tali aziende risultino già iscritte a CONAI, in virtù di una specifica convenzione;

clienti nazionali con consegna all'estero per conto di questi ultimi, i quali (e non dunque i fornitori) avranno la facoltà di chiedere il rimborso al CONAI.

A3 Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l’estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari.

Le aziende “esportatrici nette” possono usufruire di una par-ticolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

Il Consorziato che durante l’anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contri-buto Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti) o ceduti in esenzione a clienti esportatori, può chiedere il rimborso (con modulo 6.6) del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi. V1

Tale procedura viene adottata dagli utilizzatori esportatori di merci imballate ma può anche essere utilizzata:

per gli imballaggi vuoti (già assoggettati a Contributo) esportati dai “piccoli commercianti” che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata;

per i soli materiali di confezionamento (già assoggettati a Contributo) di imballaggi vuoti esportati dal Pro-duttore e/o Commerciante.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 debita-mente compilato) entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo o ceduto in esenzione a clienti esportatori (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione dei moduli 6.6 relativi alle esportazioni effettuate nell’anno 2021 è pertanto il 28 febbraio 2022. Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2022 per i moduli 6.6 relativi alle esportazioni effettuate nell’anno 2021) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante. A4