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Le ricadute della specialità della garanzia sul concorso di tutela

L‟asserzione secondo cui la garanzia si pone come una sistema speciale, chiuso alle interferenze di parte generale vale esclusivamente sotto il profilo del mantenimento/caducazione della vicenda contrattuale nel suo svolgimento effettuale, ovvero, in riferimento alla tutela restitutoria nel raffronto con la risoluzione e l‟esatto adempimento, che della risoluzione rappresenta l‟alternativa.

Per quanto attiene all‟errore, si è esclusa245 l‟autonoma rilevanza,

entro i confini della garanzia, del richiamato vizio del consenso che possa, incidentalmente, lambire la fattispecie “dazione di cosa viziata”, ritenendo piuttosto che l‟eventuale riconoscibilità, da parte del venditore, dell‟erronea supposizione di sanità della cosa acquistata, in cui sia incorsa la parte acquirente, possa rilevare esclusivamente sul piano risarcitorio, aprendo la

vicenda a scenari di responsabilità246.

Tali considerazioni non implicano il disconoscimento di autonoma rilevanza all‟errore, inteso quale ipotesi di divergenza tra interesse regolato

ed interesse reale247, rispetto al quale chiaramente distinto appare il

problema alla cui soluzione è posto l‟art. 1497 c.c. L‟annullamento non reagisce ad una situazione di mancata corrispondenza tra quanto contrattualmente dovuto e quanto eseguito, e pertanto esula dalla logica di cui l‟art. 1497 c.c. risulta espressione. Ne consegue uno spazio di autonoma operatività dell‟errore, o meglio, della relativa tutela invalidatoria, al di fuori dalla logica assorbente della garanzia. Più precisamente, le due forme di tutela, restitutoria (redibitoria) e caducatoria (annullamento per errore), si pongono in un rapporto di reciproca esclusione: l‟ammissibilità dell‟una esclude l‟altra.

245 Cap. III, § 4.

246 Sul punto si vedano le riflessioni contemplate nel Cap. III, § 4, del presente lavoro. 247 E‟ la tesi che si è ritenuto di condividere (si vedano le osservazioni e le indicazioni

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La tutela risarcitoria di cui all‟art. 1494 c.c. si presenta allora l‟unica forma di tutela con cui i rimedi edilizi concorrono in via cumulativa, trattandosi di misura autonoma dalla garanzia, come dimostrerebbe la soggettivizzazione dell‟indagine sottesa all‟accertamento dell‟insorgenza dell‟obbligazione risarcitoria, ai sensi dell‟art. 1494 c.c.

I rimedi da garanzia hanno natura obbiettiva, operando a fronte di vizi occulti, ovvero non riconoscibili da parte del compratore e neanche, in linea di principio, da parte del venditore (anche se, comunque, la legge non richiede questo ulteriore requisito perché possa essere attivata la tutela “edilizia”), il quale altrimenti risulterà esposto alla “sanzione” risarcitoria; infatti, qualora il vizio fosse riconoscibile dal venditore si attiverebbe un ulteriore segmento di tutela, espressivo però di una logica differente rispetto a quella manifestata dalla redibitoria e dalla quanti minoris.

La garanzia, con i suoi rimedi restitutori, opera in termini oggettivi, a presidio dell‟equilibrio delle prestazioni, in ogni caso in cui si palesi un vizio nel bene, quale elemento perturbatore del sinallagma. In un siffatto sistema di tutela la misura risarcitoria, quindi, rappresenta un quid pluris, evocante principi di ordine generale. Ed in tal senso si è inteso il concorso tra tutela speciale e tutela generale, ancorché collocato all‟interno della cornice della garanzia, con l‟avvertenza, come già chiarito, che il risarcimento del danno di cui all‟art. 1494 c.c. è misura espressiva di una logica diversa da quella ispiratrice della garanzia.

Motivo per il quale si ritengono inoperanti i brevi termini di

prescrizione e decadenza, previsti per i soli rimedi edilizi248 al fine di

assicurare, come è noto, stabilità al contratto di compravendita e, quindi, allo scambio da esso regolato. E‟ la necessità di assicurare scambi sicuri che permette di comprendere la scelta del legislatore di limitare entro ristretti

248 Come precedentemente esposto (Cap. III, § 4), l‟indirizzo giurisprudenziale dominante

si esprime in termini contrari, ritenendosi il risarcimento del danno contemplato dall‟art. 1494 c.c. come rimedio che integra il sistema garanzia e pertanto sottoposto ai ristretti termini di cui all‟art. 1495 c.c. (si veda Cass., sez. II, 6 dicembre 2001, n. 15481, cit.).

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confini temporali le istanze “redibitorie” del compratore di cosa viziata. Un‟istanza a carattere pubblicistico che ben si concilia con la “oggettività” del sistema garanzia nonché e soprattutto con le ricadute demolitorie della stessa; infatti, un meccanismo di tutela svincolato da ogni accertamento di carattere soggettivistico rende indispensabile porre degli argini temporali, ancorché particolarmente ristretti, ad un‟imputazione oggettiva degli esiti del malfunzionamento del sinallagma, a carico del venditore. Ed, inoltre, la sicurezza degli scambi commerciali può essere messa in crisi soltanto dall‟attivazione di rimedi miranti all‟eliminazione del sinallagma, pertanto è proprio rispetto all‟attivazione della tutela redibitoria (restitutoria) che si sente la necessità di assicurare la certezza dei traffici limitando il potere demolitorio, concesso all‟acquirente, entro ristretti termini di prescrizione e decadenza.

Diversamente, nell‟ambito della tutela risarcitoria, l‟esigenza di assicurare al venditore scambi sicuri non può essere invocata, mirando tale forma di tutela alla rimozione delle ricadute pregiudizievoli e non anche alla demolizione dello scambio contrattuale. Non sussiste, quindi, in tal caso, il rischio di rimozione dell‟operazione contrattuale, per neutralizzare il quale si spiegano i brevi termini entro cui la tutela restitutoria (azione redibitoria e azione di riduzione del prezzo) può essere azionata. Inoltre, a fronte di una tecnica di tutela che presuppone la colpa dell‟agente, non sussiste alcuna ragione per limitare oltremodo la responsabilità del venditore, a conoscenza del vizio.

Quanto esposto deporrebbe dunque a favore dell‟emancipazione dell‟azione di cui all‟art. 1494 c.c. dai brevi termini di prescrizione e

decadenza previsti per la tutela redibitoria-restitutoria249.

249 A conclusioni opposte dovrebbe giungersi qualora si ritenesse l‟azione risarcitoria di

cui al‟art. 1494 c.c. condizionata dal previo esperimento dell‟azione redibitoria o estimatoria. Ed in tal senso incomprensibile appare l‟orientamento giurisprudenziale che limita la tutela risarcitoria entro i ristretti limiti temporali validi per la tutela restitutoria pur ritenendo l‟azione per i danni autonomamente esperibile rispetto all‟azione

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Il tempo della tutela torna ad essere breve in presenza di “dazione di cosa mancante di qualità, promesse o essenziali”(art. 1497, comma 2, c.c.), ove il richiamo ai ristretti termini di cui all‟art. 1495 c.c. sembrerebbe accostare il diritto alla risoluzione del contratto, dalla stesa norma previsto, al sistema garanzia, nel quadro di una tutela oggettiva dell‟equilibrio del

sinallagma250.

La norma da ultimo citata, come precedentemente ricordato, ha da sempre posto problemi di raccordo con la parte generale della disciplina del contratto, e precisamente nel raffronto con la previsione di cui all‟art. 1429, n. 2, c.c. Lo studio di tale rapporto, apparentemente concorrenziale, ha rappresentato un‟ottima occasione per interrogarsi sul se e sul come la risoluzione per mancanza di qualità si sia posta come soluzione alternativa all‟annullamento di un contratto implicitamente connotato da errore (della

parte compratrice), per giungere, ad una risposta negativa251: la risoluzione

non sostituisce l‟annullamento e, quindi, l‟operatività dell‟errore su qualità determinanti è del tutto autonoma rispetto alla mancanza di qualità.

In linea di principio valgono per la fattispecie di cui all‟art. 1497 c.c. tutte le osservazioni valide per la dazione di cosa viziata, anche e soprattutto per l‟esperibilità dell‟azione di esatto adempimento, che va

esclusa nell‟uno e nell‟altro caso252.

“restitutoria” (si vedano, a puro titolo esemplificativo: Cass., sez. II, 6 dicembre 2001, n. 15481, cit.; Cass., 14 marzo 1975, n. 987, cit.).

250 Per l‟accostamento della previsione normativa di cui all‟art. 1497 c.c. alla garanzia

redibitoria si vedano le riflessioni esposte al Cap. III, § 5.

251 Cap. III, § 5.

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