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RICORSO D’ANNULLAMENTO

Nel documento DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA (pagine 26-29)

PARTE V – IL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE

RICORSO D’ANNULLAMENTO

All’interno del sistema comunitario ritroviamo diversi mezzi con cui la Corte può effettuare un controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni:

 Ricorsi d’annullamento;

 Eccezione d’invalidità;

 Questioni pregiudiziali di validità;

 Controllo a titolo incidentale nell’ambito di un ricorso per risarcimento dei danni extracontrattuali, in quanto il riconoscimento degli stessi presuppone l’invalidità dell’atto.

Il RICORSO D’ANNULLAMENTO era disciplinato, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dagli artt.230 e ss. del TCE e costituisce la forma principale di controllo giurisdizionale di legittimità degli atti delle istituzioni.

Per definire gli ATTI IMPUGNABILI l’art.230 fa riferimento a 3 criteri: AUTORE, TIPO & EFFETTI.

Per quanto concerne l’AUTORE, possono essere impugnati:

 Gli atti congiunti del Parlamento e del Consiglio (quelli adottati con procedura di codecisione);

 Gli atti del Consiglio;

 Gli atti del Parlamento (impugnabili solo dopo l’aumento dei poteri parlamentari);

 Gli atti della Commissione;

 Gli atti della Banca Centrale Europea.

Solo tali istituzioni, quindi, hanno legittimazione passiva all’interno del ricorso d’annullamento.

Per quanto riguarda il TIPO di atti, invece, vanno presi in considerazione:

 I Regolamenti;

 Le Direttive;

 Le Decisioni;

 Gli Atti atipici.

Sono esclusi, dunque, i pareri e le raccomandazioni.

Sotto il profilo degli EFFETTI, invece, va tenuto conto del fatto che sono atti impugnabili solo quelli SUSCETTIBILI DI CREARE EFFETTI GIURIDICI OBBLIGATORI, e questo lo possiamo dedurre sia dall’esclusione di pareri e raccomandazioni, sia dal fatto che gli atti del solo Parlamento Europeo impugnabili sono quelli destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Gli unici dubbi che permangono riguardano gli atti atipici, di cui non è presente una definizione e che quindi dovranno essere valutati volta per volta.

Il Trattato di Lisbona, modificando le stesse istituzioni ed i rispettivi atti, ha previsto che siano impugnabili:

 Gli atti LEGISLATIVI del Consiglio, del Parlamento o assunti da entrambi;

 Gli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE, esclusi pareri e raccomandazioni;

 Gli atti del PE e del Consiglio Europeo destinati a produrre effetti giuridici verso terzi;

 Gli atti di organi ed organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici verso terzi.

Per quanto riguarda i SOGGETTI LEGITTIMATI ATTIVAMENTE a proporre il ricorso, essi si possono distinguere in tre categorie:

1. Ricorrenti PRIVILEGIATI = si tratta del Parlamento, del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri (intendendosi per Stati membri i soli organi governativi e non anche gli esecutivi di regioni e province; per tal motivo la regione che vorrà impugnare un atto, dovrà rivolgersi al Governo dello Stato membro, anche obbligandolo all’interno della Conferenza Stato-Regioni, deliberando a maggioranza assoluta. Resta il fatto, però, che il ricorso debba essere presentato dal Governo dello Stato membro.) Essi possono impugnare qualsiasi atto impugnabile a norma dell’art.230 e non devono dimostrare alcun interesse a ricorrere;

2. Ricorrenti INTERMEDI = si tratta della Corte dei Conti Europea e della BCE; essi, però, devono dimostrare che tramite l’atto impugnato ci sia stata una violazione di competenza o sia stato pregiudicato l’esercizio dei compiti ad essi affidati. Il Trattato di Lisbona ha ampliato tale categoria, aggiungendo il Comitato delle Regioni;

3. Ricorrenti NON PRIVILEGIATI = si tratta di persone fisiche e giuridiche dell’Unione, le quali possono impugnare l’atto in due casi distinti:

 Impugnando una decisione presa NEI PROPRI CONFRONTI, cioè una decisione in cui il ricorrente sia destinatario dell’atto e quindi deve dimostrare solo l’interesse a ricorrere (la posizione del ricorrente è pregiudicata dall’atto);

 Impugnando un atto di cui NON E’ DIRETTAMENTE destinatario il ricorrente, ma che lo riguarda direttamente ed individualmente (deve dimostrare, benché non sia il destinatario, di avere un interesse diretto ed individuale). Conviene, in tal caso, fare una netta distinzione tra UNA DECISIONE RIVOLTA AD ALTRE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ed in tal caso l’onere probatorio che il ricorrente deve superare non è eccessivo, dovendo dimostrare solo un proprio interesse qualificato all’annullamento dell’atto, & un REGOLAMENTO O UNA DECISIONE RIVOLTA AD UNO O PIU’ STATI MEMBRI, ed in tal caso l’onere probatorio che il ricorrente non privilegiato deve superare è maggiore del precedente, in quanto l’interesse

diretto potrà essere superato dimostrando che il ricorrente è pregiudicato direttamente dall’attuazione che lo Stato membro darà a quel regolamento o a quella decisione, mentre l’interesse individuale è un vero e proprio scoglio, in quanto il ricorrente non basta che dimostri di essere colpito direttamente dall’atto al pari di tutti i soggetti che, per esempio, appartengono alla sua stessa categoria, ma occorre dimostrare che l’atto produca effetti giuridici SOLTANTO SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE del ricorrente, per esempio procedendo allo SMASCHERAMENTO DELL’ATTO, che, seppur formalmente destinato allo Stato membro, tende a colpire proprio il ricorrente, oppure dimostrando che l’atto riguarda individualmente il ricorrente o fa espresso riferimento ad esso, oppure dimostrando che l’istituzione autrice dell’atto avrebbe dovuto prendere in considerazione la posizione giuridica di determinati soggetti, tra cui il ricorrente.

Le difficoltà appena descritte nel dimostrare l’interesse diretto ed individuale ed il fatto che i regolamenti che non richiedono alcun atto attuativo da parte degli Stati membri renderebbero impossibile il ricorso da parte di persone fisiche e giuridiche, ha spinto nel tempo sia i ricorrenti che la stessa Corte ha chiedere una modifica dell’art.230 che preveda una maggiore facilità per proporre il ricorso. Il Trattato di Lisbona ha accolto tali richieste prevedendo che le condizioni di ricevibilità dei ricorsi individuali siano meno severe nel caso di impugnazione di atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione, essendo sufficienti dimostrare l’interesse diretto; in caso, però, di atti regolamentari non legislativi che dovranno essere seguiti da atti di esecuzione, occorrerà rispettare le suddette condizioni originarie (dimostrazione dell’interesse non solo diretto, ma anche individuale).

Tornando a parlare del ricorso d’annullamento, dobbiamo evidenziare quali sono i VIZI DI LEGITTIMITA’ che possono essere fatti valere nell’ambito del ricorso stesso, ossia:

 INCOMPETENZA;

 VIOLAZIONE DELLE FORME SOSTANZIALI;

 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO O DI REGOLE DI DIRITTO RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE;

 SVIAMENTO DI POTERE.

Analizziamo nel dettaglio i vizi da cui può essere affetto l’atto.

L’INCOMPETENZA può essere sia interna che esterna. E’ interna qualora l’istituzione autrice dell’atto non potesse proprio emanarlo, in quanto competenza di altra istituzione; è esterna qualora né quella istituzione, né nessun altra potessero emanare quell’atto, che non è di competenza comunitaria ma semmai degli Stati membri.

La VIOLAZIONE DELLE FORME SOSTANZIALI può riguardare o il procedimento con cui è stato emanato l’atto, viziato perché non rispettato o rispettato parzialmente (può darsi per caso che non sia stata sentita la parte interessata prima di adottare l’atto, come invece era previsto), oppure l’assenza o l’insufficienza della motivazione fornita dall’atto, particolarmente importante in caso di decisioni destinate ad avere effetti individuali.

La VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO O DI REGOLE DI DIRITTO RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE rappresenta il vizio più frequentemente invocato: la violazione consiste nel fatto che l’atto entra in contrasto con una norma gerarchicamente superiore, ossia appartenente al trattato o ad una sua regola di applicazione.

Lo SVIAMENTO DI POTERE, invece, si ha nel momento in cui un’istituzione adotta un atto che aveva il potere di adottare, ma perseguendo un fine diverso da quello per cui il potere le era stato conferito.

Per quanto concerne il termine entro il quale promuovere il ricorso, esso è di 2 mesi a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, qualora l’atto sia sottoposto a tale regime di pubblicità, a partire dalla notificazione, ma solo per quanto riguarda il destinatario della notifica, o a partire dalla data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto.

Per quanto concerne, invece, l’efficacia delle sentenze di annullamento, esse comportano che l’atto sia dichiarato nulla erga omnes e la nullità retroagisca al momento in cui è stato emanato l’atto. La Corte, solo per quanto riguarda alcuni atti ed in particolar modo i regolamenti, può decidere che l’atto sia nullo solo nei confronti del ricorrente o solo a partire da un momento successivo all’emanazione della sentenza e quindi non abbia efficacia retroattiva.

Il controllo che la Corte svolge è un controllo di mera legittimità dell’atto e solo per quanto concerne i regolamenti del Consiglio e del Parlamento, o del solo Consiglio la Corte può avere competenza di merito, limitata al riesame delle sanzioni.

Va sottolineato, infine, che il Trattato di Lisbona, avendo soppresso la differenza preesistente tra III e I pilastro, ha fatto in modo che il ricorso d’annullamento sia proponibile anche per quanto concerne gli atti di Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La Corte, al contrario, non ha competenza in ambito PESC, anche secondo il Trattato di Lisbona, salvo il caso nel cui un atto PESC riguardi una materia di competenza comunitaria.

Abbiamo più volte citato, all’interno del paragrafo, l’art.230 TCE: va evidenziato che esso è stato sostituito, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dall’art.263 TF.

Nel documento DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA (pagine 26-29)

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