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L'istituto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo è previsto dagli artt. 322 e 324 c.p.p. Come l'analogo istituto previsto in materia di cautele personali, anche con riguardo a questa fattispecie si è posto il problema del suo inquadramento sistematico. In particolare se questo dovesse essere qualificato come mezzo di impugnazione in senso proprio o come rimedio sui generis247.

Oggetto del riesame è il decreto con cui il giudice ha disposto il sequestro preventivo248. Il riesame è sicuramente il rimedio che tra

246 M.S. MANCUSO, A quali limiti soggiace il procedimento di restituzione

delle cose sequestrate?, in Foro Ambrosiano 2002 , p.352

247 Per un approfondimento sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura del riesame si rimanda a R.ADORNO, Il riesame delle misure

cautelari reali, Milano, 2004, p. 1 e ss.

248 Sull'impugnabilità del sequestro disposto d'urgenza si veda il cap IV paragrafo 3 del suddetto elaborato

tutti quelli esperibili offre maggiori garanzie agli interessati, in quanto può essere proposto sia per motivi di legittimità quanto per ragioni di merito. Motivi di legittimità che consistono nella valutazione del rispetto delle norme codicistiche, e motivi di merito che consistono nella verificazione della sussistenza dei requisiti necessari per l'adozione della misura cautelare (fumus e/o periculum in mora)249.

Considerato il riesame come un mezzo di impugnazione, esso soggiace all'inciso di cui al comma 4 dell'art 568 del codice, secondo cui per poter impugnare un provvedimento è necessario avervi interesse. Necessita tuttavia di capire quale sia il significato di questo termine. Posto che l'interesse ad impugnare non può identificarsi con la pretesa all'esattezza giuridica della decisione, si tende connotare questo interesse in chiave marcatamente utilitaristica. Ovvero il provvedimento impugnato deve essere idoneo alla produzione di una lesione dellla sfera giuridica dell'impugnante e dalla sua rimozione la parte deve poter ricavare il soddifacimento di una posizione soggettiva giuridicamente apprezzabile, ovvero un risultato pratico favorevole connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità. L'interesse deve dunque sussistere non solo nel momento della proposizione dell'impugnazione, ma deve permanere per tutto l'arco del

procedimento fino alla decisione250. Un quesito interessante che ha

occupato la giurisprudenza riguarda la sussitenza dell'interesse all'impugnazione da parte dell'indagato/imputato laddove la disponibilità della res sia in capo a un terzo.

La cassazione al riguardo oscilla tra due orientamenti: l'indirizzo prevalente ritiene che l'assenza del rapporto giuridico tra il presunto reo e la cosa escluda la configurabilità dello ius impugnandi251. Orientamento minoritario più risalente sostiene

invece che la qualifica dell'indagato/imputato è di per sè attributiva di un interesse a proporre il gravame indipendentemente da chi abbia la disponibilità della res sequestrata, in quanto la decisione del riesame è comunque suscettibile di influenzare il corso del procedimento penale252.

Tuttavia non bisogna dimenticare che anche in questo caso è necessario mantere i requisiti della concretezza e dell'attualità. A tal fine è necessario che dalla pronucia di riesame il presunto reo ottenga un'utilità concreta, la quale non deve necessariamente concretizzarsi nella restituzione della cosa, ma può anche consistere nell'accertamento della mancaza dei presupposti della misura, in particolare nel fumus commissi delicti. Posto che esso consiste con l'astratta riconducibilità del fatto ipotizzato ad una

250 Cfr. Cass. Sez. Un. 9 ottobre 1996, VITALE, in Cass. Pen. 1997, p. 691 251 Cfr. Cass. Sez. V, 21 gennaio 1999, ZOTTI, in CED Cass. n. 212800 252 Cfr. Cass. Sez. VI, 29 ottobre 1992, FIORENTINI, in CED Cass. n. 192089

fattispecie di reato, la valutazione del tribunale della libertà circa il presupposto del fumus può portare a un'eventuale revoca del titolo cautelare per l'insussistenza di una piattaforma probatoria implicante il giudizio di responsabilità. Circostanza che porterebbe

indubbiamente un'utilità concreta nella sfera

dell'indagato/imputato. Dunque nel caso in cui la res sequestrata sia nella disponibilità di soggetti terzi, l'interesse a impugnare da parte del reo potrà configurarsi solo laddove quest'ultimo motivi la richiesta al tribunale del riesame nel senso di rivalutare della sussistenza del fumus commissi delicti253. Va da sè che nel caso di

istanza presentata dal soggetto terzo a cui sono stati sequestrati i beni l'utilità concreta può derivare solo dalla richiesta di restituzione dei beni.

Con riguardo ai soggetti legittimati, l'art 322 sembra non porre particolari dubbi, legittimati sono l'imputato254, il suo difensore e la

persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che ha diritto alla loro restituzione255.

253 In questo senso R.ADORNO, Il riesame delle misure cautelari reali, cit., p. 73

254 La giurisprudenza ha sottolineato come l'imputato sia legittimato a chiedere il riesame anche laddove la cosa sequestrata sia di prorpietà di terzi, cfr. Cass. Sez. VI , 28 settembre 1992, FIORENTINI, in Arch. Nuova Proc. Pen. 1993, p. 329; Cass. Sez. VI, 6 dicembre 1994, D'OTTAVI, in Arch. Nuova Proc. Pen. 1995,p. 702; Cass. Sez. III, 6 marzo 1996, MORA, in Arch. Nuova Proc. Pen. 1996, p. 928

255 Secondo la Cassazione il significato da attribuire a detta espressione non può essere limitato a quello di proprietario o di titolare di un diritto reale sul

L'art 322, a differenza alla disposizione analoga dell'art 318, riguardante il sequestro conservativo, risulta essere manchevole dell'inciso “chiunque vi abbia interesse”. Da ciò si deve dedurre, in combinato disposto con l'art 586 comma 3 c.p.p., secondo cui il diritto all'impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, che l'elenco di cui all'art 322 sia tassativo, ovvero insuscettibile di estensione analogica. Conseguentemente il pubblico ministero, la parte civile, la persona offesa256, e ogni altro soggetto non ricompreso nel novero della

norma non è legittimato a presentare istanza di riesame.

Il procedimento di riesame, disciplinato dall'art 324 c.p.p., prevede un termine breve di 10 giorni per presentare la richiesta di riesame decorrente dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto notizia dell'avvenuto sequestro. Trattasi di termine perentorio stabilito a pena di inammissibilità, se la richiesta viene presentata oltre il termine previsto spetta al richiedente provare la

bene, ma deve essere esteso a tutti quei soggetti che, pur non essendo proprietari, hanno un titolo a conseguirne il possesso o la detenzione, cfr. Cass. 20 aprile 1994, DUCHI, in Riv. Pen. 1995, p. 766

256 La legittimazione della persona offesa è stata oggetto di un forte dibattito giurisprudenziale culminato con l'intervento delle Sezioni Unite,che hanno stabilito il principio secondo cui la persona offesa che non sia titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate non è legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro instaurato ai sensi dell'art 324 c.p.p. Cfr. Cass. Sez. Un. 18 maggio 2004,CORSI, in Cass. Pen. 2004, p. 3105

data di conoscenza del sequestro257.

L'art 324 al comma 2 fa espresso riferimento all'art 582 sulla forma necessaria per la presentazione del ricorso. Al riguardo dubbi interpretativi sono stati posti relativamente alla possibilità di applicare anche l'art 583 c.p.p.

La corte a Sezioni Unite si è pronuciata in senso positivo, ammettendo che le parti possono presentare l'impugnazione anche a mezzo posta, ovvero con telegramma o a mezzo raccomandata sulla base del più generale principio ermeneutico del favor impugnationis258.

Al comma 4 l'art 324 stabilisce la libertà di addurre o meno i motivi a sostegno del ricorso del riesame, in quanto è possibile per l'interessato proporre, fino al momento della discussione, motivi nuovi a sostegno delle proprie ragioni. A corredo di questa previsione il comma 7 della medesima norma prevede che il ricorso può essere accolto anche per motivi diversi da quelli enunciati in sede di ricorso. Il combinato disposto di queste due norme consente alla giursprudenza di avere una devoluzione piena del thema decidendum, in quanto con la richiesta di riesame

257 Cass. Sez. VI ,18 gennaio 1994,GRIMALDI,, in Cass. Pen. 1995,p. 2970 258 Cass. Sez. Un., 11 maggio 1993, ESPOSITO, in Arch. Nuova proc. Pen.

199, p. 403 secondo cui “ Non vi sarebbe ragione di comprimere il diritto di

impugnazione impedendo la spedizione a norma dell'art 583, dato che la compressione non troverebbe giustificazione neanche adducendo esigenze di celerità”.

possono essere enunciati“anche” i motivi. Si deduce quindi che il richiedente non è obbligato ad allegare alla rischiesta le motivazioni, ma ha la semplice facoltà di enunciare i motivi259. Per

la validità della richiesta è dunque sufficiente la dichiarazione del soggetto interessato ad otterere la rimozione del provvedimento cautelare. Di particolare interesse è stata la sentenza a Sezioni Unite, in materia di sequestro probatorio, che ha stabilito che il tribunale del riesame può integrare la motivazione del decreto di sequestro emesso da pubblico ministero quando questo ha affermato l'esistenza di esigenze probatorie senza tuttavia indicarle specificatamente. Questo principio è stato ritenuto valevole anche in materia di sequestro preventivo, in virtù del combinato disposto degli artt. 324 e 309 comma 9 c.p.p.; quest'ultima norma infatti, relativa all'impugnazione di misure coercitive, non distingue tra misure cauterlari personali e misure cautelari reali260.

In ordine alla competenza a prounciarsi l'art 324, al comma 5, stabilisce che questa spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Passando all'aspetto della costituzione del contraddittorio tra le

259 Cfr. N.GALANTINI, Misure cautelari reali. Impugnazioni, cit., p.292 260 Per approfondimenti si veda Cass. Sez. Un., 13 febbraio 2004, n. 5876,

FERRAZZI, in CED Cass. In F. FIORENTIN, Il riesame, in

F.FIORENTIN, C.SANTORIELLO,G.SPANGHER (a cura di), Le misure

parti, il comma 3 dell'art 324 stabilisce che a seguito della richiesta di riesame la cancelleria deve dare immediato avviso al pubblico ministero, il quale entro il giorno successivo261, trasmette al

tribunale gli atti su cui si fonda il procedimento oggetto del riesame. L'avviso della data fissata per l'udienza è comuncato e notificato almeno 3 giorni prima ai sensi del comma 6 art 324, il mancato rispetto di questo termine determina una nullità ai sensi dell'art 178 lettera c c.p.p. e 180 c.p.p. La suprema corte ha specificato come “L'inosservanza del termine di tre giorni liberi stabilito dal comma 6 dell'art 324 c.p.p. per l'avviso dell'indagato dell'udienza camerale fissata per il riesame di una misura cautelare reale comporta la nullità del procedimento in quanto concerne l'intervento e la difesa dell'indagato o imputato ai sensi dell'art 178 lettera c) c.p.p.; detta invalidità non integra tuttavia una nullità assoluta ai sensi dell'art 179 c.p.p. atteso che non riguarda l'omessa vocatio in iudicium dell'indagato, ma si sostanzia in una vocatio irregolare in quanto non rispettosa del termine prescritto per le esigenze difensive, e pertanto in una nullità di regime intermedio di cui all'art. 180 c.p.p.”262.

Sempre il comma 6 dell'art 324 stablisce che il rito da seguire per

261 Secondo la giurisprudenza questo il mancato rispetto di questo termine non è sanzionato con alcuna nullità o dichiarazione di inefficacia,c fr. Cass. Sez. VI, 17 giugno 1993, DI EMIDIO, in Cass. Pen. 1994, p. 3074

il riesame è quello camerale, con conseguente richiamo dell'art 127 c.p.p. relativo alla disciplina del suddetto rito e con le conseguenti problematiche, come la conoscenza degli elementi di di prova sui quali si formerà la valutazione giudiziale e della effettività della partecipazione dei contendenti in udienza263.

La decisione presa in camera di consiglio viene emessa sotto forma di ordinanza, e trova la propria disciplina nel comma 7 dell'art 324 c.p.p., che a sua volta rimanda all'art 309 comma 9 e 10 c.p.p. Da questo quadro normativo emerge che il sede di riesame il tribunale ha il potere di confermare, di riformare, o di annullare il sequestro. In particolare la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la decisione del riesame abbia una formazione c.d. ” progressiva”, nel senso che l'ordinanza di riesame integra e completa il decreto di sequestro fino a costituire un provvedimento unitario sotto il profilo giuridico, in modo che le eventuali lacune dell'uno possono essere colmate dall'altra264.

Tuttavia questo potere di integrazione da parte del giudice non è posto al riparo da vincoli; infatti è stata la stessa giurisprudenza a stabilire i confini posti al giudice nell'attività di interpretazione, posto il divieto di carattere generale di ogni attività integratrice ex officio della motivazione carente posta dal pubblico ministero alla

263 R. ADORNO, Il riesame, cit., p. 203 264 Cfr. F.FIORENTIN, Il riesame, cit., p. 328

richiesta di applicazione del vincolo reale.265 In tal senso al

tribunale del riesame è consentito di integrare o di puntualizzare il tenore logico della motivazione del decreto di sequestro riguardo alla configurabilità del fumus ; è consentito inoltre di ravvisare gli estremi di un'altra figura di reato combinando diversamente gli stessi presupposti.266.

Da sottolineare come il giudizio compiuto dal tribunale del riesame può fondarsi su materiale probatorio profondamente mutato rispetto a quello sottostante alla precedente verifica267.

La decisione del tribunale del riesame deve intervenire nel termine perentorio di 10 giorni, decorrenti dal giorno della ricezione degli atti processuali da parte del Tribunale ai sensi del richiamo ai commi 9 e 10 dell'art 309 da parte dell'art 324 comma 7, a pena di perdita di efficacia della misura cautelare .

Infine l'ottavo, e ultimo comma, dell'art 324 prevede un meccanismo di sospensione obbligatoria del giudizio di riesame dovuto alla circostanza in cui venga sollevata una questione circa la proprietà della res sequestrata. La norma prevede che in tal caso il giudice penale rinvii la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo in vigore il vincolo. Tuttavia

265 Cass. Sez. V, ord., 19 dicembre 2005, n. 45932, DELLA SANTA, in CED Cass.

266 Cass. Sez. V, 23 dicembre 2004, n. 49376, MANIERI, in CED Cass. 267 R.ADORNO, Il riesame, cit., p. 431

questo effetto sospensivo è subordinato all'accertamento da parte del giudice dell'effettiva esistenza della controversia instaurata o instauranda268.

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