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1 PREMESSA (AGGIORNAMENTO 209)

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI (AGGIORNAMENTO 2019)

Lo studio geologico viene redatto ai sensi dell’art. 25 della L.R. 12/05 e secondo i “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11/03/05 n° 12.

La pubblicazione della L.R. 12/05 e delle relative direttive attuative introduce, rispetto alla precedente L.R. 41/97, importanti innovazioni in fatto di redazione degli studi geologici e in particolare riguardo l’analisi della componente sismica e la cartografia di fattibilità e di vincolo.

Le direttive ad oggi vigenti sono:

 D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 - “Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., in attuazione dell’art. 57, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n.12, approvati con D.G.R 8/1566/2005 e successivamente modificati con D.G.R. 8/7374/2008”

 D.G.R. 10/6738 del 19/06/2017 - “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”

L’entrata in vigore della D.G.R. 10/6738 del 19 Giugno 2017 integra la D.G.R. 9/2616/2011 con particolare riferimento all’introduzione del nuovo Titolo V delle Norme di Attuazione (N.D.A.) del PAI ed alle disposizioni relative all’attuazione della variante normativa PAI nel settore urbanistico alla scala comunale. Tali disposizioni e le norme correlate sono già vigenti a partire dalla data di pubblicazione della D.G.R. e pertanto dal 21 Giugno 2017.

Viene di seguito fornita una rapida disamina delle più recenti normative che hanno ricaduta sulla procedura di studio in esame.

Nel D.M. 14/01/2008, nel D.M 17/01/2018 e nell’Ordinanza P.C.M. n. 3519 del 27/04/2006 il Comune di Lonato del Garda è stato classificato in zona sismica 2 ed in particolare nella sottozona con valori di ag compresi tra 0.150 e 0.175 (accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni). L’Ordinanza P.C.M. 3274/2003 includeva il territorio comunale di Lonato del Garda in zona simica 3; la Regione Lombardia con D.G.R. X/2129 del 11/07/14 ha approvato un

“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”, che recepisce definitivamente ed anche dal punto di vista amministrativo, la classificazione dell’OPCM 3519/2006 e che, sulla base della successiva D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. X/4144, è entrato in vigore a partire dal 10 Aprile 2016.

E’ stata pertanto confermata per il Comune di Lonato d/G (BS) la zona sismica 2 con valore di agmax 0,15926 anche a livello regionale e pertanto ai fini pianificatori/amministrativi.

Ciò ha di fatto sanato una difformità di classificazione nazionale/regionale che creava non pochi problemi tecnico-progettuali.

Con la pubblicazione del Testo Unico per l’edilizia D.M. del 14/01/2008 e D.M. 17/01/2018, che definisce le “Norme Tecniche per le costruzioni” è, in ogni caso, divenuto vigente l’obbligo di eseguire la progettazione in prospettiva sismica in tutte le aree classificate in zona sismica 1, 2 e 3.

La L.R. 33 del 12/10/2015 definisce le “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” e di fatto trasferisce ai comuni, singoli o associati, numerose funzioni prima assegnate alla Regione (di cui agli art. 61, 90 comma 2, 93 comma 1, 94 comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del D.P.R. 380/2001) ed in particolare inerenti le “Norme per le costruzioni in zone sismiche” e “Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche”; essa è definitivamente entrata in vigore con la pubblicazione della D.G.R. 10/5001 del 30/03/2016 “Approvazione delle Linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (artt.3, comma1 e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)”, sul B.U. di Regione Lombardia del 07 Aprile 2016.

Ciò comporta, tra l’altro, specifiche prescrizioni nella redazione degli elaborati tecnici a corredo dei progetti e, in zona sismica 2 (ai sensi del DPR 380/2001 come modificato dalla L. 55 del 14/06/2019), l’obbligo di acquisire l’Autorizzazione Sismica di cui all’Art.8 comma 1 della L.R.

33/2015, da rilasciare a carico dei Comuni o della Regione entro 60 gg dalla data di protocollo (fatto salvo il ricorso da parte del comune al parere regionale) o l’Attestazione di avvenuto Deposito di cui all’Art.7 comma 1 della L.R. 33/2015, da rilasciare a carico dei Comuni all’atto del deposito stesso.

A seguito della Deliberazione dell’Autorità di Bacino n°18 del 26/04/2001 “Adozione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po” e del successivo D.P.C.M. del 24/5/2001 (pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n°183 del 8/8/2001) di approvazione, il PAI è entrato definitivamente in vigore portando effetti immediati in termini di indirizzi urbanistici e limitazioni d’uso del suolo.

Il Comune di Lonato del Garda risulta inserito nella tabella 2 dell’All. 13 alla D.G.R. n° 9/2616 del 30/11/2011 tra i comuni, compresi nella D.G.R. n° 7/7365 del 11/12/2001, che hanno concluso l’iter 5.3 di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI. Per il Comune di Lonato d/G sono segnalati alcuni dissesti PAI (http://cartografia.regione.lombardia.it) anche in relazione agli aggiornamenti eseguiti in passato in fase di predisposizione del PGT ed il “Quadro del Dissesto PAI” risulta “aggiornato”.

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Il comune di Lonato del Garda risulta inoltre inserito nell’All. 2 alla D.G.R. 10/6738/2017:

In particolare sono presenti Aree Allagabili RSCM (Reticolo Secondario Collinare e Montano) che coincidono con le Aree PAI già vigenti, Aree Allagabili RSP (Reticolo Secondario di Pianura) segnalate dai consorzi di bonifica, ed Aree Allagabili ACL (Aree Costiere e Lacustri) individuate presso la Loc. Lido di Lonato.

Le direttive attuative della L.R. 1/2000, emanate dapprima con D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02 e s.m.i. (D.G.R. 8743/02, D.G.R. 13950/2003, D.G.R. 20552/2005, D.G.R. 5324/2007, D.G.R.

5774/2007, D.G.R. 8127/2008, D.G.R. 10402/2009, D.G.R. 713/2010, D.G.R. 2362/2011) nonché le più recenti delibere sostitutive (D.G.R. 2762/2011, D.G.R. 4287/2012, D.G.R. n°10/883 del 31/10/13, D.G.R. n°10/2591 del 31/10/14, D.G.R. n°10/4229 del 31/10/15 e, in ultimo, D.G.R.10/7581 del 18/12/2017 e D.G.R. 11/698/2018) attribuiscono ai comuni compiti e competenze in materia di Polizia Idraulica che richiedono, in attuazione della L.R. 1/2000, l’individuazione del Reticolo Idrico Minore e del Reticolo Idrico Principale e delle relative Norme Tecniche per la predisposizione dei provvedimenti concessori e di nulla-osta idraulico.

Il Comune di Lonato del Garda aveva già predisposto l’Elaborato Tecnico Normativo del Reticolo Idrico ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 (Dott. Geol. G. Crestana, e Dott. Geol. R. Lentini - Luglio 2003, modificato nel Novembre 2003 in recepimento del parere n.°24 formulato dalla Regione Lombardia - Unità Organizzativa Sede Territoriale di Brescia – Struttura Sviluppo del Territorio).

Nell’ambito dell’attuale revisione del Piano di Governo del Territorio di Lonato del Garda si è proceduto all’Aggiornamento dello Studio del Reticolo Idrografico Comunale ed è stata pertanto elaborata una sostanziale revisione del Documento di Polizia Idraulica (DPI) che consta di un Elaborato Tecnico (ET) ed un Elaborato Normativo (EN) ai sensi della D.G.R. 10/7581/2017 e s.m.i.. Il Documento di Polizia Idraulica viene adottato contestualmente al presente aggiornamento del PGT e dovrà acquisire specifico parere da parte dell’Ente Competente - STER di Brescia.

Il D.L.vo 152/06 all’art. 94 prevede, per le opere di captazione delle acque destinate al consumo umano, l’istituzione delle aree di salvaguardia all’interno delle quali alcune attività sono vietate o soggette ad autorizzazione, il tutto per tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Per quanto riguarda i criteri per definire le dimensioni della zona di rispetto, bisogna fare riferimento all’allegato 1 punto 2 della D.G.R. 10 Aprile 2003 n° 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle zone di rispetto” e alla D.G.R. 27 giugno 1996 n°15137 “Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle captazione di acque sotterranee destinate al consumo umano”. Per la delimitazione della fascia di rispetto, delle opere già esistenti, può essere mantenuta la perimetrazione mediante criterio geometrico ovvero tali aree potranno essere riperimetrate utilizzando il criterio temporale (isocrona a 60 gg) nel caso di acquiferi vulnerabili dalla superficie, o il criterio idrogeologico nel caso di acquiferi protetti, come definito nella D.G.R. 6/15137 del 1996.

Con l’entrata in vigore della L.R. 19 del 08/07/2014, che apporta sostanziali modifiche alla L.R.

31 del 05/12/2008 è divenuto a carico dei Comuni (commi 2 e 3 dell’Art. 44 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R.19/2014), autorizzare la trasformazione d’uso del suolo dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui all’Art. 1 del R.D. 3267 del 30/12/1923, in conformità alle indicazioni ed alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all’art.47 della L.R.31/2008. In particolare, ai sensi del comma 2 Art. 44 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R.19/2014, per i comuni dotati di piano di governo del territorio (PGT) i titoli abitativi edilizi devono essere provvisti di tale autorizzazione che va rilasciata previa verifica di conformità delle trasformazioni d’uso del suolo rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT prevista dall’art. 57 comma 1 lettera b) della L.R. 12/2005.

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