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Riflessioni sull’esclusività del gruppo bancario cooperativo Con la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge, uno

2. Il Gruppo Bancario Cooperativo

2.1. La composizione del gruppo bancario cooperativo: capogruppo e società aderenti

2.1.1. Riflessioni sull’esclusività del gruppo bancario cooperativo Con la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge, uno

degli interrogativi di maggior rilevanza, per interpreti e operatori, ha riguardato la possibilità di costituire più di un gruppo bancario cooperativo, ovvero se la normativa implicasse la costituzione di un solo gruppo bancario che fungesse da elemento di aggregazione per l’intero territorio nazionale, ad esclusione dei territori delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Nonostante voci contrarie da parte delle istituzioni, timorose che il rischio che la concorrenza fra gruppi spinga a selezionare come propri membri soltanto le BCC più solide e redditizie, numerosi argomenti letterali e testuali sembravano sin dalle origini legittimare la costituzione di più gruppi51.

50 Cfr. Paragrafo 2, Sezione IV, Capitolo 5, Parte III delle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 2013).

51 Cfr. SANTORSOLA, Considerazioni non giuridiche sulla riforma del credito

cooperativo, Diritto Bancario, febbraio 2016; Capriglione, La Camera approva la riforma delle BCC. Verso il tramonto della cooperazione di credito?, Diritto Bancario,

marzo 2016; Bindelli, La riforma delle BCC contenuta nella legge 8 aprile 2016, n.

49di conversione del d.l. 14 febbraio 2016, n. 8. Il gruppo bancario cooperativo e il suo processo di costituzione, Diritto Bancario maggio 2016.

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Di seguito, si riportano gli argomenti testuali di maggior rilevanza52: “adesione a un gruppo cooperativo”; “in caso di esclusione da un gruppo cooperativo”; i requisiti minimi dello statuto lasciano aperta la possibilità di individuare più gruppi; “la banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo.

Infine, l’utilizzo del plurale, nel testo normativo come modificato dalla legge di conversione e delle Disposizioni di Vigilanza, ha definitivamente confermato tale possibilità, auspicata dal settore della cooperazione di credito e, infatti, sin da subito attuata53. Del resto, imporre, invece, non solo alle BCC di aderire a un gruppo bancario e di sottoporsi alla direzione e coordinamento della capogruppo, ma anche di aderire a un gruppo che opera a livello nazionale, avrebbe comportato un’effettiva perdita di adesione al territorio e alla comunità di provenienza e quindi alla perdita di una delle caratteristiche tipologiche di tale entità.

Non può comunque tacersi che, nei fatti, la territorialità viene comunque a mancare in ragione della creazione di pochi gruppi che difficilmente, data la loro estensione geografica sul territorio nazionale, riescono a valorizzare le peculiarità localistiche delle banche aderenti. 2.1.2. La costituzione del gruppo bancario cooperativo54

La banca che intende assumere il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario cooperativo deve presentare alla Banca d’Italia, quale competente Autorità di Vigilanza, un’istanza accompagnata da: (i) il contratto di coesione, ivi incluso l’accordo di garanzia in solido55; (ii)

52 Cfr. SANTORSOLA, Considerazioni non giuridiche sulla riforma del credito

cooperativo, Diritto Bancario, febbraio 2016.

53 Si pensi alle iniziative avviate pressoché simultaneamente da Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e da Iccrea Banca S.p.A.

54 La disciplina illustrata al presente paragrafo è dettata dalla Sezione V, Capitolo V, Parte III delle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare Banca d’Italia n. 285 del 2013).

55 L’accordo di garanzia gioco un ruolo importante ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al Regolamento (UE) 2013/675 (c.d. CRR) e della deroga concessa

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l’elenco delle banche di credito cooperativo che intendono aderire al gruppo e delle altre società che ne farebbero parte; (iii) gli schemi di statuto della capogruppo e delle banche del gruppo e un piano delle modifiche da apportare agli statuti delle banche affiliate.

Nel procedimento di costituzione del gruppo bancario, l’Autorità di Vigilanza è tenuta ad accertare che la capogruppo integri tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’assunzione del relativo ruolo – quali la forma giuridica, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, i requisiti patrimoniali e finanziari, i requisiti organizzativi e operativi. Banca d’Italia è anche tenuta a valutare “l’idoneità del contratto di coesione a garantire la sana e prudente gestione del gruppo, con particolare riferimento all’adeguatezza dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo” nonché “l’idoneità degli schemi statutari ad assicurare la sana e prudente gestione delle singole banche e del gruppo nel suo complesso”. Non è però specificato quali criteri debbano essere presi in considerazione per tale verifica.

Contestualmente a tali valutazioni, la Banca d’Italia coinvolge la Banca Centrale Europea ogni volta che il costituendo gruppo bancario cooperativo è da ritenersi significativo ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico, presumibilmente, dati i requisiti patrimoniali minimi richiesti per la costituzione del gruppo, sempre.

Il contratto di coesione deve essere stipulato nel termine stabilito da Banca d’Italia, non superiore a dodici mesi ad esito del quale, la capogruppo proponente trasmette alla Banca d’Italia: (i) il contratto di coesione, con l’elenco delle banche di credito cooperativo ed eventualmente delle altre banche che vi hanno aderito; (ii) gli statuti delle banche aderenti, con evidenza delle clausole introdotte, modificate o eliminate in conseguenza dell’adesione al contratto di

dall’articolo 10 per gli enti creditizi affiliati a un organismo centrale preposto al controllo.

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coesione56; (iii) l’istanza di iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell’albo dei gruppi bancari.

Peraltro, la mancata trasmissione nei termini di tale documentazione documenti comporta decadenza del provvedimento di accertamento. Ricevuta la documentazione e, la Banca d’Italia provvede all’iscrizione della capogruppo, delle banche affiliate e delle altre società del gruppo nell’albo dei gruppi bancari

A seguito dell’iscrizione nell’albo dei gruppi bancari, le società del gruppo provvedono a dare pubblicità dell’assoggettamento a direzione e coordinamento della capogruppo mediante l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2497-bis Cod. Civ.

2.2. Il contratto di coesione e l'esercizio del controllo da parte della