che possa trattarsi di lavoratori subordinati proprio in virtù del fatto che possono
scegliere se e quando lavorare secondo la ricostruzione che ne fa la dottrina e la
giurisprudenza che qui si intende criticare. L’opzione interpretativa, peraltro, aveva
portato le due sentenze di primo grado ad escludere non solo l’applicazione dell’art.
654 Una riflessione in questo senso è stata svolta da R. De Luca Tamajo, Il ruolo della giurisprudenza
nel diritto del lavoro: luci ed ombre di una attitudine creativa, in Lav. dir., 2016, n. 4, pp. 813- 821.
655 V. Tribunale di Torino, 7 maggio 2018, n. 778 con nota di M. Del Conte, O. Razzolini, La gig
economy alla prova del giudice: la difficile reinterpretazione della fattispecie e degli indici denotativi, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2018, n. 3, pp. 673-682; V. Ferrante, Subordinazione e autonomia: il gioco dell’oca, in Dir. rel. ind., 2018, fasc. 4, pp. 1196- 1202; M. Biasi, Il Tribunale di Torino e
la qualificazione dei riders di Foodora, in Arg. dir. lav., 2018, n. 4-5, pp. 1227- 1241; G. A.
Recchia, “Gig economy” e dilemmi qualificatori: la prima sentenza italiana, in Lav. Giur., 2018, n. 7, pp. 726-734; P. Ichino, Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig-economy, in
Riv. It. Dir. Lav., 2018, II, pp. 294-303; con nota di E. Gramano, Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione e ritorno. Un commento alla sentenza Foodora, in Labor, 2018, fasc. 5, pp. 609-
619; con nota di P. Tullini, Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, in Lav.
Dir. Eur., 2018, fasc. 1, in www.lavorodirittieuropa.it; I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora, in Oss. Cost., 2018,
n. 2. Tribunale di Milano 10 settembre 2018, n. 1853 con nota di M. Forlivesi, Nuovi lavori, vecchie
interpretazioni? Note a margine di una recente sentenza del Tribunale di Milano sulla qualificazione giuridica dei c.d.“riders”, in Labor, 2019, fasc. 1, pp. 112-120; M. Turrin, Dopo il Tribunale di Torino anche il Tribunale di Milano esclude la subordinazione per i riders, in Labor,
20 ottobre 2018. Corte di appello di Torino, 11 gennaio 2019, n. 26, in Riv. It. Dir. Lav., 2019, II, con nota di M. T. Carinci, Il lavoro eterorganizzato si fa strada… sulle ruote dei riders di Foodora, pp. 350- 358 e R. Del Punta, Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal
committente, pp. 358- 367; con nota di R. De Luca Tamajo, La sentenza della Corte di appello di Torino sul caso Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione, in Lavoro, Diritti, Europa,
2019, n. 1; P. Tullini, Le collaborazioni etero-organizzate dei riders: quali tutele applicabili?, in
Lav., Dir., Eur., 2019, n. 1; M. Paoletti, Ciclofattorini: una sentenza interessante, un problema ancora molto aperto, in Lav., Dir., Eur., 2019, n. 1; T. Sacchetti, L. Fassina, La tutela del lavoro nell’economia delle piattaforme: note di politica del diritto e di politica sindacale a margine della sentenza Foodora, in Lav., Dir., Eur, 2019, n. 1, reperibili in www.lavorodirittieurpoa.it; con nota di F. Martelloni, La Corte di Appello di Torino tira la volata ai riders di Foodora, in Questione
Giustizia, 17 aprile 2019; D. Bellini, La Corte di Appello di Torino ritorna sul caso Foodora: i riders sono etero-organizzati e si applica (una parte) della disciplina della subordinazione, in Labor, 27 marzo 2019; A. Perulli, I lavoratori delle piattaforme e le collaborazioni etero- organizzate dal committente: una nuova frontiera regolativa per la Gig economy?, in Labor, 2019,
fasc. 3; G. A Recchia, Contrordine! I riders sono collaboratori eterorganizzati, in Lav. Giur., 2019, n. 4, pp. 403- 411; M. Del Frate, Le collaborazioni etero-organizzate alla prova della
giurisprudenza di merito, in Dir. Rel. Ind., 2019, n. 3, pp. 937- 945; M. Novella, Il rider non è lavoratore subordinato ma è tutelato come se lo fosse, in Lab. Law Iss., 2019, n. 1, pp. 85- 103.
157
2094 c.c., ma perfino dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, ammessa, invece, dalla
pronuncia della Corte di Appello di Torino. Per entrambe le Corti di primo grado
la libertà dei fattorini digitali di decidere se e quando lavorare compromette, ab
origine, l’esercizio da parte dell’azienda del potere direttivo e disciplinare, giacché
l’ipotesi di accertare il vincolo di subordinazione tra le parti verrebbe
completamente svuotato di contenuto a monte, ossia semplicemente guardando alla
fase genetica del rapporto. Come ha già rilevato attentamente un puntuale
commento alla sentenza, le Corti hanno valutato solo un segmento del rapporto di
lavoro con la piattaforma, quello iniziale, omettendo di addentrarsi nella
valutazione anche dell’altro segmento, la fase esecutiva della prestazione di
lavoro
656.
In grado di appello, il giudice di Torino, invece, pare entrare nell’analisi della fase
esecutiva del rapporto, rilevando la sussistenza dell’etero-organizzazione, in quanto
i ricorrenti erano integrati funzionalmente nell’organizzazione determinata in via
unilaterale dalla committente. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di cui
al primo comma dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2015, pur chiarendo che ciò non
comporta, comunque, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto
il fattorino «resta, tecnicamente, autonomo» nell’esercizio della prestazione di
lavoro. Naturalmente, la decisone deriva dall’interpretazione della norma in
considerazione: il giudice chiarisce, infatti, che l’art. 2 comporta l’applicazione
della disciplina del lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., ma resta un genere
a sé e, in quanto tale, distinto anche dalle collaborazioni di cui all’art. 409, n. 3,
c.p.c. La pronuncia è precedente alle modifiche che, come si vedrà nel capitolo
successivo, ha apportato la legge n. 128/2019 all’art. 2 del D.lgs. n. 81/2015,
pertanto la Corte si riferisce all’interpretazione di elementi originari della
disciplina: in particolare, al concetto di prestazione eseguita in modo
656 Infatti M. Forlivesi, in Lab. Law Iss., 2018, n. 1, parla di «(pre)scelta del giudice» di escludere la subordinazione. Invero, sembra che la giurisprudenza voglia occuparsi di definire la fattispecie in astratto: come sottolinea acutamente P. Tullini, Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso
Foodora, in Lavori, Diritti, Europa, 2018, n. 1, spec. p. 1-2., colpisce che, per esempio, nella
sentenza del Tribunale di Torino, la prima sentenza dell’ordinamento italiano sul caso dei riders di Foodora , il giudice abbia, in prima battuta, esplicitamente chiarito che non ha voluto occuparsi dei bassi compensi e della condizione di sfruttamento dei riders, come a dire che interessa solo il profilo qualificatorio della fattispecie, appunto, in astratto e che, possano essere tralasciate quelle questioni materiali e in fatto che, invece, dovrebbero essere una componente fondamentale nella decisione di una controversia in sede giudiziale.