preventivo.
2.1 Le parti concordano che il trasferimento d’azienda non riguarda n. 40 dipendenti (n. 1 dirigente, n. 14 impiegati, n. 24 operai, n. 1 apprendista) costituenti il personale eccedentario rispetto ai rapporti che proseguiranno con la società YYYYY, come precisato al capitolo che precede, e che detto personale eccedentario continua a rimanere alle dipendenze della società XXXXX in liquidazione e in concordato, dandosi atto che quanto sopra costituisce condizione per il trasferimento d’azienda e la conseguente salvaguardia parziale dell’occupazione.
2.2 La società XXXXX in liquidazione, una volta ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, in considerazione della definitiva cessazione di attività, formulerà istanza affinché il Commissario Giudiziale:
a. avvii la procedura, ex art. 3 l. n. 223/91, per l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti che ne hanno titolo, per la durata di dodici mesi, salvo eventuale proroga di ulteriori mesi sei per il cui ottenimento le parti effettueranno le opportune verifiche presso gli organi competenti;
b. avvii contestualmente la procedura di mobilità ex artt. 3 e 4 della l. n. 223/91 finalizzata a consentire l’iscrizione nelle liste di mobilità del personale in esubero che dichiari di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro.
Con riferimento all’indicata procedura di mobilità, le parti concordano sin d’ora l’impegno a sottoscrivere il verbale di chiusura della procedura entro cinque giorni dal ricevimento, da parte delle OO.SS., della comunicazione di avvio della stessa, onde consentire:
- la collocazione in mobilità durante il periodo di CIGS del personale che dichiara di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- la collocazione in mobilità del personale che dichiari sin d’ora di accettare il licenziamento con cessazione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di CIGS. A tal fine la comunicazione del recesso sarà effettuata comunque in tempi utili per consentire la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, nel rispetto del preavviso contrattualmente spettante, in modo da consentire l’iscrizione nelle liste di mobilitò dal giorno successivo alla cessazione della CIGS.
Ai fini di cui sopra, le parti si impegnano a porre in essere ogni utile e/o opportuna iniziativa presso gli Organi competenti per consentire il buon esito delle procedure.
Sarà comunque facoltà della società XXXXX, in liquidazione ed in concordato preventivo, richiamare temporaneamente in servizio i lavoratori necessari alle esigenze della liquidazione e/o della procedura.
118 2.3 In attesa dell’approvazione della CIGS, la società XXXXX formulerà istanza affinché il
Commissario Giudiziale e/o gli organi sociali eventualmente competenti – debitamente autorizzati dal Giudice Delegato – riconoscano ai lavoratori sospesi, sin dal primo mese, un importo mensile a titolo di prestito non oneroso pari ad euro 700,00, compatibilmente con le esigenze finanziarie della procedura. Il predetto anticipo verrà liquidato per la durata massima di mesi due e verrà recuperato al momento del riconoscimento della CIGS.
2.4 Per il personale eccedentario di cui al presente capitolo, le parti hanno inoltre raggiunto un accordo sindacale che prevede le seguenti ipotesi alternative con la facoltà di scelta da parte dei lavoratori:
I. La corresponsione, previa approvazione del Commissario Giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato, dei seguenti importi lordi:
Euro 10.000,00 per dipendenti con livello contrattuale maggiore al quinto Euro 5.600,00 per dipendenti con livello contrattuale sino al quinto Euro 2.000,00 per apprendisti
a titolo di incentivo all’esodo e transazione generale, ai lavoratori eccedentari che, mediante sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. omologo al fac-simile allegato (all. 2), prima della stipula del contratto di affitto d’azienda da parte della società YYYYY, dichiarino:
a. di aderire alla concordata prosecuzione del rapporto con la società XXXXX in liquidazione e in concordato;
b. di accettare il licenziamento con cessazione del rapporto del medesimo durante o alla fine della CIG Straordinaria, rinunciando a qualsivoglia opposizione;
c. di rinunciare a far valere ogni pretesa alla prosecuzione e/o costituzione del rapporto di lavoro in capo alla società YYYYY.
Il predetto importo verrà liquidato unitamente al T.F.R. e sarà riconosciuto anche ai lavoratori che durante il periodo di CIGS e/o della CIGS in deroga per gli apprendisti, dichiarino di accettare la collocazione in mobilità.
II. La corresponsione, previa approvazione del Commissario Giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato, dell’importo lordo di euro 1.000,00, a titolo d’incentivo all’esodo e transazione generale, ai lavoratori eccedentari che mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c., omologo al fac-simile allegato (all. 2-bis), prima della stipula del contratto d’affitto da parte della società YYYYY, dichiarino:
a. di aderire alla concordata prosecuzione del rapporto con la società XXXXX in liquidazione e in concordato;
b. di rinunciare a far valere ogni pretesa alla prosecuzione e/o costituzione del rapporto di lavoro in capo alla società YYYYY.
Il predetto importo verrà erogato unitamente alla corresponsione del T.F.R.. Resta inoltre espressamente concordato che gli importi di cui ai precedenti punti: - verranno proporzionati al minor orario per i dipendenti part-time;
- non spetteranno ai dipendenti eccedentari per i quali la società YYYYY dovesse dar luogo all’assunzione, o dovesse proporre l’assunzione, nell’ambito delle previsioni di cui al punto 1.3 del precedente capitolo;
- non saranno corrisposti qualora non si verifichi condizione costituita dalla stipula del contratto di affitto d’azienda di cui alla premessa, oppure la procedura di concordato preventivo dovesse essere revocata o risolta.
119 2.5 Le parti tutte sottoscriventi il presente accordo si impegnano ad avviare presso i competenti
soggetti tutte le più opportune iniziative per favorire la ricollocazione dei lavoratori che rimarranno in forza presso la società XXXXX in liquidazione ed in concordato preventivo, dopo l’affitto e l’acquisizione dell’azienda, anche mediante l’interessamento della Provincia di Treviso e della Regione Veneto al fine di verificare la possibilità di realizzare iniziative di formazione e riqualificazione dei lavoratori.
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