A. Di seguito si proporrà il verbale di accordo ex art. 47 l. n. 428/1990 in ipotesi di trasferimento d’azienda in crisi.
Nel caso specifico la società cedente in liquidazione volontaria, in procinto di presentare domanda di concordato preventivo, al fine di salvaguardare almeno in parte l’occupazione intende procedere alla cessione d’azienda. Nel verbale di accordo di seguito presentato le parti escludono la traslazione automatica alle dipendenze del datore di lavoro subentrante dei lavoratori ritenuti eccedenti. Contestualmente le parti si accordano affinché siano sottoscritti appositi verbali di conciliazione individuali ex art. 411 c.p.c., contenenti la rinuncia alla solidarietà ed alle garanzie individuali di cui all’art. 2112 c.c. sia per i dipendenti che passeranno in capo al cessionario, sia per quelli che rimarranno in forza presso il cedente.
Verbale di accordo ex art. 47 l. n. 428/1990 e accordo programmatico
Addì 8 settembre 2014, presso la sede di Unindustria Treviso, si sono incontrati:
- la società XXXXX, di [località, provincia], in liquidazione, in persona del liquidatore Sig. [nome, cognome], con l’assistenza dell’Avv. [nome, cognome], del Consulente del Lavoro Dott. [nome, cognome], e di Unindustria Treviso, in persona del Dott. [nome, cognome];
- la società YYYYY, di [località, provincia], in persona dell’A.D. Ing. [nome, cognome], con l’assistenza dell’Avv. [nome, cognome], del Consulente del Lavoro Dott. [nome, cognome], e di Unindustria Treviso, in persona del Dott. [nome, cognome];
e
- l’Organizzazione Sindacale FIOM – CGIL di Treviso in persona del Sig. [nome, cognome]; - la RSU della società XXXXX, nelle persone dei Signori [nome, cognome];
premesso
1. che la società XXXXX ha deliberato la messa in liquidazione della Società, con conseguente cessazione dell’attività da parte della Società medesima;
2. che la società XXXXX presenterà in termini più brevi possibili domanda di concordato preventivo al Tribunale di Treviso;
3. che la società XXXXX alla data del 31 agosto 2014 ha in forza 1 Dirigente, 1 Quadro, 21 Impiegati, 31 Operai, 1 Apprendista Impiegato, 1 Apprendista Operaio;
4. che, anche al fine di salvaguardare almeno in parte l’occupazione, nell’ambito della proposta di concordato sono state intraprese azioni finalizzate ad avviare nuove iniziative imprenditoriali; 5. che, ad esito di quanto sopra, è stata formulata proposta irrevocabile da parte della Società
YYYYY, per sé o per persona o Società da nominare, di affitto con successiva acquisizione dell’azienda appartenente a XXXXX, avente ad oggetto la fabbricazione di macchine ed attrezzature industriali, nonché la fabbricazione di carpenterie pesanti, la costruzione di veicoli speciali ed il noleggio di macchine e di attrezzature industriali;
6. che, in base all’offerta di cui sopra, l’acquisizione dell’azienda da parte della Società YYYYY potrà avvenire al verificarsi di tutte le inderogabili condizioni sotto specificate:
a. stipula di un contratto di affitto dell’azienda oggetto della futura cessione, una volta che la società XXXXX sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con
115 l’autorizzazione degli Organi della procedura, allo scopo di preservare la funzionalità dell’azienda fino alla stipula del contratto di cessione definitivo e conservare quindi la struttura produttiva, la rete commerciale, la clientela e, parzialmente, i rapporti di lavoro; b. avvenuta omologa, con decreto definitivo del concordato preventivo della società
XXXXX;
c. assunzione di n. 13 dipendenti (quadri, impiegati e operai) da parte della società YYYYY, individuati da quest’ultima in relazione alle proprie esigenze organizzative e produttive, connesse al progetto industriale di risanamento e rilancio dell’Azienda, con possibilità di nuove assunzioni nel numero massimo di ulteriori 5 unità nell’arco dei successivi 12 mesi qualora l’andamento del mercato e quindi le esigenze dell’azienda lo richiedano;
d. mantenimento in capo alla società cedente in concordato preventivo di tutto il restante personale eccedentario, previo accordo sindacale ed accettazione dei singoli lavoratori interessati;
e. sottoscrizione di un accordo sindacale e di appositi verbali di conciliazione individuali ex art. 411 c.p.c., contenenti la rinuncia, nei confronti della società cessionaria, alla solidarietà ed alle garanzie individuali di cui all’art. 2112 c.c., da parte di tutti i dipendenti, sia quelli che passeranno in capo alla stessa società YYYYY, sia quelli che rimarranno in forza presso la società XXXXX in concordato preventivo, con espressa rinuncia di questi ultimi a far valere ogni pretesa alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria;
7. che la situazione sopra descritta è stata rappresentata nel corso di vari incontri alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU aziendale, al fine di valutare tutte le possibilità per la salvaguardia dei dipendenti della società XXXXX in liquidazione;
8. che la società YYYYY si è dichiarata disponibile a aumentare da subito il numero dei dipendenti da assumere, con la stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda di cui al punto c) dell’offerta, da n. 13 a n. 16 dipendenti;
9. che la società YYYYY ha dichiarato altresì la possibilità di nuove assunzioni in possesso delle professionalità necessarie nell’arco dei successivi 12 mesi qualora le esigenze dell’azienda lo richiedano; dette assunzioni, ove effettuate, avverranno prioritariamente nell’ambito dei dipendenti sospesi sempreché in possesso delle professionalità necessarie;
10. che la società XXXXX in liquidazione, con l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni cesserà definitivamente la propria attività, essendo la suindicata procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione del patrimonio sociale per il soddisfacimento dei creditori;
11. che con lettera indirizzata da Unindustria Treviso, per conto della società XXXXX in liquidazione e della società YYYYY, alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali, in data 28.08.14, è stata promossa la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 47, comma 1 e 2, l. n. 428/1990;
12. che le parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione a quanto previsto dall’art. 47 l. n. 428/1990:
a. concordando il mantenimento dell’occupazione per i n. 16 lavoratori il cui rapporto, a seguito dell’affitto del ramo d’azienda, continuerà con la società YYYYY;
b. prevedendo che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario rispetto alle possibilità di salvaguardia dell’occupazione di cui sopra; stabilendo che il personale eccedentario continuerà a rimanere in forza presso la società cedente in liquidazione, ciò costituendo condizione per il trasferimento d’azienda di cui sopra;
c. definendo un percorso programmatico volto a concordare misure di sostegno per i dipendenti che non passeranno e resteranno in forza presso la società XXXXX in liquidazione e in concordato;
116 13. che le parti verificheranno con la Provincia di Treviso e la Regione Veneto la possibilità di
realizzare iniziative di formazione e riqualificazione dei dipendenti della società XXXXX in liquidazione e in concordato, utili per un nuovo inserimento lavorativo in altre aziende del territorio;
tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed assistite,
concordano
quanto segue.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, contribuendo altresì a meglio definirne il contenuto e devono qui intendersi trascritte.
Capitolo I – Intese riguardanti la salvaguardia occupazionale ed il passaggio di lavoratori