Il concetto di giusta causa ai sensi dell’art 2473 bis c.c.
2. Rilevanza del socio nella s.r.l.
La facoltà attribuita ai soci di introdurre una clausola di esclusione77 all’interno del contratto socia-
le consente di affermare che l’atto costitutivo di s.r.l., analogamente a quanto già previsto per le società di persone, può78 essere caratterizzato dall’intuitus
personae79.
In primo luogo, però, si evidenzia, che, a diffe- renza delle società disciplinate nel capo II del titolo V del libro V del c.c., nella s.r.l. l’esclusione non co- stituisce elemento naturale del contratto sociale.
In assenza di una pattuizione espressa, che legit- timi il ricorso al rimedio, un socio di s.r.l. non potrà essere volontariamente escluso dalla società. Le cause di esclusione elencate nell’art. 2286 c.c., invece, rientra-
77 Al pari del diritto di recesso e dei diritti particolari
riconosciuti al socio di s.r.l. La riforma ha valorizzato il ruolo del socio di s.r.l. nel quadro della governance della società. Si pensi, per esempio, al controllo legale e contabile che è sostanzialmente affidato al socio (art. 2477 c.c.); alla possibilità di revoca giudiziale degli amministratori su richiesta del singolo socio (art. 2476, comma 3, c.c.); al diritto di informazione ed ispezione (art. 2476, comma 2, c.c.); all’azione individuale di responsabilità contro gli amministratori (art. 2476, comma 3, c.c.)
78 Di regola l’intuitus personae è assente nella s.r.l., ma la
disciplina post riforma consente all’autonomia statutaria di attribuire rilevanza alla persona del socio al punto tale che in dottrina la s.r.l. è stata definita società capitalistica attenuata, vedi G.ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, in Il
codice civile Commentario, Giuffrè editore, Milano, 2009, p. 10.
79 E non dall’intuitu rei che, invece, caratterizza la normativa
37
no ope legis nella normativa dettata per le società di persone.
Nelle s.r.l. infatti un tratto marcante del para- digma normativo non è la rilevanza della figura del so- cio, ma è l’ampia autonomia riservata ai contraenti in sede di costituzione e di modifica del contratto socia- le80.
Le parti81 potranno decidere ab origine o durante
societate se vincolarsi a un assetto di regole affini al-
la struttura corporativistica “in senso stretto” delle s.p.a. o alle norme ispirate alla matrice personalistica tipica delle società di persone.
La regolamentazione delle s.r.l. si contraddistin- gue per un’elevata quantità di norme dispositive82.
Le possibili modulazioni di tale struttura societa- ria, di riflesso, non permettono di ricostruire in manie-
80 Gli aspetti di personalizzazione della “nuova” s.r.l. non vanno
caricati di significati inappropriati.
81 I più significativi profili di rilevanza del socio non si
registrano a livello del tipo legale, quanto piuttosto in materia di autonomia statutaria. C.MONTAGNANI-R.ROSAPEPE, in La riforma delle
società, a cura di M.Sandulli e V.Santoro, Giappichelli, Torino,
Giappichelli, 2003, sub. art. 2462, p. 4 ss.
82 Probabilmente, il compito più difficile per l’interprete sarebbe
quello di individuare dettagliatamente il nucleo di regole imperati- ve che non lascia spazio a manovre derogatorie e in assenza del qua- le non si configurerebbe una s.r.l. Cfr., D.SANTOSUOSSO, La riforma
del diritto societario, autonomia privata e norme imperative nei D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e 6, Giuffrè, Milano, 2003, p. 212.
Conformi anche: S.MASTURZI, sub. art. 2473 bis. La riforma delle so-
cietà, Commentario a cura di Sandulli e Santoro, Giappichelli, Tori-
no, vol. 3, 2003, p. 95; A.FERRUCCI-C.FERRENTINO, Le società di capita-
li, società cooperative e le mutue assicuratrici, Ipsoa, Milano,
2005, tomo 11, p. 1445; A.CARESTIA, sub art. 2473 bis, in Società a
responsabilità limitata, in AA.VV., La riforma del diritto societa-
38
ra assoluta la disciplina da applicare per colmare even- tuali lacune presenti nelle clausole statutarie di s.r.l.83 Diversamente dal passato, la disposizione inte- grativa non dovrà essere direttamente tratta dal novero delle prescrizioni riguardanti la s.p.a., attesa l’emancipazione della s.r.l. da questo tipo legale e la possibilità di trovare maggiori analogie con le norme delle società di persone. Si dovrà guardare innanzitutto alle regole interne al tipo e soltanto nel caso in cui quanto ivi previsto non fosse bastevole si potrà di volta in volta scegliere il sistema costruito per la s.p.a. o per le società di persone.
In tema di esclusione volontaria, in verità, l’interrogativo su quale normativa assurga a modello di riferimento sfuma: nella s.p.a., infatti, non è contem- plato questo istituto e l’attenzione, pertanto, va rivol- ta alla regolamentazione delle società di persone. Quanto sancito per le società personali, tuttavia, potrà essere esteso alla società a responsabilità limitata soltanto se nel caso concreto si riscontri un’effettiva aderenza tra
83 G.ZANARONE, Introduzione alla nuova società a responsabilità
limitata, in Riv. soc., 2003, p. 92 ss. per il quale, a seconda
della ristrutturazione personalistica o capitalistica della s.r.l., è possibile attingere analogicamente, ad integrazione di eventuali lacune del regime legale e convenzionale, sia alla disciplina delle società personali, sia a quella delle società azionarie. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass., 4 novembre 2003, n. 16496, in Giust.
Civ. mass., II, 2003, p. 11) si può pervenire alla conclusione che
per la s.r.l. valga una regola opposta a quella della s.p.a. solo qualora l’estensione di quest’ultima appaia in contrasto con le caratteristiche tipologiche indefettibili del tipo societario s.r.l.
39
il contenuto delle clausole statutarie adottate nella se- conda ed i principi a cui si è ispirato il legislatore nel dar vita all’assetto di regole dedicato alle prime.
Le presenti osservazioni non conducono a ritenere in ogni caso applicabile ad una s.r.l. fortemente “perso- nalistica” l’intera disciplina dell’esclusione delle so- cietà di persone. Tale conclusione è confermata, tra l’altro, dall’impossibilità di riprodurre la portata dell’art. 2288 c.c. nella parte in cui prevede l’esclusione del socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270 c.c.
Per individuare la corretta regolamentazione della s.r.l. bisogna, infatti, fare i conti con le specifiche disposizioni che regolino il modello societario84; non
appare possibile, pertanto, estendere tout court l’ambito di applicazione degli artt. 2286 e ss. c.c. all’esclusione del socio di s.r.l.
84 Come, ad esempio, l’art. 2462 c.c. che disciplina la
responsabilità patrimoniale. La disposizione tratta aliunde dovrà rispettare la coerenza sistematica e funzionale del modello s.r.l. Il riferimento ad una norma in materia di s.n.c. potrà colmare la lacuna in una s.r.l. costruita in chiave personalistica, ma non potrà recepire una regola che postuli la responsabilità illimitata del socio. Viceversa, ad una s.r.l. con carattere capitalistico non potrà applicarsi analogicamente una disposizione che faccia riferimento al ricorso al capitale di rischio.
40
3. Limiti all’autonomia statutaria dei soci in materia di