• Non ci sono risultati.

Rilevazione delle voci negli schemi di bilancio e disclosure del locatore

CAPITOLO 3 – Problematiche dello IAS 17 attuale e processo di modifica

3.5. L’Exposure Draft Leases del 2013

3.5.6. Rilevazione delle voci negli schemi di bilancio e disclosure del locatore

La rilevazione in stato patrimoniale prevede, per il leasing di Tipo A, l’evidenziazione di un’attività che comprende sia il credito per leasing sia il valore residuo del bene che deve avvenire separatamente rispetto le altre componenti dell’attivo.

Nel conto economico221 alla data di inizio del leasing deve essere data rappresentazione del

modello di business del locatore, che può avvenire in due modalità e deve essere scelta quella che meglio si presta a fornire la seguente informativa:

- rilevazione di costi e ricavi del venduto se il locatore si serve dei contratti di leasing come forma alternativa alla vendita dei beni per ottenere profitti;

- se il locatore attraverso l’attività di leasing fornisce un finanziamento, la rilevazione avviene attraverso una unica voce.

219 ED/2013/6 87 a-b p. 30

220 A. Portalupi: Exposure Draft sui leasing: il nuovo modello contabile per il locatore. Bilancio e Reddito d’impresa,

8/2014, pp. 51-52

120

Nel rendiconto finanziario, quanto incassato dai pagamenti ricevuti dal locatario viene rilevato tra le attività operative.

Per il leasing di Tipo B222, in stato patrimoniale viene mantenuto il bene locato e segue le

valutazioni previste sulla base dei principi contabili internazionali di riferimento. In conto economico si rilevano i ricavi presentati a quote costanti sulla base della durata del leasing, con la stessa modalità trovano rappresentazione anche i costi diretti iniziali. Come per il leasing di Tipo A gli incassi rientrano, nel prospetto di rendiconto finanziario, tra le attività operative.

La disclosure prevista per il locatore presenta informazioni simili a quelle che riporta il locatario e che sono già state descritte. È prevista un’informativa comune ai due modelli di rilevazione ed una più specifica che si va ad aggiungere alla prima e che differisce a seconda che il leasing sia di Tipo A o B.

Come già visto per il locatario, anche la disclosure del locatore ha l’obiettivo di definire le tempistiche e l’ammontare dei flussi di cassa derivanti dalle operazioni di leasing, per cui è richiesto di dare informazioni di tipo qualitativo e quantitativo ed il cui livello di dettaglio è a discrezione del locatore, purchè l’informativa richiesta sia descritta in modo efficace ai fini della comprensione delle caratteristiche dell’operazione da parte dei destinatari223.

Viene richiesto pertanto di dare una descrizione generale del contratto, le condizioni pattuite tra le parti in presenza di canoni variabili, opzioni di estensione o termine anticipato, opzione di acquisto del bene locato.

Il locatore deve evidenziare in che modo è arrivato a determinare la presenza del leasing nell’accordo, l’assegnazione del corrispettivo ripartito tra le componenti del contratto di locazione da quelle escluse e la rilevazione iniziale del valore residuo.

Deve essere effettuata una rilevazione del provento determinato dall’operazione di leasing, evidenziando, per il leasing di Tipo A224:

- l’utile (o la perdita) all’inizio del leasing, riferita alla determinazione del valore residuo; - i movimenti relativi al credito per leasing spettante al locatore;

222 ED/2013/6 95-97 p. 31 223 ED/2013/6 100 p. 31 224 ED/2013/6 101 p. 32

121

- i movimenti del valore del bene locato al termine del leasing che il locatore si aspetta di ottenere (gross residual asset).

Per il leasing di Tipo B devono essere evidenziati i proventi derivanti dai canoni pagati dal locatario.

Devono essere rilevati inoltre i proventi derivanti da canoni variabili ed esclusi dalla determinazione del credito per leasing spettante al locatore.

Oltre a quanto già richiesto di evidenziare per il leasing di Tipo A, il documento richiede di dare una ulteriore informativa225 che consiste in una riconciliazione all’inizio ed al termine

dell’esercizio sia per il credito derivante dal leasing sia del valore residuo. La riconciliazione avviene tenendo conto di elementi che sono determinanti nella variazione di questi valori. Per il credito di leasing, si fa riferimento ad incrementi motivati da estensioni o l’inizio di una operazione, pagamenti ricevuti, variazioni del credito per effetto di leasing terminati. Con riferimento invece a variazioni del valore residuo, gli elementi da considerare riguardano incrementi dovuti all’avvio di nuovi leasing o riduzioni per effetto dell’estensione degli stessi, la rideterminazione per il termine del leasing o variazioni dovute come esito dell’impairment

test.

Il locatore inoltre deve effettuare un’analisi del credito derivante dal leasing evidenziando i flussi di cassa non attualizzati da ricevere ogni anno per cinque anni e l’ammontare rimanente per gli anni successivi ed effettuare una riconciliazione dei flussi di cassa non attualizzati con il credito rilevato in stato patrimoniale.

Con riferimento al valore residuo, il locatore deve fornire un’informativa che indichi come avviene la gestione dei rischi associati a tale valore, precisando quanta parte del valore risulta coperta da garanzie ed in che modo il locatore ne riduce i rischi associati.

Per il leasing di Tipo B, l’informativa ulteriore da fornire prevede un’analisi dei flussi di cassa non attualizzati su base annua per i primi cinque anni e l’ammontare rimanente per i successivi anni restanti. Queste informazioni devono essere evidenziate separatamente rispetto a quelle analoghe ma previste per il leasing di Tipo A226.

225 ED/2013/6 103-104 pp. 32-33 226 ED/2013/6 109 p. 33

122

Gli Short-term leases, categoria di contratti introdotta con l’ED del 2010, vengono riproposti anche nel più recente Exposure Draft con le medesime caratteristiche già descritte, aventi una durata non superiore a 12 mesi compresi eventuali clausole di estensione, in cui però si precisa che un contratto di leasing contenente un’opzione di acquisto non può essere considerato come leasing di breve durata227.

Per questa tipologia di contratti non è previsto che il locatario ed il locatore applichino quanto già descritto in merito alla determinazione della durata contrattuale e le rilevazioni iniziali e successive da utilizzarsi per tutte le altre tipologie di contratto. La contabilizzazione avviene per entrambi in conto economico con la rilevazione del canone leasing periodico lungo il periodo previsto dal contratto228.