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Il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella legge sulla caccia La vigente legge sulla caccia, la legge 157/1992, attribuisce alle Region

a statuto ordinario la competenza ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla legge, alle Convenzioni internazionali ed alle direttive dell’Unione europea e precisa che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono provvedervi sulla base delle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1, comma 3). Oltre alla funzione legislativa, alle Regioni è attribuito l’esercizio di funzioni amministrative di programma- zione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e lo svolgimento di compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono esercitare le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclu- sive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 9). La legge 157/1992 ha introdotto lo strumento dei piani faunistio-venatori ed il sistema della caccia programmata in luogo del sistema della caccia controllata prevista dal Testo Unico delle leggi sulla caccia del 1939. A tal proposito, prevede che le Regioni e le Province realizzino la pianificazione faunistico-venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale con finalità di conservazione delle capacità riproduttive delle specie, di contenimento naturale delle specie e di regolamentazione dell’attività venatoria (art. 10). Le Regioni, con apposite norme, devono ripartire il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell

art. 9 della l. 9 marzo 1989, n. 86, si richiede di provvedere alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonchè alla regolamentazione per l

esercizio della caccia nel territorio di competenza (art. 14). Alle Regioni la legge statale sulla caccia attribuisce il potere di esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, sia attraverso la fissazione di

divieti di caccia per determinate specie di fauna selvatica, quando ricorrano determinate ragioni, che mediante l’autorizzazione di piani di abbattimento che devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle ammi- nistrazioni provinciali (art. 19). Infine, come ricordato in precedenza, l’art. 19-bis novellato dalla l. 97/2013, attribuisce alle Regioni il potere, ricono- sciuto agli Stati membri dell’art. 9 della dir. 2009/147/CE, di derogare ai divieti sanciti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della medesima direttiva.

6.1. La materia della caccia secondo la Corte costituzionale dopo la rifor-

ma del Titolo V della Costituzione.

Prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 che ha modificato le disposizioni del Titolo della Costituzione, tra le quali anche quella dell’art. 117, la competenza normativa in materia di caccia era suddivisa tra Unione Europea, Stato e Regioni. La legge statale contenente i principi è rappresentata dalla legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157 che si applicava, prima della riforma costituzionale, almeno in parte, anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale come “norma fondamentale di riforma economico-sociale”; mentre le Regioni avevano provveduto ad attuare i principi statali con una propria normativa di dettaglio. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia della caccia è “sparita” dal testo costituzionale, cessando di appartenere alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni ex art.117, comma 1 della Costituzione (vecchio testo) e, nel silenzio della Carta fondamentale, essa è stata “riclassificata” di competenza regionale esclusiva ex art. 117, comma 4 della Costituzione (nuovo testo). La prima pronuncia della Corte costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di caccia è intervenuta nel 2002; si tratta della sentenza del 20 dicembre 2002, n. 53664.

In tale sentenza, la Corte costituzionale, riprendendo quanto già affermato nella pronuncia n. 407 del 2002 65, considera la tutela dell

ambiente e dell

ecosistema — di competenza esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. s) — non come una materia, ma come un valore costituzionalmente protetto per il perseguimento del quale lo “Stato può dettare standards di tutela uniformi sull

intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali”. È stato evidenziato come si sia delineata, in tal senso, una tecnica di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni che 64 Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536, in Giur. cost., 2002, 6 e in Riv. giur. amb., 2003, 525, con

nota di P. BRAMBILLA.

utilizza alcune previsioni del 2° comma dell

art. 117 — la tutela dell

am- biente e dell

ecosistema, le norme generali sull

istruzione, la determinazio- ne dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, l

ordine pubblico e la sicurezza — come strumenti per salvaguardare interessi nazionali unitari anche nei confronti di competenze regionali residuali-esclusive 66. La Corte costituzionale in più di una occasione ha

affermato che alcune regole fissate dalla legge statale sulla caccia si tradu- cono in standards minimi di tutela dell’ambiente, in generale, e della fauna, in particolare, e che come tali devono rappresentare un limite alla potestà legislativa esclusiva-residuale regionale, assicurando, in tal modo, la premi- nenza dello Stato nella disciplina del settore67. Tali regole sarebbero quelle

relative all’elencazione delle specie cacciabili, quelle contenenti la discipli- na delle modalità di caccia e dei limiti di tali modalità al fine di assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e quelle che stabiliscono il periodo venatorio”68e fissano i termini orari giornalieri per

l’esercizio dall’attività venatoria.

Con riferimento alla disciplina dell’introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali, la Corte costituzionale ha precisato che tale disciplina rientra nella esclusiva competenza statale di cui all’art. 66 M. GORLANI, La materia della caccia davanti alla Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo

V Cost.: ritorna l’interesse nazionale e il “primato” della legislazione statale di principio?Nota alla sentenza n. 536 del 2002, in Forum di Quaderni Costituzionali, in www.forumcostituzionale.it

67 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 391 del 21 ottobre 2005 (in Dir. e giur. agr. 2007,

1, 16 (s.m.) con nota di N. LUCIFERO), ha ritenuto che in materia di protezione dell



ambiente ricorra la competenza esclusiva dello Stato a stabilire standards di tutela minimi e uniformi per l’intera nazione. Sulla base di tale affermazione di principio, quindi, la Corte ha dichiarato l

illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 15/2003 che permetteva di procedere, nell’ambito del territorio regionale, al prelievo venatorio per gli animali acquatici da appostamento fino ad un

ora dopo il tramonto, e cioè oltre il limite stabilito, appunto, dalla l. statale n. 157/1992. La Corte ha chiarito, poi, che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dal comma 7 dell

art. 18 della l. n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rispondendo in modo mirato all

esigenza di tutela dell

ambiente e dell

ecosistema. Di conseguenza la l.r. avrebbe inciso sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, procrastinando oltre il termine ultimo previsto dalla l. statale la chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo ai volatili che dipendono ecologicamente dalle zone umide. La Corte ha ribadito, sia con riferimento alle Regioni ad autonomia ordinaria sia alle Regioni (e Province) ad autonomia speciale (Corte cost. 4 luglio 2003, n. 226, in Foro

it., 2003, I, 2883 e Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536, in Giur. it., 2003, 1995 con nota di C. SARTORETTI)

che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall

art. 18 della l. n. 157 del 1992 “è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rispondendo, quindi, sotto questo aspetto, all

esigenza di tutela dell

ambiente e dell

ecosistema, il cui soddisfacimento l

art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna” (Corte cost. 15 ottobre 2003, n. 311, in Giur. cost., 2003, 5).

117, comma 2°, lett. s) della Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e non solo di disciplina dell’uso della risorsa ambientale-faunistica69.

7. I piani di abbattimento di capi di specie di fauna selvatica e di fauna