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GIURISPRUDENZA 1. Profili generali 2. Rapporti con la P.A. 3. Il nesso causale 4. Casistica: a) danni da emotrasfusione; b) responsabilità medica; c) stampa; d) fauna selvatica; e) altre ipotesi 5. Questioni processuali.

1 – Profili generali.

L’art. 16 prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costitu-zionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dal-l’art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non,

derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento dei danni — a prescindere dalla verificazione in Italia del loro fatto generatore — sia destinato ad essere discipli-nato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell’operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile. Cass., sez. III, 10 maggio 2021, n. 12226

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illeci-to, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il

chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere — in base ad apprezzamento di fatto concernente l’interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione — meramente indicative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all’esito delle risultanze peritali, come mera emendatio l’ampliamento dell’originaria do-manda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manife-stata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un’ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità). Cass., sez. III, 7 maggio 2021, n. 12159

Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d’ufficio, sempre che non si siano verificate pre-clusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraver-so una aestimatio che tenga conto dell’effettivo valore della mone-ta, lo stesso petitum originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d’appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omesso di impugnare questo capo della decisione. Cass., sez.

I, 10 marzo 2021, n. 6711

2 – Rapporti con la P.A.

Il diritto del privato al risarcimento del danno derivante dall’il-legittima attività della pubblica amministrazione prescinde dalla qualificazione dell’interesse come diritto soggettivo o interesse legittimo (fattispecie alla domanda risarcitoria avanzata da una commerciante ambulante nei confronti del Comune in cui eserci-tava la sua attività, a seguito della concessione della licenza per commercio ambulante, poi revocata e poi nuovamente conces-sa). Cass., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21535

La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, rappre-sentato dalla conservazione dell’integrità del patrimonio, pregiudi-cato dalle scelte compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affer-mato in fattispecie in cui la realizzazione di edifici, da destinare ad insediamenti produttivi, avrebbe dovuto essere eseguita dal privato sulla base di licenze edilizie revocate, in sede di autotutela, a seguito dell’approvazione di nuovo Piano Regolatore Genera-le. Cass., S.U., 25 maggio 2021, n. 14324

La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inos-servanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedi-mento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano (e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale); è per-tanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato e non anche il criterio della prevedibilità del danno. Cons. Stato ad.

plen., 23 aprile 2021, n. 7

L’azione risarcitoria per mancata esecuzione del giudicato si inquadra nello schema della responsabilità da fatto illecito ex art.

2043 c.c. ed è quindi regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., sicché va rigettata la domanda risarcitoria in assenza di specificazione o quantificazione dei danni subiti da parte del ricorrente. T.A.R., Milano, sez. II, 2 aprile 2021, n. 866

In tema di risarcimento dei danni per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, in quanto derivante dalla violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, la responsabilità della Pubblica Amministrazione non è ricollegabile alla mera ado-zione ed esecuado-zione di un atto illegittimo né alla negligenza o imperizia del funzionario agente, occorrendo invece l’accertamento di un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l’ordinamento ed eziologicamente connesso a un comportamento dell’Amministrazione connotato da dolo o colpa. Il giudice inve-stito della relativa domanda deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussi-stenza di un evento dannoso, b) deve, poi, stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua inciden-za su di un interesse rilevante per l’ordinamento (indipendente-mente dalla qualificazione formale dello stesso come diritto sog-gettivo), c) deve inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile a una condotta della Pubblica Amministrazione, d) deve — infine — verificare se l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica Amministrazione, tenendo presente che, come si è detto, tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma richiede una più penetrante indagine in ordine alla sussistenza della colpa (che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsa-bilità aquiliana), dovendosi valutare, in particolare, la conformità del comportamento dell’Amministrazione alle regole cui deve ispi-rarsi l’esercizio della funzione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell’ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza. Cass. sez.

I, 12 febbraio 2021, n. 3630 3 – Il nesso causale.

In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia

“più probabile che non”, in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento.

Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del con-corso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclu-de il rapporto di causalità fra esclu-dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l’esclusiva efficienza causale di una di esse. (In fattispecie caratterizzata da azione di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale fra una vettura ed una bicicletta, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del conducente della macchina sul presupposto che il danno lamentato dal ciclista — una demenza post-traumatica — fosse riconducibile a più cause possibili ed alternative, fra le quali poteva annoverarsi il trauma cranico pro-vocato dal sinistro). Cass., sez. III, 6 luglio 2021, n. 19033

In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt.

40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, lo standard di cd.

certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere incon-ferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell’ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto. Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18584

4 – Casistica:

a) danni da emotrasfusione.

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di sommini-strazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all’apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ’60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indi-retta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o muta-zione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all’anno 1958, l’obbligo di control-lare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. Cass., sez. VI, 22 luglio 2021, n. 21145

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili. Cass., sez.

VI, 31 marzo 2021, n. 8866 b) responsabilità medica.

Il danno c.d. iatrogeno (e cioè l’aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque resi-duato all’infortunio anche in assenza dell’errore medico; detraendo il secondo importo dal primo; nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall’Inail, il credito resi-duo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto al controva-lore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito). Cass., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall’altro i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l’effi-cacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale. Cass. sez. VI,

26 luglio 2021, n. 21404 V. anche: Cass., sez. III, 9 luglio 2020, n.

14615

Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l’inadempimento della struttura o del professionista genera respon-sabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell’assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell’oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell’azione contrattuale iure proprio agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale precisando che essi avrebbero potuto eventual-mente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti).

È insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l’integrità psicofisica del danneggiato, occor-rendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall’ordinamento diversi da quello all’integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio del-l’utenza (nella specie, un uomo aveva chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica che rifiutò la richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore, che succes-sivamente risultò un infarto al miocardio risoltosi positivamen-te). Cass., sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14453

c) stampa.

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita. Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16740

Il danno alla reputazione, un quanto costituente danno conse-guenza non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La prova del danno non patrimoniale, peraltro, può essere fornita con il ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendosi come idonei para-metri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’of-fesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professiona-le. Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16740 V. anche: Cass., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8861: In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamen-to ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine

rile-vanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.

d) fauna selvatica.

In materia di danni provocati da animali, in concreto, può ravvisarsi una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., stante l’incompatibilità del regime tracciato dall’art. 2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione. Cass., sez. III, 31 che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento avanzata da un’automobi-lista nei confronti dell’ANAS. Alla guida della propria vettura la donna era rimasta vittima di un incidente dovuto alla presenza di un canale naturale di deflusso delle acque meteoriche; la mancata installazione del guard-rail non era sufficiente per addebitare ad ANAS la responsabilità dell’incidente stradale). Cass., sez. VI, 23 dicembre 2021, n. 41408

Al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente ( a fortiori se sproporzionato) rispetto all’importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale respon-sabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c.

del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impos-sibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella diffi-coltà di accesso al credito, non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela. Cass., sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39441

Vanno rimessi gli atti al Primo Pesidente, per l’evenutale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risolu-zione delle seguenti questioni di massima di particolare importan-za: a) se, ed eventualmente a quali condizioni, il danno risarcibile conseguente a illecito tributario (penale o amministrativo che sia) possa essere fatto coincidere con l’imposta evasa; b) ove si ritenga che a tal fine non basti la sola non coincidenza tra autore dell’ille-cito e soggetto passivo d’imposta e, comunque, in caso, quale quello di specie, di coincidenza delle due qualità nella stessa persona, quali siano le condizioni in presenza delle quali il danno risarcibile possa essere identificato o comunque parametrato all’im-posta evasa; c) se, in particolare, la perdurante possibilità per l’amministrazione titolare della pretesa tributaria di esercitare i poteri di accertamento e recupero coattivo ad essa attribuiti osti di per sé a proporre ordinaria azione civile per il risarcimento del danno commisurato all’imposta o se, invece, le due tutele possano coesistere e con quali effetti; d) ove si ritenga che l’azione civile possa essere proposta, per il risarcimento del danno commisurato all’imposta evasa, nel solo caso in cui l’amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute direttamente dal contribuente, occorrerà in tal caso ulte-riormente chiarire: se e in quali casi tale impossibilità possa confi-gurarsi; se in particolare possano a tal fine rilevare le difficoltà dell’accertamento in sede penale o amministrativa dell’illecito e il tempo per esso occorrente; su chi gravi l’onere di dimostrare la sussistenza (o, al contrario, l’insussistenza) di tale condizione; e) in ipotesi in cui si dia risposta in tutto o in parte affermativa al quesito circa la possibilità di commisurare il danno risarcibile all’imposta

evasa se, trattandosi, come nella specie, di dazi doganali, il danno debba apprezzarsi — e la succedanea pretesa risarcitoria ricono-scersi — in capo all’U.E. e, per essa, alla Commissione che ne è organo esecutivo, ovvero in capo allo Stato membro cui è attribuito il compito della relativa riscossione; f) in presenza di quali presup-posti, infine, in caso di translatio al giudice civile ex art. 622 c.p.c., possa accordarsi la provvisionale richiesta dalle amministrazioni danneggiate al momento della costituzione di parte civile nel processo penale. Cass., sez. III, 6 dicembre 2021, n. 38711

La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall’illegittimo esercizio, in quanto discrimina-torio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non con-figura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l’esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune

La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall’illegittimo esercizio, in quanto discrimina-torio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non con-figura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l’esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune

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