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Tipologie e prova del danno: a) profili generali b) onere probatorio c) danni punitivi 2

2059 Danni non patrimoniali

GIURISPRUDENZA 1. Tipologie e prova del danno: a) profili generali b) onere probatorio c) danni punitivi 2

Casistica: a) danno non patrimoniale “da uccisione” o “da lesione” b) altre ipotesi 3. Meccanismi tabellari di risarcimento.

1 – Tipologie e prova del danno:

a) profili generali.

Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona; deve trattarsi di un danno da stress o da patema d’animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso

presunzioni semplici (fattispecie relativa all’esistenza del danno lamentato per il patema d’animo subito in conseguenza del ritardo

— integrante un incontestato adempimento tardivo — nell’accre-dito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessità di assumere psicofarmaci). Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24643 L’indennizzo per danno biologico permanente pagato dall’Inail alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti

del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale; nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell’aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patri-moniale. Cass., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il criterio della personalizzazione ben può consistere, risultando congruo ai fini della considerazione delle voci di danno morale ed esistenziale, in un aumento equitativo della quantificazione del danno biologico attraverso i meccanismi di oscillazione tabellare. Cass., sez. lav., 9 giugno 2021, n. 16153

È insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l’integrità psicofisica del danneggiato, occor-rendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall’ordinamento diversi da quello all’integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio del-l’utenza (nella specie, un uomo aveva chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica che rifiutò la richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore, che succes-sivamente risultò un infarto al miocardio risoltosi positivamen-te). Cass., sez. VI, 26 maggio 2021, n. 14453

L’art. 16 prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costitu-zionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall’art.

2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento dei danni — a prescindere dalla verificazione in Italia del loro fatto generatore — sia destinato ad essere discipli-nato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell’operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile. Cass., sez. III, 10 maggio 2021, n. 12226

Il danno biologico, rappresentato dall’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal sog-getto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Esso, ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura per-centuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una deter-minata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed ecce-zionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute. Cass., sez. III, 6 maggio 2021, n. 12046

La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudi-zio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. Cass., sez. I, 5 maggio 2021, n. 11779

Il danno biologico, rappresentato dall’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del

danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.

Esso, ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgi-mento delle attività comuni a ogni persona, può essere incremen-tato in via di personalizzazione in presenza di circostanze speci-fiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal dan-neggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute. Cass., sez. III, 6 maggio 2021, n. 12046

Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità per-manente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi. Cass., sez. III, 12 marzo 2021, n. 7126

b) onere probatorio.

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio (il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determina-zione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanen-te, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un’erronea pretermissione di tali profili, sia necessario che il ricor-rente deduca di avere specificamente lamentato pregiudizi sogget-tivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall’applicazione delle c.d. tabelle milanesi. Cass., III, 29 aprile 2020, n. 8391

In materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sof-ferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finisca-no per determinare (anche) un’erronea sussunzione della fattispe-cie concreta in quella legale. (Nel caso di spefattispe-cie, la S.C. ha accolto il ricorso di un istituto assicurativo condannato nei gradi di merito a liquidare una somma ulteriore a titolo di sofferenza morale in un caso di lesione del rachide cervicale (2% di invalidità) e in assenza di qualsiasi prova specifica). Cass., III, 8 aprile 2020, n. 7753

c) danni punitivi.

Nelle controversie in materia di discriminazione proponibili con il procedimento ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il quale, allorché sia riconosciuto a favore di un sindacato che abbia agito iure proprio a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale, si caratterizza per una funzione dissuasiva, che esula dai c.d. danni punitivi, soprattutto se si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un soggetto immediatamente identifica-bile. Cass., S.U., 21 luglio 2021, n. 20819

2 – Casistica.

a) danno non patrimoniale “da uccisione” o “da le-sione”

In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno. Cass., sez. III, 25 giugno 2021, n.

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Al fine di consentire il controllo di logicità, coerenza e congruità e di evitare che la valutazione risulti arbitraria, il giudice deve dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all’adottata liquidazione, indican-do il parametro standard aindican-dottato, come sia esso individuato, quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo; conside-rando, altresì, che lo stato di invalidità pregressa non può rilevare ove si tratti di danni risarcibili iure proprio ai congiunti, potendo condurre ad una riduzione del quantum, dei pregiudizi risarcibili iure successionis, sempre che il danneggiante fornisca la prova che la conseguenza dannosa dell’evento sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità. Cass. sez. III, 25 giugno 2021, n.

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Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazio-ne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata moti-vazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579 V. anche: Cass. sez.

III, 10 novembre 2021, n. 33005 Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della partico-larità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non

im-ponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. Cass., sez. III, 26 marzo 2021, n. 8622

In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastro-fico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile ap-prossimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall’ap-prezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’integrità della sofferenza medesima;

mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, la Corte territoriale ha chiaramente escluso la ricorrenza del danno biologico in ragione del breve lasso di tempo in cui la vittima era sopravvissuta all’evento di danno, ma non ha preso in considerazione il danno da lucida agonia, la cui ricorrenza, come si è detto prescinde dalla durata della sopravvivenza in vita

— il che supera le obiezioni formulate dalla controricorrente che lamenta il fatto che il lasso di sette ore era stato calcolato a partire dal momento dell’incidente che non poteva esserle imputato piut-tosto che dal momento in cui avrebbe dovuto essere eseguita l’ecografia — ed è legata unicamente alla consapevole attesa della morte imminente e inevitabile da parte della vittima). Cass., sez.

III, 5 maggio 2021, n. 11719

Nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare è da escludere che la convivenza possa assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rap-porti parentali e, quindi, a presupposto dell’esistenza del diritto al ristoro, dacché essa costituisce elemento probatorio utile, unita-mente ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il

’quantum debeatur’. Cass., sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8218

b) altre ipotesi

L’abbandono del figlio minore, protrattosi ininterrottamente dopo i diciotto mesi di vita del bambino, configura una condotta in violazione dei doveri di educazione e mantenimento del minore, che integra una ipotesi di illecito endofamiliare (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano negato il risarcimento in favore del figlio abbandonato dal padre, atteso che avevano omesso di valutare qualsivoglia conseguenza dannosa cagionata dalla condotta dell’uomo nei confronti del figlio, sia circa il cd. danno morale subiettivo — la sofferenza ingiusta, ovvero il turbamento interiore, arrecata al minore perché privato della figura del padre —, sia in ordine all’evoluzione fisio-psichica del figlio, anche considerando l’intensità dell’elemento soggettivo dell’illeci-to, atteso che il padre aveva deliberatamente deciso di trascurare il bambino per dedicarsi esclusivamente ai figli nati in costanza del suo matrimonio, con evidente grave ed iniqua discriminazio-ne). Cass., sez. I, 6 ottobre 2021, n. 27139

Il danno da perdita del feto coincide col danno da perdita del rapporto parentale. La perdita del rapporto parentale rileva nella

sua dimensione della sofferenza interiore eventualmente patita sul piano morale soggettivo nel momento in cui la perdita del con-giunto è percepita nel proprio vissuto interiore e anche in quella riflessa sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita. Cass., sez. III, 29 settembre 2021, n. 26301

In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l’illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone co-munque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio. Cass., sez. I, 9 agosto 2021, n. 22496

Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno in re ipsa, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conse-guenza delle immissioni sonore — in particolare notturne — dipendenti dall’installazione di un nuovo bagno in un appartamen-to contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conse-guentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garanti-to). Cass., sez. VI, 28 luglio 2021, n. 21649

In tema di irragionevole durata del processo, qualora la parte del giudizio civile (o amministrativo) presupposto sia deceduta, l’erede ha diritto a conseguire, pro quota e iure successionis, l’indennizzo maturato dal de cuius per l’eccessiva protrazione del giudizio, nonché, iure proprio, l’indennizzo dovuto per l’ulteriore durata della medesima procedura, con decorrenza dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte giacché, deceduta quella originaria, fin quando gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi ovvero non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo difetta la parte che dalla sua irragionevole durata possa ricevere nocumento. Cass., sez. VI, 21 giugno 2021, n. 17685

Il danno alla reputazione, un quanto costituente danno conse-guenza non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La prova del danno non patrimoniale, peraltro, può essere fornita con il ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendosi come idonei para-metri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’of-fesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professiona-le. Cass., sez. III, 14 giugno 2021, n. 16740

3 – Meccanismi tabellari di risarcimento.

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circo-stanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazio-ne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la pos-sibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non

imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d’appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle mila-nesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull’individuazione di un importo minimo e di un “tetto” massimo, con un intervallo molto ampio tra l’uno e l’altro). Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n.

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In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologi-co, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l’unica fonte di convincimento del

In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologi-co, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l’unica fonte di convincimento del

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