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PREMESSA

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico.

In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARSCoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’Organizzazione.

RIFERIMENTI

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Decreto 82 del 17/05/2020 Regione Emilia Romagna - Decreti Legge nn. 19 e 33 del 2020

- legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 7 alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche - decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado=

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

- decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.

59”

- decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13

- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 - decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” attualmente in corso di conversione

- DPCM del 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuattive del D.Lgs. 23 febbraio 2020 n. 6, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2020 n. 108

- DPCM del 17 maggio 2020 – Ulteriori disposizioni attuattive del D.Lgs. 23 febbraio 2020 n. 6, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2020 n. 126

- DPCM del 7 agosto 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19 e del D.L.

16.05.2020

n. 33, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2020 n. 198

- DPCM del 7 settembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19 e del D.L. 16.05.2020 n. 33, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020 n. 222

- DPCM del 13.10.2020, in sostituzione del DPCM 7 agosto 2020 , come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 ed efficace fino al 13.11.2020, in vigore dal 14.10.2020

- DPCM del 18 ottobre 2020 efficace fino al 13.11.2020, in vigore dal 19 ottobre 2020.

- DPCM del 25 ottobre 2020 efficace fino al 24.11.2020, in vigore dal 26 ottobre 2020.

- DPCM del 3 novembre2020 efficace fino a 3 dicembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020.

- OMS del 11 marzo 2020con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata pandemia - OMS del 12 agosto 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2020 n. 202

- OMS del 16 agosto 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 7 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2020 n. 204

- OMS del 21 settembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2020 n. 234

- OMS del 25 settembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2020 n. 239

- OMS del 7 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2020 n. 249

- OMS del 12.10.2020 – indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena - OMS del4 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2020 n. 276

- Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

- Circolari Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità - Ordinanze Regione Emilia Romagna

- Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 16.05.2020

- Decreto del Presidente della giunta Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020

- Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione INAIL

- Ordinanze regione Emilia Romagna

- Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 16.05.2020

- stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”

- stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020

- le competenze attribuite in materia di istruzione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

- parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997

RESPONSABILITA’

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa.

7 TERMINI E DEFINIZIONI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

● storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;

● contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS- CoV-2;

● ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali)

● una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

● una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);

● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID- 19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

● una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;

● una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

● un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

● una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

7 RISCHI PREVALENTI

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta.

AZIONI E MODALITÀ

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019- nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome

Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome:

“COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

SCENARI PLAUSIBILI IN AMBITO LAVORATIVO ED AZIONI CONSEGUENTI

Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID- 19 che si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.

● Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali” (es.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di

“valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. 7 Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione”.

Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

nota “il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia DEVE ATTENERSI ALLE PROCEDURE DELL’ULTIMO DPCM E DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL ISS”.

PROCEDURA PER PIACENZA: Chi era risultato positivo al virus covid19 e i contatti stretti che in queste settimane hanno avuto sintomi, trascorso il termine comunicato dagli operatori aziendali, se in buone condizioni di salute, possono contattare il proprio medico di famiglia per certificare la guarigione e poi fissare un appuntamento (tramite il numero verde 800.651.941) per effettuare i test finali di controllo in un ambulatorio dedicato nella sede Ausl di piazzale Milano 2, o dove verrà indicato dagli operatori sanitari.

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